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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/06/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe – Consigliere
Dott. Emma Manzionna – Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente:
Sentenza nella causa in grado di appello iscritta nel registro generale dell'anno 2024 col numero d'ordine 110, avverso la sentenza n.3987/2023 del Tribunale di Foggia, comunicata il
19.12.2023. tra
, nata a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Francesco di Feo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Trinitapoli alla via Libertà n.26/E;
Appellante
e in liquidazione coatta Controparte_1 amministrativa (C.F./P.Iva ), in persona del Dott. suo Commissario P.IVA_1 CP_2
Liquidatore, avente sede legale e uffici in Foggia alla via Gramsci n.107;
pagina 1 di 12 Appellata contumace nonché
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_3
dall'avv. Lorenzo Conoscitore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
NI alla via Orto Sdanga n.8/d
Appellata contumace
Conclusioni: All'udienza collegiale del 17.06.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione del 01.12.2021, la sig.ra conveniva in giudizio, Controparte_3
dinanzi al Tribunale di Foggia, il sig. al fine di sentir accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “dichiarare la sig.ra proprietaria per intervenuto Controparte_3 usucapione dell'appartamento sito nel Comune di Zapponeta alla via Parco Padre Pio n.36, scala D, interno 8, di circa 81 mq, quarto piano porta a sinistra salendo le scale (identificato catastalmente al Comune M267, Zapponeta – FG _ Comune Catastale E885 – NI – FG –
Catasto Fabbricati, - sezione urbana foglio 119, particella 113, subalterno 20, abitazione di tipo economico, consistenza 4,5 vani, indirizzo Parco Padre Pio n.36, scala D, interno 8, piano 4); dichiarare la sig.ra proprietaria per intervenuto usucapione dell'annesso piano Controparte_3 terra, sito nel Comune di Zapponeta (FG) alla via Parco Padre Pio n.36/8, scala D, interno 8, mq 12 circa (comune M267 – Zapponeta (FG), Comune catastale E 885 – NI (FG), Catasto fabbricati, sezione Urbana Foglio 119, particella 113, Subalterno 10, natura C6, stalle, scuderie); ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari e/o al responsabile degli uffici all'uopo competenti di trascrivere e/o annotare la sentenza nei registri Immobiliari e Catastali previsti con esonero del
Conservatore e di chi vi provvederà da ogni relativa responsabilità; condannare la controparte al pagamento di tutte le spese e competenze di causa, la liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato in quanto antistatario”. pagina 2 di 12 Si costituiva ritualmente in giudizio il sig. chiedendo, previa la Parte_1 chiamata in causa della “ ”, in persona del Controparte_1 Controparte_1
Commissario Liquidatore Dott. , di voler così provvedere: “In via preliminare al CP_2
rito: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art.5 D.Lgs. n.28/2010 per le ragioni tutte di cui innanzi;
nel merito: previa declaratoria di veridicità di tutto quanto in narrativa descritto, rigettare ogni domanda formulata dalla sig.ra , ut supra generalizzata, rappresentata, Controparte_3 difesa e domiciliata, poiché destituita di fondamento in punto di fatto e di diritto;
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa ” Controparte_1 Controparte_4 amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore Dott. , ut sopra CP_2 generalizzata, tenuta a garantire, tenere indenne, manlevare e/o come meglio il sig. Parte_1
nonché a corrispondere tutte le somme che, eventualmente, quest'ultimo sarà tenuto
[...]
a corrispondere in favore dell'odierna parte attrice per capitale, interessi, spese e competenze legali, con condanna sempre della Controparte_5
amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore Dott. ,
[...] CP_2
a restituire (e, dunque, a ripetere) in favore del sig. la somm di € 17.000,00 Parte_1
(diciassettemila/00) quale corrispettivo per l'acquisto dell'unità immobiliare sita in Zapponeta alla via
Parco Padre Pio n.36 sc.D, interno 8, piano 4, mq 81, (con annesso box auto al piano terra alla via
Parco Padre Pio n.36/8) così come riportato nell'atto di compravendita per notar del Dott. Per_1
Notaio in Foggia, del 19.023.2021; condannare, in ogni caso, la sig.ra
[...] Controparte_3 come in atti generalizzata, alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiaratane anticipazione”.
Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva anche Controparte_1
C
” LCA, chiedendo di dichiarare l'improcedibilità della domanda principale e
[...]
accessoria e di rigettare le avverse pretese.
Con sentenza n.3987/2023, comunicata alle parti con pec del 19.12.2023, il Tribunale di
Foggia, definitivamente pronunciando, ha così provveduto: “
1. Rigetta la domanda proposta pagina 3 di 12 da parte attrice;
2. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 Parte_1
, delle spese di lite, pari all'importo di € 7.616,00 per compensi, oltre ad IVA se dovuta,
[...]
CPA come per legge, e rimborso spese generali nella misura del 15 % sulla sola quota dei compensi, da distrarsi in favore degli avv.ti Francesco di Feo e Marco Menna;
3. Condanna al Parte_1 pagamento, in favore di delle Parte_2 spese di lite pari all'importo di € 7.616,00 per compensi, oltre ad IVA se dovuta, CPA come per legge,
e rimborso spese generali nella misura del 15 % sulla sola quota dei compensi”.
A fondamento della propria decisione, il Tribunale di Foggia ha preliminarmente rilevato
l'inammissibilità -e non l'improcedibilità – della domanda di garanzia per evizione spiegata da verso la terza chiamata in causa Parte_1 Controparte_1
“ ”, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, in applicazione Controparte_1 dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui la liquidazione coatta amministrativa implica l'improcedibilità (o come nel caso in esame, l'inammissibilità) della domanda proposta in sede di cognizione ordinaria fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt.201 e ss. L.F., e che tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum.
Nel merito, il Giudice di primo grado, per quel che interessa ai fini della definizione del presente giudizio, ha rigettato la domanda attorea, ritenendo che l'attrice o meglio, il marito dell'attrice, il quale aveva iniziato a detenere l'immobile in qualità di assegnatario dello stesso, quale socio della cooperativa allora proprietaria del bene, terza chiamata in causa nel presente giudizio, non aveva dimostrato il compimento di atti di “interversione del possesso”, di cui all'art.1141, comma 2, c.c. né aveva comunque dimostrato di aver compiuto atti idonei a provare l'usucapione .
Infine, quanto alle spese di lite, il Giudice di prime cure ha condannato parte attrice, soccombente, al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti ed ha, altresì, condannato il convenuto sig. , seppure vittorioso, al pagamento delle Parte_1
pagina 4 di 12 spese di lite in favore della terza chiamata in causa, Parte_2
, in ragione del fatto che la chiamata si sarebbe dimostrata del tutto arbitraria,
[...] essendo la società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e, dunque, essendo la domanda ab origine inammissibile nei suoi confronti. Le spese sono state regolate secondo
i parametri di cui al D.M. 55 del 2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art.2 co.2
D.M. 55/2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori medi (art.4 D.M.), ed in relazione al valore indeterminabile della controversia di complessità bassa ex art.5 co.5 e art.6 D.M.55/2014, non emergendo dagli atti il reddito dominicale dell'immobile oggetto di causa.
Con atto di citazione notificato il 18.01.2024, ha proposto appello il sig. Parte_1 chiedendo alla Corte adita, per i motivi di seguito esposti, di voler così statuire: “- in via principale, accogliere il presente appello per i motivi tutti innanzi esposti e, così, riformare il capo della sentenza n.3987/2023, resa dal Tribunale di Foggia, in persona della Dott.ssa Cice a conclusione del giudizio iscritto al n.7337/2021 R.G. Trib. Foggia nella parte in cui ha posto le spese di lite della chiamata in causa di terzo in capo all'odierno appellante; e per l'effetto condannare la sig.ra (c.f. ) a rifondere le spese del Controparte_3 C.F._1 primo grado di giudizio in favore della Società terza chiamata in causa;
- in subordine, ridurre detto importo applicando correttamente il D.M. n.55/2014 per le ragioni tutte esposte al motivo n.2 del presente atto; - in ogni caso, condannare la Soc. Coop. Controparte_1
” coatta amministrativa (C.F./P.Iva , in persona del
[...] Controparte_4 P.IVA_1
Dott. suo Commissario Liquidatore e la sig.ra (c.f. CP_2 Controparte_3
), in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente C.F._1 grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore per dichiaratane anticipazione”.
