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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3535/2021 R.G.; tra
c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), C.F._2 Parte_3
(c.f.: ), C.F._3 Parte_4
(c.f.. ), (c.f.: in proprio C.F._4 Parte_5 C.F._5
ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Persona_1
(c.f.: ),entrambi in qualità di eredi di C.F._6 Persona_2 Pt_6
(c.f.: ) in qualità di erede di
[...] C.F._7 Persona_2 Parte_7
(c.f.: ) in qualità di erede di
[...] C.F._8 Persona_2
(c.f.: ), Parte_8 C.F._9 Parte_1
(c.f.: ), C.F._10 Parte_9
(c.f.: tutti in qualità di eredi di;
C.F._11 Persona_3 rappresentati e difesi dall'avv. Michele Fino;
attori contro
(c.f.: , Controparte_1 C.F._12 Controparte_2
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._13 Parte_10 C.F._14
(c.f.: ), Parte_11 C.F._15 Parte_12
(c.f.: ), C.F._16 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Binaghi, dall'Abogado Laura testa e dall'Abogado
Gianmaria De Bernardi;
convenuti oggetto: azione ex art. 2901 c.c.;
1 precisazione delle conclusioni: come da verbale di udienza del 21.12.2023
Fatto e diritto
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. per come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.
( ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2 Per_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
(c.f: ) e
[...] Parte_1 C.F._10 Parte_9
ciascuno nelle rispettive qualità in epigrafe indicate e tutti eredi di hanno Persona_3 convenuto dinanzi a questo Tribunale , Controparte_1 Controparte_2 Parte_10
e , chiedendo la dichiarazione di inefficacia
[...] Parte_11 Parte_12 nei loro confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto a rogito del Notaio del Persona_4
26.10.2016, rep. n.53258, con il quale e coniugi in Controparte_1 Controparte_3
regime di comunione legale, avevano ceduto ai figli, in comune ed indiviso in parti uguali, la nuda proprietà di un appartamento ed annesso box, siti in Francavilla Fontana, alla via Padre
Pio da Pietralcina, di cui erano comproprietari in ragione del 50% ciascuno, con riserva di usufrutto della cedente per sè stessa e costituzione di usufrutto del Controparte_3
cedente in favore della moglie, a fronte di un corrispettivo costituito Controparte_1 dall'assistenza morale e materiale che i figli cessionari si obbligavano a prestare in favore dei genitori per tutta la durata della loro vita, provvedendo a tutto quanto fosse stato loro necessario.
Gli attori hanno chiesto altresì di ordinare al Conservatore la trascrizione della emananda sentenza e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario
Hanno dedotto gli attori di essere creditori nei confronti di , quali Controparte_1
prossimi congiunti (e loro eredi) di , deceduto in occasione ed a causa di un Persona_3
sinistro stradale accaduto il 18.8.2008 e del cui decesso era stato Controparte_1
riconosciuto responsabile in virtù della sentenza penale n. 1699 del 3.6.2014 emessa dal
Tribunale di Brindisi, poi confermata dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 1052 del
22.4.2016, con la quale lo stesso, era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art.589 commi 1 e 2, per avere cagionato, per negligenza, imprudenza ed imperizia e violazione della norma di cui all'art. 145 C.d.S., la morte del ed era stato condannato alla Persona_3
pena di mesi dieci di reclusione ed al risarcimento del danno in favore delle costituire parti civili, rimettendo la liquidazione in separata sede.
2 Il credito in questione, infatti, sarebbe derivante dal diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (danno da perdita del rapporto parentale), ammontante ad € 980.814,00, in
Cont quanto la Compagnia assicuratrice del mezzo di proprietà di , Controparte_1
avrebbe provveduto al risarcimento del solo danno patrimoniale, liquidando la somma €
800.000,00, pari al massimale assicurato, obbligo risarcitorio di cui risponderebbe anche
[...]
in quanto coobbligata con il coniuge nell'adempimento della obbligazione, CP_3 ai sensi dell'art. 189 c.c..
