Ordinanza cautelare 4 marzo 2021
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/05/2025, n. 9079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9079 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09079/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02573/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2573 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da GI LE, FR NA, CC IT e WA Giudice, rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
l’ENEA - Agenzia nazionale nuove tecnologie energia e sviluppo economico sostenibile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del Bando di “ Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 20 unità di personale laureato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel livello economico iniziale del profilo professionale del Ricercatore (Rif. 01/2019) ” dell’ENEA 13.12.2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio 2020, nella parte in cui non prevede, tra i requisiti di ammissione, i titoli professionali posseduti dai ricorrenti;
- del bando di concorso nella parte in cui, all’art. 4 relativo alla “Presentazione delle domande” laddove non prevede la candidatura per un profilo ad hoc a garanzia delle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs. n. 75/17;
- del bando di concorso nella parte in cui, all’art. 9, tra i “Criteri di assegnazione dei punteggi – Valutazione dei titoli” non prevede, tra i profili professionali richiesti, quelli dei ricorrenti.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli suindicati che si manifesti lesivo per i ricorrenti e di cui si riserva impugnazione mediante motivi aggiunti a seguito della sua conoscenza;
quanto ai motivi aggiunti presentati il 3 febbraio 2021,
- del provvedimento pubblicato in data 18 dicembre 2020 sul sito dell’ENEA avente ad oggetto l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale ed il relativo calendario dei colloqui, nella parte in cui non sono inseriti i ricorrenti;
- del provvedimento pubblicato in data 18 dicembre 2020 sul sito dell’ENEA avente ad oggetto l’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale, nella parte in cui sono inseriti i ricorrenti;
- del provvedimento pubblicato in data 11 gennaio 2021 sul sito dell’ENEA avente ad oggetto il calendario dei colloqui, nella parte in cui non sono inseriti i ricorrenti;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ENEA – Agenzia nazionale nuove tecnologie energia e sviluppo economico sostenibile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 aprile 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono ricercatori che hanno prestato attività lavorativa presso l’ENEA con contratti flessibili per un periodo superiore a tre anni e che attualmente non sono alle dipendenze dell’Ente resistente.
Con ricorso introduttivo del giudizio hanno impugnato il bando meglio descritto in epigrafe, mediante i seguenti motivi di censura.
1) Sulla partecipazione dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017 al concorso pubblico: violazione e falsa applicazione della circolare n. 1/2018 e n. 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per contraddittorietà.
Premettono i ricorrenti che il Bando di concorso era relativo al reclutamento di 20 unità di personale laureato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel livello economico iniziale del profilo professionale di Ricercatore, al 50% riservato al personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, decreto legislativo 75 del 2017. Si afferma che in base alle norme indicate in rubrica al motivo, vige in capo all’amministrazione l’obbligo di attuare un piano di stabilizzazione del personale precario, agendo differentemente a seconda dei requisiti posseduti dai lavoratori, al fine di definire in modo coerente le professionalità da reclutare per il superamento del precariato.
L’Amministrazione, si dice, ha predisposto il bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precari in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 20 del d.lgs. n. 75/17, non specificando i profili professionali attinenti alle esigenze di stabilizzazione.
Secondo i ricorrenti, le posizioni messe a bando mal si conciliano con l’esigenza di stabilizzazione, mancando l’identificazione di un profilo generico, che consentirebbe l’accesso agli aventi diritto a tale procedura.
Si afferma altresì che l’ente ha arbitrariamente previsto, all’interno del bando, la selezione di profili “specifici”, introducendo in tal modo requisiti più stringenti, che non consentono il corretto espletamento delle funzioni pubbliche al cui raggiungimento è preordinato l’art. 20 comma 2 del D.lgs. n. 75/17.
2) Sulle modalità di selezione dei candidati e sulla illegittimità dei profili delle posizioni disponibili: violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; degli artt. 3, 4 e 97 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
Si ravvisano, in sintesi, profili di illegittimità nelle modalità di selezione dei candidati, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione dei punteggi, nonché, alla strutturazione dei profili delle posizioni disponibili.
Per quanto attiene alle modalità di conferimento dei punti, l’operato dell’ENEA, ad avviso dei ricorrenti, genera una manifesta disparità di trattamento per i candidati rientranti nel comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, i cui profili professionali non sono presenti all’interno del Bando di concorso.
Si afferma che il Bando presenta un “allegato A” nel quale sono indicati i profili professionali, i rispettivi titoli di studio richiesti, la posizione lavorativa rivestita, le materie oggetto di colloquio, la sede di lavoro e il numero di posti messi a concorso. I profili professionali indicati nel Bando sono caratterizzati da una evidente specificità che avrebbe dovuto individuare le conoscenze e le aree di attività in cui operano i lavoratori che possono partecipare al bando. Tuttavia, si dice, così non è stato e le competenze dei lavoratori non hanno trovato corrispondenza con i profili disponibili, con il rischio di una mancata valutazione degli stessi e di una pregiudizievole esclusione dalla partecipazione al concorso per la stabilizzazione a tempo indeterminato.