La sig.ra e la , pur Controparte_3 Controparte_1
regolarmente citate, non si sono costituite nel giudizio di appello e, pertanto, devono essere dichiarate contumaci.
****
pagina 5 di 12 1.Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato la” violazione e falsa applicazione del principio di soccombenza al fine della liquidazione delle spese legali in favore del terzo chiamato in causa, odierno appellato; fondatezza della chiamata in garanzia”.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale di Foggia avrebbe errato nel porre le spese del terzo chiamato in causa a carico di esso convenuto, in quanto la liquidazione delle spese di lite dovrebbe avvenire contemperando il principio di causazione con quello di soccombenza. In forza del principio della causalità, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto dovrebbe essere posto a carico dell'attore quando, come nel caso concreto, la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che il primo non abbia proposto alcuna domanda nei confronti del terzo. Viceversa, l'onere delle spese, potrebbe essere posto a carico della parte che ha formulato la chiamata in causa del terzo soltanto nel caso in cui l'iniziativa del chiamante si sia rivelata manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concretando un esercizio abusivo del diritto di difesa.
Nel caso di specie, la chiamata in causa della Controparte_1 CP_1
”, avanzata dal convenuto – odierno appellante, sarebbe stata sollecitata dalle
[...] argomentazioni difensive svolte dall'attrice, quindi necessaria per la manleva del convenuto nell'ipotesi di accoglimento della domanda di usucapione. La chiamata in causa di cui si discute avrebbe, poi, contribuito ad acclarare l'infondatezza della domanda di usucapione, posto che il difensore della LCA aveva depositato una serie di documenti atti a provare l'infondatezza della domanda di parte attrice. A differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, la domanda di garanzia avanzata dal convenuto – odierno appellante sarebbe ammissibile, poichè non sarebbero attratte alla competenza del tribunale fallimentare tutte le azioni preesistenti che siano in relazione di mera occasionalità con il fallimento. Detta domanda sarebbe anche fondata nel merito, poichè la conoscibilità da parte di esso appellante dello stato di occupazione da parte di terzi dell'unità immobiliare oggetto di giudizio non costituiva, sic et simpliciter, condizione di esclusione della garanzia della evizione pagina 6 di 12 sull'immobile stesso ma, al contrario, costituiva presupposto affinchè sorgesse in capo al venditore l'obbligo della evizione. Inoltre, l'avviso di vendita di immobili senza incanto, a firma del Commissario Liquidatore della terza chiamata in causa, non conteneva, in sé, alcun richiamo a clausole finalizzate alla tutela dell'acquirente atte a salvaguardarlo da eventuali diritti vantati da terzi sull'immobile, né tale avviso di vendita palesava l'esistenza di clausole di esonero della responsabilità della Liquidazione coatta amministrativa nei confronti del convenuto per quanto accaduto.
1.a Il motivo è infondato.
Va ribadito che, in ordine alle spese di lite relative alla chiamata in causa, il Tribunale di
Foggia ha così statuito “il convenuto, seppure vittorioso, va condannato al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata in causa, siccome la chiamata si è dimostrata del tutto arbitraria, essendo la terza chiamata sottoposta ad L.C.A. e, dunque, essendo la domanda ab origine inammissibile nei suoi confronti “(Cass. civ. n. 23123/2019).
A tale conclusione, il giudice di prime cure è pervenuto dopo aver esaminato l'eccezione formulata dalla terza chiamata ed accertato la inammissibilità della domanda di garanzia per evizione proposta dal convenuto nei confronti della prima.