Lamentano gli attori che il suddetto atto - stipulato in pendenza del menzionato procedimento penale, atteso che data della stipula del 26 ottobre 2016, pendeva dinanzi alla Corte di
Cassazione il procedimento in cui era stata impugnata la sentenza delle Corte d'Appello
n.1052 del 22.4.2016 (infine definitivamente confermata dalla stessa Corte d'Appello, a seguito di rinvio da parte della S.C., con sentenza n. 909 del 17.7.2018, nella quale era stata determinata la graduazione delle colpe fra imputato e vittima) - sarebbe stato preordinato al fine di sottrarre gli unici beni di proprietà del alle garanzie del credito Controparte_1
con pregiudizio nei loro confronti, avendo determinato una diminuzione della garanzia patrimoniale ex art.2740 c.c. del debitore, tale da rendere impossibile la soddisfazione del credito, in assenza di altri cespiti nel patrimonio dell'obbligato.
Ritualmente costituitisi, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda, perché infondata, rilevando, in particolare: che nella sentenza penale ormai passata in giudicato era stato accertato il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, con conseguente riduzione del danno risarcibile nella misura del 70% e non già nell'intero, come richiesto da parte attrice;
che non risponde al vero che la Compagnia assicuratrice abbia indennizzato le parti civili solo dei danni patrimoniali, peraltro mai provati in nessuna sede sia sotto il profilo del danno emergente che di quello da lucro cessante, atteso che questa, su richiesta degli odierni convenuti, pur non rilasciando copia della quietanza a suo tempo sottoscritta dai beneficiari del risarcimento, aveva dichiarato di avere corrisposto la somma indicata dagli attori a titolo di risarcimento per i danni patrimoniale e non patrimoniali;
che nessuno degli odierni attori, compresi la moglie e i due figli, era convivente del defunto, sicchè il diritto al risarcimento del danno patrimoniale sotto ogni aspetto, che andava provato, non era mai stato dimostrato;
che neppure era stato accertato con il dovuto rigore il diritto al risarcimento del danno parentale, in considerazione della circostanza che, non essendo i richiedenti conviventi con il de cuius, avrebbero dovuto fornire la prova del legame profondo che li legava alla vittima, che non poteva essere riconosciuto in automatico e per presunzioni;
che in tali
Cont presupposto la somma di € 800.000,00 ricevuta dalla Compagnia non poteva che
3 intendersi riferita ai soli danni non patrimoniali e dunque satisfattiva di ogni pretesa, anche in considerazione della dovuta riduzione del 30% della misura del danno risarcibile;
che errata era l'interpretazione fornita da parte attrice della norma di cui all'art. 189 c.c., dal momento che i beni della comunione rispondono dei debiti contratti da uno dei coniugi entro il limite della sua quota.
La causa, istruita attraverso la documentazione allegata dalle parti, precisate le conclusioni, è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art, 190 c.p.c..
La domanda attorea è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
L'azione revocatoria ordinaria è preordinata alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore ed il suo accoglimento presuppone il concorso delle condizioni descritte al primo comma dell'art.2901 e precisamente: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni); 4) il consilium fraudis, cioè la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto detto pregiudizio (e, inoltre, per i soli atti a titolo oneroso, la participatio fraudi del terzo acquirente, laddove, ove questi fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto); 5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi).
Sussistono nel caso di specie - in cui, in disparte rispetto agni più approfondita indagine sulla sua natura, ricorre un atto formalmente a titolo oneroso stipulato successivamente al sorgere del credito, in quanto il predetto credito va rapportato alla data dell'illecito e non già a quella della sentenza penale nella quale sarebbe altresì contenuto il riconoscimento del diritto degli odierni attori al risarcimento dei danni - le condizioni sopra indicate.
Parte attrice, infatti, ha dimostrato in punto di an debeatur l'esistenza del proprio credito, attraverso la produzione documentale delle sentenze sopra indicate, che hanno consacrato il diritto dei congiunti ad ottenere dal convenuto il risarcimento dei danni Controparte_1
da perdita del rapporto parentale (diritto insorto a norma del combinato disposto di cui agli artt. 1173 e 2059 c.c. e 185 c.p. al momento dell'evento luttuoso).
Trattasi invero di un credito residuale, atteso che la aveva indennizzato gli Controparte_5
odierni attori (oltre che compagna convivente del defunto Controparte_6 Per_3
, nella qualità di genitore esercente la potestà su due figli minori e costituita parte
[...]
