Versione
15 marzo 1973
15 marzo 1973
Art. 125.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).