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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 635/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 635/2016 promossa da:
Parte_1
C.F. C.F._1
Parte_2
C.F. C.F._2
con il patrocinio dell'avv. RACHELE MORINI
ATTORI
Contro
CP_1
C.F. P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE VECCHIO
CONVENUTO
1 ₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 18.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_2 Parte_1
hanno citato in giudizio , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore rappresentando in particolare, , di avere chiesto Parte_1
alla banca un finanziamento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la cui erogazione l'istituto di credito avrebbe però chiesto la prestazione di una garanzia che il di lei figlio -Cesare si sarebbe dimostrato Pt_2
favorevole a prestare in favore della madre, purché il suo ruolo fosse appunto a ciò limitato.
Su tali basi il contratto fu dunque stipulato e regolarmente sottoscritto da
[...]
in data 5.7.2011, la quale infatti ricevette l'accredito del CP_2
finanziamento provvedendo anche al pagamento delle rate, mentre il figlio non avrebbe sottoscritto il contratto.
Durante l'esecuzione del contratto, però, non ricevendo l'estratto conto periodico la fece richiesta di ricevere una copia del contratto (che non Pt_1
le sarebbe stato infatti consegnato al momento della stipula) e, presa visione del documento, apprese con stupore che nel contratto era in realtà il figlio ad essere indicato come il titolare del finanziamento, mentre Parte_2
era stata indicata come garante. Parte_1
2 Lo stesso , poi, presa visione del documento, ha disconosciuto Parte_2
la propria sottoscrizione, deducendo di non essersi mai recato in banca e di essersi limitato a trasmettere all'istituto di credito la propria dichiarazione dei redditi e ribadendo di avere manifestato alla madre unicamente la propria disponibilità a farle da garante.
Da qui la nullità del contratto di finanziamento per mancata sottoscrizione dello stesso da parte dell'effettiva titolare del rapporto ) ai CP_2 CP_2
sensi dell'articolo 117 TUB o, in ipotesi, a sensi degli articoli 1418 o 1325 c.c. per assenza di valida manifestazione del consenso da parte di Parte_2
(per non avere appunto quest'ultimo apposto alcuna valida sottoscrizione in calce al contratto), con conseguente richiesta di restituzione delle rate medio tempore pagate a titolo di ripetizione dell'indebito.
La convenuta opposta, costituendosi in giudizio, ha instato per il rigetto dell'opposizione e, in ipotesi, per la compensazione delle somme che eventualmente dovesse essere condannata a restituire agli attori con il maggior avere della banca ed evidenziando, in particolare, la contraddittorietà della rappresentazione dei fatti da parte degli attori e in ogni caso facendo istanza di verificazione ex articolo 216 c.p.c. della scrittura disconosciuta da Pt_2
.
[...]
Nella prima memoria ex art 183 comma 6 n 1 c.p.c. parte attrice ha altresì dedotto un ulteriore profilo di nullità contrattuale, vale a dire quello della nullità del contratto di finanziamento per mancata sottoscrizione dell'istituto bancario.
3 Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita mediante prova orale e documentale.
Le domande sono infondate.
Ai fini della qualificazione e dell'interpretazione del contratto inter-partes (o meglio, dei contratti, per le motivazioni che si andranno di seguito ad indicare) deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che il nostro ordinamento non conosce la figura del “coobbligato”, cioè del soggetto che, pur non essendo parte del contratto principale, né garante, sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento dell'obbligazione della parte contrattuale.
Ed in particolare, la solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione, che si presume ex lege in presenza di pluralità di debitori (art. 1294 c.c.) può trovare fonte direttamente nella legge, in atto illecito o nel contratto e, in quest'ultimo caso, o in forza del medesimo titolo (contratto plurisoggettivo) o in presenza di titoli diversi, cioè di un contratto con cui un soggetto terzo rispetto al contratto principale garantisce l'obbligazione assunta da altri in base ad una obbligazione accessoria a quella principale (contratto di fideiussione).
Ovviamente ai fini di tale distinzione (obbligo solidale per unicità o diversità di titolo) è del tutto indifferente che l'obbligazione assunta dal garante sia formalizzata in atto diverso rispetto a quello principale, ovvero nell'ambito del medesimo contesto documentale e cioè in un documento sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti ancorché rappresentativo dei due contratti distinti.
In sostanza in ambito contrattuale o si è parte e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè
4 responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo.
Non è invece prevista dall'ordinamento, giova ribadire, la qualità del coobbligato in un contratto ex sé, di soggetto che cioè, pur non essendo parte e quindi non essendo titolare degli effetti di esso assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui.
