CA
Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2024, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 153/2021 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 18/6/2024, vertente
TRA
Parte_1
Avv. ANDREA VIEL
Appellante
E
Controparte_1
Avv. ISABELLA FILOSA e ALESSANDRA TOFANI
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
4493/2020 pubblicata in data 14/07/2020.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da , volta a sentir accertare la Parte_1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alle dipendenze di , con mansioni di Controparte_1 segretaria presso lo studio di amministrazione di condomini, con inquadramento nel livello 4S impiegati e qualifica di segretaria CCNLL
Studi Professionali, dal 19.1.2015 al 21.6.2018, data delle dimissioni, con condanna della convenuta a pagamento della somma di €
35.658,00 a titolo di differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione contributiva.
2. Avverso la pronuncia ha interposto appello la , con ricorso Parte_1 depositato il 14.1.2021, per sentir accogliere l'originaria domanda.
3. Ha resistito al gravame la chiedendone il rigetto. CP_1
4. Si è costituito altresì l' riportandosi alla memoria di costituzione CP_2 in primo grado con la quale aveva chiesto la condanna della convenuta agli adempimenti contributivi, in caso di accertamento dell'obbligo.
5. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
6. Il Tribunale ha respinto il ricorso, non avendo ritenuto raggiunta la prova sui fatti costitutivi della domanda, all'esito della prova testimoniale espletata.
7. Parte appellante censura la sentenza di primo grado per erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali.
2 8. L'appello è fondato nei limiti che seguono.
8.1. Gli assunti attorei trovano sufficiente riscontro già dalle solo prove testimoniali. Il teste , coniuge della ricorrente, di Testimone_1 professione amministratore di condominio, il quale ha collaborato nel medesimo periodo oggetto di causa con la presso lo studio CP_1 professionale della medesima, ha confermato che la ha Parte_1 lavorato per la convenuta dal novembre 2014 al 21 giugno 2018, svolgendo le mansioni (dettagliatamente descritte sub capp. nn. 2 e 3) di segreteria presso lo studio e, dal settembre 2015 in poi, quelle aggiuntive di curare i rapporti con i condomini morosi, partecipazione alle assemblee, con funzioni di segretaria in diversi condomini gestiti dalla , ricevimento dei condomini e predisposizione dei CP_1 bilanci da sottoporre alla forma della . CP_1
Il teste riferisce che la ricorrente aveva all'interno dello studio una propria postazione di lavoro e (a conferma del cap. n. 7) che doveva osservare l'orario indicato in ricorso (al precedente punto 6) avendo l'obbligo di giustificare le assenze. Aggiunge il teste che la collaborazione di entrambi i coniugi è cessata il 21.6.2018, per dimissione degli stessi, quando il condominio di Via Millesimo 19/55 ha revocato il mandato alla e il è stato nominato CP_1 Tes_1 amministratore in sua vece.
8.2. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il Collegio non ravvisa motivi di inattendibilità del teste che ha riferito circostanze precise, in assenza di incongruità o contraddizioni, non essendo sufficiente la qualità di coniuge per inficiare di inattendibilità la testimonianza o il fatto che abbia riferito che i rapporti nell'ultimo periodo si erano deteriorati.
E' ragionevole ritenere che la revoca del mandato - verosimilmente epilogo di una determinazione dei condomini maturata nell'ultimo periodo di amministrazione della -, abbia creato una CP_1
3 situazione di incompatibilità, stante anche la successiva nomina del
[...]
, il che tuttavia non prova necessariamente, in assenza di altre Tes_1 evidenze, che i rapporti fossero così astiosi da poter influire sulla genuinità della testimonianza.
Di contro, non può non rilevarsi, che il lavorava presso lo Tes_1 studio e quindi aveva una conoscenza diretta dei fatti e che, soprattutto
(quanto all'attendibilità della testimonianza), le dichiarazioni rese hanno trovato sostanziale conferma nella deposizione di _2
.
[...]
