Sentenza 24 luglio 2003
Massime • 3
Per la persona offesa dal reato in quanto tale e per il querelante, che non si siano costituiti parte civile, il procedimento penale non può essere definito come una "propria causa"; ad essi, pertanto, non può essere direttamente e personalmente riconosciuto il diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ai fini dell'equa riparazione prevista dalla legge 24 marzo 2001, n. 89. Ne deriva che la persona offesa dal reato, che al fine di conseguire il risarcimento del danno si sia costituita parte civile nel processo penale instaurato dal pubblico ministero contro l'autore di detto reato, ha diritto alla ragionevole durata del processo, con le connesse conseguenze indennitarie in caso di violazione, soltanto a partire dal momento della costituzione di parte civile.
Ai fini del sorgere del diritto all'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 in favore della persona offesa dal reato costituitasi parte civile nel processo penale, quel che rileva è, non già l'esito della vicenda penale, in sè considerata, ma soltanto l'eventuale ritardo che possa esserne derivato nella definizione della connessa causa civile instaurata in sede penale.
La liquidazione in favore della persona offesa costituitasi parte civile, in esito al giudizio di primo grado, di una provvisionale, è atto suscettibile di essere modificato o eliminato, di modo che non tocca il diritto della parte civile di conseguire la definizione entro un termine ragionevole della causa da essa instaurata in sede penale, ne' correlativamente esclude il dovere dello Stato di assicurare la conclusione di essa nel rispetto di quel termine. Sicché la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale può ridurre, per la parte civile, le conseguenze negative del ritardo, specie quando la protezione provvisoria corrisponda a quella richiesta con la domanda e poi accordata in via definitiva con la decisione finale, ma non osta, di per sè, alla configurabilità di un pregiudizio morale da violazione del termine di ragionevole durata del processo, perché detta provvisionale non è in grado di elidere del tutto l'incertezza e la connessa sofferenza per l'attesa della definizione della lite, potendone tutt'al più diminuire l'intensità in relazione all'aspettativa che la decisione finale possa conformarsi al contenuto del provvedimento provvisoriamente favorevole.
Commentario • 1
- 1. Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processoAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2003, n. 11480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11480 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD OS, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso l'avvocato FRANCO MARCONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di BRESCIA depositato il 21/02/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2003 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il ricorrente l'Avvocato MARCONI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato PALATIELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dr. IN RD, con ricorso in data 3 ottobre 2001, si rivolse alla Corte d'appello di Brescia per chiedere l'equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della irragionevole durata di due processi penali, celebratisi in primo grado l'uno dinanzi al Tribunale di Milano e l'altro dinanzi al Tribunale di Monza, ed in secondo grado entrambi dinanzi alla Corte d'appello di Milano, cui egli aveva partecipato in veste di persona offesa da reati di diffamazione e nei quali si era costituito parte civile.
Il ricorrente riferì che entrambi i giudizi di primo grado si erano conclusi con la condanna dei rispettivi imputati e con l'assegnazione alla parte civile di una provvisionale, nell'un caso di L. 10.000.000 e nell'altro di L. 20.000.000; ma lamentò che fossero poi trascorsi quasi sei anni prima della fissazione dei dibattimenti d'appello, di modo che, in tutti e due i casi, si era alfine giunti ad una declaratoria di non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione dei reati. Sostenne, quindi, di essere stato vittima di un vero e proprio diniego di giustizia, e quantificò in complessive L. 70.000.000 i danni morali da lui subiti, oltre a L.
3.000.000 per le spese processuali non rimborsategli per essere state compensate dalla corte d'appello.
Il Ministero della giustizia si costituì resistendo alla domanda. La Corte d'appello di Brescia, con decreto depositato il 21 febbraio 2002, ha osservato anzitutto che ne' la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ne' la legge 24 marzo 2001, n. 89, attribuiscono alla parte lesa da un reato il diritto al rapido accertamento della pretesa punitiva dello Stato nei confronti del responsabile, essendo un tale diritto configurabile solo con riguardo all'azione civile esperita dal danneggiato in sede penale, di modo che nessun rilievo avrebbe potuto avere, nel caso di specie, il fatto che l'intervenuta prescrizione avesse precluso ogni possibilità di condanna degli imputati.