In tal caso, giova ribadire, ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina.
Deve poi osservarsi, sempre in via generale, che nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole e che, per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (1362 c.c.)
Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie è pacifico, stando alla ricostruzione dei fatti offerta dagli stessi attori che:
• AN ha chiesto il finanziamento per cui è causa per CP_2
l'acquisto di un impianto fotovoltaico;
• la banca ha subordinato la concessione del finanziamento alla prestazione di una garanzia che il figlio della , , si Pt_1 Parte_2
è reso disponibile a rilasciare in favore della madre;
• ha sottoscritto il contratto di finanziamento;
Controparte_2
• ha trasmesso alla banca la propria documentazione Parte_2
reddituale;
• il finanziamento è stato così erogato in favore di;
Parte_1
• le rate del prestito sono state pagate dalla stessa . Parte_1
5 Esaminando poi il contratto di finanziamento prodotto in copia si evince che la sottoscrizione di (non disconosciuta) è stata apposta sotto la Parte_1
dicitura stampigliata “coobbligato”, mentre quella riferibile a Parte_3
(invece disconosciuta), è stata apposta sotto la dicitura “richiedente” (doc. n. 1 di parte attrice). Nella pagina successiva del contratto (pagina 18), la sola viene indicata quale soggetto che “dichiara di voler richiedere il Pt_1
finanziamento”, mentre nella scheda contenuta a pagina 19 la viene Pt_1
nuovamente indicata come “coobbligato” e l come “richiedente”. Pt_2
Orbene, pur dovendosi dare atto di una certa confusione nella corretta indicazione del ruolo assunto dalle parti del contratto (ora la è indicata Pt_1
garante e l quale soggetto effettivo titolare del finanziamento e Pt_2
viceversa), deve tuttavia ritenersi che tali espressioni letterali non assumano un rilievo determinante se isolatamente considerate al di fuori del contesto complessivo in cui si sono svolti i fatti.
Le suindicate circostanze fattuali assumono infatti un rilievo decisivo al fine di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti.
Alla luce della vicenda così come complessivamente svolta risulta infatti del tutto evidente che l'aver indicato nel contratto in atti la quale soggetto Pt_1
“coobbligato” (id est garante), anziché quale “richiedente” il prestito, sia stato frutto di un mero errore materiale.
E' chiaro infatti, per come si sono svolti i fatti, che la comune intenzione delle parti fosse quella di erogare il finanziamento alla , essendo questa la Pt_1
diretta interessata ad ottenere il prestito per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico, con la garanzia del figlio ed avendo poi la banca Parte_2
6 subordinato la concessione del prestito alla prestazione di una garanzia che l si è dimostrato favorevole a prestare in favore della madre (per sua Pt_2
stessa pacifica ammissione) ed essendo state infine le somme finanziate erogate direttamente in favore della che ha provveduto anche al Pt_1
pagamento delle rate.
Ricostruita così la reale volontà dei contraenti relativamente al rapporto principale (contratto di finanziamento) ed individuata quale Parte_1
soggetto obbligato del rapporto giuridico principale, tutte le doglianze degli attori vengono ad essere destituite di fondamento.
Nella specie, infatti, come sì già detto, all'interno dello stesso documento contrattuale si configurano due distinti rapporti giuridici: uno (quello principale di finanziamento), tra e e l'altro, quello Parte_1 CP_1
accessorio di garanzia, tra e la stessa Parte_2 CP_1
Alcuna nullità può infatti ritenersi configurabile, né sotto il profilo della mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento ai sensi dell'articolo 117
TUB posto che, giova nuovamente ribadire, lo stesso è stato regolarmente sottoscritto dalla parte contrattuale che deve essere correttamente individuata quale soggetto finanziato (cioè ), né tanto meno sotto il diverso Parte_1
profilo dell'assenza di un valido consenso, essendo chiara ed evidente la volontà della stessa di ottenere il finanziamento. Pt_1
In questo contesto, la circostanza che (al quale deve invece Parte_2
riconoscersi come si è già detto la veste di garante), abbia disconosciuto la propria sottoscrizione, non assume alcuna rilevanza ai fini della decisione, considerato che le doglianze degli attori ineriscono esclusivamente al rapporto
7 obbligatorio principale (quello di finanziamento appunto) e non a quello accessorio di garanzia, l'unico che coinvolge direttamente la posizione di
. Parte_2
Fermi restando i suindicati ed assorbenti rilievi giova in ogni caso evidenziare che il comportamento complessivo assunto dallo stesso nella vicenda Pt_2
per cui è causa denota quanto meno un riconoscimento tacito della scrittura in sede extragiudiziale, con conseguente impossibilità di un suo successivo disconoscimento (cfr. Cass. n. 22460/2017, secondo la quale il sottoscrittore che abbia anche implicitamente compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale non può poi disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti di cui all'art. 2732 c.c. in ordine alla revoca della confessione).
