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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5772 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 48391 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
OPPONENTE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Fiorentino
e
OPPOSTO Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Quadrani
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto opposizione avverso Parte_1 Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 12470/2018 con cui il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto di pagare all'ex amministratore l'importo di euro 10.526,60 – oltre Parte_2
interessi e spese – a titolo di compensi per le annualità 2014, 2015 e 2016.
Il condominio attore – a sostegno dell'illegittimità del decreto – ha in sintesi eccepito:
- l'insussistenza del credito in quanto il – a fronte di un compenso annuo Pt_2
stabilito in euro 2.080,00 come da rendiconti approvati – ha effettuato maggiori versamenti dal conto condominiale a quello personale per complessivi euro 44.290,00 e ha dunque già proceduto ad un'autonoma autoliquidazione di tali compensi;
- l'erronea quantificazione del credito – ammontante in realtà al minor importo di
euro 8.472,30 – cui andrebbero poi detratti euro 479,00 (come da dichiarazione proveniente dallo stesso ex amministratore del 5.3.2018) ed euro 83,20 per non spettanza del preteso contributo a titolo di Cassa professionale (con un residuo finale dovuto, previo ricalcolo dell'Iva sul minor importo, pari ad euro 7.688,80);
- la mala gestio del – nell'espletamento del suo incarico – per violazione Pt_2
dell'informativa prevista dall'art. 1131, terzo comma, cod. civ., per mancata tenuta del registro di contabilità previsto dall'art. 1130 bis cod. civ., per ingiustificati accrediti sul suo conto personale (nel complessivo importo di euro 33.838,36) e per pagamenti a terzi privi di giustificazione causale (nell'importo – salvo successive precisazioni – provvisoriamente quantificato in euro 44.172,25).
Ha pertanto concluso per la revoca del decreto e – in via riconvenzionale – per la condanna del al pagamento in favore del condominio di euro 46.342,30 Pt_2
ovvero – anche all'esito delle integrazioni istruttorie – della somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia.
Il – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendo Pt_2
in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione al decreto e – nel merito – la sua integrale conferma.
E' stata rigettata – con ordinanza del 25.3.2019 – l'istanza ex art. 648 c.p.c.. Depositate le autorizzate memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. – ed esperita una c.t.u. contabile – la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta una prima volta in decisione all'udienza del 29.11.2022.
Disposta un'integrazione della c.t.u. – con ordinanza del 21.2.2023 – la causa è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 21.1.2025 (sulle immutate conclusioni di merito rassegnate dalle parti nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta).
Il Tribunale – sulla scorta di tali premesse – osserva quanto segue.
Deve preliminarmente rilevarsi che parte opponente – producendo la delibera di ratifica del 29.3.2023 nel termine concesso con l'ordinanza del 21.2.2023 – ha sanato
con efficacia retroattiva ogni possibile vizio di rappresentanza processuale dell'amministratore in carica del condominio (vizio eccepito da parte opposta – solo nella prima comparsa conclusionale – con riguardo alla domanda riconvenzionale azionata nei suoi confronti).
L'opposizione – nel merito – è fondata.
Il c.t.u. ha accertato che il – nel corso della sua gestione – ha effettuato Pt_2
versamenti in suo favore dal conto corrente condominiale per complessivi euro
42.790,00.
Tali versamenti trovano ridotta giustificazione causale nel solo credito per compensi azionato dallo stesso in sede monitoria (compensi da riconoscere Pt_2
nell'importo base annuo di euro 2.080,00 – oltre Iva e Cassa – risultante dai bilanci
approvati). Tale credito deve essere dunque correttamente quantificato nel complessivo importo di euro 7.917,30 (euro 2.639,10 annuali – al lordo di Cassa e Iva – per le tre gestioni
2014/2015/2016), al netto di spese che non risultano in questa sede documentate.
L'importo riconosciuto “in detrazione” nella missiva del in data 5.3.2018 Pt_2
indirizzata al nuovo amministratore – pari ad euro 479,00 – non sembra invece comportare l'eccepita decurtazione di quel credito in quanto non attinente a tali compensi ma a pretese anticipazioni (tanto che lo stesso sollecitava – nel Pt_2
contempo – proprio “il pagamento dei suoi compensi “sospesi” per gli anni 2014,
2015 e 2016 come da bilancio nelle passività”).
La differenza fra i suddetti importi – pari ad euro 34.872,70 (42.790,00 - 7.917,30) –
costituisce pertanto un pagamento indebito che deve essere restituito dall'accipiens
(ovvero dal . Pt_2
Le difese di quest'ultimo – che giustifica i versamenti in suo favore per anticipazioni
di cassa effettuate durante la sua gestione condominiale – non trovano infatti adeguato riscontro probatorio.