Detto teste, condomino dell'immobile di Via del Millesimo 19/55, riferisce di aver incontrato la ricorrente nel corso dell'assemblea condominiale e negli orari di ricevimento dei condomini presso lo stesso condominio e presso lo studio della , tra il 2015 e il 2018, CP_1 confermando le mansioni di cui s'è detto. Precisa il teste che avendo chiesto ai convenuti ragguagli sulla sospensione dei lavori da parte di una ditta che aveva sospeso i lavori di ristrutturazione del condominio in quanto non era stata pagata, l'amministratrice in sede disse nel corso di un'assemblea condominiale che avrebbe fatto pervenire ai condomini i prospetti delle relative quote e, successivamente, su richiesta di chiarimenti sui prospetti da parte dei condomini, la diede loro indicazione di rivolgersi alla per avere CP_1 Parte_1 ulteriori informazioni. Il teste riferisce altresì che la ricorrente partecipava alle assemblee con la redigendo il verbale sotto CP_1 dettatura.
Tale quadro probatorio testimoniale è corredato dal deposito di alcuni verbali di assemblea relativi a condomini amministrati dalla CP_1 dove la risulta segretaria verbalizzante e dalla Parte_1 corrispondenza mail intercorsa tra le ricorrenti e i condomini per il recupero di quote per spese condominiali.
9. La continuità e regolarità della prestazione, l'inserimento nella struttura gestita dalla convenuta alla quale la ricorrente era tenuta a
4 giustificare le assenze e alla quale sottoponeva il lavoro per la verifica,
l'osservanza di un orario predeterminato della prestazione inducono a ritenere la natura subordinata del rapporto di lavoro dal 19.1.2015 al
21.6.2018, inquadrabile nel livello 4S impiegati ccnl studi professionali al quale appartengono “i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze
e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite… a titolo esemplificativo…segretario con cumulo di mansioni esclusivamente
d'ordine, anche con incarico di curare rapporti con la clientela”.
10. I conteggi elaborati da parte ricorrente possono essere presi a base della pronuncia, poiché non specificamente contestati, predisposti sulla base della contrattazione collettiva di riferimento, dell'orario in lite dedotto confermato in sede istruttoria e di quanto percepito.
10.1. Vanno tuttavia detratte per ogni singola annualità le voci relative al lavoro supplementare, riferito alla partecipazione alle assemblee, che necessita di una prova specifica pure emersa in sede testimoniale come circostanza, ma in termini generici in assenza di ogni dato in ordine alla quantificazione dell'orario, non essendo stati provati, né allegati, i giorni e gli orari in cui la ricorrente è stata impegnata in tale attività.
10.2. Pertanto, sottraendo gli importi richiesti a titolo di lavoro supplementare, ammontanti a complessivi € 3.205,70, per l'intero periodo, spettano alla ricorrente complessivi € 32.453,10, oltre accessori ex art. 429 c.p.c..
11. Parte datoriale è altresì tenuta alla corrispondente regolarizzazione dei contributi non prescritti presso l' CP_2
5 12. Le spese del doppio grado, secondo il principio della soccombenza sostanziale, sono poste a carico di parte appellata in favore dell'appellata e dell' e distratte in favore del procuratore CP_2 dichiaratosi antistatario, quanto alla posizione dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato part-time, per il periodo dal 19.1.2015 al 21.6.2018, alle dipendenze di , con inquadramento di nel Controparte_1 Parte_1 livello 4S CCNL studi professionali;
- per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
della complessiva somma di € 32.453,10, oltre Parte_1 accessori ex art. 429 c.p.c.;
- ordina alla parte appellata la regolarizzazione presso l' dei CP_2 contributi non prescritti;
- condanna l'appellata al rimborso, in favore dell'appellante e dell' CP_2 delle spese del doppio grado che liquida per ciascuna parte in complessivi € 4.050,00, quanto al primo grado, e in complessivi €
3.473,00, quanto al secondo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, come per legge, con distrazione quanto alla posizione dell'appellante.
