Sentenza 9 febbraio 2006
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compiuta dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità solo in caso di violazione delle norme legali sull'interpretazione dei contratti e di vizi logici della motivazione. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che, in base alla ricostruzione della comune volontà delle parti, attraverso l'analisi del complesso delle norme contrattuali contenute nel CCNL 31.10.1995 per i dipendenti da azienda municipalizzata di igiene urbana, la maggiorazione per il lavoro notturno, svolto con carattere di metodicità e continuità, rientrasse nella ordinaria retribuzione spettante nel periodo feriale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2006, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato LIO Sergio, GUIDO FIORANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZI AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 358/2002 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 30/04/2002 r.g.n. 1291/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/11/2005 dal Consigliere Dott. Vittorio NOBILE;
udito l'Avvocato VANIA ROMANO per delega FIORANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18/09/2000 l'Azienda Municipalizzata di Igiene Ambientale (A.M.I.A.) proponeva appello avverso la sentenza del Pretore - Giudice del Lavoro di Palermo emessa il 30/03/199, con la quale era stata condannata a corrispondere ad IN IT la retribuzione con la maggiorazione prevista per il lavoro notturno anche durante il periodo di congedo ordinario (ferie), oltre gli accessori di legge.
Lamentava la appellante l'omesso esame dell'eccezione di prescrizione quinquennale e, nel merito, la erroneità della decisione, deducendo che la normativa contrattuale (art. 26 C.C.N.L. dipendenti da aziende municipalizzate di igiene urbane), prevedendo che il lavoratore adibito al lavoro notturno percepisce una retribuzione con la maggiorazione della retribuzione, per ciò stesso esclude il computo di tale maggiorazione dalla retribuzione prevista per il periodo di congedo ordinario, che, per altro, è privo di quella particolare onerosità che caratterizza il lavoro notturno.
Rilevava, poi, l'azienda che la discrezionalità nella adibizione di un lavoratore al turno notturno portava ad escludere la fissità e continuità della retribuzione maggiorata, ed eccepiva, infine, la carenza di prove sulla effettiva continuità del lavoro notturno da parte dello IT.
Si costituiva regolarmente l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria delle spese.
La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza depositata il 30/04/2002, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che il diritto dello IT a percepire, durante il periodo di congedo, la retribuzione corrisposta per la normale attività lavorativa con la maggiorazione del 37%, decorreva dal 17/10/1992, confermando nel resto l'impugnata sentenza e condannando l'A.M.I.A. al pagamento in favore dell'appellato dei due terzi delle spese del grado, previa compensazione di un terzo.
Per la cassazione della detta sentenza ha proposto ricorso la Azienda con due motivi.
IN IT è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la azienda ricorrente, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 1362, 1363, 2099, 2108 e 2109 c.c., artt. 31, 12 e 26 C.C.N.L. 31 ottobre 1995 e 1 ottobre 1991, art. 36 Cost." nonché vizio di motivazione, deduce che in virtù della espressa previsione contrattuale di cui all'art. 26, punti 4 e 5, del C.C.N.L. per i dipendenti da azienda municipalizzata di igiene urbana (in base alla quale la maggiorazione per lavoro notturno del 37% "è onnicomprensiva e compensa ogni altro istituto di origine contrattuale previsto dal C.C.N.L. o da accordi aziendali quali 13^ e 14^ mensilità, ferie........, fatta esclusione per l'indennità domenicale") "contrariamente alla erronea ed illogica motivazione del Giudice di merito, l'indennità notturna compensa l'istituto delle ferie per espressa previsione contrattuale", per cui "appare viziata l'interpretazione compiuta dalla Corte di merito per palese violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per i denunciati vizi di motivazione, non potendosi revocare in dubbio che la corretta interpretazione dell'art. 31, comma 1 e art. 12, comma 3 del C.C.N.L. non può pervenire alla ricomprensione, nella retribuzione per il periodo feriale, della maggiorazione per lavoro notturno, laddove quest'ultimo sia svolto con carattere di metodicità e continuità".
"A maggior ragione", secondo la ricorrente, appare erroneo l'iter logico giuridico seguito dalla Corte d'Appello "con una interpretazione illogicamente estensiva della disposizione contenuta nell'art. 26, ritenendo incluse nel trattamento richiesto anche le maggiorazioni previste per il lavoro notturno", neppure essendo, per altro, all'uopo sufficiente l'accertamento della normalità della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità.