Giova precisare che il credito dell'amministratore per il recupero di somme anticipate nell'interesse del si fonda ex art. 1720 cod. civ. sul contratto di mandato Parte_1
con rappresentanza che intercorre con i condomini e pertanto grava sullo stesso
amministratore la prova degli esborsi effettuati (mentre spetta ai condomini – e quindi al – dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di tenere indenne Parte_1 l'amministratore da ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita: ex multis,
Cass. 17.8.2017, n. 20137).
Deve pertanto evidenziarsi che – nella fattispecie – l'amministratore non ha assolto
all'onere probatorio a suo carico riguardo ai pregressi pagamenti realmente
effettuati con denaro personale (cfr. Cass. 10153/2011), tali da legittimare un rimborso per le asserite anticipazioni (afferenti nell'assunto a spese che – stante anche la mancata redazione dei registri di contabilità previsti per ciascuna gestione dall'art. 1130 bis cod. civ. – nemmeno risultano specificamente indicate e giustificate).
Tale rilievo sul piano probatorio – di natura assorbente – rende superflua ogni valutazione di merito sulle conclusioni formulate in questa sede dal c.t.u. – sul piano meramente deduttivo – in senso pur favorevole al Pt_2
Il c.t.u. ha poi accertato che quest'ultimo ha effettuato pagamenti in favore di terzi per complessivi euro 31.282,82 – con denaro condominiale – rimasti privi di alcuna
documentazione giustificativa della spesa.
Le difese dell'opposto devono essere disattese – anche con riguardo a tale profilo – in quanto l'avvenuta approvazione dei bilanci (in cui sono riportate tali spese) non
esclude la responsabilità contrattuale dell'amministratore, che rimane comunque
onerato della prova documentale sull'inerenza e adeguatezza delle spese alla
gestione condominiale (fra gli altri, cfr. Trib. Roma 7.3.2022, n. 3580).
Ne consegue che anche tale importo deve essere rimborsato dal – a titolo Pt_2
risarcitorio – in favore del opponente. Parte_1 Le spese processuali – ivi comprese quelle di c.t.u. – seguono la soccombenza di parte opposta.
P.Q.M.
revoca il decreto ingiuntivo e – in accoglimento della domanda riconvenzionale –
condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente il complessivo importo di
euro 66.155,52, oltre interessi legali dalla domanda;
pone le spese di c.t.u. – negli importi già liquidati – a carico definitivo di parte opposta (tenuta al conseguente rimborso in favore di parte opponente che le ha anticipate);
condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le altre spese del presente giudizio, liquidate per compensi in euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario del 15%
per spese generali, euro 545,00 per spese vive, Iva e Cassa come per legge.
15.4.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 48391 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
OPPONENTE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Fiorentino
e
OPPOSTO Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Quadrani
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto opposizione avverso Parte_1 Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 12470/2018 con cui il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto di pagare all'ex amministratore l'importo di euro 10.526,60 – oltre Parte_2
interessi e spese – a titolo di compensi per le annualità 2014, 2015 e 2016.
Il condominio attore – a sostegno dell'illegittimità del decreto – ha in sintesi eccepito:
- l'insussistenza del credito in quanto il – a fronte di un compenso annuo Pt_2
stabilito in euro 2.080,00 come da rendiconti approvati – ha effettuato maggiori versamenti dal conto condominiale a quello personale per complessivi euro 44.290,00 e ha dunque già proceduto ad un'autonoma autoliquidazione di tali compensi;
- l'erronea quantificazione del credito – ammontante in realtà al minor importo di
euro 8.472,30 – cui andrebbero poi detratti euro 479,00 (come da dichiarazione proveniente dallo stesso ex amministratore del 5.3.2018) ed euro 83,20 per non spettanza del preteso contributo a titolo di Cassa professionale (con un residuo finale dovuto, previo ricalcolo dell'Iva sul minor importo, pari ad euro 7.688,80);
- la mala gestio del – nell'espletamento del suo incarico – per violazione Pt_2
dell'informativa prevista dall'art. 1131, terzo comma, cod. civ., per mancata tenuta del registro di contabilità previsto dall'art. 1130 bis cod. civ., per ingiustificati accrediti sul suo conto personale (nel complessivo importo di euro 33.838,36) e per pagamenti a terzi privi di giustificazione causale (nell'importo – salvo successive precisazioni – provvisoriamente quantificato in euro 44.172,25).
Ha pertanto concluso per la revoca del decreto e – in via riconvenzionale – per la condanna del al pagamento in favore del condominio di euro 46.342,30 Pt_2
ovvero – anche all'esito delle integrazioni istruttorie – della somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia.
Il – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendo Pt_2
in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione al decreto e – nel merito – la sua integrale conferma.
E' stata rigettata – con ordinanza del 25.3.2019 – l'istanza ex art. 648 c.p.c.. Depositate le autorizzate memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. – ed esperita una c.t.u. contabile – la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta una prima volta in decisione all'udienza del 29.11.2022.
Disposta un'integrazione della c.t.u. – con ordinanza del 21.2.2023 – la causa è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 21.1.2025 (sulle immutate conclusioni di merito rassegnate dalle parti nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta).