Roma, 18/6/2024
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 153/2021 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 18/6/2024, vertente
TRA
Parte_1
Avv. ANDREA VIEL
Appellante
E
Controparte_1
Avv. ISABELLA FILOSA e ALESSANDRA TOFANI
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
4493/2020 pubblicata in data 14/07/2020.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da , volta a sentir accertare la Parte_1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alle dipendenze di , con mansioni di Controparte_1 segretaria presso lo studio di amministrazione di condomini, con inquadramento nel livello 4S impiegati e qualifica di segretaria CCNLL
Studi Professionali, dal 19.1.2015 al 21.6.2018, data delle dimissioni, con condanna della convenuta a pagamento della somma di €
35.658,00 a titolo di differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione contributiva.
2. Avverso la pronuncia ha interposto appello la , con ricorso Parte_1 depositato il 14.1.2021, per sentir accogliere l'originaria domanda.
3. Ha resistito al gravame la chiedendone il rigetto. CP_1
4. Si è costituito altresì l' riportandosi alla memoria di costituzione CP_2 in primo grado con la quale aveva chiesto la condanna della convenuta agli adempimenti contributivi, in caso di accertamento dell'obbligo.
5. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
6. Il Tribunale ha respinto il ricorso, non avendo ritenuto raggiunta la prova sui fatti costitutivi della domanda, all'esito della prova testimoniale espletata.
7. Parte appellante censura la sentenza di primo grado per erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali.
2 8. L'appello è fondato nei limiti che seguono.
8.1. Gli assunti attorei trovano sufficiente riscontro già dalle solo prove testimoniali. Il teste , coniuge della ricorrente, di Testimone_1 professione amministratore di condominio, il quale ha collaborato nel medesimo periodo oggetto di causa con la presso lo studio CP_1 professionale della medesima, ha confermato che la ha Parte_1 lavorato per la convenuta dal novembre 2014 al 21 giugno 2018, svolgendo le mansioni (dettagliatamente descritte sub capp. nn. 2 e 3) di segreteria presso lo studio e, dal settembre 2015 in poi, quelle aggiuntive di curare i rapporti con i condomini morosi, partecipazione alle assemblee, con funzioni di segretaria in diversi condomini gestiti dalla , ricevimento dei condomini e predisposizione dei CP_1 bilanci da sottoporre alla forma della . CP_1
Il teste riferisce che la ricorrente aveva all'interno dello studio una propria postazione di lavoro e (a conferma del cap. n. 7) che doveva osservare l'orario indicato in ricorso (al precedente punto 6) avendo l'obbligo di giustificare le assenze. Aggiunge il teste che la collaborazione di entrambi i coniugi è cessata il 21.6.2018, per dimissione degli stessi, quando il condominio di Via Millesimo 19/55 ha revocato il mandato alla e il è stato nominato CP_1 Tes_1 amministratore in sua vece.
8.2. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il Collegio non ravvisa motivi di inattendibilità del teste che ha riferito circostanze precise, in assenza di incongruità o contraddizioni, non essendo sufficiente la qualità di coniuge per inficiare di inattendibilità la testimonianza o il fatto che abbia riferito che i rapporti nell'ultimo periodo si erano deteriorati.
E' ragionevole ritenere che la revoca del mandato - verosimilmente epilogo di una determinazione dei condomini maturata nell'ultimo periodo di amministrazione della -, abbia creato una CP_1
3 situazione di incompatibilità, stante anche la successiva nomina del
[...]
, il che tuttavia non prova necessariamente, in assenza di altre Tes_1 evidenze, che i rapporti fossero così astiosi da poter influire sulla genuinità della testimonianza.
Di contro, non può non rilevarsi, che il lavorava presso lo Tes_1 studio e quindi aveva una conoscenza diretta dei fatti e che, soprattutto
(quanto all'attendibilità della testimonianza), le dichiarazioni rese hanno trovato sostanziale conferma nella deposizione di _2
.
[...]
