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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 4319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4319 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4975/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1429/2022 pronunciata dal Tribunale di Benevento, pubblicata 17.06.2022 e notificata in data 20.10.2022, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa, dall'avv. Fernando Cosimo Scaramozza. (C.F. C.F._2
), giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
[...]
APPELLANTE
E
(C.F./P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c. a firma del Direttore Generale Dott.ssa
[...]
nonché in virtù della deliberazione n. 80 del 27.01.2023, CP_2
pubblicata sull'Albo Pretorio, dall'avv. Antonio Giordano (C.F.
[...]
); C.F._3
APPELLATA
NONCHÉ
C.F. – P.IVA , in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di comparsa di costituzione in appello a firma del Procuratore Speciale dott. dall'avv. Rossella Controparte_4
Petricciuolo (C.F. ); CodiceFiscale_4
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni:
per l'appellante, “a. in accoglimento del motivo n.1) e Parte_1
per i vizi ivi denunciati, riformare la sentenza impugnata n. 1429/2022 del Tribunale di Benevento ed accogliendo la domanda attorea condannare l'appellata in persona del legale rappresentante CP_5
pro tempore, al risarcimento in favore dell'appellante, quale erede del de cuius nella misura di 1/3, del danno biologico del 5% da liquidare sulla scorta del D.M. 16/07/2024, tenendo conto della diminuzione per il danno intermittente da premorte del danneggiato;
oltre interessi legali dal dì dell'evento, ovvero dalla costituzione in mora, al soddisfo;
b. in pag. 2/41 accoglimento del motivo n.1) e per i vizi ivi denunciati, riformare la sentenza impugnata n. 1429/2022 del Tribunale di Benevento ed accogliendo la domanda attorea condannare l'appellata in CP_5
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'appellante, quale erede del de cuius morale, come conseguenza del danno biologico derivato dall'intervento chirurgico descritto in premessa, dovuto anche per le micro permanenti in quanto la sua esclusione è normativamente cogente solo per i fatti illeciti disciplinati dall'art. 139 Codice Assicurazioni;
da liquidarsi nella somma ritenuta di giustizia ai sensi dell'art.1226 c.c.; oltre interessi legali dal dì dell'evento, ovvero dalla costituzione in mora, al soddisfo;
c. in accoglimento del motivo 2), e per i vizi ivi denunciati, riformare la sentenza la sentenza n.
1429/2022 del Tribunale di Benevento ed accogliendo la domanda attorea condannare l'appellata in persona del legale CP_5
rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'appellante, quale erede del de cuius nella misura di 1/3, per danno da lesione del diritto all'autodeterminazione e della contrazione della libertà di disporre di se stesso quale diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito ex artt.2, 13 e 32 Cost., come quantificato nel motivo medesimo;
da liquidarsi nella somma ritenuta di giustizia ai sensi dell'art.1226 c.c.; oltre interessi legali dal dì dell'evento, ovvero dalla costituzione in mora, al soddisfo;
d. in accoglimento del motivo 3), e per i vizi ivi denunciati, riformare la sentenza n. 1429/2022 del
Tribunale di Benevento e per l'effetto compensare integralmente le spese
e competenze tra l'appellante e l'appellata ed in CP_6
subordine rideterminare l'importo delle spese e competenze in favore pag. 3/41 della limitandole alle due sole fasi di studio ed Controparte_7
introduttiva del solo giudizio di primo grado, escludendo spese e competenze dell'ATP al quale l'appellata non aveva Controparte_7
partecipato; e compensando interamente le spese del presente grado tra
l'appellante e l'appellata ; e. condannare l'appellata Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_5
refusione delle spese, comprese quelle di della CTU esperita in sede di
ATP e della CTU di esperita in appello, delle competenze del doppio grado del giudizio, e del giudizio dell'ATP iscritto al n.3134/2016 R.G. del
Tribunale di Benevento, da attribuirsi con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avv. Fernando Cosimo Scaramozza che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”;
per l'appellata, : “In via Controparte_1
preliminare, 1. dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra
e, per l'effetto, confermare integralmente la decisione Parte_1
impugnata, con condanna alle spese processuali del secondo grado di giudizio a carico della parte appellante ed in favore della . In CP_8
via principale e nel merito, 2. rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
e, per l'effetto, confermare integralmente la decisione Parte_1
impugnata, con condanna alle spese processuali del secondo grado di giudizio a carico della parte appellante ed in favore della . In CP_8
via subordinata, nel merito, 3. nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda della appellante, procedere ad equa riduzione del preteso risarcimento, con esplicito rigetto relativamente alle poste risarcitorie la cui sussistenza o il cui ammontare non siano
pag. 4/41 rigorosamente provati da parte appellante, tenuto conto di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio, considerato altresì il fatto colposo del sig. ai sensi dell'art. 1227 c.c., del conseguente limite Controparte_9
risarcitorio di cui all'art. 1223 c.c. e del limite generale imposto dall'art.
1225 c.c.. 4. In caso di ritenuta ammissibilità dell'appello principale e nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza, anche solo parziale, degli avversi motivi di impugnazione, valutare tutte le circostanze ai fini della compensazione anche parziale delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio nonché al primigenio ATP”.
per l'appellata, “In via preliminare, 1. Controparte_3
dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente la decisione
[...]
impugnata, con condanna alle spese processuali del secondo grado di giudizio a carico della parte appellante ed in favore di
[...]
;
2. accogliere l'istanza di correzione dell'errore Controparte_3
materiale formulata nella Parte 1, § 2 della Comparsa di costituzione e risposta di e, per l'effetto, eliminare dal Capo Controparte_3
sub 4) del dispositivo della sentenza impugnata la locuzione «e di ATP».
In via principale e nel merito, 3. rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
e, per l'effetto, confermare integralmente la decisione Parte_1
impugnata, con condanna alle spese processuali del secondo grado di giudizio a carico della parte appellante ed in favore di
[...]
. In via subordinata, nel merito, 4. nella malaugurata Controparte_3
ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda della appellante,
pag. 5/41 procedere ad equa riduzione del preteso risarcimento, con esplicito rigetto relativamente alle poste risarcitorie la cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente provati da parte appellante, tenuto conto di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio, considerato altresì il fatto colposo del sig. ai sensi dell'art. 1227 c.c., del Controparte_9
conseguente limite risarcitorio di cui all'art. 1223 c.c. e del limite generale imposto dall'art. 1225 c.c.. 5. Per l'effetto di quanto richiesto al punto precedente e nella denegata ipotesi in cui, pur in assenza di domanda nei confronti di , la stessa venga Controparte_3
ritenuta tenuta a manlevare la propria Assicurata, contenere la condanna e/o l'obbligo indennitario di ai soli Controparte_3
importi eccedenti l'importo totale della franchigia aggregata annua stabilita dalla polizza n. ITOMM1201346C, ovvero della parte di franchigia non erosa di cui sarà raggiunta la prova in corso di causa, in ogni caso entro il massimale per singolo sinistro previsto dalla polizza ovvero entro il minor importo derivante dall'erosione del massimale complessivo per ogni periodo annuo di assicurazione, valido per le tre
Aziende aderenti all'Unione di acquisto.
6. In via ulteriormente subordinata, per il caso in cui, pur in assenza di domanda nei confronti di
, la stessa venga condannata al pagamento in Controparte_3
favore di parte appellante al risarcimento del danno ascrivibile alla responsabilità dell accertare e dichiarare il diritto di CP_8
di ripetere in via di regresso dall'Assicurata le Controparte_3
somme pagate alla appellante e rientranti, anche parzialmente, nella quota della franchigia aggregata annua non erosa.
7. In caso di ritenuta pag. 6/41 ammissibilità dell'appello principale e nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza, anche solo parziale, degli avversi motivi di impugnazione, valutare tutte le circostanze ai fini della compensazione anche parziale delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio nonché – nel solo interesse della – al primigenio ATP”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di citazione, notificato in data 25.03.2019, Parte_1
nella qualità di erede legittima, in quanto coniuge superstite, di deceduto in Foglianise in data 31.03.2017, Controparte_9
conveniva, innanzi al Tribunale di Benevento, l' Controparte_10
e la deducendo che: “Il Sig.
[...] Controparte_11
si ricoverava presso l'Ospedale Rummo di reparto CP_9 CP_1
di Chirurgia Vascolare dall'11 al 17 aprile 2014 allorquando veniva dimesso con diagnosi di aneurisma arteria poplitea destra. Il 21 maggio
2014 si ricoverava presso il medesimo ospedale (reparto di Chirurgia
Vascolare) con diagnosi di ingresso di Arteriopatia Obliterante Cronica
Periferica "AOCP". In data 22/05/2014 il de cuius fu sottoposto ad intervento chirurgico di resezione aneurisma + innesto popliteo in safena invertita (vedasi cartella clinica n. 2014.011458) ovvero angioplastica
PTA con applicazione di stent. L'intervento fu eseguito senza che il de cuius avesse ricevuto le previe, specifiche, informazioni da parte del medico o equipe medica, per poter decidere in modo libero e autonomo se iniziare il trattamento chirurgico previsto. Già il decorso post- operatorio non risultò regolare lamentando il de cuius l'"insensibilità"
pag. 7/41 all'arto destro, insensibilità che gli fu giustificata come normale effetto della anestesia. Una volta dimesso e, cominciata la deambulazione, il de cuius accusò iposensibilità al piede destro, algia e limitazione funzionale.
Ragion per cui in data 03 luglio 2014 effettuava esame EMG agli arti inferiori presso lo studio Renna di . Tale esame esitava una CP_1
neuropatia dello sciatico popliteo esterno (SPE), detto anche "peroneo comune", che è uno dei rami del nervo sciatico. Il Dott. Renna consigliò di effettuare ulteriore controllo dopo 1 mese qualora i sintomi persistessero. Siccome la sintomatologia permaneva il de cuius si sottopose a nuovo esame EMG degli arti inferiori presso l'Ospedale
Cardarelli di Campobasso. Anche questo esame esitava una neuropatia assonale dei nervi peroneo profondo e tibiale a destra con prevalente compromissione del surale;
all'arto inferiore sinistro, invece, i referti elettrofisiologici non evidenziavano segni di anomalie. Ritenendo di essere stato vittima di malpractice medica il de cuius, con messa in mora del 11.11.2014, chiedeva il risarcimento dei danni all Controparte_12
, garantito per la responsabilità professionale da
[...] [...]
Ricevuto rifiuto del risarcimento il de cuius adiva CP_13
l'Organismo di Mediazione FOSVITER (ADR-2015-000027) che si concludeva con la mancata conciliazione. Nelle more il de cuius si ammalava di cancro al polmone, ragion per cui chiedeva l'accertamento tecnico preventivo (quale classico mezzo di istruzione preventiva) nella prospettiva che, nelle more del giudizio di merito, a causa del probabile decesso del periziando, venissero a mancare gli elementi di prova a fondamento del diritto invocato. Il ricorso per ATP veniva iscritto al
N.3134/2016 R.G. ed assegnato al Giudice Dott. che Per_1
pag. 8/41 nominava CTU la Dott.ssa la quale, previa autorizzazione Persona_2
del Giudice, si avvaleva dell'ausilio dell'esperto Dott. specialista Per_3
in Chirurgia Vascolare. Veniva disposta ed eseguita la visita medica sulla persona del da parte del CTU. In data 31.01.2017 il de Controparte_9
cuius decedeva ed in data 18.05.2017 veniva Controparte_9
depositata la relazione di CTU”; la CTU depositata all'esito del procedimento di ATP così concludeva: “Da quanto emerge dagli atti per cui è causa, integrato da parere specialistico redatto dal dr. Per_4
specialista in Chirurgia Vascolare responsabile della UOC di
[...]
Chirurgia Vascolare Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso, il sig. riportò un danno neurologico a carico dello SPI Controparte_9
(sciatico popliteo interno) gamba destra. Orbene, per tutto quanto sopra
e tenuto conto della documentazione di cui si dispone, integrata, su autorizzazione dell'Ill.mo Sig. Presidente, da parere specialistico di
Chirurgia Vascolare redatto dal Dott. responsabile della UOC di Per_3
Chirurgia Vascolare della Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso, vi è nesso causale tra l'intervento chirurgico effettuato il 22 maggio
2014 ed il danno neurologico posto che, come documentato da accertamenti strumentali, il danno a carico dello SPI (sciatico popliteo interno) è conseguenza dell'intervento chirurgico di esclusione dell'aneurisma arteria poplitea e confezionamento dell'innesto in vena grande safena invertita all'arto inferiore destro e riconducibile all'utilizzo dei divaricatori autostatici”.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente chiedeva iure hereditatis il risarcimento dei danni derivanti dalle conseguenze dell'intervento pag. 9/41 chirurgico di “esclusione dell'aneurisma arteria poplitea e confezionamento dell'innesto in vena grande safena” cui CP_9
era stato sottoposto in data 22.05.2014, oltreché il
[...]
risarcimento del danno cagionato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione in ambito sanitario derivante da incompleto/omesso consenso informato al trattamento chirurgico.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano, con separate comparse,
l' ed che resistevano, ciascuna per CP_5 Controparte_11
quanto di ragione, alle avverse domande, sollecitandone il rigetto.