Con riguardo, poi, all'azione civile esercitata dal Dr. RD nell'ambito dei processi penali di cui s'è detto, la corte ha effettivamente ravvisato una violazione del diritto alla ragionevole durata di tali processi, in specie per quel che concerne il grado d'appello, ma ha osservato che non v'era alcuna prova di danni conseguentemente subiti dal ricorrente: non solo per quel che concerne i danni materiali, ma anche con riguardo a quelli morali, giacché l'assegnazione in tempi brevi di congrue provvisionali induceva ad escludere che il Dr. RD avesse patito frustrazioni o turbamenti d'animo a causa del protrarsi delle vicende processuali, ne' alcun rilievo poteva essere attribuito, neppure sotto questo profilo, alla mancata pronuncia di una sentenza di condanna penale nei confronti degli imputati ed alla conseguente impossibilità di ottenere la pubblicazione sulla stampa di tale condanna.
La domanda è stata, perciò, rigettata.
Per la cassazione di tale decreto ricorre ora il Dr. RD, formulando cinque motivi di censura, illustrati da successiva memoria.
Resiste con controricorso il Ministero della giustizia. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'impugnazione il Dr. RD, denunciando la violazione degli art. 2 della legge n. 89 del 2001 e 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, lamenta l'errore in cui sarebbe incorsa la corte d'appello nel negare che la persona offesa, costituitasi parte civile, abbia diritto alla ragionevole durata del processo penale.
Diritto che invece, a parere del ricorrente, deriverebbe dal fatto stesso che l'accertamento del reato costituisce il presupposto logico del risarcimento del danno in vista del quale la costituzione di parte civile avviene.
Diversamente argomentando - si assume nel secondo mezzo di gravame - verrebbe violato l'art. 3 della Costituzione, giacché si produrrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi agisca per il risarcimento del danno in sede civile e chi quel medesimo diritto risarcitorio faccia invece valere nell'ambito di un procedimento penale.
Risulterebbe dunque contraddittoria ed illogica la motivazione dell'impugnato decreto - ribadisce il Dr. RD nel terzo motivo di ricorso - laddove per un verso nega la titolarità del diritto all'equa riparazione in capo al demandante, al querelante o alla persona offesa dal reato, e per altro verso ammette che la domanda di risarcimento del danno proposta in sede penale debba essere pur sempre decisa in un tempo ragionevole.
Il quarto ed il quinto motivo di ricorso investono invece la statuizione del decreto in punto di danni.
In particolare, il quarto motivo è volto a denunciare la violazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c., 6, par. 1, e 40 della già citata Convenzione europea, 2, 3, 24 e 111 della Costituzione. Il ricorrente assume che avrebbe errato la corte territoriale nel pretendere la prova dell'esistenza di danni non patrimoniali conseguenti all'eccessiva durata dei processi in questione: danni che, invece, sarebbero insiti nella violazione stessa del diritto alla ragionevole durata di quei processi. Ove altrimenti interpretata, la normativa nazionale - a suo giudizio - si porrebbe in contrasto con le sopra richiamate disposizioni della Convenzione europea e della Costituzione.
Con l'ultimo motivo, il ricorrente censura la motivazione del decreto impugnato nel punto in cui ha negato rilevanza, ai fini dell'accertamento del pregiudizio morale, alla mancata condanna degli imputati di diffamazione ed alla conseguente impossibilità del ristoro del danno sofferto dalla parte lesa mediante pubblicazione della sentenza di condanna. Si duole poi del fatto che la intervenuta concessione di provvisionali - come tali pur sempre caratterizzate da incertezza e provvisorietà - sia stata reputata sufficiente ad escludere l'esistenza di ansia e di patimenti psicologici nel lungo, successivo periodo di attesa di giustizia.
2. I primi tre motivi di ricorso appaiono tra loro strettamente intrecciati e, perciò, è opportuno esaminarli congiuntamente.
2.1. Nessuna delle doglianze prospettate in detti motivi sembra però cogliere appieno il senso della decisione adottata dalla corte d'appello. La quale non ha affatto negato che l'abnorme protrarsi nel tempo di un processo penale possa generare il diritto all'equa riparazione per il danneggiato dal reato, ove egli in quel processo sia costituito parte civile, ma ha correttamente ricondotto tale diritto alla irragionevole durata del termine entro cui la parte civile è stata posta in grado di ottenere una decisione sull'azione in tal modo esercitata, restando per essa invece irrilevante il ritardo nell'esercizio della pretesa punitiva dello Stato di cui la medesima parte civile non è titolare, ne' in quanto tale, ne' in quanto persona offesa dal reato, denunciante o querelante. Il presupposto dal quale l'impugnata decisione muove - presupposto assolutamente corretto - è che l'esercizio dell'azione civile in sede penale, realizzato mediante lo strumento della costituzione di parte civile, benché consenta di far confluire detta azione nell'ambito del processo penale, tuttavia non implica l'incorporazione della causa civile in quella penale e non travolge la differenza che esiste tra le parti dell'una e dell'altra causa. Quella penale concerne unicamente la pretesa punitiva dello Stato nei confronti di chi si assume essere autore di un fatto costituente reato, quella civile ha per oggetto il diritto del privato al risarcimento del danno eventualmente cagionatogli da quel medesimo reato.
L'indicata distinzione è rilevante, ai fini dell'equa riparazione prevista dalla legge n. 89 del 2001, perché il diritto ad essere indennizzato per la irragionevole durata di un giudizio compete a chi di quel giudizio possa considerarsi parte: cioè a chi, essendo titolare di una posizione giuridica su cui la decisione giurisdizionale è direttamente destinata ad incidere, ha un interesse giuridicamente qualificato (non indiretto, o solo di mero fatto) ad ottenere tale decisione in tempi ragionevoli.
2.2. Ciò premesso, è opportuno ricordare come già in precedenti occasioni questa corte ha avuto modo di chiarire che la persona offesa dal reato, quand'anche abbia svolto il ruolo di querelante, non può dirsi parte del giudizio penale;
e che, viceversa, tale qualità compete al danneggiato che si sia costituito parte civile in relazione alla causa per risarcimento di danni che in tal modo si è innestata nel tronco del processo penale (cfr., tra le altre, Cass. n. 1405 del 2003). Si è osservato, infatti, che la questione se alla persona offesa, solo in quanto tale, possa essere riconosciuta la veste di parte nel processo penale deve ricevere risposta negativa. È vero che diverse disposizioni del codice di procedura penale attribuiscono alla persona offesa anche un ruolo attivo nel processo penale, al punto che si è parlato di un'accusa privata, in posizione accessoria a quella pubblica e, per certi aspetti, con funzioni anche di sollecitazione e controllo sull'operato di quest'ultima. Ma resta il fatto che il processo penale, di per sè, non è volto ad accertare nessuna posizione di diritto o di soggezione facente capo alla persona offesa, la quale non può dunque essere assimilata ad una delle parti private di cui si occupano altre disposizioni del medesimo codice. Ed, infatti, il processo penale è pur sempre finalizzato unicamente all'esercizio dell'azione penale, di cui è solo titolare il pubblico ministero, onde i poteri e le facoltà che sono autonomamente riconosciuti alla persona offesa sin dalle indagini preliminari si risolvono in una mera anticipazione di quanto ad essa spetterà una volta che, ricorrendone le condizioni, ella abbia eventualmente formalizzato la costituzione di parte civile. Le garanzie apprestate in favore della persona offesa nella fase delle indagini preliminari - come espressamente riconosciuto anche da Corte cost. 28 dicembre 1990, n. 559 - sono cioè caratterizzate da un rapporto di complementarietà con quelle che le spetteranno, se, essendo anche danneggiata dal reato, essa si costituirà poi parte civile per far valere nell'ambito del processo penale la sola specifica pretesa da lei azionabile dinanzi al giudice.
In altre parole, con terminologia più vicina a quella adoperata dal citato paragrafo 1 dell'art. 6 della Convenzione europea, per la persona offesa, in quanto tale, il procedimento penale non può essere definito come una "propria causa", in relazione alla quale le possa perciò essere direttamente e personalmente riconosciuto il diritto alla ragionevole durata di tale causa. La persona offesa è, si, il titolare dell'interesse tutelato dalla norma penale violata, ma la causa penale ha pur sempre unicamente ad oggetto l'accertamento della fondatezza della pretesa punitiva dello Stato, e non di una situazione giuridica che a detta persona offesa faccia capo, attivamente o passivamente, fin quando essa non si sia eventualmente costituita in quel processo parte civile, introducendo così una diversa ed ulteriore azione che allora diviene - ma quella soltanto - la "sua causa".
2.4. La persona offesa da un reato, che al fine di conseguire il risarcimento del danno si sia costituita parte civile nel processo penale instaurato dal pubblico ministero contro l'autore di detto reato, ha dunque certamente diritto alla ragionevole durata del processo, a partire dal momento della costituzione di parte civile. Essa non ha però un autonomo diritto a che il reo sia sottoposto a pena e neppure, dunque, alla tempestività della decisione di assoluzione o di condanna dell'imputato in sè sola considerata;
ha diritto unicamente alla solerte pronuncia che lo stesso giudice penale è chiamato ad emettere sulla pretesa risarcitoria che ha azionato in quel processo nella veste di parte civile. Nè in ciò è ravvisabile alcun sospetto di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento - che non sia conseguente alla libera scelta della stessa parte di adoperare l'uno o l'altro possibile strumento processuale - nei riguardi del danneggiato che intenda invece far valere la propria pretesa risarcitoria direttamente in sede civile, il quale, nei medesimi termini, ha diritto alla ragionevole durata del giudizio del quale è parte.
2.5. La corte bresciana si è esattamente attenuta ai principi sopra richiamati, escludendo di poter tenere in considerazione le lamentele del ricorrente nella parte in cui queste si riferivano al mancato tempestivo accertamento della responsabilità penale degli imputati, e riconoscendo invece, in via di principio, il diritto del medesimo ricorrente alla ragionevole durata dei giudizi volti ad accertare la fondatezza delle pretese risarcitorie da lui azionate mediante al costituzione di parte civile.
Altrettanto correttamente la corte territoriale ha negato rilievo, ai fini che qui interessano, alla circostanza che il protrarsi nel tempo dei processi penali abbia condotto alla prescrizione dei reati di cui in quei processi si discuteva. Circostanza che, infatti, si riflette unicamente sulla pretesa punitiva dello Stato, impedendone esercizio, ma non sul diritto della parte privata all'accertamento ed al ristoro del danno eventualmente subito a causa dei comportamenti addebitati agli imputati: di talché, ancora una volta, non è l'esito di dette vicende penali, in sè considerate, a poter incidere sul diritto del ricorrente all'equa riparazione, bensì solo l'eventuale ritardo che possa esserne derivato nella definizione della connessa causa civile da lui instaurata in sede penale.
Sotto questo profilo non è dato perciò ravvisare nell'impugnato decreto alcuna violazione di legge, ne' contraddittorietà di motivazione.
3. Neppure il quarto motivo di ricorso è fondato.
Non può infatti esser condivisa, come già ripetutamente questa corte ha affermato (cfr., per tutte, Cass. n. 11573 del 2002), l'affermazione secondo cui il danno da indennizzare in casi del genere sarebbe in re ipsa e non abbisognerebbe di prova alcuna, ne' in ordine alla sua effettiva esistenza ne' in ordine alla sua derivazione causale dal ritardo nella definizione del processo. La stessa dizione adoperata dal legislatore nell'art. 2, comma 1, della citata legge n 89 - laddove si enuncia il diritto all'equa riparazione di chi abbia subito un danno "per effetto" della violazione di quanto la Convenzione europea dei diritti dell'uomo dispone in tema di ragionevole durata del processo - sta chiaramente ad indicare che quel danno non è automaticamente insito in detta violazione, ma deve appunto costituirne un effetto: ossia una conseguenza, che naturalmente deve esser provata dall'attore al pari di qualsiasi altro elemento costitutivo della domanda. È vero che il danno, specialmente quello di natura non patrimoniale, può essere provato anche attraverso presunzioni e ricorrendo a nozioni di comune esperienza (onde non si vede sotto qual profilo sia configurabile, a questo riguardo, una violazione della Convenzione europea o di qualsivoglia disposizione della Costituzione); ma occorre almeno che ne siano allegati gli elementi costitutivi e che, per l'appunto, siano dedotte le circostanze di fatto o quelle notorie da cui desumere presuntivamente la sua esistenza, secondo una valutazione tipicamente di merito, che quindi può essere censurata in Cassazione solo per eventuali difetti di motivazione.
4. Proprio sotto il profilo da ultimo richiamato è da ritenersi invece fondato, nei limiti di cui appresso, l'ultimo motivo di ricorso.
Deve premettersi che una parte dei rilievi con cui il ricorrente critica la motivazione dell'impugnato decreto in punto di inesistenza dei danni è nuovamente frutto di confusione tra due aspetti che occorre invece tenere distinti: l'insoddisfazione del Dr. RD per la mancata sanzione penale a carico degli imputati da lui querelati ed il pregiudizio non patrimoniale da lui eventualmente sofferto a cagione dell'eccessiva durata del giudizio civile svolto in sede penale.
È invero evidente che solo nei processi penali si sarebbe potuto accertare se i reati in questione furono o meno commessi, se gli imputati meritassero o meno una sanzione penale, se si dovesse o meno emettere una sentenza di condanna, da pubblicare poi sulla stampa. La sopravvenuta prescrizione dei reati lo ha impedito, e può certo comprendersi che questo sia fonte di insoddisfazione per il querelante, ma è ovvio che ciò non consente di sopperirvi compiendo impropriamente tali accertamenti nel successivo giudizio instaurato a norma della legge n. 89 del 2001, o pretendendo comunque di realizzare in questa diversa sede gli scopi ai quali è preordinato il processo penale. Il giudizio di equa riparazione - lo si è già rilevato prima - può invece unicamente attenere alle conseguenze dell'irragionevole protrarsi nel tempo della causa per il risarcimento dei danni civili, e non ad altro.