Al riguardo, si legge in sentenza : “L'eccezione coglie nel segno, con la sola precisazione secondo cui va dichiarata l'inammissibilità e non l'improcedibilità (perché la chiamata in causa non è stata sottoposta a LCA nel corso del processo, ma già era sottoposta a LCA quando è stata evocata in giudizio) e con l'ulteriore chiarimento relativo al fatto che la dichiarazione di inammissibilità non riguarda “le domande”, ma attiene esclusivamente alla domanda di garanzia per evizione proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata, non risultando proposte contro quest'ultima domande ulteriori (la domanda di usucapione, infatti è stata proposta dall'attrice solo nei confronti del convenuto, dovendosi escludere che la chiamata in causa di un terzo estenda, fuori le ipotesi dell'identità del titolo, automaticamente la domanda originariamente proposta dall'attore anche al terzo chiamato in causa, cfr. tra le tante, Cass. civ. n.
516/2020). L'inammissibilità dell'unica domanda proposta contro la chiamata in causa
pagina 7 di 12 deriva dal condivisibile orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui la liquidazione coatta amministrativa implica l'improcedibilità (o come nel caso in esame,
l'inammissibilità) della domanda proposta in sede di cognizione ordinaria fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 e ss. L.F.. Ciò perché, nella disciplina concernente la formazione dello stato passivo contenuta nella legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, opera il principio per cui tutti i crediti verso
l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso Io stato passivo;
ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (Cass. civ. n. 5969/2023 in motivazione;
9461/2020; Sez. L, n. 17327 del 11.10.2012; Sez. L, n. 15066 del 19.6.2017: Sez. L, n. 19271 del 20.8.2013; Sez. 3, n. 5662 del
9.3.2010; Sez. 3, n. 27679 del 21.11.2008); tutto ciò non diversamente, da quanto previsto per
l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento (Sez. 3, n. 24156 del 4.10.2018, sopra citata).”
L'appellante ha obbiettato che la domanda di evizione sarebbe, invece, ammissibile perché non sarebbe attratta alla competenza del tribunale fallimentare, in quanto non troverebbe causa o titolo nella declaratoria di fallimento e riguarderebbe un fatto giuridico sorto antecedentemente al fallimento.
L'assunto non può essere condiviso.
A differenza di quanto ventilato dall'appellante, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “Per azioni che derivano dal fallimento, a norma della cosiddetta Legge fallimentare, articolo 24 (Rd n. 267 del 1942), debbono intendersi non pagina 8 di 12 soltanto quelle che traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito e che, per la sopravvenienza del fallimento, sono sottoposte a una speciale disciplina, con la conseguenza che deve essere affermata la competenza del tribunale fallimentare ogni qual volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa.”( Cassazione civile sez. III, 24/07/2023, n.22105).
Nel caso concreto, la domanda di evizione, ove per ipotesi fondata ed accolta, avrebbe indubbiamente inciso sul patrimonio della soc a “ CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
” in coatta amministrativa, avuto riguardo al tenore complessivo della
[...] CP_4 domanda medesima di seguito riportata (in nota ).1
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, nelle procedure concorsuali - e dunque anche nella liquidazione coatta amministrativa - opera il principio per cui tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente vanno accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché la domanda avanzata dal creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della liquidazione coatta amministrativa, diviene improcedibile e tale improcedibilità sussiste in ogni stato e grado del giudizio, anche in Cassazione (cfr.Corte appello Milano sez. I, 15/07/2022, n.2494). E', peraltro, altresì, pacifico che, in materia fallimentare, l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento
è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 L. Fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione,
pagina 9 di 12 deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes (Sez. 3, n. 24156 del 4.10.2018).
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile la domanda di garanzia ed altrettanto correttamente ha ritenuto che tale chiamata si fosse rilevata del tutto arbitraria, essendo la terza chiamata sottoposta ad L.C.A. e, dunque, essendo la domanda ab origine inammissibile nei suoi confronti.
Il giudice di prime cure ha, infatti, applicato il pacifico principio di diritto secondo cui l'onere delle spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nonostante il rigetto della domanda principale, vadano poste non già a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, ma del chiamante, laddove l'iniziativa si riveli chiaramente infondata o palesemente arbitraria (Cassazione civile sez. II, 10/03/2025,
n.6358, Cassazione civile sez. III, 07/03/2024, n.6144), come avvenuto nel caso concreto.