L' inoltre, eccepiva l'inammissibilità Controparte_11
dell'azione diretta esercitata nei suoi confronti dall'istante.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., acquisita la relazione di CTU espletata nel corso dell'ATP, denegato il rinnovo e/o l'integrazione dell'indagine peritale, all'esito del giudizio, l'adito
Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda procedibile per avere la ricorrente fatto precedere l'instaurazione della causa dalla proposizione della mediazione conclusasi con esito negativo, così decideva: “1) Dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
. 2) Rigetta, per quanto spiegato in parte motiva, la CP_11
domanda proposta dalla medesima attrice nei confronti della
[...]
. 3) Condanna alla refusione in Controparte_1 Parte_1
favore della delle competenze di giudizio, Controparte_1
quantificate in Euro 1.620,00 per la fase di studio, Euro 1.147,00 per la fase intro-duttiva, Euro 1.720,00 per la fase istruttoria ed Euro 2.767,00
pag. 10/41 per la fase decisionale, rimborso spese generali 15% su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti. 4) Condanna alla refusione in favore della Parte_1 Controparte_11
delle competenze di giudizio e di ATP, quantificate in Euro 1.620,00 per la fase di studio, Euro 1.147,00 per la fase introduttiva, Euro 1.720,00 per la fase istruttoria ed Euro 2.767,00 per la fase decisionale, rimborso spese generali 15% su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti. 5) Pone definitivamente le spese di ATP a carico della predetta attrice.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 19.11.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., sollecitandone la riforma e concludendo come dinanzi riportato.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 8.02.2023,
l' , nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava CP_5
l'integrale rigetto.
Si costituiva, altresì, con comparsa depositata in pari data, l
[...]
quale successore a titolo particolare di Controparte_3 [...]
, la quale, nel resistere all'avversa impugnazione, ne CP_11
sollecitava l'integrale rigetto.
La Corte, con ordinanza del 10.03.2023, accogliendo l'istanza formulata dall'appellante, disponeva un supplemento dell'indagine peritale e nominava quali CC.TT.UU. la dott.ssa , specialista in Persona_2
pag. 11/41 medicina legale, ed il dott. specialista in chirurgia Persona_5
vascolare.
Depositata, in data 13.1.2024, dai CTU, la relazione di consulenza, questa Corte, con ordinanza del 2.2.2024, accogliendo l'eccezione sollevata dalle appellate, ordinava ai consulenti il rinnovo delle operazioni peritali, al fine di sanare il vizio nascente dall'avere gli stessi ausiliari omesso di far precedere l'inoltro della cd. bozza di relazione, dalla preventiva convocazione delle parti.
Quindi, depositata nuovamente dai CTU, in data 25.7.2024, la relazione peritale, disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa, con ordinanza alle stesse comunicata in data 19.5.2025, era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c.,
l'ultimo dei quali veniva a scadere in data 8.9.2025.
Depositate da tutte le parti le conclusionali e le repliche la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione.
§ 3.
In via preliminare, il Giudice di primo grado rilevava che l'attrice, omettendo di produrre un certificato storico di famiglia, non aveva provato la sua dedotta qualità di erede del de cuius, e, in specie, la permanenza del vincolo di coniugio al momento del decesso di
, nonché i limiti della propria quota ereditaria. Persona_6
§ 4.
pag. 12/41 L'appellante, nel sottoporre a censura, alle pagine 10, 11 dell'atto di gravame, il suddetto capo di pronuncia, rilevava che il Giudice aveva omesso di valorizzare il certificato di matrimonio ed il certificato di morte del , documenti da essa prodotti in primo grado, dai CP_9
quali emergeva lo stato di coniugio e quello vedovile e, quindi, ex lege, la quota ereditaria di 1/3 ad essa spettante.
§ 5.
Il motivo è fondato.
I documenti richiamati dall'appellante, effettivamente presenti nella produzione di parte, dimostrano che l'odierna istante era legata al de cuius da vincolo matrimoniale.
Peraltro, la circostanza è comprovata anche dalla lettura della cartella medica, relativa al ricovero presso l nel corso del quale si CP_5
procedeva all'esecuzione dell'intervento chirurgico oggetto di causa.
Infatti, nel modulo di consenso informato all'anestesia, da esso sottoscritto, il autorizzava i sanitari a fornire informazioni CP_9
circa le sue condizioni di salute alla figlia, , ed alla Persona_7
moglie, odierna appellante.
Né, invero, le originarie convenute hanno dedotto e documentato che, nell'arco temporale intercorso tra la sottoposizione al contestato trattamento sanitario ed il decesso del , sopravvenuto a CP_9
distanza di meno di tre anni, il vincolo matrimoniale tra l'attrice ed il predetto de cuius fosse cessato.
pag. 13/41 Riguardo, poi, alla misura della quota, avendo l'attrice invocato il riconoscimento della stessa nella misura minima di legge (pari ad 1/3 ex art. 581 c.c.), prevista per il caso di concorso del coniuge con più figli, appare irrilevante l'omessa produzione del certificato storico di famiglia, che, al limite, avrebbe potuto valorizzarsi nel caso in cui fosse stato domandata la quota maggiore di ½ (relativa al concorso del coniuge con un solo figlio).
§ 6.
Il Giudice di primo grado, premesso l'inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale, avendo l'appellante agito nei confronti della struttura sanitaria, rilevato che, in siffatta ipotesi, grava sul danneggiato l'onere di allegare l'inadempimento e fornire la prova del nesso eziologico tra la condotta del debitore ed il danno evento, dava, poi, conto dell'esito dell'espletata CTU, evidenziando come, secondo la stessa, “il trauma è dovuto non ad una grossolana manipolazione del nervo durante la preparazione dell'arteria poplitea per il confezionamento dell'anastomosi distale, altrimenti la lesione sarebbe stata più alta, quanto all'uso dei divaricatori autostatici, posizionati in profondità e necessari per divaricare i muscoli che nei soggetti particolarmente magri possono creare inavvertitamente un danno neurologico periferico da trazione e da compressione, proprio come in questo caso”.
Tanto premesso, il Giudice rilevava che, nel caso di specie, non era stata fornita da parte attrice la prova di un inadempimento dei sanitari riconducibile alla figura dell'inadempimento qualificato, efficiente alla pag. 14/41 produzione del danno neurologico lamentato da . Il Controparte_9
Giudice sottolineava, inoltre, che mancava altresì “la prospettazione di un diverso modus operandi che i suddetti sanitari avrebbero dovuto seguire al fine di evitare il prodursi di qualsiasi conseguenza sfavorevole in un soggetto come il compianto Sig. , affetto da numerose CP_9
patologie e con un quadro clinico generale già problematico al momento dell'intervento”.
Ad avviso del Tribunale, dunque, la domanda era infondata nel merito e veniva rigettata.
§ 7.
Nel sottoporre a censura la sopra riportata parte di sentenza,
l'appellante deduceva che il primo Giudice, dapprima dichiarava di volere fare proprie le conclusioni della CTU e, poi, contraddicendosi, le disattendeva. In particolare, secondo l'istante, il Tribunale si era, in maniera immotivata, discostato dagli esiti dell'espletata CTU, la quale, valorizzando le risultanze degli esami strumentali cui il paziente era stato sottoposto, aveva appurato la sussistenza del nesso causale, tra l'intervento chirurgico effettuato il 22 maggio 2014 di “esclusione dell'aneurisma arteria poplitea e confezionamento dell'innesto in vena grande safena invertita” all'arto inferiore destro e il danno neurologico periferico a carico dello sciatico popliteo interno, riconducendo siffatta lesione all'utilizzo di divaricatori autostatici che “furono collocati in posizione più profonda di quanto dovuto”.
pag. 15/41 Del resto, obiettava l'appellante, nel disattendere il parere degli ausiliari, il primo Giudice non aveva valorizzato la circostanza per cui i
CTU avevano qualificato come inavvertito l'utilizzo, ad opera dei chirurghi vascolari dell , dei divaricatori autostatici, con ciò CP_5
evidenziando che la condotta dagli stessi tenuta era stata connotata da profili colposi e che l' on aveva fornito alcuna prova liberatoria in CP_5
merito.
Né, invero, era corretto il rilievo che il Giudice aveva attribuito ad un preteso quadro clinico negativo del paziente, atteso che il CP_9
non era, al momento dei fatti, portatore di alcuna grave patologia, fatta eccezione per quella che aveva reso necessaria la sottoposizione all'intervento chirurgico.
In conclusione del motivo, poi, l'appellante sollecitava la Corte a voler disporre un supplemento di indagine peritale al fine di dirimere ogni residuo dubbio in ordine ai profili malamente apprezzati dal primo
Giudice.
Quindi, dovendosi ritenere sussistente la colpa dei sanitari ed il nesso di causalità materiale tra il danno neurologico lamentato e l'intervento chirurgico, la domanda avrebbe dovuto essere accolta con conseguente liquidazione sia del danno morale che di quello biologico.
§ 8.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, invero, tenuto conto dei rilievi difensivi dell'appellante e degli esiti della CTU svolta nel corso dell'ATP, dalla quale già emergeva pag. 16/41 con sufficiente chiarezza la sussistenza del nesso causale tra l'esecuzione del trattamento sanitario e l'insorgenza del danno, disponeva un supplemento di indagine peritale, affidandone la redazione ad un collegio composto dallo stesso medico legale officiato dal Tribunale di Benevento, dott.ssa , e da uno specialista Persona_2
in chirurgia vascolare, dott. Persona_5
Orbene, l'elaborato peritale depositato dai citati ausiliari, da ultimo in data 25.7.2024, dopo avere premesso che, in data 22/05/2014,
“ veniva sottoposto ad intervento chirurgico di Controparte_9
resezione seguita da un innesto in safena autologa di un piccolo aneurisma della poplitea retro-articolare di 1,5 cm di diametro completamente trombizzato al momento dell'intervento che aveva in precedenza embolizzato nell'arteria tibiale anteriore”, riconosciuta l'appropriatezza dell'intervento eseguito in relazione alla patologia dalla quale il paziente risultava affetto, escludeva, in base all'esito di esami strumentali cui lo stesso si era sottoposto nel luglio del 2014 e nel maggio del 2015 a causa dell'insorgere di una ipoanestesia del piede, che tale conseguenza dovesse considerarsi riconducibile alla stessa patologia aterosclerotica. In proposito, infatti, nella CTU si affermava che “il disturbo della sensibilità del piede non può essere in alcun modo spiegata come conseguenza dell'ischemia all'arto inferiore causata dalla pregressa embolizzazione dell'arteria tibiale anteriore come ipotizzato nella relazione del Primario dell'UOC di Chirurgia
Vascolare dell'Ospedale Rummo di . Essa è consecutiva alla CP_1
pag. 17/41 resezione dell'aneurisma popliteo eseguito nel corso della via di accesso posteriore ali vasi poplitei”.
Secondo gli ausiliari nominati in appello “Nell'anatomia della losanga poplitea il nervo surale, ramo sensitivo dello SPI (sciatico popliteo interno), decorre subito al di sotto della fascia superficiale incrociando spesso lo sbocco nella vena poplitea della vena piccola safena. Esso, quindi, può essere sezionato inavvertitamente o subire delle lesioni da trazione. È un'evenienza possibile anche se non di frequente riscontro nell'accesso chirurgico dell'arteria poplitea per via posteriore. Dagli esami elettromiografici risulta la compromissione del nervo surale con assenza di eccitabilità lungo tutto il decorso. Il nervo surale è quindi stato leso all'origine nella preparazione e nell'isolamento dell'arteria poplitea che è la struttura anatomica posta più profondamente nella losanga poplitea”.
Gli ausiliari, inoltre, dichiaravano che l'ipotesi eziopatogenica
“prospettata nell'accertamento tecnico preventivo effettuato presso il
Tribunale di Benevento da parte dell'ausiliario Dott. chirurgo Per_3
vascolare di una lesione estremamente periferica causata da un'eccessiva trazione delle branche del divaricatore autostatico sui margini della ferita”, sebbene astrattamente plausibile, non era, tuttavia, “suffragata da quanto emerge con chiarezza dalla disamina dei due esami elettromiografici in cui è decritta la lesione completa del nervo surale.
pag. 18/41 Il danno iatrogeno nervoso si è quindi prodotto per una lesione diretta da transezione del nervo surale ed è innegabile l'esistenza di un rapporto di causalità tra la lesione e l'intervento chirurgico.