Tra tali conseguenze negative possono certamente annoverarsi, come la stessa corte d'appello espressamente riconosce, anche la sofferenza, la frustrazione, lo stato d'ansia e d'incertezza che la parte subisce per il prolungarsi oltre misura dell'attesa di un provvedimento giurisdizionale destinato ad incidere su un bene della vita cui detta pare è direttamente interessata. Nonostante questo riconoscimento di principio, la corte bresciana non ha però accertato, ne' indennizzato, un danno a questo titolo subito dal Dr. RD, pur in presenza di una già rilevata irragionevole durata dei giudizi civili da lui instaurati in sede penale, perché ha ritenuto che il ritardo nella definizione di quei processi fosse stato bilanciato dalla pronta liquidazione in favore della parte civile, nel corso del primo grado, di congrue provvisionali idonee a risarcire almeno la parte di danno di cui era stata già fornita la prova. Il che sarebbe valso ad escludere la possibilità di "ritenere presuntivamente esistente un pregiudizio di ordine morale dipendente, sul piano causale, dall'ulteriore protrarsi del giudizio sulla responsabilità risarcitoria degli autori del reato e sull'ammontare di detta provvisionale".
La riferita motivazione, come il ricorrente non ha mancato di rilevare, manifesta però un evidente carenza logica. Se si riconosce l'indennizzabilità della sofferenza soggettiva derivante dal protrarsi eccessivo nel tempo dell'incertezza circa l'esito di un giudizio, non è infatti logicamente sostenibile che l'accertamento in corso di causa del fumas boni juris e la conseguente attribuzione di una somma destinata a soddisfare in via provvisoria le ragioni della parte determinino, di per sè soli, il venir meno di quella sofferenza: perché è evidente che essi non bastano ad eliminare lo stato d'incertezza che ne è il fondamento. Non si vuol negare che, in concreto, la posizione della parte già confortata da un provvedimento provvisorio in suo favore possa essere, sotto questo profilo, ben diversa da quella di chi attende la decisione della causa senza che alcun precedente provvedimento interinale alimenti le sue speranze di vittoria. Nè si può escludere, in termini assoluti, che la concessione di un simile provvedimento interinale valga, in determinate e specifiche circostanze, anche ad eliminare del tutto l'incertezza soggettiva circa l'esito della lite o, comunque, ponga la parte in una situazione tale da escludere una sua qualche significativa sofferenza psicologica nell'ulteriore protrarsi del giudizio. Ma è indispensabile che una tale valutazione sia desunta dalle particolarità del caso ed adeguatamente motivata in base ad esse. Non è invece deducibile come naturale conseguenza della concessione del provvedimento provvisoriamente favorevole, ostando a ciò, in linea generale, l'ovvio rilievo che, proprio per la sua provvisorietà, quel provvedimento potrebbe in seguito essere modificato o eliminato, sicché la situazione d'incertezza circa l'esito del giudizio non ne è esclusa ed i conseguenti riflessi psicologici negativi sono presumibilmente destinati a protrarsi sin quando non si addivenga ad un provvedimento definitivo. In tal senso, del resto, si è già pronunciata questa corte, con riguardo ad un provvedimento cautelare anticipatorio degli effetti della sentenza richiesta al giudice dalla parte, chiarendo che, proprio in quanto atto precario e rivedibile, un simile provvedimento non tocca il diritto della parte medesima di ottenere la definizione della controversia entro un termine ragionevole, ne' correlativamente esclude il dovere dello Stato di assicurare la conclusione della causa nel rispetto di quel termine. Sicché detto provvedimento può ridurre le conseguenze negative del ritardo, specie quando la protezione provvisoria corrisponda a quella richiesta con la domanda e poi accordata in via definitiva con la decisione, ma non osta alla configurabilità di un pregiudizio morale, perché non è in grado di eliminare del tutto l'incertezza e la connessa sofferenza per l'attesa della definizione della lite, potendone tutt'al più diminuire l'intensità in relazione all'aspettativa che l'emananda sentenza possa conformarsi al contenuto del provvedimento interinale (Cass. n. 1822 del 2003).
5. L'accoglimento, per quanto di ragione, del quinto motivo di ricorso rende necessario cassare l'impugnato decreto, in relazione alla questione da ultimo esaminata, e rinviare la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia, che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
1. rigetta i primi quattro motivi di ricorso;
2. accoglie, per quanto di ragione, il quinto motivo;
3. cassa l'impugnato decreto, in relazione alla censura accolta;
4. rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2003