Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 15733/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Sara Monteleone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15733 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2023, vertente tra
Parte_1
Avv. Alessandro Reale contro
Controparte_1
Avv.ti Federica Gennari e Francesca Pagliara
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto con cui gli aveva intimato, in esecuzione della Sentenza della Corte Controparte_1
d'Appello di Palermo, n. 1098/2023 del 6.6.2023 (resa nel procedimento n.r.g. 1561/2020) il pagamento di € 15.467,77.
Si è costituita in giudizio contestando variamente la fondatezza dell'opposizione di Controparte_1 cui ha chiesto il rigetto.
Senza alcuna attività istruttoria, assegnati alle parti termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza dell'11 marzo
2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
Giova preliminarmente rammentare che l'opposizione alla esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., diretta a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e, dunque, coinvolgente l'an dell'esecuzione, è volta all'accertamento dell'esistenza del diritto della parte istante di promuovere
Nel caso di specie, il titolo su cui si fonda l'esecuzione è la sentenza della Corte d'Appello di
Palermo, n. 1098/2023 del 6.6.2023 (resa nel procedimento n.r.g. 1561/2020) che, confermando la sentenza di primo grado n. 2794/2020 del Tribunale di Palermo, aveva condannato
[...]
al pagamento in favore di di € 28.415,01. Parte_1 Controparte_1
In particolare con l'atto di precetto quest'ultima aveva intimato il pagamento dell'importo di €
15.467,77 (comprensivo delle spese di precetto), calcolato applicando alla sorte capitale di €
28.415,01 gli interessi al saggio legale dall'apertura della successione (per € 6.640,51), ottenendo in tal modo la somma complessiva di € 35.055,52, da cui essa ha poi detratto l'importo di € 4.085,53 a titolo di spese di lite liquidate dalla Corte territoriale a carico della odierna opposta ed € 16.000,00 nel frattempo corrisposte da in data 31.7.2023. Parte_1
Nello specifico, a fondamento dell'opposizione quest'ultimo ha posto l'asserita non spettanza degli interessi - il cui pagamento a suo dire non aveva formato oggetto di pronuncia da parte della sentenza
Corte d'Appello - nonché l'errore commesso dalla opposta per avere scomputato dall'importo complessivo, a titolo di spese di lite liquidate nella predetta sentenza, soltanto il 50% di spettanza di e non anche l'altra metà spettante a che quest'ultimo Parte_1 Controparte_2 avrebbe ceduto all'odierno opponente.
Inoltre secondo l'opponente dall'importo precettato avrebbe dovuto altresì detrarsi l'importo di €
4.278,75 quale quota parte delle spese di registrazione della sentenza di primo e secondo grado liquidate dall'Agenzia dell'Entrate in € 4.420,00 per il giudizio di primo grado ed € 1.285,00 per il giudizio di secondo grado (per complessive € 5.705,00 di cui i ¾ sarebbero a carico dell'odierna convenuta).
L'opposizione è infondata sotto tutti i profili dedotti.
Correttamente l'opposta ha computato nell'importo precettato gli interessi al saggio legale da applicarsi sulla sorte capitale di € 28.415,01 con decorrenza dalla data di apertura della successione.
Sia sufficiente al riguardo osservare che, se da un lato, la sentenza di primo grado espressamente prevedeva la debenza degli interessi con decorrenza dall'apertura della successione, dall'altro lato la sentenza di secondo grado, come si legge chiaramente in dispositivo, ha confermato tutte le statuizioni della sentenza del Tribunale non espressamente riformate e del resto quella relativa agli interessi non aveva neanche formato oggetto di impugnazione da parte dell'odierno opponente.
Non merita sorte migliore la doglianza relativa al mancato scomputo delle somme relative alle spese di registrazione delle due sentenze.
Al riguardo giova osservare che “la sentenza non costituisce titolo esecutivo, quanto alle spese di registrazione che la parte abbia sostenuto successivamente alla pronuncia, e tali spese non sono incluse nell'eventuale provvedimento di compensazione contenuto nella sentenza, ma vanno ripartite fra le parti in base ai principi del diritto civile e tributario circa la responsabilità solidale delle parti contendenti nei confronti del fisco. Ne consegue che la parte che abbia sostenuto le spese di registrazione ha il diritto di ripeterne l'importo dalla controparte - sia pur nella misura risultante dalla ripartizione delle spese contenuta nella sentenza impugnata - solo in presenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso fra condebitori solidali, primo fra tutti la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di cui si chiede il rimborso" (cfr. Cass. n. 1198/2012; Cass. n. 2500/2001;
Cass. n. 16212/2008 e Cass. n. 14192/ 2011).
Nel caso di specie l'opponente non allega, né tanto meno dimostra di avere provveduto al pagamento della relativa imposta, non potendo egli pertanto vantare alcun diritto di regresso nei confronti della convenuta, né ad altro titolo pretendere la compensazione tra la quota di sua spettanza dell'importo liquidato dall'Agenzia delle Entrate e il credito vantato nei suoi confronti dall'odierna opposta, ormai consacrato nel titolo esecutivo giudiziale.
Altrettanto infondata appare la censura relativa al mancato scomputo dalla somma precettata dell'intero importo di € 8.107,07 liquidato dalla sentenza della Corte territoriale a titolo di spese di lite, anziché della sola quota parte spettante all'odierno opponente.
In primo luogo, la nota dell'8.6.2023 a firma di - invocata dall'odierno opponente Controparte_2
a sostegno della tesi della cessione in suo favore del credito relativo alle spese di lite liquidate dalla
Corte d'Appello - ha un contenuto poco chiaro da cui non può desumersi la chiara volontà di cedere il credito, dichiarando l'autore, per un verso, di autorizzare “a riscuotere, Parte_1 ovvero a compensare, l'intero importo delle spese legali a favore mio e tuo”, aggiungendo tuttavia, per altro verso testualmente: “rinunciando a qualsiasi mia pretesa sia nei tuoi confronti che della parte soccombente”.
Non risulta pertanto chiaro dal tenore della dichiarazione in esame se intenzione di CP_2
fosse quella di cedere il proprio credito all'odierno opponente, ovvero di rinunciare al
[...] proprio credito nei confronti della parte soccombente odierna opposta.
In ogni caso, l'opponente non ha fornito alcuna prova di avere in qualche modo notiziato l'opposta dell'avvenuta cessione del credito, come richiesto dall'art. 1264 c.c. ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Non appare a tal fine sufficiente il contenuto della corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti in cui l'indicazione dell'importo complessivo di € 8.107,07 può essere stato frutto di una svista e comunque non è attribuibile alla convenuta, né con certezza ricollegabile alla sua conoscenza dell'avvenuta cessione.
L'opposizione deve quindi essere rigettata. Le spese - da liquidare ai sensi delle tabelle accluse al D.M. 147/2022, parametri minimi, valevoli per cause di valore compreso entro € 26.000,00 - seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- RIGETTA la domanda attorea;
- CONDANNA alla refusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida in € 2.540,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Così deciso a Palermo, 12 aprile 2025
Il Giudice
Sara Monteleone