Pertanto, con criterio del più probabile che non, e per tutto quanto sopra riportato, la lesione lamentata dal Sig. fu determinata dalla CP_9
sezione della struttura nervosa – nervo surale - nel corso della dissezione anatomica dei vasi poplitei”.
§ 9.
Al cospetto di tali conclusioni, non giova, alla difesa dell'appellata azienda ospedaliera, invocare la nullità della CTU espletata in appello, per avere quei consulenti accertato un inadempimento qualificato, consistente, appunto, in una lesione diretta del nervo surale prodottasi nel corso della dissezione dei vasi poplitei, mai allegato dalla parte attrice e, comunque, diverso da quello fatto valore dell'istante, basato esclusivamente sul dedotto errato posizionamento dei divaricatori adoperati nel corso dell'intervento.
Il rilievo non considera che, nella citazione di primo grado, l'attrice aveva dedotto che il danno a carico dello SPI (sciatico popliteo interno) era conseguenza dell'intervento chirurgico di esclusione dell'aneurisma arteria poplitea e confezionamento dell'innesto in vena grande safena, cui era stato sottoposto presso la convenuta azienda sanitaria. Sebbene l'istante avesse invocato gli esiti della CTU redatta nel corso dell'ATP, che, come visto, aveva ritenuto di ravvisare l'origine del danno nel non corretto utilizzo dei divaricatori autostatici, è
pag. 19/41 innegabile che la causa petendi della domanda, sin dall'origine del giudizio, consisteva, secondo le univoche allegazioni attoree, in un danno neurologico causato nel corso dell'intervento di chirurgia vascolare cui il paziente era stato sottoposto in data 22.5.2014.
Quanto precede consente, senz'altro, di superare la sollevata eccezione di nullità della CTU espletata in questo grado di giudizio, non rilevando, a tal fine, che, nell'esaminare la medesima vicenda medica, gli ausiliari di appello, discostandosi parzialmente dal giudizio espresso dallo specialista vascolare del Tribunale di Benevento, abbiano ritenuto di ricondurre il danno ad una lesione diretta del nervo piuttosto che ad una conseguenza dell'utilizzo dei divaricatori.
A conforto di quanto osservato giova, invero, rammentare che, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “.. Con precipuo riferimento alle fattispecie di responsabilità sanitaria, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (Cass.
19/05/2004, n. 9471; v. anche Cass.26/07/2012, n. 13269) .. In consimile ipotesi, infatti, il fatto costitutivo del diritto azionato, idoneo ad individuare la causa petendi della domanda e a delimitare l'ambito
pag. 20/41 dell'indagine processuale, resta immodificato nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, avuto riguardo alla necessità di circoscrivere l'onere di allegazione tenendo conto delle informazioni accessibili e delle cognizioni tecnico scientifiche esigibili da parte del danneggiato” (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
7074 del 2024).
Nell'ipotesi al vaglio di questa Corte l'accertamento della più probabile causa della lesione del nervo, come operata dai consulenti di appello, non ha determinato alcun mutamento del titolo di responsabilità, essendo rimasto immodificato, nella sua identità sostanziale, il fatto costitutivo della dedotta responsabilità dell'azienda sanitaria, quale descritto sin dalla citazione di primo grado e dinanzi compiutamente esposto.
La sollevata eccezione di nullità della CTU svolta in grado di appello, come sviluppata dalla difesa dell nella comparsa conclusionale, CP_5
deve, quindi, rigettarsi.
§ 10.
Sempre la difesa dell'appellata azienda ospedaliera, nel contestare gli esiti della rinnovata CTU, opinava che quei consulenti avevano espresso un giudizio basato su di un criterio puramente oggettivo di responsabilità, nel quale era mancato alcun riferimento al requisito della colpa. In altri termini, secondo la deduzione in esame, pur pag. 21/41 essendo la lesione riconducibile all'operato dei medici, la responsabilità andrebbe esclusa per assenza di colpa.
Il rilievo non coglie nel segno per l'assorbente ragione che i CTU hanno qualificato la condotta dei sanitari come colposa, nel momento in cui hanno chiaramente affermato che “il danno nervoso determinatosi in corso dell'intervento di resezione dell'aneurisma popliteo era sicuramente evitabile con una più attenta dissezione chirurgica dei vasi.
La ridotta dimensione dell'aneurisma popliteo (1,5 cm di diametro) non comportava particolari difficoltà tecniche”.
Ne segue che essendo stata accertata, già in base alla CTU di primo grado, e, poi, con ancora maggiore evidenza, in forza di quella espletata in appello, tanto la sussistenza del nesso causale tra la sottoposizione del paziente all'intervento chirurgico ed il prodursi del danno iatrogeno nervoso, quanto la colpa dei sanitari, che, verosimilmente, agendo con maggiore cautela, avrebbero potuto evitare di provocare la lesione del nervo, il motivo di appello merita di essere accolto.
Infatti, al cospetto di quanto dinanzi rilevato, l'azienda ospedaliera appellata non ha assolto all'onere su di essa gravante, discendente dall'inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale, correttamente effettuato dallo stesso Giudice di primo grado, di dimostrare di avere agito con la dovuta diligenza ovvero che l'evento dannoso fosse dipeso da una causa non imputabile (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022: “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, pag. 22/41 anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”).
§ 11.
Occorre, a questo punto, esaminare il profilo del quantum, ritenuto assorbito dal primo Giudice in ragione della riconosciuta infondatezza della domanda.
Dalla CTU di appello si ricava che la lesione ha interessato il nervo surale ramo dello SPI (sciatico popliteo interno). Trattandosi di un nervo esclusivamente sensitivo, la lesione dello stesso comporta unicamente una anestesia della cute che innerva, senza determinare la completa insensibilità della cute del piede, né, tantomeno, influenzare in alcun modo una corretta deambulazione e la postura del piede.
Quindi i CTU, “tenuto conto dell'interessamento della lesione e della sua modesta rilevanza clinica – ipoanestesia del piede con assenza di disturbi
o alterazione della postura del piede e della normale deambulazione”,
pag. 23/41 stimavano il danno biologico patito dal quando era in vita CP_9
nella misura di un complessivo 5%.
A tal fine, i CTU, premesso che nelle Tabelle di Legge di cui al DM 3 luglio 2003, cui secondo il mandato di questa Corte erano tenuti ad attenersi trattandosi di lesioni micropermanenti, non vi era una specifica voce valutativa, avevano fatto riferimento, per analogia, alla valutazione contenuta nei “.. più accreditati baremés in uso in Italia
( Mangili F., Guida alla valutazione medico legale Per_8 Persona_9
del danno biologico e dell'invalidità permanente. , Milano, CP_14
2002; Consigliere F., CP_15 CP_16 CP_17 CP_18
Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente.
[...]
Editore, 2000) ..”. CP_14
Nel dare riscontro alle note critiche del consulente tecnico di parte della cui la difesa delle appellate pedissequamente si CP_19
riportava negli scritti conclusivi, finalizzate a stigmatizzare una sovrastima del danno biologico e l'improprio ricorso a fonti bibliografiche non utilizzabili in presenza di tabelle di legge, i medesimi CTU, premesso che la differenza rispetto alla valutazione del prof. CT di parte, era nell'ordine di due soli punti percentuali, Per_10
avevano cura di evidenziare che, comunque, il dolore neuropatico patito dal non era assimilabile a quello conseguente a CP_9
fratture, cui intendeva ricondurlo il CT di Infatti, CP_3
evidenziavano gli ausiliari, “il dolore o meglio gli esiti dolorosi di lesioni fisiche dirette (quali fratture come riportato dal CTP Prof sono Per_10
sfumati ed a volte i pazienti smettono di avvertire dolore molto prima
pag. 24/41 della guarigione della frattura mentre il dolore di origine nervosa è descritto come una sensazione di bruciore o dolore lancinante cronico;
pertanto, il dolore neuropatico è diverso dalla sensazione dolorosa che si prova a seguito di un trauma”. Ciò posto, i consulenti d'ufficio affermavano che “trattandosi di un danno biologico ascrivibile nella categoria delle micro-permanenti di cui al DM 03 luglio 2003 può, per quanto sopra, prendersi come riferimento ragionevolmente per analogia la “lesione legamentosa tibio astragalica e peroneo astragalica (a seconda del grado di instabilità rilevabile)” giungendo ad attribuire, per il tipo di lesione neurologica riportata dal de cuius il massimo del range previsto (2-5%) ovvero 5%.
Alla stregua delle conclusioni rassegnate dai CTU, suffragate da convincenti e ben argomentate considerazioni, capaci, come detto, di superare i rilievi del CT di parte appellata, i danni patiti dal de cuius in vita possono stimarsi nel 5% di danno biologico, oltre che in una ITT di
8 giorni, una ITP al 75% di 15 giorni, una ITP al 50% di 15 giorni, una
ITP al 25% di 60 giorni.
§ 12.
Nel procedere alla quantificazione in termini monetari del sopra descritto danno iatrogeno, essendo lo stesso contenuto nei limiti del
9%, occorre fare applicazione della tabella adottata in attuazione del disposto di cui all'art. 139 D. Lgs. 209/05, come aggiornata, da ultimo, con il D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del
25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024.
pag. 25/41 La S.C. ha, infatti, affermato il principio secondo cui “In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma
4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza
n. 28990 del 11/11/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 25274 del
10/11/2020).
Ciò premesso si deve, altresì, rilevare che, come emerge pacificamente dagli atti, decedeva in data 31/01/2017, per cause Controparte_9
indipendenti dalla vicenda medica oggetto del presente contenzioso.
Ne segue che, nella specie, ai fini della quantificazione del danno, si debba fare applicazione del principio secondo cui ”.. in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per
pag. 26/41 causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte ..“ (cfr. Cass. Civ., sentenze 3 ottobre 2003, n. 14767, 24 ottobre 2007, n. 22338, 31 gennaio 2011, n. 2297, 14 novembre 2011, n. 23739, 18 gennaio 2016,
n. 679, 26 maggio 2016, n. 10897, e 26 giugno 2020, n. 12913).
Ciò posto, occorre, poi, rilevare che la quantificazione del danno biologico cd. da premorienza non possa più essere operata applicando l'apposita tabella, pure elaborata dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano.
In tempi recenti, infatti, la Cassazione ha ritenuto che la tabella milanese sul c.d. danno da premorienza non possa essere seguita perché non si dimostra equa e, come tale, non può costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 41933 del 29/12/2021, alle cui motivazioni si rimanda per l'indicazione delle ragioni che hanno indotto la Corte a pervenire all'indicata conclusione).
Pertanto, una volta esclusa l'utilizzabilità della suddetta tabella, si deve, sempre secondo il precedente di legittimità innanzi richiamato, fare ricorso al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come pag. 27/41 punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
Ne segue che, nella specie, occorrerà considerare il risarcimento che sarebbe spettato a a titolo di danno biologico Controparte_9
permanente, qualora lo stesso fosse stato ancora vivente alla data della liquidazione.
Orbene, applicando, a tal fine, la suddetta tabella delle micropermanenti, considerata l'età (di anni 68 che il de cuius aveva alla cessazione del periodo di ITT e di ITP) e la percentuale di invalidità permanente riconosciuta dai CTU (pari, come detto, al 5%), il danno biologico andrebbe stimato in euro 5.044,37 (punto base del danno permanente pari ad euro 947,30).
Tale somma deve ritenersi idonea a ristorare il danno non patrimoniale, sia nella componente dinamico relazionale, che in quella di sofferenza soggettiva interiore, avuto riguardo alla modesta entità della lesione, che, secondo le valutazioni dei CTU di appello, non ha inciso o compromesso la capacità di deambulazione, né ha determinato alcuna limitazione funzionale nelle normali attività della vita quotidiana (cfr., a conforto di quanto ritenuto, Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 13383 del 2025, secondo cui “.. la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di
(concorrere a) legittimare l'eventuale riconoscimento di un coesistente pag. 28/41 danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata
l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (cfr., su questo specifico aspetto, Cass., Sez. 3, ord. n. 6444 del 03/03/2023) ..”).
Ne segue che non si giustifichi alcun incremento dell'importo tabellare di base, sopra determinato a norma dell'art. 139 d. lgs. 209 del 2005, essendo rimaste confinate al piano meramente assertivo e risultando, comunque, smentite dagli esiti della CTU di appello le deduzioni dell'appellante, in merito al pregiudizio che la lesione iatrogena avrebbe determinato in termini di inidoneità del leso ad attendere alle attività di svago in passato svolte (quali giardinaggio, cura dell'orto, allevamento di animali).
Né, inoltre, sussistono i presupposti per accordare la liquidazione di un'ulteriore somma volta a ristorare il danno morale, tenuto conto, appunto, del principio, di cui alla giurisprudenza dinanzi richiamata, secondo cui “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità
pag. 29/41 corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate”.