4 civile nel processo penale e non costituita nel presente giudizio) già nel corso del processo di primo grado, con una somma che, a parere di parte attrice, non è stata sufficiente a risarcire per intero i diritti dei congiunti dal danno non patrimoniale.
Orbene, premesso che non è questa la sede per valutare e quantificare l'entità del danno risarcibile agli attori e precisato che appare opinabile quanto asserito dagli attori ( si veda comunicazione del 22.2.2022 prodotta da parte convenuta ) in ordine al fatto che l'indennizzo corrisposto dalla Compagnia assicuratrice abbia riguardato solo i danni patrimoniali, trattandosi di danni di regola non suscettibili di liquidazione equitativa ma oggetto di prova rigorosa nell'an e nel qantum, sta di fatto che, quand'anche l'importo ancora dovuto agli attori possa essere inferiore a quello dagli stessi indicato (e di fatto lo è senz'altro, ove si consideri che lo stesso va di certo decurtato del 30% e poi valutato alla luce di idonea istruttoria atta ad accertare gli effettivi rapporti con i familiari), l'atto di cessione posto in essere da _1
, né ha ridotto la garanzia patrimoniale, compromettendo la possibilità di recupero in
[...]
via coattiva.
D'altra parte è principio consolidato che l'azione revocatoria ordinaria è esperibile quand'anche il credito dell'attore non sia certo, liquido ed esigibile (cass. 15.11.2016
n.23208; cass. 22.3.2016 n.5619; cass. 19.1.2016 n. 762) ed anche se risulti oggetto di contestazione in separato giudizio: c.d. "credito litigioso" (cass. sez. U., 18.5.20014 n.9440; cass. 29.01.2016 n. 1658), essendo sufficiente che il credito possa valutarsi come probabile, anche se non è ancora definitivamente accertato (cass. 15.11.2016 n. 23208).
E' circostanza pacifica e risultante dai documenti in atti che dispose della Controparte_1
sua quota di proprietà sul bene per cui è causa, con atto del 26.10.2016, epoca in cui, come detto, l'illecito che aveva determinato l'evento luttuoso si era già verificato e peraltro si era già concluso il secondo grado del processo penale a suo carico pendente.
Ricorre indubitabilmente anche l'eventus damni.
Ed infatti, ai fini del correlativo accertamento, il pericolo prodotto dall'atto dispositivo impugnato per la realizzazione del diritto del creditore consiste non solo nella totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma anche nel compimento di un atto che comporti una variazione quantitativa ovvero soltanto qualitativa del patrimonio, che renda più incerta e difficile la soddisfazione del credito, essendo piuttosto onere del debitore stesso, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia comunque tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass.,
5972/2005; Cass. 4578/1998).
A tale riguardo parte attrice ha prodotto ispezione ipotecaria dalla quale si evince che il
5 cedente non è proprietario di altri immobili, ad eccezione di un lastrico Controparte_1
solare nella misura di un quarto.
Pertanto quale che sia l'importo del credito residuo, il vulnus arrecato alla garanzia patrimoniale generica ex 2740 c.c. di cui godevano gli odierni attori è evidente, avendo l'atto di cessione, avente ad oggetto la quota di proprietà del dell'immobile de Controparte_1
quo, diminuito la stessa, in termini di effettiva e concreta possibilità dei creditori di soddisfare il proprio credito.
Sussiste inoltre e senza alcun dubbio il consilium fraudis, atteso che il debitore _1
, privandosi del suo unico cespite immobiliare, non poteva non avere perfetta
[...]
consapevolezza che in tal modo avrebbe pregiudicato le ragioni dei creditori e reso di fatto più difficile, se non impossibile, il soddisfacimento del credito da parte di questi ultimi.
Al pari deve riconoscersi in capo ai cessionari – e dunque in disparte ogni indagine sulla effettiva natura onerosa dell'atto di acquisto -, il requisito della scentia damni, cioè la consapevolezza da parte loro del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal padre poteva arrecare alle ragioni dei creditori ( nè essendo necessaria la collusione tra loro, trattandosi di atto posto in essere posteriormente all'insorgere del debito).
