TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5296/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5296/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FASANO MARIA ALESSANDRA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. FUCCI ANDREA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note d'udienza depositate in data 19.05.2025 e 16.05.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SAN PIETRO Parte_1 Controparte_1
VAL LEMINA il 02/09/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN PIETRO VAL LEMINA (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 31/10/2010 e il 04/09/2014. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 26/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN PIETRO VAL LEMINA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento dei figli minori della coppia, e ad entrambi i Per_1 Persona_3 genitori in regime di affido condiviso, con collocazione e residenza dei figli minori medesimi presso la madre e con previsione di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto con riguardo alle questioni attinenti alla straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle relative ad istruzione, educazione e salute, che verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni di ciascun figlio.
ASSEGNA l'immobile sito in Via Monte Grappa n. 32, Interno 1 – 10063 Perosa Argentina (TO), già casa coniugale, alla madre, sig.ra , con tutti gli arredi che la compongono. Parte_1
DISPONE che i genitori, possano vedere e tenere con sé i figli minori e Per_1 Per_2 compatibilmente con i di loro impegni lavorativi e con gli impegni scolastici e parascolastici dei figli minori, in ogni caso e salvi migliorativi accordi, con le seguenti modalità, in ottemperanza a quanto già in essere: Durante l'anno scolastico (da metà settembre a metà giugno) - a week-end alternati tra genitori, dal sabato sera alla domenica sera;
- nel corso della settimana: la madre, sig.ra , terrà con Parte_1 sé i figli minori dalla domenica sera dopo cena sino al giovedì mattina, quando provvederà ad pagina 2 di 4 accompagnarli, ciascuno, presso l'istituto scolastico dai medesimi frequentato;
il padre, sig.
[...]
provvederà al recupero dei figli minori il giovedì, al termine delle lezioni scolastiche, CP_1 tenendoli presso di sé fino al sabato alle ore 18:30 quando li ricondurrà presso la madre. Durante il periodo estivo coincidente con la sospensione delle lezioni scolastiche. Le parti concordemente dichiarano di essersi accordate affinché i figli minori trascorrano con ciascun genitore pari tempo, ossia permangano presso ciascun genitore a settimane alternate dalla domenica sera sino alla domenica sera successiva. In tal senso, a settimane alterne, ciascun genitore provvederà ad accompagnare i figli minori presso l'altro genitore. Nel corso delle vacanze natalizie. In occasione della sospensione delle lezioni scolastiche (dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi), fatto salvo il regime standard previsto e praticato nel corso dell'intero anno scolastico, i figli minori della coppia e trascorreranno con Per_1 Per_2 ciascun genitore, ad anni alterni tra questi ultimi, i seguenti periodi: dalla mattina del 24 dicembre alla sera del 26 dicembre con un genitore;
dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 01 gennaio ed il giorno dell'Epifania con l'altro. Per quanto concerne le vacanze pasquali: Con riguardo alle festività pasquali, in occasione della sospensione delle lezioni, fatto salvo il regime di visita standard previsto e praticato nel corso dell'intero anno scolastico, i figli minori della coppia e trascorreranno con Per_1 Per_2 ciascun genitore, ad anni alterni tra questi ultimi, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Altre festività (ponti primaverili, 2 giugno, compleanni ed onomastici ed altre ricorrenze nel corso dell'anno) i figli minori trascorreranno le predette festività con i genitori ad anni alterni ed alternativamente tra questi ultimi.