Nella specie, nella citazione di primo grado, l'attrice aveva sollecitato la liquidazione del danno biologico e di un incremento dello stesso a titolo di personalizzazione, per la dedotta (ma, poi smentita dall'esito della CTU) incidenza della lesione a pregiudicare l'attitudine del paziente ad attendere ad attività ludico ricreative in precedenza espletate.
Alcuna specifica allegazione era, invece, stata operata, nell'atto introduttivo della lite, non emendato sul punto con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., riguardo al pregiudizio da sofferenza soggettiva interiore, che, quindi, tenuto anche conto della modesta entità della lesione biologica, deve ritenersi idoneamente compensata dalla somma accordata a titolo di liquidazione del danno da invalidità permanente.
Ciò posto, considerato che, nella provincia di , nel 2014, un CP_1
soggetto di genere maschile di anni 68 aveva, secondo i dati ISTAT, un'aspettativa di vita residua pari a 18,945 anni, occorre procedere come segue: euro 5.044,37: 18,945 anni = euro 266,26. Dividendo tale somma per 12 (numero di mesi) il risarcimento per ciascun mese è pari ad euro 22,18.
Considerato che
tra il prodursi del danno
(22.5.2014) ed il decesso (31.1.2017) sono intercorsi 32 mesi, il danno biologico liquidabile ammonta ad euro 709,76.
A tale somma deve aggiungersi il danno da invalidità temporanea totale e parziale, come stimato dai CTU nella misura dinanzi riportata.
pag. 30/41 Ne segue che, applicando per ciascun giorno di ITT l'importo di euro
55,24 e le proporzionali riduzioni per i giorni di ITP, a titolo di danno biologico temporaneo spettano totali euro 2.306,27.
In totale, quindi, il danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, ammonta ad euro 3.016,03.
Per quanto concerne le spese mediche, delle quali l'istante invocava pro quota il ristoro a titolo di danno patrimoniale, la pretesa deve essere rigettata, non essendo stati depositi i documenti (fatture, ricevute) attestanti gli esborsi sostenuti.
In conclusione, quindi, avendo l'appellante diritto ad 1/3 del danno come dinanzi quantificato, le domande dalla stessa proposta meritano accoglimento nei limiti di euro 1.005,34.
Su tale importo competono all'appellante, che in primo grado ne aveva fatto espressa richiesta, gli interessi cd. compensativi, volti a ristorare il pregiudizio da ritardato adempimento, al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla medesima somma, previamente devalutata, in applicazione degli indici Istat, al 22.5.2014, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, a decorrere dal 22.5.2015, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, momento nel quale si determina la conversione dell'obbligazione di valore in obbligazione di valuta, oltre i successivi interessi legali, sul totale della sorta capitale rivalutata e degli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo.
§ 13.
pag. 31/41 Con il secondo motivo di appello, l'istante, censurando la sentenza per avere il primo Giudice omesso di pronunciare sulla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione per omesso consenso informato, sollecitava questa Corte a statuire in proposito, chiedendo l'accoglimento della relativa richiesta.
Al riguardo, deduceva che il modulo, fatto sottoscrivere al paziente, oltre a risultare privo della sottoscrizione del medico, era generico e privo di qualsivoglia informazione.
§ 14.
Il motivo è infondato ma impone di integrare la motivazione dell'impugnata sentenza, dal momento che, effettivamente, il Giudice di primo grado ometteva del tutto di statuire in merito al capo di domanda, di cui alla lettera D, pagine 12 e seguenti dell'atto di citazione, con il quale l'attrice aveva invocato la mancata prestazione al paziente, da parte dei sanitari, di informazioni esaustive in ordine ai vantaggi ed ai possibili rischi dell'intervento chirurgico e dedotto che, a causa del deficit informativo, il paziente era risultato del tutto impreparato ad affrontare il periodo post – operatorio, caratterizzato dal manifestarsi delle parestesie e dalla necessità di sottoporsi ad ulteriori visite ed indagini strumentali finalizzate ad indagare sull'origine dei disturbi.
Tanto premesso, giova rilevare che, nel merito, la domanda in questione non sia meritevole di accoglimento.
pag. 32/41 Al riguardo occorre, in diritto, rammentare che, secondo una recente ma oramai consolidata giurisprudenza della Cassazione, nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi.
La fattispecie al vaglio di questo Collegio è, in particolare, riconducibile al caso in cui ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti),
c) la condotta inadempiente o colposa del medico, caso nel quale, secondo la S.C., è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023).
Ed invero, giova osservare che, nell'atto di citazione originario e finanche in appello, l'attrice non aveva affatto allegato che il proprio coniuge, ove ritualmente edotto dei rischi del trattamento, avrebbe rifiutato di sottoporsi ad esso.
Del resto, ipotizzare una scelta del paziente diversa da quella consistente nell'accettare l'esecuzione dell'intervento chirurgico, suggerita dai sanitari, è oggettivamente arduo, specie considerando che, come evidenziato dai CTU di appello, l'intervento chirurgico di pag. 33/41 asportazione e sostituzione dell'aneurisma, cui il veniva CP_9
sottoposto in data 22.5.2014, era necessario per evitare la perdita dell'arto inferiore (cfr. CTU pag. 10).
Pertanto, difettando la prova del dissenso presunto del paziente, la pretesa risarcitoria in esame, concernente il patimento interiore conseguente alla lesione del diritto all'autodeterminazione, non può trovare accoglimento.
§ 15.
Con l'ultimo motivo, l'appellante censurava il capo della sentenza che ne aveva disposto la condanna integrale alla rifusione delle spese di lite, della fase di ATP e del giudizio di merito, nei confronti dell' CP_5
. Sosteneva che, considerati gli esiti della CTU espletata all'esito
[...]
dell'ATP, sussistevano, quantomeno, i presupposti per una compensazione.
Lamentava, inoltre, l'ingiusta condanna alla rifusione delle spese processuali relative a tutte le fasi di giudizio nei riguardi della
[...]
sebbene essa istante ne avesse, sin dalla prima udienza, CP_19
sollecitato l'estromissione dal giudizio. Sosteneva, altresì, che era erronea la sua condanna a rifondere, alla suddetta compagnia assicurativa, anche le spese del procedimento di ATP, cui non CP_3
aveva preso parte.
In ogni caso le spese di lite, nei rapporti con avrebbero CP_3
dovuto ridursi e comunque quelle di ATP potevano cedere a suo carico pag. 34/41 solo per 1/3, trattandosi di debito ereditario, siccome il relativo giudizio era stato introdotto dal de cuius prima del decesso.
§ 16.
L'esame del motivo di appello dinanzi riportato risulta assorbito, quanto al rapporto tra l'appellante e l'azienda ospedaliera appellata, in ragione dell'accoglimento, sia pure parziale, del gravame e della conseguente necessità di rinnovare, in parte qua, il regolamento delle spese di lite, contenuto nella sentenza impugnata, alla luce dell'esito complessivo della causa.
Tanto chiarito, la Corte ritiene che, in considerazione della riconosciuta fondatezza della pretesa risarcitoria, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e della fase di ATP, nel rapporto tra l'appellante e l' , debbano seguire la soccombenza di quest'ultima. CP_5
Peraltro, sul punto, merita osservare che, come si ricava dagli atti, limitatamente al giudizio di primo grado, l'odierna appellante veniva ammessa al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. delibera del COA di del 15.1.2018, allegata alla produzione telematica CP_1
dell'appellante).
Di conseguenza, le spese processuali del giudizio di primo grado debbono essere liquidate in favore dello Stato e non della parte vittoriosa, il cui difensore dovrà chiedere, con separata istanza, la liquidazione dei compensi ad esso spettanti.
Invece, non risultando per il giudizio di appello alcuna ammissione al gratuito patrocinio, le spese di lite vanno liquidate alla parte e distratte pag. 35/41 in favore dell'avv. Fernando Cosimo Scaramozza, dichiaratosi antistatario, senza liquidazione della somma corrispondente al contributo unificato che risulta non essere stato versato dal difensore
(cfr. avviso di recupero emesso da questo Ufficio a carico dell'appellante in data 23.11.2022).
Infine, alcuna liquidazione può operarsi per la fase di ATP, della quale l'odierna appellante non ha prodotto il ricorso introduttivo, il cui esame sarebbe stato indispensabile per saggiare il contenuto delle difese ivi svolte.
La liquidazione delle spese processuali viene operata, per entrambi i gradi di giudizio, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore fino ad euro 1.100,00, secondo il criterio del decisum.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alle CTU, svolte nella fase di ATP ed in appello, come liquidate con separati decreti resi in detti giudizi, vanno poste a definitivo carico dell' . CP_5
§ 17.
E', poi, fondato, per quanto di ragione, il motivo di appello relativo al capo di sentenza che condannava l'istante a rifondere interamente le spese processuali del giudizio di primo grado nei riguardi dell CP_3
pag. 36/41 Sul punto giova osservare che, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., il difensore della parte attrice, riconoscendo la fondatezza dell'avversa eccezione di inammissibilità dell'azione diretta proposta nei confronti dell'impresa assicurativa, dichiarava di associarsi alla richiesta, formulata dalla di CP_3
estromissione immediata di questa parte dal giudizio.
Alla luce della condotta processuale tenuta in primo grado dall'attrice, appare, quindi, giustificato circoscrivere la condanna al pagamento delle spese di lite, relative al giudizio di merito, alle sole fasi di studio, introduttiva e di trattazione (queste ultime incluse, atteso che l'adesione alla richiesta di estromissione veniva manifestata dall'attrice solo nella prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c..p.c. e non, invece, all'udienza di prima comparizione del 3.7.2019), con esclusione della fase decisoria, essendo il prosieguo della causa sino alla sentenza, con riguardo alla domanda azionata contro agevolmente CP_3
evitabile mediante l'adozione di una pronuncia di estinzione parziale o di declaratoria della parziale cessazione della materia del contendere e con esclusione, ovviamente, delle spese relative all'ATP, cui l'impresa assicurativa rimaneva estranea.
Peraltro, proprio valorizzando il comportamento serbato in primo grado dall'attrice, rispetto alla pretesa azionata contro CP_3
sussistono, ad avviso del Collegio, gravi ed eccezionali motivi, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., per compensare, nel rapporto tra le parti predette, al 50% le spese processuali sia del primo grado, sia dell'appello (atteso, quanto a quest'ultimo, che il motivo di gravame in pag. 37/41 esame si è rivelato fondato e che, comunque, la pretesa risarcitoria azionata in giudizio è risultata meritevole di accoglimento).
Venendo al quantum, la Corte rileva che le spese di lite del giudizio di primo grado vadano quantificate applicando lo scaglione delle cause di valore indeterminabile e bassa complessità, di cui al DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22.
Ne segue che andranno riconosciuti i seguenti importi: euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione, per totali euro 2.356,00, che, ridotti al 50%, danno euro 1.178,00.
Le spese processuali dell'appello vanno, infine, liquidate, applicando i compensi minimi, adeguati al ridotto numero ed alla modesta complessità delle questioni sottese al terzo motivo (l'unico che coinvolgeva l'impresa assicurativa), dello scaglione delle cause da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00 (nel quale rientra il disputatum, corrispondente all'ammontare delle spese processuali liquidate dal primo Giudice, oggetto di impugnazione), con conseguente riconoscimento dei seguenti importi: euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione, euro 956,00 per la fase decisionale, per totali euro
2.906,00, che, ridotti al 50%, danno euro 1.453,00.
P.Q.M.
pag. 38/41 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1
così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza: 1) condanna
[...]
a pagare, in favore Controparte_1
dell'appellante, a titolo di risarcimento dei danni iure hereditatis,
l'importo di euro 1.005,34, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla medesima somma, previamente devalutata, in applicazione degli indici Istat, al
22.5.2014 ed anno per anno rivalutata, a decorrere dal
22.5.2015, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre i successivi interessi legali, sul totale della sorta capitale rivalutata e degli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo;
2) compensa al 50% le spese processuali del giudizio di primo grado nel rapporto tra Parte_1
e e condanna
[...] Controparte_3 Parte_1
alla rifusione, in favore di
[...] Controparte_3
del residuo 50% delle spese processuali che liquida, quanto a tale residuo, in euro 1.178,00 per compenso, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna alla Controparte_1
rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in euro 662,00 per pag. 39/41 compenso, oltre contributo unificato prenotato a debito, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge;
c) pone a definitivo carico di Controparte_1
le spese relative alle CTU come liquidate in fase di
[...]
ATP e nel giudizio di appello;
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
e) condanna alla Controparte_1
rifusione, in favore dell'avv. Fernando Cosimo Scaramozza, procuratore antistatario, delle spese processuali relative al giudizio di appello, che liquida in euro 673,00 per compenso, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
f) compensa al 50% le spese processuali del giudizio di appello nel rapporto tra e e Parte_1 Controparte_3
condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
del residuo 50% delle spese processuali che Controparte_3
liquida, quanto a tale residuo, in euro 1.453,00 per compenso, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 40/41 pag. 41/41
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4975/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1429/2022 pronunciata dal Tribunale di Benevento, pubblicata 17.06.2022 e notificata in data 20.10.2022, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa, dall'avv. Fernando Cosimo Scaramozza. (C.F. C.F._2
), giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
[...]