La sussistenza del predetto requisito, deve infatti ritenersi provata alla luce dell'elemento costituito dal vincolo di parentela, ritenuto, per giurisprudenza costante, presunzione di consapevolezza di quanto sopra da parte del terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
E' inverosimile, infatti, che i figli del disponente non fossero a conoscenza del debito che gravava sul padre, attesa soprattutto la sua natura risarcitoria e le cause che lo avevano determinato, non potendosi ragionevolmente ritenere che gli stessi ignorassero il sinistro mortale in cui il genitore era stato coinvolto, la conseguente pendenza del procedimento penale a carico dello stesso, nel quale peraltro alcuni degli odierni attori si erano costituiti parti civili, le relative conseguenze sul piano civilistico, circostanze che non potevano essere sconosciute ai figli.
Merita accoglimento l'assunto difensivo di parte convenuta secondo il quale non può dichiararsi l'inefficacia dell'atto di cessione dei beni immobili per cui è causa nella parte in cui anche ha ceduto ai figli la propria quota di nuda proprietà sugli Controparte_3
stessi.
In merito si osserva infatti che la norma di cui all'art. 189 c.c, che disciplina le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi in regime di comunione legale, disponendo che i beni
6 della comunione rispondono delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio da uno dei coniugi quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, espressamente limita l'aggredibilità del bene in comunione “ fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato” nei limiti della quota del coniuge debitore”.
Le SS.UU. della Suprema Corte, nella sentenza n. 7640/1988, peraltro richiamata da tutte le parti in causa, chiarendo che nelle obbligazioni di cui all'art. 189 c.c. rientrano anche quelle risarcitorie conseguenti il fatto illecito commesso da uno dei coniugi in regime di comunione legale, posto che la norma “va inquadrata nella distinzione tra debiti della comunione e debiti personali, senza che abbia rilevanza il profilo della responsabilità se contrattuale o aquiliana”, ha rilevato che il diritto di famiglia “non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. E il suddetto principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo dell'invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli art. 189 e 190 c.c.
(Cass., 18.6.1990 n. 6118)”.
E' dunque evidente che la coniuge del danneggiante, non può ritenersi obbligato rispetto alla obbligazione risarcitoria e che, non di meno, che sui beni caduti nella comunione legale i ceditori di ciascun coniuge possono rivalersi pro quota.
In tali presupposti la domanda va pertanto accolta, con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione in oggetto, ma limitatamente alla quota già di proprietà del convenuto e dunque nei limiti della cessione pro quota della nuda Controparte_1
proprietà ai figli e della costituzione, pro quota, dell'usufrutto in favore della coniuge, dovendo l'atto ritenersi efficace per il resto..
Stante il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 in ragione del valore della controversia per come dichiarato e dell'attività processuale effettivamente svolta, si compensano per metà, ponendosi l'altra metà a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Giliberti, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3535/2021:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto dichiara l'inefficacia a norma dell'art. 2901 c.c. nei confronti di (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
, Palazzo Pietro, Parte_2 Parte_3 Pt_4 Parte_4
7 ( c.f: Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_1
) e dell'atto stipulato a ministero del C.F._10 Parte_9
Notaio del 26.10.2016 rep. 53258, limitatamente alla parte in cui Persona_4 [...]
ha trasferito ai figli , e la sua quota pari Controparte_1 Parte_10 Pt_11 Pt_12
ad un mezzo della nuda proprietà ed ha costituito in capo alla moglie Controparte_3
nei limiti della propria quota, usufrutto sull'appartamento sito in Francavilla Fontana alla via
Padre Pio da Pietralcina, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Francavilla Fontana al foglio 118, p.lla 1944 sub 11 e sul locale box censito nel Catasto Fabbricati del comune di
Francavilla Fontana al al foglio 118, p.lla 1944 sub 18;
2) Manda al Conservatore dei RRII per la trascrizione della presente sentenza;
3) Condanna i convenuti in solido tra loro alla refusione della metà delle spese di giudizio in favore degli attori, che liquida nell'intero in € 8.259,87, di cui € 643.87 per le borsuali ed €
7.616,00 per compensi, oltre 15% per R.S.G., Cap e IVA, da distrarsi in favore dell'avv. Michele
Fino che se ne è dichiarato antistatario.
Brindisi lì 10/03/2025
Il Giudice
dott. Francesco Giliberti
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. Maria Antonietta
Dilonardo, quale componente dell'Ufficio per il processo.
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