DISPONE che, stante la disciplina prevista in ordine al regime di visita genitori – figli, il padre, sig.
nel corso dell'anno scolastico, contribuisca al mantenimento della prole minorenne Controparte_1 versando alla madre, sig.ra , a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile Parte_1 complessivo pari ad € 200,00 (€ 100,00/mese per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno, così come previste e disciplinate dal noto Protocollo di intesa siglato presso il Tribunale di Torino nel marzo 2016, oltre al 50% del costo complessivo mensilmente corrisposto per l'acquisto dei buoni mensa, oltre al 50% del costo attinente all'acquisto dei capi di abbigliamento e calzature necessari ai bambini in occasione dei cambi di stagione, oltre al 50% del costo mensilmente sostenuto per la logopedista che segue i figli minori e di quello necessario per la fruizione, da parte dei figli minori, delle lezioni private;
nel corso del periodo coincidente con la sospensione estiva delle lezioni scolastiche, ciascun genitore provvederà direttamente al soddisfacimento dei bisogni dei bambini quando li ha con sé, salva la corresponsione al
50% tra i genitori medesimi delle delle spese extra assegno così come disciplinate dal Protocollo di Intesa siglato a Torino.
PRENDE ATTO che i genitori percepiranno, ciascuno in ragione del 50%, quanto erogato a titolo di assegno unico universale che verrà versato sul conto corrente cointestato acceso presso UniCredit Banca
n. 000101684622, come di fatto sempre avvenuto.
PRENDE ATTO che, parimenti, le parti concordemente stabiliscono ed in tal senso si impegnano a corrispondere, ciascuno nella misura del 50%, l'importo mensilmente dovuto a titolo di rata del mutuo ipotecario acceso presso l'istituto di credito UniCredit, finalizzato la ristrutturazione del compendio immobiliare già casa coniugale e così sino alla sua estinzione.
PRENDE ATTO che, al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, le parti si impegnano ed obbligano a richiedere tempestivamente ad a mettere l'uno a disposizione dell'altra i documenti fiscali (fatture e/o ricevute) relativi a spese deducibili attinenti i figli minori, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del relativo impegno di spesa.
PRENDE ATTO che i genitori si concedono reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e passaporto per i figli e Per_1
pagina 3 di 4 impegnandosi, all'occorrenza a rinnovare tale assenso con dichiarazione resa all'Autorità e Per_2 comunque a cooperare con l'altro genitore al fine del rilascio dei predetti documenti.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autonome, godendo di reddito da lavoro proprio, con conseguente rinuncia reciproca ad assegni di mantenimento.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5296/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FASANO MARIA ALESSANDRA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. FUCCI ANDREA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note d'udienza depositate in data 19.05.2025 e 16.05.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SAN PIETRO Parte_1 Controparte_1
VAL LEMINA il 02/09/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN PIETRO VAL LEMINA (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 31/10/2010 e il 04/09/2014. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 26/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN PIETRO VAL LEMINA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento dei figli minori della coppia, e ad entrambi i Per_1 Persona_3 genitori in regime di affido condiviso, con collocazione e residenza dei figli minori medesimi presso la madre e con previsione di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto con riguardo alle questioni attinenti alla straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle relative ad istruzione, educazione e salute, che verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni di ciascun figlio.
ASSEGNA l'immobile sito in Via Monte Grappa n. 32, Interno 1 – 10063 Perosa Argentina (TO), già casa coniugale, alla madre, sig.ra , con tutti gli arredi che la compongono. Parte_1
DISPONE che i genitori, possano vedere e tenere con sé i figli minori e Per_1 Per_2 compatibilmente con i di loro impegni lavorativi e con gli impegni scolastici e parascolastici dei figli minori, in ogni caso e salvi migliorativi accordi, con le seguenti modalità, in ottemperanza a quanto già in essere: Durante l'anno scolastico (da metà settembre a metà giugno) - a week-end alternati tra genitori, dal sabato sera alla domenica sera;
- nel corso della settimana: la madre, sig.ra , terrà con Parte_1 sé i figli minori dalla domenica sera dopo cena sino al giovedì mattina, quando provvederà ad pagina 2 di 4 accompagnarli, ciascuno, presso l'istituto scolastico dai medesimi frequentato;
il padre, sig.