L'appellante non ha, invero, neanche impugnato tale ratio decidendi, in quanto si è limitato a sostenere, infondatamente per le ragioni innanzi esposte, che la domanda di garanzia sarebbe ammissibile (e fondata).
2.Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “violazione e falsa applicazione del
D.M. 55/2014 relativo alla determinazione degli importi delle spese legali – errata individuazione dello scaglione di riferimento”. Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente determinato gli importi delle spese legali spettanti al terzo chiamato in causa in base al valore indeterminabile, mentre avrebbe dovuto applicare lo scaglione compreso tra € 5.200,00 ed €
26.000,00, essendo il valore della domanda di evizione, pari a € 17.000,00.
2.a Anche tale censura è priva di pregio.
Il giudice di prime cure ha applicato i parametri di cui al D.M. 55/2014, “in relazione al valore indeterminabile della controversia di complessità bassa (ex art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit., non emergendo dagli atti il reddito dominicale dell'immobile oggetto di causa)”.
pagina 10 di 12 Va, infatti, considerato che il valore delle cause relative a beni immobili (quale quella in oggetto) si determina sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale della "res", sicché, in loro assenza, il giudice deve attenersi alle risultanze degli atti e, in mancanza di elementi concreti ed attendibili per la stima, deve ritenere la causa di valore indeterminabile
(cfr.Cassazione civile sez. II, 26/05/2015, n.10810; Cassazione civile sez. II, 25/09/2024,
n.25611).
Nel caso di specie, il giudice di prime ha correttamente ritenuto la causa di valore indeterminabile “non emergendo dagli atti il reddito dominicale dell'immobile oggetto di causa” mentre l'appellante, lungi dal contestare l'applicabilità al caso concreto dell'art.15 c.p.c. o dal sostenere che risulterebbe agli atti gli elementi per la stima dell'immobile, ha inammissibilmente affermato che il valore della domanda di evizione sarebbe pari a
€.17.000,00. Detta somma, che corrisponderebbe al corrispettivo per l'acquisto dell'immobile riportato nell'atto di compravendita, non consentirebbe comunque di ritenere il valore della domanda di evizione contenuto nei limiti innanzi detti, atteso che la domanda di garanzia comprende, oltre alla domanda di evizione anche quella di corrispondere “tutte le somme che, eventualmente, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere in favore dell'odierna parte attrice per capitale, interessi, spese e competenze legali” sicchè, anche sotto tale profilo, la domanda rivestirebbe valore indeterminabile (e, quindi, non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00).
Ne consegue il totale rigetto dell'appello.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio stante la contumacia degli appellati.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in capo all' appellante dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da con atto di citazione del 18.01.2024, avverso la sentenza Parte_1
n.3987/2023 del Tribunale di Foggia, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Nulla per le spese;
3) Dichiara che per l'effetto dell'odierna decisione, sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater d.P.R.115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis d.P.R.115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della prima Sezione Civile della Corte, addì
20.06.2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa ” in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Controparte_1 Commissario Liquidatore Dott. , ut sopra generalizzata, tenuta a garantire, tenere indenne, CP_2 manlevare e/o come meglio il sig. nonché a corrispondere tutte le somme che, eventualmente, Parte_1 quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere in favore dell'odierna parte attrice per capitale, interessi, spese e competenze legali, con condanna sempre della “ Controparte_1 Controparte_5 coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore Dott. , a restituire (e, dunque, a CP_2 ripetere) in favore del sig. , la somm di € 17.000,00 (diciassettemila/00) quale corrispettivo per Parte_1 l'acquisto dell'unità immobiliare sita in Zapponeta alla via Parco Padre Pio n.36 sc.D, interno 8, piano 4, mq 81, (con annesso box auto al piano terra alla via Parco Padre Pio n.36/8) così come riportato nell'atto di compravendita per notar del Dott. Notaio in Foggia, del 19.023.2021; condannare, in ogni caso, la sig.ra Persona_1
come in atti generalizzata, alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da Controparte_3 distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiaratane anticipazione”.