Il Tribunale – sulla scorta di tali premesse – osserva quanto segue.
Deve preliminarmente rilevarsi che parte opponente – producendo la delibera di ratifica del 29.3.2023 nel termine concesso con l'ordinanza del 21.2.2023 – ha sanato
con efficacia retroattiva ogni possibile vizio di rappresentanza processuale dell'amministratore in carica del condominio (vizio eccepito da parte opposta – solo nella prima comparsa conclusionale – con riguardo alla domanda riconvenzionale azionata nei suoi confronti).
L'opposizione – nel merito – è fondata.
Il c.t.u. ha accertato che il – nel corso della sua gestione – ha effettuato Pt_2
versamenti in suo favore dal conto corrente condominiale per complessivi euro
42.790,00.
Tali versamenti trovano ridotta giustificazione causale nel solo credito per compensi azionato dallo stesso in sede monitoria (compensi da riconoscere Pt_2
nell'importo base annuo di euro 2.080,00 – oltre Iva e Cassa – risultante dai bilanci
approvati). Tale credito deve essere dunque correttamente quantificato nel complessivo importo di euro 7.917,30 (euro 2.639,10 annuali – al lordo di Cassa e Iva – per le tre gestioni
2014/2015/2016), al netto di spese che non risultano in questa sede documentate.
L'importo riconosciuto “in detrazione” nella missiva del in data 5.3.2018 Pt_2
indirizzata al nuovo amministratore – pari ad euro 479,00 – non sembra invece comportare l'eccepita decurtazione di quel credito in quanto non attinente a tali compensi ma a pretese anticipazioni (tanto che lo stesso sollecitava – nel Pt_2
contempo – proprio “il pagamento dei suoi compensi “sospesi” per gli anni 2014,
2015 e 2016 come da bilancio nelle passività”).
La differenza fra i suddetti importi – pari ad euro 34.872,70 (42.790,00 - 7.917,30) –
costituisce pertanto un pagamento indebito che deve essere restituito dall'accipiens
(ovvero dal . Pt_2
Le difese di quest'ultimo – che giustifica i versamenti in suo favore per anticipazioni
di cassa effettuate durante la sua gestione condominiale – non trovano infatti adeguato riscontro probatorio.
Giova precisare che il credito dell'amministratore per il recupero di somme anticipate nell'interesse del si fonda ex art. 1720 cod. civ. sul contratto di mandato Parte_1
con rappresentanza che intercorre con i condomini e pertanto grava sullo stesso
amministratore la prova degli esborsi effettuati (mentre spetta ai condomini – e quindi al – dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di tenere indenne Parte_1 l'amministratore da ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita: ex multis,
Cass. 17.8.2017, n. 20137).
Deve pertanto evidenziarsi che – nella fattispecie – l'amministratore non ha assolto
all'onere probatorio a suo carico riguardo ai pregressi pagamenti realmente
effettuati con denaro personale (cfr. Cass. 10153/2011), tali da legittimare un rimborso per le asserite anticipazioni (afferenti nell'assunto a spese che – stante anche la mancata redazione dei registri di contabilità previsti per ciascuna gestione dall'art. 1130 bis cod. civ. – nemmeno risultano specificamente indicate e giustificate).
Tale rilievo sul piano probatorio – di natura assorbente – rende superflua ogni valutazione di merito sulle conclusioni formulate in questa sede dal c.t.u. – sul piano meramente deduttivo – in senso pur favorevole al Pt_2
Il c.t.u. ha poi accertato che quest'ultimo ha effettuato pagamenti in favore di terzi per complessivi euro 31.282,82 – con denaro condominiale – rimasti privi di alcuna
documentazione giustificativa della spesa.
Le difese dell'opposto devono essere disattese – anche con riguardo a tale profilo – in quanto l'avvenuta approvazione dei bilanci (in cui sono riportate tali spese) non
esclude la responsabilità contrattuale dell'amministratore, che rimane comunque
onerato della prova documentale sull'inerenza e adeguatezza delle spese alla
gestione condominiale (fra gli altri, cfr. Trib. Roma 7.3.2022, n. 3580).
Ne consegue che anche tale importo deve essere rimborsato dal – a titolo Pt_2
risarcitorio – in favore del opponente. Parte_1 Le spese processuali – ivi comprese quelle di c.t.u. – seguono la soccombenza di parte opposta.
P.Q.M.
revoca il decreto ingiuntivo e – in accoglimento della domanda riconvenzionale –
condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente il complessivo importo di
euro 66.155,52, oltre interessi legali dalla domanda;
pone le spese di c.t.u. – negli importi già liquidati – a carico definitivo di parte opposta (tenuta al conseguente rimborso in favore di parte opponente che le ha anticipate);
condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le altre spese del presente giudizio, liquidate per compensi in euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario del 15%
per spese generali, euro 545,00 per spese vive, Iva e Cassa come per legge.
15.4.2025. IL GIUDICE