[...]
provvederà al recupero dei figli minori il giovedì, al termine delle lezioni scolastiche, CP_1 tenendoli presso di sé fino al sabato alle ore 18:30 quando li ricondurrà presso la madre. Durante il periodo estivo coincidente con la sospensione delle lezioni scolastiche. Le parti concordemente dichiarano di essersi accordate affinché i figli minori trascorrano con ciascun genitore pari tempo, ossia permangano presso ciascun genitore a settimane alternate dalla domenica sera sino alla domenica sera successiva. In tal senso, a settimane alterne, ciascun genitore provvederà ad accompagnare i figli minori presso l'altro genitore. Nel corso delle vacanze natalizie. In occasione della sospensione delle lezioni scolastiche (dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi), fatto salvo il regime standard previsto e praticato nel corso dell'intero anno scolastico, i figli minori della coppia e trascorreranno con Per_1 Per_2 ciascun genitore, ad anni alterni tra questi ultimi, i seguenti periodi: dalla mattina del 24 dicembre alla sera del 26 dicembre con un genitore;
dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 01 gennaio ed il giorno dell'Epifania con l'altro. Per quanto concerne le vacanze pasquali: Con riguardo alle festività pasquali, in occasione della sospensione delle lezioni, fatto salvo il regime di visita standard previsto e praticato nel corso dell'intero anno scolastico, i figli minori della coppia e trascorreranno con Per_1 Per_2 ciascun genitore, ad anni alterni tra questi ultimi, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Altre festività (ponti primaverili, 2 giugno, compleanni ed onomastici ed altre ricorrenze nel corso dell'anno) i figli minori trascorreranno le predette festività con i genitori ad anni alterni ed alternativamente tra questi ultimi.
DISPONE che, stante la disciplina prevista in ordine al regime di visita genitori – figli, il padre, sig.
nel corso dell'anno scolastico, contribuisca al mantenimento della prole minorenne Controparte_1 versando alla madre, sig.ra , a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile Parte_1 complessivo pari ad € 200,00 (€ 100,00/mese per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno, così come previste e disciplinate dal noto Protocollo di intesa siglato presso il Tribunale di Torino nel marzo 2016, oltre al 50% del costo complessivo mensilmente corrisposto per l'acquisto dei buoni mensa, oltre al 50% del costo attinente all'acquisto dei capi di abbigliamento e calzature necessari ai bambini in occasione dei cambi di stagione, oltre al 50% del costo mensilmente sostenuto per la logopedista che segue i figli minori e di quello necessario per la fruizione, da parte dei figli minori, delle lezioni private;
nel corso del periodo coincidente con la sospensione estiva delle lezioni scolastiche, ciascun genitore provvederà direttamente al soddisfacimento dei bisogni dei bambini quando li ha con sé, salva la corresponsione al
50% tra i genitori medesimi delle delle spese extra assegno così come disciplinate dal Protocollo di Intesa siglato a Torino.
PRENDE ATTO che i genitori percepiranno, ciascuno in ragione del 50%, quanto erogato a titolo di assegno unico universale che verrà versato sul conto corrente cointestato acceso presso UniCredit Banca
n. 000101684622, come di fatto sempre avvenuto.
PRENDE ATTO che, parimenti, le parti concordemente stabiliscono ed in tal senso si impegnano a corrispondere, ciascuno nella misura del 50%, l'importo mensilmente dovuto a titolo di rata del mutuo ipotecario acceso presso l'istituto di credito UniCredit, finalizzato la ristrutturazione del compendio immobiliare già casa coniugale e così sino alla sua estinzione.
PRENDE ATTO che, al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, le parti si impegnano ed obbligano a richiedere tempestivamente ad a mettere l'uno a disposizione dell'altra i documenti fiscali (fatture e/o ricevute) relativi a spese deducibili attinenti i figli minori, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del relativo impegno di spesa.
PRENDE ATTO che i genitori si concedono reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e passaporto per i figli e Per_1
pagina 3 di 4 impegnandosi, all'occorrenza a rinnovare tale assenso con dichiarazione resa all'Autorità e Per_2 comunque a cooperare con l'altro genitore al fine del rilascio dei predetti documenti.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autonome, godendo di reddito da lavoro proprio, con conseguente rinuncia reciproca ad assegni di mantenimento.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4