Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2003, n. 11480
CASS
Sentenza 24 luglio 2003

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Per la persona offesa dal reato in quanto tale e per il querelante, che non si siano costituiti parte civile, il procedimento penale non può essere definito come una "propria causa"; ad essi, pertanto, non può essere direttamente e personalmente riconosciuto il diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ai fini dell'equa riparazione prevista dalla legge 24 marzo 2001, n. 89. Ne deriva che la persona offesa dal reato, che al fine di conseguire il risarcimento del danno si sia costituita parte civile nel processo penale instaurato dal pubblico ministero contro l'autore di detto reato, ha diritto alla ragionevole durata del processo, con le connesse conseguenze indennitarie in caso di violazione, soltanto a partire dal momento della costituzione di parte civile.

Ai fini del sorgere del diritto all'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 in favore della persona offesa dal reato costituitasi parte civile nel processo penale, quel che rileva è, non già l'esito della vicenda penale, in sè considerata, ma soltanto l'eventuale ritardo che possa esserne derivato nella definizione della connessa causa civile instaurata in sede penale.

La liquidazione in favore della persona offesa costituitasi parte civile, in esito al giudizio di primo grado, di una provvisionale, è atto suscettibile di essere modificato o eliminato, di modo che non tocca il diritto della parte civile di conseguire la definizione entro un termine ragionevole della causa da essa instaurata in sede penale, ne' correlativamente esclude il dovere dello Stato di assicurare la conclusione di essa nel rispetto di quel termine. Sicché la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale può ridurre, per la parte civile, le conseguenze negative del ritardo, specie quando la protezione provvisoria corrisponda a quella richiesta con la domanda e poi accordata in via definitiva con la decisione finale, ma non osta, di per sè, alla configurabilità di un pregiudizio morale da violazione del termine di ragionevole durata del processo, perché detta provvisionale non è in grado di elidere del tutto l'incertezza e la connessa sofferenza per l'attesa della definizione della lite, potendone tutt'al più diminuire l'intensità in relazione all'aspettativa che la decisione finale possa conformarsi al contenuto del provvedimento provvisoriamente favorevole.

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  • 1Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processoAccesso limitato
    Walter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2008
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2003, n. 11480
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11480
Data del deposito : 24 luglio 2003

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