APPELLANTE
E
(C.F./P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c. a firma del Direttore Generale Dott.ssa
[...]
nonché in virtù della deliberazione n. 80 del 27.01.2023, CP_2
pubblicata sull'Albo Pretorio, dall'avv. Antonio Giordano (C.F.
[...]
); C.F._3
APPELLATA
NONCHÉ
C.F. – P.IVA , in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di comparsa di costituzione in appello a firma del Procuratore Speciale dott. dall'avv. Rossella Controparte_4
Petricciuolo (C.F. ); CodiceFiscale_4
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni:
per l'appellante, “a. in accoglimento del motivo n.1) e Parte_1
per i vizi ivi denunciati, riformare la sentenza impugnata n. 1429/2022 del Tribunale di Benevento ed accogliendo la domanda attorea condannare l'appellata in persona del legale rappresentante CP_5
pro tempore, al risarcimento in favore dell'appellante, quale erede del de cuius nella misura di 1/3, del danno biologico del 5% da liquidare sulla scorta del D.M. 16/07/2024, tenendo conto della diminuzione per il danno intermittente da premorte del danneggiato;
oltre interessi legali dal dì dell'evento, ovvero dalla costituzione in mora, al soddisfo;
b. in pag. 2/41 accoglimento del motivo n.1) e per i vizi ivi denunciati, riformare la sentenza impugnata n. 1429/2022 del Tribunale di Benevento ed accogliendo la domanda attorea condannare l'appellata in CP_5
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'appellante, quale erede del de cuius morale, come conseguenza del danno biologico derivato dall'intervento chirurgico descritto in premessa, dovuto anche per le micro permanenti in quanto la sua esclusione è normativamente cogente solo per i fatti illeciti disciplinati dall'art. 139 Codice Assicurazioni;
da liquidarsi nella somma ritenuta di giustizia ai sensi dell'art.1226 c.c.; oltre interessi legali dal dì dell'evento, ovvero dalla costituzione in mora, al soddisfo;
c. in accoglimento del motivo 2), e per i vizi ivi denunciati, riformare la sentenza la sentenza n.
1429/2022 del Tribunale di Benevento ed accogliendo la domanda attorea condannare l'appellata in persona del legale CP_5
rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'appellante, quale erede del de cuius nella misura di 1/3, per danno da lesione del diritto all'autodeterminazione e della contrazione della libertà di disporre di se stesso quale diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito ex artt.2, 13 e 32 Cost., come quantificato nel motivo medesimo;
da liquidarsi nella somma ritenuta di giustizia ai sensi dell'art.1226 c.c.; oltre interessi legali dal dì dell'evento, ovvero dalla costituzione in mora, al soddisfo;
d. in accoglimento del motivo 3), e per i vizi ivi denunciati, riformare la sentenza n. 1429/2022 del
Tribunale di Benevento e per l'effetto compensare integralmente le spese
e competenze tra l'appellante e l'appellata ed in CP_6
subordine rideterminare l'importo delle spese e competenze in favore pag. 3/41 della limitandole alle due sole fasi di studio ed Controparte_7
introduttiva del solo giudizio di primo grado, escludendo spese e competenze dell'ATP al quale l'appellata non aveva Controparte_7
partecipato; e compensando interamente le spese del presente grado tra
l'appellante e l'appellata ; e. condannare l'appellata Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_5
refusione delle spese, comprese quelle di della CTU esperita in sede di
ATP e della CTU di esperita in appello, delle competenze del doppio grado del giudizio, e del giudizio dell'ATP iscritto al n.3134/2016 R.G. del
Tribunale di Benevento, da attribuirsi con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avv. Fernando Cosimo Scaramozza che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”;
per l'appellata, : “In via Controparte_1
preliminare, 1. dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra
e, per l'effetto, confermare integralmente la decisione Parte_1
impugnata, con condanna alle spese processuali del secondo grado di giudizio a carico della parte appellante ed in favore della . In CP_8
via principale e nel merito, 2. rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
e, per l'effetto, confermare integralmente la decisione Parte_1
impugnata, con condanna alle spese processuali del secondo grado di giudizio a carico della parte appellante ed in favore della . In CP_8
via subordinata, nel merito, 3. nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda della appellante, procedere ad equa riduzione del preteso risarcimento, con esplicito rigetto relativamente alle poste risarcitorie la cui sussistenza o il cui ammontare non siano
pag. 4/41 rigorosamente provati da parte appellante, tenuto conto di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio, considerato altresì il fatto colposo del sig. ai sensi dell'art. 1227 c.c., del conseguente limite Controparte_9
risarcitorio di cui all'art. 1223 c.c. e del limite generale imposto dall'art.
1225 c.c.. 4. In caso di ritenuta ammissibilità dell'appello principale e nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza, anche solo parziale, degli avversi motivi di impugnazione, valutare tutte le circostanze ai fini della compensazione anche parziale delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio nonché al primigenio ATP”.
per l'appellata, “In via preliminare, 1. Controparte_3
dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente la decisione
[...]
impugnata, con condanna alle spese processuali del secondo grado di giudizio a carico della parte appellante ed in favore di
[...]
;
2. accogliere l'istanza di correzione dell'errore Controparte_3
materiale formulata nella Parte 1, § 2 della Comparsa di costituzione e risposta di e, per l'effetto, eliminare dal Capo Controparte_3
sub 4) del dispositivo della sentenza impugnata la locuzione «e di ATP».
In via principale e nel merito, 3. rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
e, per l'effetto, confermare integralmente la decisione Parte_1
impugnata, con condanna alle spese processuali del secondo grado di giudizio a carico della parte appellante ed in favore di
[...]
. In via subordinata, nel merito, 4. nella malaugurata Controparte_3
ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda della appellante,
pag. 5/41 procedere ad equa riduzione del preteso risarcimento, con esplicito rigetto relativamente alle poste risarcitorie la cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente provati da parte appellante, tenuto conto di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio, considerato altresì il fatto colposo del sig. ai sensi dell'art. 1227 c.c., del Controparte_9
conseguente limite risarcitorio di cui all'art. 1223 c.c. e del limite generale imposto dall'art. 1225 c.c.. 5. Per l'effetto di quanto richiesto al punto precedente e nella denegata ipotesi in cui, pur in assenza di domanda nei confronti di , la stessa venga Controparte_3
ritenuta tenuta a manlevare la propria Assicurata, contenere la condanna e/o l'obbligo indennitario di ai soli Controparte_3
importi eccedenti l'importo totale della franchigia aggregata annua stabilita dalla polizza n. ITOMM1201346C, ovvero della parte di franchigia non erosa di cui sarà raggiunta la prova in corso di causa, in ogni caso entro il massimale per singolo sinistro previsto dalla polizza ovvero entro il minor importo derivante dall'erosione del massimale complessivo per ogni periodo annuo di assicurazione, valido per le tre
Aziende aderenti all'Unione di acquisto.
6. In via ulteriormente subordinata, per il caso in cui, pur in assenza di domanda nei confronti di
, la stessa venga condannata al pagamento in Controparte_3
favore di parte appellante al risarcimento del danno ascrivibile alla responsabilità dell accertare e dichiarare il diritto di CP_8
di ripetere in via di regresso dall'Assicurata le Controparte_3
somme pagate alla appellante e rientranti, anche parzialmente, nella quota della franchigia aggregata annua non erosa.
7. In caso di ritenuta pag. 6/41 ammissibilità dell'appello principale e nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza, anche solo parziale, degli avversi motivi di impugnazione, valutare tutte le circostanze ai fini della compensazione anche parziale delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio nonché – nel solo interesse della – al primigenio ATP”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di citazione, notificato in data 25.03.2019, Parte_1
nella qualità di erede legittima, in quanto coniuge superstite, di deceduto in Foglianise in data 31.03.2017, Controparte_9
conveniva, innanzi al Tribunale di Benevento, l' Controparte_10
e la deducendo che: “Il Sig.
[...] Controparte_11
si ricoverava presso l'Ospedale Rummo di reparto CP_9 CP_1
di Chirurgia Vascolare dall'11 al 17 aprile 2014 allorquando veniva dimesso con diagnosi di aneurisma arteria poplitea destra. Il 21 maggio
2014 si ricoverava presso il medesimo ospedale (reparto di Chirurgia
Vascolare) con diagnosi di ingresso di Arteriopatia Obliterante Cronica
Periferica "AOCP". In data 22/05/2014 il de cuius fu sottoposto ad intervento chirurgico di resezione aneurisma + innesto popliteo in safena invertita (vedasi cartella clinica n. 2014.011458) ovvero angioplastica
PTA con applicazione di stent. L'intervento fu eseguito senza che il de cuius avesse ricevuto le previe, specifiche, informazioni da parte del medico o equipe medica, per poter decidere in modo libero e autonomo se iniziare il trattamento chirurgico previsto. Già il decorso post- operatorio non risultò regolare lamentando il de cuius l'"insensibilità"
pag. 7/41 all'arto destro, insensibilità che gli fu giustificata come normale effetto della anestesia. Una volta dimesso e, cominciata la deambulazione, il de cuius accusò iposensibilità al piede destro, algia e limitazione funzionale.
Ragion per cui in data 03 luglio 2014 effettuava esame EMG agli arti inferiori presso lo studio Renna di . Tale esame esitava una CP_1
neuropatia dello sciatico popliteo esterno (SPE), detto anche "peroneo comune", che è uno dei rami del nervo sciatico. Il Dott. Renna consigliò di effettuare ulteriore controllo dopo 1 mese qualora i sintomi persistessero. Siccome la sintomatologia permaneva il de cuius si sottopose a nuovo esame EMG degli arti inferiori presso l'Ospedale
Cardarelli di Campobasso. Anche questo esame esitava una neuropatia assonale dei nervi peroneo profondo e tibiale a destra con prevalente compromissione del surale;
all'arto inferiore sinistro, invece, i referti elettrofisiologici non evidenziavano segni di anomalie. Ritenendo di essere stato vittima di malpractice medica il de cuius, con messa in mora del 11.11.2014, chiedeva il risarcimento dei danni all Controparte_12
, garantito per la responsabilità professionale da
[...] [...]
Ricevuto rifiuto del risarcimento il de cuius adiva CP_13
l'Organismo di Mediazione FOSVITER (ADR-2015-000027) che si concludeva con la mancata conciliazione. Nelle more il de cuius si ammalava di cancro al polmone, ragion per cui chiedeva l'accertamento tecnico preventivo (quale classico mezzo di istruzione preventiva) nella prospettiva che, nelle more del giudizio di merito, a causa del probabile decesso del periziando, venissero a mancare gli elementi di prova a fondamento del diritto invocato. Il ricorso per ATP veniva iscritto al
N.3134/2016 R.G. ed assegnato al Giudice Dott. che Per_1
pag. 8/41 nominava CTU la Dott.ssa la quale, previa autorizzazione Persona_2
del Giudice, si avvaleva dell'ausilio dell'esperto Dott. specialista Per_3
in Chirurgia Vascolare. Veniva disposta ed eseguita la visita medica sulla persona del da parte del CTU. In data 31.01.2017 il de Controparte_9
cuius decedeva ed in data 18.05.2017 veniva Controparte_9
depositata la relazione di CTU”; la CTU depositata all'esito del procedimento di ATP così concludeva: “Da quanto emerge dagli atti per cui è causa, integrato da parere specialistico redatto dal dr. Per_4
specialista in Chirurgia Vascolare responsabile della UOC di
[...]
Chirurgia Vascolare Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso, il sig. riportò un danno neurologico a carico dello SPI Controparte_9
(sciatico popliteo interno) gamba destra. Orbene, per tutto quanto sopra
e tenuto conto della documentazione di cui si dispone, integrata, su autorizzazione dell'Ill.mo Sig. Presidente, da parere specialistico di
Chirurgia Vascolare redatto dal Dott. responsabile della UOC di Per_3
Chirurgia Vascolare della Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso, vi è nesso causale tra l'intervento chirurgico effettuato il 22 maggio
2014 ed il danno neurologico posto che, come documentato da accertamenti strumentali, il danno a carico dello SPI (sciatico popliteo interno) è conseguenza dell'intervento chirurgico di esclusione dell'aneurisma arteria poplitea e confezionamento dell'innesto in vena grande safena invertita all'arto inferiore destro e riconducibile all'utilizzo dei divaricatori autostatici”.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente chiedeva iure hereditatis il risarcimento dei danni derivanti dalle conseguenze dell'intervento pag. 9/41 chirurgico di “esclusione dell'aneurisma arteria poplitea e confezionamento dell'innesto in vena grande safena” cui CP_9
era stato sottoposto in data 22.05.2014, oltreché il
[...]
risarcimento del danno cagionato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione in ambito sanitario derivante da incompleto/omesso consenso informato al trattamento chirurgico.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano, con separate comparse,
l' ed che resistevano, ciascuna per CP_5 Controparte_11
quanto di ragione, alle avverse domande, sollecitandone il rigetto.
