Art. 10. Istituzione della II Universita' di Napoli 1. E' istituita, nell'area metropolitana di Napoli, la II Universita'. Essa e' compresa fra quelle previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con decreto del Ministro, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme delle competenti commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni per disciplinare, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, la costituzione delle facolta' e l'attivazione dei relativi corsi di laurea nonche' le modalita' attuative delle previsioni del piano quadriennale di sviluppo 1986-1990, ivi compreso lo scorporo dall'Ateneo Federico II di Napoli della I facolta' di medicina ed il passaggio della stessa alla II Universita', con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali. Il decreto deve comunque prevedere che l'istituzione della II Universita' di Napoli avvenga contestualmente alla costituzione di piu' facolta'.
Nota all'art. 10:
- Per l'art. 1, secondo comma, n. 1), del citato regio decreto n. 1592/1933 vedi precedente nota all'art. 8.
2. Con decreto del Ministro, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme delle competenti commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni per disciplinare, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, la costituzione delle facolta' e l'attivazione dei relativi corsi di laurea nonche' le modalita' attuative delle previsioni del piano quadriennale di sviluppo 1986-1990, ivi compreso lo scorporo dall'Ateneo Federico II di Napoli della I facolta' di medicina ed il passaggio della stessa alla II Universita', con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali. Il decreto deve comunque prevedere che l'istituzione della II Universita' di Napoli avvenga contestualmente alla costituzione di piu' facolta'.
Nota all'art. 10:
- Per l'art. 1, secondo comma, n. 1), del citato regio decreto n. 1592/1933 vedi precedente nota all'art. 8.