Il motivo, innanzitutto, presenta profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza non essendo riportate integralmente tutte le norme contrattuali richiamate e neppure essendo specificate in particolare le regole ermeneutiche violate, al di là del generico richiamo agli artt. 1362 e 1363 c.c. (v. fra le altre Cass. 05/03/2002 n. 3158, Cass. 01/04/2003 n. 4948).
La censura risulta inoltre infondata.
Al riguardo, in generale questa Corte ha affermato che "nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta da parte del Giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima (v., fra le altre, Cass. 10/03/1999 n. 2096). "Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono, poi, una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetto e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del Giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata, "(v. Cass. 13/08/2001 n. 11078). Nella fattispecie la impugnata sentenza, partendo dal testo dell'art. 31, comma 1, dei contratti collettivi nazionali succedutisi nel periodo in esame ("il lavoratore ha diritto per ciascun anno di servizio.....ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione globale"), ha rilevato che quest'ultima (ex art. 12, comma 3, degli stessi contratti collettivi) "viene individuata nella sommatoria della retribuzione individuale e delle indennità a carattere fisso e continuativo con esclusione delle somministrazioni in natura, delle indennità sostitutive di esse, di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, delle indennità maneggio denaro e mezzo di trasporto".
Dal combinato disposto delle due norme suddette, la Corte d'Appello ha tratto il convincimento che le parti "hanno voluto ricollegare la retribuzione spettante durante il periodo di congedo annuale a quella ordinariamente fruita dal dipendente, mantenendo, quindi, la piena uniformità di trattamento", ed ha concluso che "la specificità delle voci escluse dalla retribuzione globale e la univocità del richiamo, per la sua determinazione alle indennità a carattere fisso e continuativo, non può non giustificare la ricomprensione, nella retribuzione per il periodo feriale, della maggiorazione per il lavoro notturno, laddove quest'ultimo sia svolto con carattere di metodicità e continuità e, quindi, contribuisca, tale maggiorazione, a determinare la ordinaria retribuzione percepita dal dipendente".
Pur precisando che "tanto basterebbe per ritenere fondata la pretesa", la Corte Territoriale ha, altresì, analizzato le argomentazioni in contrario proposte dall'AMIA, e fra queste in specie quella fondata su una interpretazione dell'art. 26, punti 4 e 5, degli stessi contratti collettivi, ritenuta "distorta" dalla Corte stessa.
Al riguardo i Giudici di appello, dopo aver riportato quanto disposto dalla detta norma contrattuale, hanno osservato che "la disposizione tende a definire l'ammontare della maggiorazione per il lavoro notturno, rispetto al lavoro ordinario (retribuzione individuale oraria) fissandola in maniera rigida nel solo 37%, senza che possa ricomprendere nessuna percentuale ricollegata agli istituti indiretti" menzionati, ed hanno concluso che "costituisce, quindi, norma di sbarramento per la retribuzione del lavoro notturno, evitando che la percentuale suddetta muti in aumento per l'effetto degli altri emolumenti indiretti, essendo, invece, onnicomprensiva proprio perché compensa ogni altro emolumento", in tal modo escludendosi che la misura del 37% "possa essere incrementata da ratei di 13^ o 14^ come da indennità sostitutiva di ferie non godute".
Orbene tale interpretazione (in specie sull'art. 26 cit., per nulla "illogicamente estensiva", ma semmai riferita al solo ambito espressamente previsto del compenso per il lavoro notturno) risulta rispettosa dei canoni ermeneutici e non presenta evidenti vizi logici.
La stessa si inquadra, poi, correttamente nella giurisprudenza costante di questa Corte che, partendo dalla inesistenza nel nostro ordinamento di un principio generale e inderogabile di onnicomprensività della retribuzione ai fini della determinazione della retribuzione spettante per i cosiddetti istituti indiretti (v. per tutte Cass. S.U. 01/04/1993 n. 3888), proprio con riferimento all'istituto delle ferie (per il quale circa la concreta determinazione della relativa retribuzione non esistono indicazioni legislative ne' nell'art. 2109 c.c., ne' nell'art. 36 Cost., ne' nell'art. 7 della Convenzione O.I.L. n. 312/1970, ratificata e resa esecutiva con L. n. 157 del 1981 - V. fra le altre Cass. 13/07/1999 n. 7432, Cass. 13/06/2002 n. 8501, Cass. 22/11/2002 n. 16510, Cass. 01/07/2004 n. 12106, Cass. 09/07/2004 n. 12769) afferma che i singoli elementi della retribuzione in tanto possono riflettersi, quale base di calcolo, sulla retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia prescritto dalla contrattazione collettiva, nel senso che questa deve far riferimento, per la determinazione di tale ultimo emolumento, alla retribuzione "normale" o "ordinaria" o "di fatto" o "globale di fatto", non essendo all'uopo sufficiente la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità e non operando, per altro, un principio di onnicomprensività neppure come criterio sussidiario (v. fra le altre Cass. 19/08/2004 n. 16261, Cass. 16/12/2004 n. 23422, Cass. 07/04/2003 n. 5408, Cass. 04/09/2003 n. 12920, Cass. 22/11/2003 n. 17769, Cass. 16/05/2003 n. 7707, Cass. 11/04/2001 n.
5441). Orbene, a fronte della interpretazione accolta dalla Corte d'Appello, come sopra motivata (in base alla ricostruzione della comune volontà delle parti, attraverso la analisi del complesso delle norme contrattuali, e non in forza della mera normalità e continuità della prestazione notturna e del relativo compenso) la società ricorrente, dal canto suo, si limita semplicemente a riproporre la propria opzione interpretativa, senza indicare specificamente in particolare ne' le asserite violazioni delle norme e dei criteri sull'interpretazione dei contratti ne' i lamentati vizi logici. Il motivo va, pertanto, respinto, pur non ignorando il Collegio che, nella stessa materia di computo della maggiorazione del lavoro notturno nella retribuzione per il periodo feriale, in precedenti controversie fra altri dipendenti e la società odierna ricorrente (v. Cass. 16/05/2003 n. 7707, Cass. 09/05/2003 n. 7142, Cass. 15/10/2004 n. 20364) questa Corte ha cassato con rinvio le impugnate sentenze che avevano affermato la computabilità della maggiorazione de qua nella retribuzione spettante per il congedo annuale. Al riguardo, trattandosi di controversie concernenti l'applicazione di contratti collettivi di diritto comune e la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, va rilevato che il giudizio di legittimità resta limitato e condizionato dal contenuto della motivazione adottata dal Giudice del merito ed altresì dai motivi specifici di impugnazione, con la conseguenza che eventuali difformità di decisioni sono solo apparenti.
Del resto, nello stesso quadro generale, Cass. 01/08/2000 n. 10073, in analoga controversia tra la medesima azienda ed altro dipendente, ha confermato la decisione del Giudice di merito, che aveva accolto la domanda di computabilità della maggiorazione per lavoro notturno nella retribuzione spettante durante i periodi di assenza dal lavoro per infortunio o malattia.
Con il secondo motivo la società, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2108 e 2697 c.c., art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché vizio di motivazione, deduce che, la maggiorazione de qua "non può essere pretesa laddove l'attività particolarmente gravosa non sia stata per qualunque motivo materialmente ed effettivamente svolta" ed aggiunge che "le prestazioni notturne, ancorché obbligatorie da parte del dipendente, soggiacciono alla funzionalità ed alle esigenze di servizio della azienda, così che è da escludersi che la relativa indennità possa ricomprendersi tra gli elementi della retribuzione aventi carattere fisso e continuativo, in quanto rientra nella assoluta discrezionalità dell'azienda, in relazione alle esigenze di servizio, adibire i dipendenti al turno di notte".
Tanto premesso la ricorrente denuncia che "l'assunto di controparte, relativo ad un lavoro notturno svolto continuativamente dal 1990, è rimasto privo di supporto probatorio, atteso che il (lavoratore) avrebbe dovuto provare l'esistenza costante e ripetuta nel tempo di una richiesta aziendale correlata a stabili esigenze lavorative". La censura riguarda accertamenti di fatto, riservati al Giudice del merito, che, sul punto, ha fornito una motivazione congrua, conforme ai principi di diritto sopra richiamati, e priva di vizi logici ("Che, infine, tale adibizione per l'odierno appellato sia stata continuativa, guanto meno sin dal 1990, è dato pressoché pacifico, risultando, fra l'altro, dai prospetti paga prodotti, ed appare incomprensibile richiamare, come fa l'AMIA, la esigenza di prova in ordine alla esistenza di specifiche richieste aziendali in tal senso. Non pare, infatti, che si possa sensatamente dubitare che lo svolgimento del lavoro notturno per si lungo arco di tempo da parte di IT, sia avvenuto per precise disposizioni aziendali frutto di specifiche scelte gestionali".)
Anche su tale punto la ricorrente in sostanza ripropone semplicemente la propria valutazione degli elementi di fatto, sulla quale, a fronte della valutazione operata dai Giudici di appello, questa Corte non può procedere ad un riesame del merito.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Infine non deve provvedersi sulle spese, essendo IT IN rimasto intimato senza svolgere attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2006