L' inoltre, eccepiva l'inammissibilità Controparte_11
dell'azione diretta esercitata nei suoi confronti dall'istante.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., acquisita la relazione di CTU espletata nel corso dell'ATP, denegato il rinnovo e/o l'integrazione dell'indagine peritale, all'esito del giudizio, l'adito
Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda procedibile per avere la ricorrente fatto precedere l'instaurazione della causa dalla proposizione della mediazione conclusasi con esito negativo, così decideva: “1) Dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
. 2) Rigetta, per quanto spiegato in parte motiva, la CP_11
domanda proposta dalla medesima attrice nei confronti della
[...]
. 3) Condanna alla refusione in Controparte_1 Parte_1
favore della delle competenze di giudizio, Controparte_1
quantificate in Euro 1.620,00 per la fase di studio, Euro 1.147,00 per la fase intro-duttiva, Euro 1.720,00 per la fase istruttoria ed Euro 2.767,00
pag. 10/41 per la fase decisionale, rimborso spese generali 15% su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti. 4) Condanna alla refusione in favore della Parte_1 Controparte_11
delle competenze di giudizio e di ATP, quantificate in Euro 1.620,00 per la fase di studio, Euro 1.147,00 per la fase introduttiva, Euro 1.720,00 per la fase istruttoria ed Euro 2.767,00 per la fase decisionale, rimborso spese generali 15% su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti. 5) Pone definitivamente le spese di ATP a carico della predetta attrice.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 19.11.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., sollecitandone la riforma e concludendo come dinanzi riportato.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 8.02.2023,
l' , nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava CP_5
l'integrale rigetto.
Si costituiva, altresì, con comparsa depositata in pari data, l
[...]
quale successore a titolo particolare di Controparte_3 [...]
, la quale, nel resistere all'avversa impugnazione, ne CP_11
sollecitava l'integrale rigetto.
La Corte, con ordinanza del 10.03.2023, accogliendo l'istanza formulata dall'appellante, disponeva un supplemento dell'indagine peritale e nominava quali CC.TT.UU. la dott.ssa , specialista in Persona_2
pag. 11/41 medicina legale, ed il dott. specialista in chirurgia Persona_5
vascolare.
Depositata, in data 13.1.2024, dai CTU, la relazione di consulenza, questa Corte, con ordinanza del 2.2.2024, accogliendo l'eccezione sollevata dalle appellate, ordinava ai consulenti il rinnovo delle operazioni peritali, al fine di sanare il vizio nascente dall'avere gli stessi ausiliari omesso di far precedere l'inoltro della cd. bozza di relazione, dalla preventiva convocazione delle parti.
Quindi, depositata nuovamente dai CTU, in data 25.7.2024, la relazione peritale, disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa, con ordinanza alle stesse comunicata in data 19.5.2025, era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c.,
l'ultimo dei quali veniva a scadere in data 8.9.2025.
Depositate da tutte le parti le conclusionali e le repliche la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione.
§ 3.
In via preliminare, il Giudice di primo grado rilevava che l'attrice, omettendo di produrre un certificato storico di famiglia, non aveva provato la sua dedotta qualità di erede del de cuius, e, in specie, la permanenza del vincolo di coniugio al momento del decesso di
, nonché i limiti della propria quota ereditaria. Persona_6
§ 4.
pag. 12/41 L'appellante, nel sottoporre a censura, alle pagine 10, 11 dell'atto di gravame, il suddetto capo di pronuncia, rilevava che il Giudice aveva omesso di valorizzare il certificato di matrimonio ed il certificato di morte del , documenti da essa prodotti in primo grado, dai CP_9
quali emergeva lo stato di coniugio e quello vedovile e, quindi, ex lege, la quota ereditaria di 1/3 ad essa spettante.
§ 5.
Il motivo è fondato.
I documenti richiamati dall'appellante, effettivamente presenti nella produzione di parte, dimostrano che l'odierna istante era legata al de cuius da vincolo matrimoniale.
Peraltro, la circostanza è comprovata anche dalla lettura della cartella medica, relativa al ricovero presso l nel corso del quale si CP_5
procedeva all'esecuzione dell'intervento chirurgico oggetto di causa.
Infatti, nel modulo di consenso informato all'anestesia, da esso sottoscritto, il autorizzava i sanitari a fornire informazioni CP_9
circa le sue condizioni di salute alla figlia, , ed alla Persona_7
moglie, odierna appellante.
Né, invero, le originarie convenute hanno dedotto e documentato che, nell'arco temporale intercorso tra la sottoposizione al contestato trattamento sanitario ed il decesso del , sopravvenuto a CP_9
distanza di meno di tre anni, il vincolo matrimoniale tra l'attrice ed il predetto de cuius fosse cessato.
pag. 13/41 Riguardo, poi, alla misura della quota, avendo l'attrice invocato il riconoscimento della stessa nella misura minima di legge (pari ad 1/3 ex art. 581 c.c.), prevista per il caso di concorso del coniuge con più figli, appare irrilevante l'omessa produzione del certificato storico di famiglia, che, al limite, avrebbe potuto valorizzarsi nel caso in cui fosse stato domandata la quota maggiore di ½ (relativa al concorso del coniuge con un solo figlio).
§ 6.
Il Giudice di primo grado, premesso l'inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale, avendo l'appellante agito nei confronti della struttura sanitaria, rilevato che, in siffatta ipotesi, grava sul danneggiato l'onere di allegare l'inadempimento e fornire la prova del nesso eziologico tra la condotta del debitore ed il danno evento, dava, poi, conto dell'esito dell'espletata CTU, evidenziando come, secondo la stessa, “il trauma è dovuto non ad una grossolana manipolazione del nervo durante la preparazione dell'arteria poplitea per il confezionamento dell'anastomosi distale, altrimenti la lesione sarebbe stata più alta, quanto all'uso dei divaricatori autostatici, posizionati in profondità e necessari per divaricare i muscoli che nei soggetti particolarmente magri possono creare inavvertitamente un danno neurologico periferico da trazione e da compressione, proprio come in questo caso”.
Tanto premesso, il Giudice rilevava che, nel caso di specie, non era stata fornita da parte attrice la prova di un inadempimento dei sanitari riconducibile alla figura dell'inadempimento qualificato, efficiente alla pag. 14/41 produzione del danno neurologico lamentato da . Il Controparte_9
Giudice sottolineava, inoltre, che mancava altresì “la prospettazione di un diverso modus operandi che i suddetti sanitari avrebbero dovuto seguire al fine di evitare il prodursi di qualsiasi conseguenza sfavorevole in un soggetto come il compianto Sig. , affetto da numerose CP_9
patologie e con un quadro clinico generale già problematico al momento dell'intervento”.
Ad avviso del Tribunale, dunque, la domanda era infondata nel merito e veniva rigettata.
§ 7.
Nel sottoporre a censura la sopra riportata parte di sentenza,
l'appellante deduceva che il primo Giudice, dapprima dichiarava di volere fare proprie le conclusioni della CTU e, poi, contraddicendosi, le disattendeva. In particolare, secondo l'istante, il Tribunale si era, in maniera immotivata, discostato dagli esiti dell'espletata CTU, la quale, valorizzando le risultanze degli esami strumentali cui il paziente era stato sottoposto, aveva appurato la sussistenza del nesso causale, tra l'intervento chirurgico effettuato il 22 maggio 2014 di “esclusione dell'aneurisma arteria poplitea e confezionamento dell'innesto in vena grande safena invertita” all'arto inferiore destro e il danno neurologico periferico a carico dello sciatico popliteo interno, riconducendo siffatta lesione all'utilizzo di divaricatori autostatici che “furono collocati in posizione più profonda di quanto dovuto”.
pag. 15/41 Del resto, obiettava l'appellante, nel disattendere il parere degli ausiliari, il primo Giudice non aveva valorizzato la circostanza per cui i
CTU avevano qualificato come inavvertito l'utilizzo, ad opera dei chirurghi vascolari dell , dei divaricatori autostatici, con ciò CP_5
evidenziando che la condotta dagli stessi tenuta era stata connotata da profili colposi e che l' on aveva fornito alcuna prova liberatoria in CP_5
merito.
Né, invero, era corretto il rilievo che il Giudice aveva attribuito ad un preteso quadro clinico negativo del paziente, atteso che il CP_9
non era, al momento dei fatti, portatore di alcuna grave patologia, fatta eccezione per quella che aveva reso necessaria la sottoposizione all'intervento chirurgico.
In conclusione del motivo, poi, l'appellante sollecitava la Corte a voler disporre un supplemento di indagine peritale al fine di dirimere ogni residuo dubbio in ordine ai profili malamente apprezzati dal primo
Giudice.
Quindi, dovendosi ritenere sussistente la colpa dei sanitari ed il nesso di causalità materiale tra il danno neurologico lamentato e l'intervento chirurgico, la domanda avrebbe dovuto essere accolta con conseguente liquidazione sia del danno morale che di quello biologico.
§ 8.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, invero, tenuto conto dei rilievi difensivi dell'appellante e degli esiti della CTU svolta nel corso dell'ATP, dalla quale già emergeva pag. 16/41 con sufficiente chiarezza la sussistenza del nesso causale tra l'esecuzione del trattamento sanitario e l'insorgenza del danno, disponeva un supplemento di indagine peritale, affidandone la redazione ad un collegio composto dallo stesso medico legale officiato dal Tribunale di Benevento, dott.ssa , e da uno specialista Persona_2
in chirurgia vascolare, dott. Persona_5
Orbene, l'elaborato peritale depositato dai citati ausiliari, da ultimo in data 25.7.2024, dopo avere premesso che, in data 22/05/2014,
“ veniva sottoposto ad intervento chirurgico di Controparte_9
resezione seguita da un innesto in safena autologa di un piccolo aneurisma della poplitea retro-articolare di 1,5 cm di diametro completamente trombizzato al momento dell'intervento che aveva in precedenza embolizzato nell'arteria tibiale anteriore”, riconosciuta l'appropriatezza dell'intervento eseguito in relazione alla patologia dalla quale il paziente risultava affetto, escludeva, in base all'esito di esami strumentali cui lo stesso si era sottoposto nel luglio del 2014 e nel maggio del 2015 a causa dell'insorgere di una ipoanestesia del piede, che tale conseguenza dovesse considerarsi riconducibile alla stessa patologia aterosclerotica. In proposito, infatti, nella CTU si affermava che “il disturbo della sensibilità del piede non può essere in alcun modo spiegata come conseguenza dell'ischemia all'arto inferiore causata dalla pregressa embolizzazione dell'arteria tibiale anteriore come ipotizzato nella relazione del Primario dell'UOC di Chirurgia
Vascolare dell'Ospedale Rummo di . Essa è consecutiva alla CP_1
pag. 17/41 resezione dell'aneurisma popliteo eseguito nel corso della via di accesso posteriore ali vasi poplitei”.
Secondo gli ausiliari nominati in appello “Nell'anatomia della losanga poplitea il nervo surale, ramo sensitivo dello SPI (sciatico popliteo interno), decorre subito al di sotto della fascia superficiale incrociando spesso lo sbocco nella vena poplitea della vena piccola safena. Esso, quindi, può essere sezionato inavvertitamente o subire delle lesioni da trazione. È un'evenienza possibile anche se non di frequente riscontro nell'accesso chirurgico dell'arteria poplitea per via posteriore. Dagli esami elettromiografici risulta la compromissione del nervo surale con assenza di eccitabilità lungo tutto il decorso. Il nervo surale è quindi stato leso all'origine nella preparazione e nell'isolamento dell'arteria poplitea che è la struttura anatomica posta più profondamente nella losanga poplitea”.
Gli ausiliari, inoltre, dichiaravano che l'ipotesi eziopatogenica
“prospettata nell'accertamento tecnico preventivo effettuato presso il
Tribunale di Benevento da parte dell'ausiliario Dott. chirurgo Per_3
vascolare di una lesione estremamente periferica causata da un'eccessiva trazione delle branche del divaricatore autostatico sui margini della ferita”, sebbene astrattamente plausibile, non era, tuttavia, “suffragata da quanto emerge con chiarezza dalla disamina dei due esami elettromiografici in cui è decritta la lesione completa del nervo surale.
pag. 18/41 Il danno iatrogeno nervoso si è quindi prodotto per una lesione diretta da transezione del nervo surale ed è innegabile l'esistenza di un rapporto di causalità tra la lesione e l'intervento chirurgico.
Pertanto, con criterio del più probabile che non, e per tutto quanto sopra riportato, la lesione lamentata dal Sig. fu determinata dalla CP_9
sezione della struttura nervosa – nervo surale - nel corso della dissezione anatomica dei vasi poplitei”.
§ 9.
Al cospetto di tali conclusioni, non giova, alla difesa dell'appellata azienda ospedaliera, invocare la nullità della CTU espletata in appello, per avere quei consulenti accertato un inadempimento qualificato, consistente, appunto, in una lesione diretta del nervo surale prodottasi nel corso della dissezione dei vasi poplitei, mai allegato dalla parte attrice e, comunque, diverso da quello fatto valore dell'istante, basato esclusivamente sul dedotto errato posizionamento dei divaricatori adoperati nel corso dell'intervento.
Il rilievo non considera che, nella citazione di primo grado, l'attrice aveva dedotto che il danno a carico dello SPI (sciatico popliteo interno) era conseguenza dell'intervento chirurgico di esclusione dell'aneurisma arteria poplitea e confezionamento dell'innesto in vena grande safena, cui era stato sottoposto presso la convenuta azienda sanitaria. Sebbene l'istante avesse invocato gli esiti della CTU redatta nel corso dell'ATP, che, come visto, aveva ritenuto di ravvisare l'origine del danno nel non corretto utilizzo dei divaricatori autostatici, è
pag. 19/41 innegabile che la causa petendi della domanda, sin dall'origine del giudizio, consisteva, secondo le univoche allegazioni attoree, in un danno neurologico causato nel corso dell'intervento di chirurgia vascolare cui il paziente era stato sottoposto in data 22.5.2014.
Quanto precede consente, senz'altro, di superare la sollevata eccezione di nullità della CTU espletata in questo grado di giudizio, non rilevando, a tal fine, che, nell'esaminare la medesima vicenda medica, gli ausiliari di appello, discostandosi parzialmente dal giudizio espresso dallo specialista vascolare del Tribunale di Benevento, abbiano ritenuto di ricondurre il danno ad una lesione diretta del nervo piuttosto che ad una conseguenza dell'utilizzo dei divaricatori.
A conforto di quanto osservato giova, invero, rammentare che, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “.. Con precipuo riferimento alle fattispecie di responsabilità sanitaria, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (Cass.
19/05/2004, n. 9471; v. anche Cass.26/07/2012, n. 13269) .. In consimile ipotesi, infatti, il fatto costitutivo del diritto azionato, idoneo ad individuare la causa petendi della domanda e a delimitare l'ambito
pag. 20/41 dell'indagine processuale, resta immodificato nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, avuto riguardo alla necessità di circoscrivere l'onere di allegazione tenendo conto delle informazioni accessibili e delle cognizioni tecnico scientifiche esigibili da parte del danneggiato” (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
7074 del 2024).
Nell'ipotesi al vaglio di questa Corte l'accertamento della più probabile causa della lesione del nervo, come operata dai consulenti di appello, non ha determinato alcun mutamento del titolo di responsabilità, essendo rimasto immodificato, nella sua identità sostanziale, il fatto costitutivo della dedotta responsabilità dell'azienda sanitaria, quale descritto sin dalla citazione di primo grado e dinanzi compiutamente esposto.
La sollevata eccezione di nullità della CTU svolta in grado di appello, come sviluppata dalla difesa dell nella comparsa conclusionale, CP_5
deve, quindi, rigettarsi.
§ 10.
Sempre la difesa dell'appellata azienda ospedaliera, nel contestare gli esiti della rinnovata CTU, opinava che quei consulenti avevano espresso un giudizio basato su di un criterio puramente oggettivo di responsabilità, nel quale era mancato alcun riferimento al requisito della colpa. In altri termini, secondo la deduzione in esame, pur pag. 21/41 essendo la lesione riconducibile all'operato dei medici, la responsabilità andrebbe esclusa per assenza di colpa.
Il rilievo non coglie nel segno per l'assorbente ragione che i CTU hanno qualificato la condotta dei sanitari come colposa, nel momento in cui hanno chiaramente affermato che “il danno nervoso determinatosi in corso dell'intervento di resezione dell'aneurisma popliteo era sicuramente evitabile con una più attenta dissezione chirurgica dei vasi.
La ridotta dimensione dell'aneurisma popliteo (1,5 cm di diametro) non comportava particolari difficoltà tecniche”.
Ne segue che essendo stata accertata, già in base alla CTU di primo grado, e, poi, con ancora maggiore evidenza, in forza di quella espletata in appello, tanto la sussistenza del nesso causale tra la sottoposizione del paziente all'intervento chirurgico ed il prodursi del danno iatrogeno nervoso, quanto la colpa dei sanitari, che, verosimilmente, agendo con maggiore cautela, avrebbero potuto evitare di provocare la lesione del nervo, il motivo di appello merita di essere accolto.
Infatti, al cospetto di quanto dinanzi rilevato, l'azienda ospedaliera appellata non ha assolto all'onere su di essa gravante, discendente dall'inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale, correttamente effettuato dallo stesso Giudice di primo grado, di dimostrare di avere agito con la dovuta diligenza ovvero che l'evento dannoso fosse dipeso da una causa non imputabile (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022: “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, pag. 22/41 anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”).
§ 11.
Occorre, a questo punto, esaminare il profilo del quantum, ritenuto assorbito dal primo Giudice in ragione della riconosciuta infondatezza della domanda.
Dalla CTU di appello si ricava che la lesione ha interessato il nervo surale ramo dello SPI (sciatico popliteo interno). Trattandosi di un nervo esclusivamente sensitivo, la lesione dello stesso comporta unicamente una anestesia della cute che innerva, senza determinare la completa insensibilità della cute del piede, né, tantomeno, influenzare in alcun modo una corretta deambulazione e la postura del piede.
Quindi i CTU, “tenuto conto dell'interessamento della lesione e della sua modesta rilevanza clinica – ipoanestesia del piede con assenza di disturbi
o alterazione della postura del piede e della normale deambulazione”,
pag. 23/41 stimavano il danno biologico patito dal quando era in vita CP_9
nella misura di un complessivo 5%.
A tal fine, i CTU, premesso che nelle Tabelle di Legge di cui al DM 3 luglio 2003, cui secondo il mandato di questa Corte erano tenuti ad attenersi trattandosi di lesioni micropermanenti, non vi era una specifica voce valutativa, avevano fatto riferimento, per analogia, alla valutazione contenuta nei “.. più accreditati baremés in uso in Italia
( Mangili F., Guida alla valutazione medico legale Per_8 Persona_9
del danno biologico e dell'invalidità permanente. , Milano, CP_14
2002; Consigliere F., CP_15 CP_16 CP_17 CP_18
Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente.
[...]
Editore, 2000) ..”. CP_14
Nel dare riscontro alle note critiche del consulente tecnico di parte della cui la difesa delle appellate pedissequamente si CP_19
riportava negli scritti conclusivi, finalizzate a stigmatizzare una sovrastima del danno biologico e l'improprio ricorso a fonti bibliografiche non utilizzabili in presenza di tabelle di legge, i medesimi CTU, premesso che la differenza rispetto alla valutazione del prof. CT di parte, era nell'ordine di due soli punti percentuali, Per_10
avevano cura di evidenziare che, comunque, il dolore neuropatico patito dal non era assimilabile a quello conseguente a CP_9
fratture, cui intendeva ricondurlo il CT di Infatti, CP_3
evidenziavano gli ausiliari, “il dolore o meglio gli esiti dolorosi di lesioni fisiche dirette (quali fratture come riportato dal CTP Prof sono Per_10
sfumati ed a volte i pazienti smettono di avvertire dolore molto prima
pag. 24/41 della guarigione della frattura mentre il dolore di origine nervosa è descritto come una sensazione di bruciore o dolore lancinante cronico;
pertanto, il dolore neuropatico è diverso dalla sensazione dolorosa che si prova a seguito di un trauma”. Ciò posto, i consulenti d'ufficio affermavano che “trattandosi di un danno biologico ascrivibile nella categoria delle micro-permanenti di cui al DM 03 luglio 2003 può, per quanto sopra, prendersi come riferimento ragionevolmente per analogia la “lesione legamentosa tibio astragalica e peroneo astragalica (a seconda del grado di instabilità rilevabile)” giungendo ad attribuire, per il tipo di lesione neurologica riportata dal de cuius il massimo del range previsto (2-5%) ovvero 5%.
Alla stregua delle conclusioni rassegnate dai CTU, suffragate da convincenti e ben argomentate considerazioni, capaci, come detto, di superare i rilievi del CT di parte appellata, i danni patiti dal de cuius in vita possono stimarsi nel 5% di danno biologico, oltre che in una ITT di
8 giorni, una ITP al 75% di 15 giorni, una ITP al 50% di 15 giorni, una
ITP al 25% di 60 giorni.
§ 12.
Nel procedere alla quantificazione in termini monetari del sopra descritto danno iatrogeno, essendo lo stesso contenuto nei limiti del
9%, occorre fare applicazione della tabella adottata in attuazione del disposto di cui all'art. 139 D. Lgs. 209/05, come aggiornata, da ultimo, con il D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del
25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024.
pag. 25/41 La S.C. ha, infatti, affermato il principio secondo cui “In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma
4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza
n. 28990 del 11/11/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 25274 del
10/11/2020).
Ciò premesso si deve, altresì, rilevare che, come emerge pacificamente dagli atti, decedeva in data 31/01/2017, per cause Controparte_9
indipendenti dalla vicenda medica oggetto del presente contenzioso.
Ne segue che, nella specie, ai fini della quantificazione del danno, si debba fare applicazione del principio secondo cui ”.. in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per
pag. 26/41 causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte ..“ (cfr. Cass. Civ., sentenze 3 ottobre 2003, n. 14767, 24 ottobre 2007, n. 22338, 31 gennaio 2011, n. 2297, 14 novembre 2011, n. 23739, 18 gennaio 2016,
n. 679, 26 maggio 2016, n. 10897, e 26 giugno 2020, n. 12913).
Ciò posto, occorre, poi, rilevare che la quantificazione del danno biologico cd. da premorienza non possa più essere operata applicando l'apposita tabella, pure elaborata dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano.
In tempi recenti, infatti, la Cassazione ha ritenuto che la tabella milanese sul c.d. danno da premorienza non possa essere seguita perché non si dimostra equa e, come tale, non può costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 41933 del 29/12/2021, alle cui motivazioni si rimanda per l'indicazione delle ragioni che hanno indotto la Corte a pervenire all'indicata conclusione).
Pertanto, una volta esclusa l'utilizzabilità della suddetta tabella, si deve, sempre secondo il precedente di legittimità innanzi richiamato, fare ricorso al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come pag. 27/41 punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
Ne segue che, nella specie, occorrerà considerare il risarcimento che sarebbe spettato a a titolo di danno biologico Controparte_9
permanente, qualora lo stesso fosse stato ancora vivente alla data della liquidazione.
Orbene, applicando, a tal fine, la suddetta tabella delle micropermanenti, considerata l'età (di anni 68 che il de cuius aveva alla cessazione del periodo di ITT e di ITP) e la percentuale di invalidità permanente riconosciuta dai CTU (pari, come detto, al 5%), il danno biologico andrebbe stimato in euro 5.044,37 (punto base del danno permanente pari ad euro 947,30).
Tale somma deve ritenersi idonea a ristorare il danno non patrimoniale, sia nella componente dinamico relazionale, che in quella di sofferenza soggettiva interiore, avuto riguardo alla modesta entità della lesione, che, secondo le valutazioni dei CTU di appello, non ha inciso o compromesso la capacità di deambulazione, né ha determinato alcuna limitazione funzionale nelle normali attività della vita quotidiana (cfr., a conforto di quanto ritenuto, Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 13383 del 2025, secondo cui “.. la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di
(concorrere a) legittimare l'eventuale riconoscimento di un coesistente pag. 28/41 danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata
l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (cfr., su questo specifico aspetto, Cass., Sez. 3, ord. n. 6444 del 03/03/2023) ..”).
Ne segue che non si giustifichi alcun incremento dell'importo tabellare di base, sopra determinato a norma dell'art. 139 d. lgs. 209 del 2005, essendo rimaste confinate al piano meramente assertivo e risultando, comunque, smentite dagli esiti della CTU di appello le deduzioni dell'appellante, in merito al pregiudizio che la lesione iatrogena avrebbe determinato in termini di inidoneità del leso ad attendere alle attività di svago in passato svolte (quali giardinaggio, cura dell'orto, allevamento di animali).
Né, inoltre, sussistono i presupposti per accordare la liquidazione di un'ulteriore somma volta a ristorare il danno morale, tenuto conto, appunto, del principio, di cui alla giurisprudenza dinanzi richiamata, secondo cui “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità
pag. 29/41 corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate”.