Nella specie, a ben vedere, il comportamento pregresso dell' è del tutto Pt_2
incompatibile con il disconoscimento successivamente effettuato in giudizio, avendo infatti il medesimo manifestato in modo inequivoco la volontà di supportare la madre nella richiesta di finanziamento, offrendosi di farle da garante e fornendo a tal scopo la propria documentazione reddituale alla banca, con ciò esprimendo la sua piena adesione a fare da garante della madre.
Quanto, poi, alla contestazione relativa alla mancata sottoscrizione del finanziamento da parte della banca, si deve innanzitutto rilevare che nella copia del contratto in atti risulta apposta anche la sottoscrizione dell'incaricato della Banca, a nulla rilevando che tale sottoscrizione risulti finalizzata (per quanto si legge), a certificare l'autografia dei richiedenti e ad attestare che le relative sottoscrizioni sono avvenute in sua presenza. Ed infatti, al funzionario
8 della Banca non è attribuito alcun potere certificativo o di autenticazione di sottoscrizioni altrui, sicché a tale sottoscrizione non può non riconoscersi se non valore di accettazione delle pattuizioni previste nel contratto.
E comunque, qualsivoglia contestazione sollevata al riguardo dalla parte attrice appare ormai superata dalla pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione che -pur riferendosi ad un contratto-quadro relativo ai servizi di investimento ex art. 23, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23- hanno espresso un principio di diritto applicabile in generale ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione e di informativa al cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B, statuendo che il requisito della forma scritta del contratto “è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cassazione, Sezioni Unite, 16 gennaio 2018 n. 898).
Ne consegue il rigetto delle domande.
Ogni ulteriore questione o rilievo assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M n55/2014 e succ. mod. e integr.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
635/2016 ogni diversa istanza disattesa:
9 • rigetta tutte le domande;
• condanna gli attori, in solido, a rifondere alla convenuta le spese del giudizio che liquida in favore di quest' ultima nella misura di euro
5.077,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese iva e cap come per legge.
Grosseto 5.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Frosini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 635/2016 promossa da:
Parte_1
C.F. C.F._1
Parte_2
C.F. C.F._2
con il patrocinio dell'avv. RACHELE MORINI
ATTORI
Contro
CP_1
C.F. P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE VECCHIO
CONVENUTO
1 ₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 18.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_2 Parte_1
hanno citato in giudizio , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore rappresentando in particolare, , di avere chiesto Parte_1
alla banca un finanziamento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la cui erogazione l'istituto di credito avrebbe però chiesto la prestazione di una garanzia che il di lei figlio -Cesare si sarebbe dimostrato Pt_2
favorevole a prestare in favore della madre, purché il suo ruolo fosse appunto a ciò limitato.
Su tali basi il contratto fu dunque stipulato e regolarmente sottoscritto da
[...]
in data 5.7.2011, la quale infatti ricevette l'accredito del CP_2
finanziamento provvedendo anche al pagamento delle rate, mentre il figlio non avrebbe sottoscritto il contratto.
Durante l'esecuzione del contratto, però, non ricevendo l'estratto conto periodico la fece richiesta di ricevere una copia del contratto (che non Pt_1
le sarebbe stato infatti consegnato al momento della stipula) e, presa visione del documento, apprese con stupore che nel contratto era in realtà il figlio ad essere indicato come il titolare del finanziamento, mentre Parte_2
era stata indicata come garante. Parte_1
2 Lo stesso , poi, presa visione del documento, ha disconosciuto Parte_2
la propria sottoscrizione, deducendo di non essersi mai recato in banca e di essersi limitato a trasmettere all'istituto di credito la propria dichiarazione dei redditi e ribadendo di avere manifestato alla madre unicamente la propria disponibilità a farle da garante.
Da qui la nullità del contratto di finanziamento per mancata sottoscrizione dello stesso da parte dell'effettiva titolare del rapporto ) ai CP_2 CP_2
sensi dell'articolo 117 TUB o, in ipotesi, a sensi degli articoli 1418 o 1325 c.c. per assenza di valida manifestazione del consenso da parte di Parte_2
(per non avere appunto quest'ultimo apposto alcuna valida sottoscrizione in calce al contratto), con conseguente richiesta di restituzione delle rate medio tempore pagate a titolo di ripetizione dell'indebito.