Detto teste, condomino dell'immobile di Via del Millesimo 19/55, riferisce di aver incontrato la ricorrente nel corso dell'assemblea condominiale e negli orari di ricevimento dei condomini presso lo stesso condominio e presso lo studio della , tra il 2015 e il 2018, CP_1 confermando le mansioni di cui s'è detto. Precisa il teste che avendo chiesto ai convenuti ragguagli sulla sospensione dei lavori da parte di una ditta che aveva sospeso i lavori di ristrutturazione del condominio in quanto non era stata pagata, l'amministratrice in sede disse nel corso di un'assemblea condominiale che avrebbe fatto pervenire ai condomini i prospetti delle relative quote e, successivamente, su richiesta di chiarimenti sui prospetti da parte dei condomini, la diede loro indicazione di rivolgersi alla per avere CP_1 Parte_1 ulteriori informazioni. Il teste riferisce altresì che la ricorrente partecipava alle assemblee con la redigendo il verbale sotto CP_1 dettatura.
Tale quadro probatorio testimoniale è corredato dal deposito di alcuni verbali di assemblea relativi a condomini amministrati dalla CP_1 dove la risulta segretaria verbalizzante e dalla Parte_1 corrispondenza mail intercorsa tra le ricorrenti e i condomini per il recupero di quote per spese condominiali.
9. La continuità e regolarità della prestazione, l'inserimento nella struttura gestita dalla convenuta alla quale la ricorrente era tenuta a
4 giustificare le assenze e alla quale sottoponeva il lavoro per la verifica,
l'osservanza di un orario predeterminato della prestazione inducono a ritenere la natura subordinata del rapporto di lavoro dal 19.1.2015 al
21.6.2018, inquadrabile nel livello 4S impiegati ccnl studi professionali al quale appartengono “i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze
e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite… a titolo esemplificativo…segretario con cumulo di mansioni esclusivamente
d'ordine, anche con incarico di curare rapporti con la clientela”.
10. I conteggi elaborati da parte ricorrente possono essere presi a base della pronuncia, poiché non specificamente contestati, predisposti sulla base della contrattazione collettiva di riferimento, dell'orario in lite dedotto confermato in sede istruttoria e di quanto percepito.
10.1. Vanno tuttavia detratte per ogni singola annualità le voci relative al lavoro supplementare, riferito alla partecipazione alle assemblee, che necessita di una prova specifica pure emersa in sede testimoniale come circostanza, ma in termini generici in assenza di ogni dato in ordine alla quantificazione dell'orario, non essendo stati provati, né allegati, i giorni e gli orari in cui la ricorrente è stata impegnata in tale attività.
10.2. Pertanto, sottraendo gli importi richiesti a titolo di lavoro supplementare, ammontanti a complessivi € 3.205,70, per l'intero periodo, spettano alla ricorrente complessivi € 32.453,10, oltre accessori ex art. 429 c.p.c..
11. Parte datoriale è altresì tenuta alla corrispondente regolarizzazione dei contributi non prescritti presso l' CP_2
5 12. Le spese del doppio grado, secondo il principio della soccombenza sostanziale, sono poste a carico di parte appellata in favore dell'appellata e dell' e distratte in favore del procuratore CP_2 dichiaratosi antistatario, quanto alla posizione dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato part-time, per il periodo dal 19.1.2015 al 21.6.2018, alle dipendenze di , con inquadramento di nel Controparte_1 Parte_1 livello 4S CCNL studi professionali;
- per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
della complessiva somma di € 32.453,10, oltre Parte_1 accessori ex art. 429 c.p.c.;
- ordina alla parte appellata la regolarizzazione presso l' dei CP_2 contributi non prescritti;
- condanna l'appellata al rimborso, in favore dell'appellante e dell' CP_2 delle spese del doppio grado che liquida per ciascuna parte in complessivi € 4.050,00, quanto al primo grado, e in complessivi €
3.473,00, quanto al secondo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, come per legge, con distrazione quanto alla posizione dell'appellante.
Roma, 18/6/2024
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
6