Nella specie, nella citazione di primo grado, l'attrice aveva sollecitato la liquidazione del danno biologico e di un incremento dello stesso a titolo di personalizzazione, per la dedotta (ma, poi smentita dall'esito della CTU) incidenza della lesione a pregiudicare l'attitudine del paziente ad attendere ad attività ludico ricreative in precedenza espletate.
Alcuna specifica allegazione era, invece, stata operata, nell'atto introduttivo della lite, non emendato sul punto con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., riguardo al pregiudizio da sofferenza soggettiva interiore, che, quindi, tenuto anche conto della modesta entità della lesione biologica, deve ritenersi idoneamente compensata dalla somma accordata a titolo di liquidazione del danno da invalidità permanente.
Ciò posto, considerato che, nella provincia di , nel 2014, un CP_1
soggetto di genere maschile di anni 68 aveva, secondo i dati ISTAT, un'aspettativa di vita residua pari a 18,945 anni, occorre procedere come segue: euro 5.044,37: 18,945 anni = euro 266,26. Dividendo tale somma per 12 (numero di mesi) il risarcimento per ciascun mese è pari ad euro 22,18.
Considerato che
tra il prodursi del danno
(22.5.2014) ed il decesso (31.1.2017) sono intercorsi 32 mesi, il danno biologico liquidabile ammonta ad euro 709,76.
A tale somma deve aggiungersi il danno da invalidità temporanea totale e parziale, come stimato dai CTU nella misura dinanzi riportata.
pag. 30/41 Ne segue che, applicando per ciascun giorno di ITT l'importo di euro
55,24 e le proporzionali riduzioni per i giorni di ITP, a titolo di danno biologico temporaneo spettano totali euro 2.306,27.
In totale, quindi, il danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, ammonta ad euro 3.016,03.
Per quanto concerne le spese mediche, delle quali l'istante invocava pro quota il ristoro a titolo di danno patrimoniale, la pretesa deve essere rigettata, non essendo stati depositi i documenti (fatture, ricevute) attestanti gli esborsi sostenuti.
In conclusione, quindi, avendo l'appellante diritto ad 1/3 del danno come dinanzi quantificato, le domande dalla stessa proposta meritano accoglimento nei limiti di euro 1.005,34.
Su tale importo competono all'appellante, che in primo grado ne aveva fatto espressa richiesta, gli interessi cd. compensativi, volti a ristorare il pregiudizio da ritardato adempimento, al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla medesima somma, previamente devalutata, in applicazione degli indici Istat, al 22.5.2014, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, a decorrere dal 22.5.2015, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, momento nel quale si determina la conversione dell'obbligazione di valore in obbligazione di valuta, oltre i successivi interessi legali, sul totale della sorta capitale rivalutata e degli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo.
§ 13.
pag. 31/41 Con il secondo motivo di appello, l'istante, censurando la sentenza per avere il primo Giudice omesso di pronunciare sulla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione per omesso consenso informato, sollecitava questa Corte a statuire in proposito, chiedendo l'accoglimento della relativa richiesta.
Al riguardo, deduceva che il modulo, fatto sottoscrivere al paziente, oltre a risultare privo della sottoscrizione del medico, era generico e privo di qualsivoglia informazione.
§ 14.
Il motivo è infondato ma impone di integrare la motivazione dell'impugnata sentenza, dal momento che, effettivamente, il Giudice di primo grado ometteva del tutto di statuire in merito al capo di domanda, di cui alla lettera D, pagine 12 e seguenti dell'atto di citazione, con il quale l'attrice aveva invocato la mancata prestazione al paziente, da parte dei sanitari, di informazioni esaustive in ordine ai vantaggi ed ai possibili rischi dell'intervento chirurgico e dedotto che, a causa del deficit informativo, il paziente era risultato del tutto impreparato ad affrontare il periodo post – operatorio, caratterizzato dal manifestarsi delle parestesie e dalla necessità di sottoporsi ad ulteriori visite ed indagini strumentali finalizzate ad indagare sull'origine dei disturbi.
Tanto premesso, giova rilevare che, nel merito, la domanda in questione non sia meritevole di accoglimento.
pag. 32/41 Al riguardo occorre, in diritto, rammentare che, secondo una recente ma oramai consolidata giurisprudenza della Cassazione, nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi.
La fattispecie al vaglio di questo Collegio è, in particolare, riconducibile al caso in cui ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti),
c) la condotta inadempiente o colposa del medico, caso nel quale, secondo la S.C., è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023).
Ed invero, giova osservare che, nell'atto di citazione originario e finanche in appello, l'attrice non aveva affatto allegato che il proprio coniuge, ove ritualmente edotto dei rischi del trattamento, avrebbe rifiutato di sottoporsi ad esso.
Del resto, ipotizzare una scelta del paziente diversa da quella consistente nell'accettare l'esecuzione dell'intervento chirurgico, suggerita dai sanitari, è oggettivamente arduo, specie considerando che, come evidenziato dai CTU di appello, l'intervento chirurgico di pag. 33/41 asportazione e sostituzione dell'aneurisma, cui il veniva CP_9
sottoposto in data 22.5.2014, era necessario per evitare la perdita dell'arto inferiore (cfr. CTU pag. 10).
Pertanto, difettando la prova del dissenso presunto del paziente, la pretesa risarcitoria in esame, concernente il patimento interiore conseguente alla lesione del diritto all'autodeterminazione, non può trovare accoglimento.
§ 15.
Con l'ultimo motivo, l'appellante censurava il capo della sentenza che ne aveva disposto la condanna integrale alla rifusione delle spese di lite, della fase di ATP e del giudizio di merito, nei confronti dell' CP_5
. Sosteneva che, considerati gli esiti della CTU espletata all'esito
[...]
dell'ATP, sussistevano, quantomeno, i presupposti per una compensazione.
Lamentava, inoltre, l'ingiusta condanna alla rifusione delle spese processuali relative a tutte le fasi di giudizio nei riguardi della
[...]
sebbene essa istante ne avesse, sin dalla prima udienza, CP_19
sollecitato l'estromissione dal giudizio. Sosteneva, altresì, che era erronea la sua condanna a rifondere, alla suddetta compagnia assicurativa, anche le spese del procedimento di ATP, cui non CP_3
aveva preso parte.
In ogni caso le spese di lite, nei rapporti con avrebbero CP_3
dovuto ridursi e comunque quelle di ATP potevano cedere a suo carico pag. 34/41 solo per 1/3, trattandosi di debito ereditario, siccome il relativo giudizio era stato introdotto dal de cuius prima del decesso.
§ 16.
L'esame del motivo di appello dinanzi riportato risulta assorbito, quanto al rapporto tra l'appellante e l'azienda ospedaliera appellata, in ragione dell'accoglimento, sia pure parziale, del gravame e della conseguente necessità di rinnovare, in parte qua, il regolamento delle spese di lite, contenuto nella sentenza impugnata, alla luce dell'esito complessivo della causa.
Tanto chiarito, la Corte ritiene che, in considerazione della riconosciuta fondatezza della pretesa risarcitoria, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e della fase di ATP, nel rapporto tra l'appellante e l' , debbano seguire la soccombenza di quest'ultima. CP_5
Peraltro, sul punto, merita osservare che, come si ricava dagli atti, limitatamente al giudizio di primo grado, l'odierna appellante veniva ammessa al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. delibera del COA di del 15.1.2018, allegata alla produzione telematica CP_1
dell'appellante).
Di conseguenza, le spese processuali del giudizio di primo grado debbono essere liquidate in favore dello Stato e non della parte vittoriosa, il cui difensore dovrà chiedere, con separata istanza, la liquidazione dei compensi ad esso spettanti.
Invece, non risultando per il giudizio di appello alcuna ammissione al gratuito patrocinio, le spese di lite vanno liquidate alla parte e distratte pag. 35/41 in favore dell'avv. Fernando Cosimo Scaramozza, dichiaratosi antistatario, senza liquidazione della somma corrispondente al contributo unificato che risulta non essere stato versato dal difensore
(cfr. avviso di recupero emesso da questo Ufficio a carico dell'appellante in data 23.11.2022).
Infine, alcuna liquidazione può operarsi per la fase di ATP, della quale l'odierna appellante non ha prodotto il ricorso introduttivo, il cui esame sarebbe stato indispensabile per saggiare il contenuto delle difese ivi svolte.
La liquidazione delle spese processuali viene operata, per entrambi i gradi di giudizio, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore fino ad euro 1.100,00, secondo il criterio del decisum.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alle CTU, svolte nella fase di ATP ed in appello, come liquidate con separati decreti resi in detti giudizi, vanno poste a definitivo carico dell' . CP_5
§ 17.
E', poi, fondato, per quanto di ragione, il motivo di appello relativo al capo di sentenza che condannava l'istante a rifondere interamente le spese processuali del giudizio di primo grado nei riguardi dell CP_3
pag. 36/41 Sul punto giova osservare che, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., il difensore della parte attrice, riconoscendo la fondatezza dell'avversa eccezione di inammissibilità dell'azione diretta proposta nei confronti dell'impresa assicurativa, dichiarava di associarsi alla richiesta, formulata dalla di CP_3
estromissione immediata di questa parte dal giudizio.
Alla luce della condotta processuale tenuta in primo grado dall'attrice, appare, quindi, giustificato circoscrivere la condanna al pagamento delle spese di lite, relative al giudizio di merito, alle sole fasi di studio, introduttiva e di trattazione (queste ultime incluse, atteso che l'adesione alla richiesta di estromissione veniva manifestata dall'attrice solo nella prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c..p.c. e non, invece, all'udienza di prima comparizione del 3.7.2019), con esclusione della fase decisoria, essendo il prosieguo della causa sino alla sentenza, con riguardo alla domanda azionata contro agevolmente CP_3
evitabile mediante l'adozione di una pronuncia di estinzione parziale o di declaratoria della parziale cessazione della materia del contendere e con esclusione, ovviamente, delle spese relative all'ATP, cui l'impresa assicurativa rimaneva estranea.
Peraltro, proprio valorizzando il comportamento serbato in primo grado dall'attrice, rispetto alla pretesa azionata contro CP_3
sussistono, ad avviso del Collegio, gravi ed eccezionali motivi, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., per compensare, nel rapporto tra le parti predette, al 50% le spese processuali sia del primo grado, sia dell'appello (atteso, quanto a quest'ultimo, che il motivo di gravame in pag. 37/41 esame si è rivelato fondato e che, comunque, la pretesa risarcitoria azionata in giudizio è risultata meritevole di accoglimento).
Venendo al quantum, la Corte rileva che le spese di lite del giudizio di primo grado vadano quantificate applicando lo scaglione delle cause di valore indeterminabile e bassa complessità, di cui al DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22.
Ne segue che andranno riconosciuti i seguenti importi: euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione, per totali euro 2.356,00, che, ridotti al 50%, danno euro 1.178,00.
Le spese processuali dell'appello vanno, infine, liquidate, applicando i compensi minimi, adeguati al ridotto numero ed alla modesta complessità delle questioni sottese al terzo motivo (l'unico che coinvolgeva l'impresa assicurativa), dello scaglione delle cause da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00 (nel quale rientra il disputatum, corrispondente all'ammontare delle spese processuali liquidate dal primo Giudice, oggetto di impugnazione), con conseguente riconoscimento dei seguenti importi: euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione, euro 956,00 per la fase decisionale, per totali euro
2.906,00, che, ridotti al 50%, danno euro 1.453,00.
P.Q.M.
pag. 38/41 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1
così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza: 1) condanna
[...]
a pagare, in favore Controparte_1
dell'appellante, a titolo di risarcimento dei danni iure hereditatis,
l'importo di euro 1.005,34, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla medesima somma, previamente devalutata, in applicazione degli indici Istat, al
22.5.2014 ed anno per anno rivalutata, a decorrere dal
22.5.2015, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre i successivi interessi legali, sul totale della sorta capitale rivalutata e degli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo;
2) compensa al 50% le spese processuali del giudizio di primo grado nel rapporto tra Parte_1
e e condanna
[...] Controparte_3 Parte_1
alla rifusione, in favore di
[...] Controparte_3
del residuo 50% delle spese processuali che liquida, quanto a tale residuo, in euro 1.178,00 per compenso, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna alla Controparte_1
rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in euro 662,00 per pag. 39/41 compenso, oltre contributo unificato prenotato a debito, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge;
c) pone a definitivo carico di Controparte_1
le spese relative alle CTU come liquidate in fase di
[...]
ATP e nel giudizio di appello;
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
e) condanna alla Controparte_1
rifusione, in favore dell'avv. Fernando Cosimo Scaramozza, procuratore antistatario, delle spese processuali relative al giudizio di appello, che liquida in euro 673,00 per compenso, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
f) compensa al 50% le spese processuali del giudizio di appello nel rapporto tra e e Parte_1 Controparte_3
condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
del residuo 50% delle spese processuali che Controparte_3
liquida, quanto a tale residuo, in euro 1.453,00 per compenso, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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