La convenuta opposta, costituendosi in giudizio, ha instato per il rigetto dell'opposizione e, in ipotesi, per la compensazione delle somme che eventualmente dovesse essere condannata a restituire agli attori con il maggior avere della banca ed evidenziando, in particolare, la contraddittorietà della rappresentazione dei fatti da parte degli attori e in ogni caso facendo istanza di verificazione ex articolo 216 c.p.c. della scrittura disconosciuta da Pt_2
.
[...]
Nella prima memoria ex art 183 comma 6 n 1 c.p.c. parte attrice ha altresì dedotto un ulteriore profilo di nullità contrattuale, vale a dire quello della nullità del contratto di finanziamento per mancata sottoscrizione dell'istituto bancario.
3 Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita mediante prova orale e documentale.
Le domande sono infondate.
Ai fini della qualificazione e dell'interpretazione del contratto inter-partes (o meglio, dei contratti, per le motivazioni che si andranno di seguito ad indicare) deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che il nostro ordinamento non conosce la figura del “coobbligato”, cioè del soggetto che, pur non essendo parte del contratto principale, né garante, sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento dell'obbligazione della parte contrattuale.
Ed in particolare, la solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione, che si presume ex lege in presenza di pluralità di debitori (art. 1294 c.c.) può trovare fonte direttamente nella legge, in atto illecito o nel contratto e, in quest'ultimo caso, o in forza del medesimo titolo (contratto plurisoggettivo) o in presenza di titoli diversi, cioè di un contratto con cui un soggetto terzo rispetto al contratto principale garantisce l'obbligazione assunta da altri in base ad una obbligazione accessoria a quella principale (contratto di fideiussione).
Ovviamente ai fini di tale distinzione (obbligo solidale per unicità o diversità di titolo) è del tutto indifferente che l'obbligazione assunta dal garante sia formalizzata in atto diverso rispetto a quello principale, ovvero nell'ambito del medesimo contesto documentale e cioè in un documento sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti ancorché rappresentativo dei due contratti distinti.
In sostanza in ambito contrattuale o si è parte e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè
4 responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo.
Non è invece prevista dall'ordinamento, giova ribadire, la qualità del coobbligato in un contratto ex sé, di soggetto che cioè, pur non essendo parte e quindi non essendo titolare degli effetti di esso assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui.
In tal caso, giova ribadire, ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina.
Deve poi osservarsi, sempre in via generale, che nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole e che, per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (1362 c.c.)
Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie è pacifico, stando alla ricostruzione dei fatti offerta dagli stessi attori che:
• AN ha chiesto il finanziamento per cui è causa per CP_2
l'acquisto di un impianto fotovoltaico;
• la banca ha subordinato la concessione del finanziamento alla prestazione di una garanzia che il figlio della , , si Pt_1 Parte_2
è reso disponibile a rilasciare in favore della madre;
• ha sottoscritto il contratto di finanziamento;
Controparte_2
• ha trasmesso alla banca la propria documentazione Parte_2
reddituale;
• il finanziamento è stato così erogato in favore di;
Parte_1
• le rate del prestito sono state pagate dalla stessa . Parte_1
5 Esaminando poi il contratto di finanziamento prodotto in copia si evince che la sottoscrizione di (non disconosciuta) è stata apposta sotto la Parte_1
dicitura stampigliata “coobbligato”, mentre quella riferibile a Parte_3
(invece disconosciuta), è stata apposta sotto la dicitura “richiedente” (doc. n. 1 di parte attrice). Nella pagina successiva del contratto (pagina 18), la sola viene indicata quale soggetto che “dichiara di voler richiedere il Pt_1
finanziamento”, mentre nella scheda contenuta a pagina 19 la viene Pt_1
nuovamente indicata come “coobbligato” e l come “richiedente”. Pt_2
Orbene, pur dovendosi dare atto di una certa confusione nella corretta indicazione del ruolo assunto dalle parti del contratto (ora la è indicata Pt_1
garante e l quale soggetto effettivo titolare del finanziamento e Pt_2
viceversa), deve tuttavia ritenersi che tali espressioni letterali non assumano un rilievo determinante se isolatamente considerate al di fuori del contesto complessivo in cui si sono svolti i fatti.
Le suindicate circostanze fattuali assumono infatti un rilievo decisivo al fine di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti.
Alla luce della vicenda così come complessivamente svolta risulta infatti del tutto evidente che l'aver indicato nel contratto in atti la quale soggetto Pt_1
“coobbligato” (id est garante), anziché quale “richiedente” il prestito, sia stato frutto di un mero errore materiale.