Il ricorso è stato integrato da motivi aggiunti, notificati e depositati il 3 febbraio 2021 ad impugnazione degli atti meglio descritti in epigrafe, tutti inerenti lo sviluppo procedimentale della stessa selezione, verso cui sono state mosse le medesime censure proposte nel ricorso introduttivo.
Si è costituita per resistere l’ENEA, eccependo preliminarmente irricevibilità del mezzo di gravame.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 4 aprile 2025.
L’eccezione di irricevibilità sollevata da parte resistente non è fondata.
Il bando è stato emanato il 13 dicembre 2019, pubblicato in data sconosciuta nel sito internet dell’Ente e dichiaratamente (nel ricorso) pubblicato in Gazzetta ufficiale il 14 gennaio 2020, mentre il ricorso è stato notificato il 1° aprile 2020.
In particolare l’articolo 3 del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 ha previsto la sospensione dei termini di cui all’articolo 54 commi 2 e 3 del codice del processo amministrativo (dall’entrata in vigore del decreto) fino al 22 marzo 2020 (cfr. Consiglio di Stato Commissione speciale, 10 marzo 2020, n. 571). In data 17 marzo 2020 è adottato il decreto legge n. 18/2020, con il cui articolo 84 – che abroga il previgente d.l. n. 11/2020 e che è stato convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 – è stata prevista la sospensione di tutti i termini relativi al processo amministrativo fino al 15 aprile 2020 ed è stato disposto il rinvio d’ufficio a data successiva di tutte le udienze pubbliche o camerali fissate fino a quella data. Poi, con l’articolo 36, comma 3 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 – successivamente convertito con la legge 5 giugno 2020, n. 40 – è stato previsto che fossero ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fatta eccezione per i procedimenti cautelari.
Considerata tale normativa eccezionale, il ricorso è tempestivo, tuttavia esso è infondato, per le ragioni seguenti.
I motivi di ricorso possono essere congiuntamente affrontati, per le affinità che presentano.
In disparte la contraddittorietà delle critiche avanzate, laddove si deduce contemporaneamente che le previsioni del bando sarebbero illegittime per non essere stati previsti “profili generici” e al contempo si lamenta che i profili professionali previsti sarebbero non sufficientemente specifici quanto alle “ conoscenze e le aree di attività in cui operano i lavoratori che possono partecipare al bando ”, va condiviso quanto posto in evidenza nella ordinanza cautelare n. 1388/2021 di questo T.a.r., di rigetto, in punto di fumus boni iuris, della domanda di tutela interinale avanzata con i motivi aggiunti. Infatti, l’individuazione dei profili professionali messi a concorso è stata preceduta da apposita istruttoria in merito alle specifiche necessità di personale delle diverse Unità Operative, i cui esiti, sono refluiti nell’ambito del bando. Né l’Amministrazione aveva alcun obbligo di procedere alla stabilizzazione di tutti i dipendenti che avessero prestato la loro opera con contratti di lavoro flessibile, né aveva l’obbligo di costruire un bando ripetendo, quanto a requisiti, sic et simpliciter la disposizione ex art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017, né, infine, aveva l’obbligo di delineare un bando “su misura” per tutti i possibili soggetti rientranti nelle previsioni di legge.
L’art. 20 c. 2 cit., ratione temporis vigente al momento dell’emanazione del bando, prevedeva, infatti che “ Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso ”.
La norma richiamata facoltizza (con onere di motivazione circa il mancato ricorso a tale facoltà, cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1052), ma non obbliga le amministrazioni alle stabilizzazioni dei c.d. precari. Sul punto è stato condivisibilmente affermato che “ non essendovi un diritto incondizionato alla stabilizzazione, per essere la stessa dipendente dalla determinazione dell’Ente a procedervi, con scelta condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall’esistenza di posti vacanti in organico da ricoprire, non sussiste nemmeno il diritto dei lavoratori ad essere assunti nella stessa posizione professionale tenuta nell’ambito dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato”, (Cass. civ., sez. lav., 9 gennaio 2023, n. 297, richiamata da Cons. giust. amm. Reg. Sicilia, sez. giur., 8 novembre 2024, n. 883).
Il riferimento, inoltre, fatto nella norma alla “ coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2” del d.lgs. 165/2001, giustifica l’individuazione di specifici profili professionali nelle procedure di stabilizzazione (“ in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili” ).
Nel caso di specie, non vantando pacificamente i ricorrenti esperienze professionali e dottorati di ricerca pertinenti con la declaratoria delle posizioni lavorative per cui è stata fatta domanda, l’Amministrazione non poteva che escluderli, in applicazione del bando, che all’art. 2 fissava tali requisiti di ammissione.
Il ricorso introduttivo è, quindi, infondato.
Quanto ai motivi aggiunti, va rilevato che essi sono inerenti atti a valle dello stesso bando inefficacemente impugnato e vanno respinti in quanto infondati, avendo la p.a. resistente escluso dalla valutazione i ricorrenti che non possedevano i requisiti di ammissione previsti dalla lex specialis , che l’ENEA non poteva certo disapplicare (cfr. tra le tante, T.a.r. per il Lazio, sez. I- quater , 5 giugno 2024, n. 11477.
In conclusione, per le esposte ragioni, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.
Le spese possono essere compensate, considerate le circostanze connotanti la causa.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO