Articolo 125 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 124Articolo 126
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15 marzo 1973
Art. 125.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
Entrata in vigore il 15 marzo 1973