E' chiaro infatti, per come si sono svolti i fatti, che la comune intenzione delle parti fosse quella di erogare il finanziamento alla , essendo questa la Pt_1
diretta interessata ad ottenere il prestito per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico, con la garanzia del figlio ed avendo poi la banca Parte_2
6 subordinato la concessione del prestito alla prestazione di una garanzia che l si è dimostrato favorevole a prestare in favore della madre (per sua Pt_2
stessa pacifica ammissione) ed essendo state infine le somme finanziate erogate direttamente in favore della che ha provveduto anche al Pt_1
pagamento delle rate.
Ricostruita così la reale volontà dei contraenti relativamente al rapporto principale (contratto di finanziamento) ed individuata quale Parte_1
soggetto obbligato del rapporto giuridico principale, tutte le doglianze degli attori vengono ad essere destituite di fondamento.
Nella specie, infatti, come sì già detto, all'interno dello stesso documento contrattuale si configurano due distinti rapporti giuridici: uno (quello principale di finanziamento), tra e e l'altro, quello Parte_1 CP_1
accessorio di garanzia, tra e la stessa Parte_2 CP_1
Alcuna nullità può infatti ritenersi configurabile, né sotto il profilo della mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento ai sensi dell'articolo 117
TUB posto che, giova nuovamente ribadire, lo stesso è stato regolarmente sottoscritto dalla parte contrattuale che deve essere correttamente individuata quale soggetto finanziato (cioè ), né tanto meno sotto il diverso Parte_1
profilo dell'assenza di un valido consenso, essendo chiara ed evidente la volontà della stessa di ottenere il finanziamento. Pt_1
In questo contesto, la circostanza che (al quale deve invece Parte_2
riconoscersi come si è già detto la veste di garante), abbia disconosciuto la propria sottoscrizione, non assume alcuna rilevanza ai fini della decisione, considerato che le doglianze degli attori ineriscono esclusivamente al rapporto
7 obbligatorio principale (quello di finanziamento appunto) e non a quello accessorio di garanzia, l'unico che coinvolge direttamente la posizione di
. Parte_2
Fermi restando i suindicati ed assorbenti rilievi giova in ogni caso evidenziare che il comportamento complessivo assunto dallo stesso nella vicenda Pt_2
per cui è causa denota quanto meno un riconoscimento tacito della scrittura in sede extragiudiziale, con conseguente impossibilità di un suo successivo disconoscimento (cfr. Cass. n. 22460/2017, secondo la quale il sottoscrittore che abbia anche implicitamente compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale non può poi disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti di cui all'art. 2732 c.c. in ordine alla revoca della confessione).
Nella specie, a ben vedere, il comportamento pregresso dell' è del tutto Pt_2
incompatibile con il disconoscimento successivamente effettuato in giudizio, avendo infatti il medesimo manifestato in modo inequivoco la volontà di supportare la madre nella richiesta di finanziamento, offrendosi di farle da garante e fornendo a tal scopo la propria documentazione reddituale alla banca, con ciò esprimendo la sua piena adesione a fare da garante della madre.
Quanto, poi, alla contestazione relativa alla mancata sottoscrizione del finanziamento da parte della banca, si deve innanzitutto rilevare che nella copia del contratto in atti risulta apposta anche la sottoscrizione dell'incaricato della Banca, a nulla rilevando che tale sottoscrizione risulti finalizzata (per quanto si legge), a certificare l'autografia dei richiedenti e ad attestare che le relative sottoscrizioni sono avvenute in sua presenza. Ed infatti, al funzionario
8 della Banca non è attribuito alcun potere certificativo o di autenticazione di sottoscrizioni altrui, sicché a tale sottoscrizione non può non riconoscersi se non valore di accettazione delle pattuizioni previste nel contratto.
E comunque, qualsivoglia contestazione sollevata al riguardo dalla parte attrice appare ormai superata dalla pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione che -pur riferendosi ad un contratto-quadro relativo ai servizi di investimento ex art. 23, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23- hanno espresso un principio di diritto applicabile in generale ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione e di informativa al cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B, statuendo che il requisito della forma scritta del contratto “è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cassazione, Sezioni Unite, 16 gennaio 2018 n. 898).
Ne consegue il rigetto delle domande.
Ogni ulteriore questione o rilievo assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M n55/2014 e succ. mod. e integr.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
635/2016 ogni diversa istanza disattesa:
9 • rigetta tutte le domande;
• condanna gli attori, in solido, a rifondere alla convenuta le spese del giudizio che liquida in favore di quest' ultima nella misura di euro
5.077,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese iva e cap come per legge.
Grosseto 5.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Frosini
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