Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2025/24
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Enzo Luchi ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 24 del ruolo generale VG per l'anno 2025 promosso da:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Flore, CF , C.F._1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Cagliari Via P. Cugia n.1, giusta procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del titolare o del diverso legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, presso l'Avvocatura dello Stato, Via Dante 23/25, Cagliari
RESISTENTE
Con atto depositato in data 07.02.2025 la ricorrente ha chiesto la condanna del Controparte_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura che la Corte riterrà equa e giusta, per effetto della eccessiva durata del processo instaurato innanzi al Tribunale di Cagliari,
Sezione Civile, iscritto al n. RG 3048/2015, definito in I grado con sentenza n. 718/2024.
La ricorrente ha esposto che:
- la causa era stata avviata con atto di citazione di otificato il 05.05.2015, diretto CP_3
ad accertare la responsabilità contrattuale della ricorrente rispetto alla locazione dell'appartamento di sua proprietà, sito in Cagliari in via Istria n. 2, nel quale erano emersi problemi per il formarsi di zone di muffa nella stanza cucina-soggiorno nonché lungo le fughe delle mattonelle ed in particolare nelle pareti della camera da letto;
- stante la situazione e nonostante i solleciti inoltrati, l'attori aveva dichiarato di essere stato costretto a trovare un nuovo alloggio e a comunicare la necessità di risolvere il contratto, lamentando altresì che la proprietaria avesse trattenuto l'intera somma di euro 1.100,00 versata quale deposito cauzionale;
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- la causa veniva definita in primo grado con la sentenza n. 718/2024 depositata il 07/03/2024 con la quale il giudice condannava la ricorrente alla restituzione a di euro 913,00, CP_3 somma definita dopo la compensazione di euro 187,00 dovute dall'attore e l'integrale compensazione delle spese di lite.
Sul rilievo che il procedimento avesse superato la soglia della durata ragionevole, la ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“…Accertare e dichiarare la violazione, da parte del convenuto, dell'art. 6 Controparte_1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 2, comma 2-bis della Legge 89/01, e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere un'equa riparazione secondo quanto stabilito dall'art.
2-bis della L. 89/2001; 2) Per l'effetto, condannare il
, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento dei danni non Controparte_1
patrimoniali subiti dalla ricorrente, nella misura che codesta Ecc.ma Corte di Appello riterrà equa e giusta;
3) Condannare il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_4
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
***
La domanda è inammissibile, benché tempestivamente proposta (in pendenza dei termini di impugnazione del provvedimento presupposto - cfr. Corte Cost. sentenza n. 88/2018).
Difatti, la causa presupposta è stata instaurata con atto di citazione notificato in data 05.05.2015 e pertanto non eccedeva, alla data del 31 ottobre 2016, i termini previsti per la ragionevole durata del processo (tre anni). Conseguentemente è applicabile il comma I dell'art. 2 della L. n. 89/2001 così come modificato dalla L. n. 208/2015. L'art.
1-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo
375 del codice di procedura civile), cosiddetta "legge Pinto", introdotto dall'art. 1, comma 777, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», premette, al suo comma 1, che «la parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa». Aggiunge, al comma 2: «chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1- ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione». A sua volta, l'art.
1-ter, al comma 1, precisa che: «1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio
Pagina 2 preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale». La norma aggiunge, al suo comma 7, che «restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti». L'art. 2, comma 1, della legge stessa stabilisce, infine, che «è inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'art.
1-ter».
Nel caso in esame ( l'atto di citazione è stato notificato il 05.05.2015 e, dunque, la causa non eccedeva alla data del 31 ottobre 2016 i termini di tre anni previsti per la ragionevole durata del processo in primo grado) la ricorrente non ha neppure dichiarato di aver formulato alcuna istanza di rimedio preventivo, né dalla documentazione allegata risultano formulate istanze in tal senso. Né possono ravvisarsi dubbi di costituzionalità della normativa in esame, alla luce di quanto stabilito, con sentenza n.121/2020, dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-bis, comma 2, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848”, sul rilievo, tra l'altro, che “il rimedio preventivo prefigurato nel caso di specie, di cui la parte richiedente l'indennizzo non si è avvalsa, è costituito dalla proposizione di un'istanza di adesione al tipo decisionale della trattazione orale, come regolato dall'art. 281- sexies cod. proc. civ., il quale prevede che il giudice possa fissare, all'esito della precisazione delle conclusioni, la discussione orale - nella stessa udienza di precisazione delle conclusioni o, su istanza di parte, in un'udienza successiva - e possa, all'esito, decidere la causa al termine della discussione, mediante lettura a verbale che riporti la
Pagina 3 sintetica motivazione delle ragioni della l specifica. E ciò perché, diversamente dalle istanze di prelievo nel processo amministrativo e di accelerazione nel processo penale, in questo caso non si tratta, appunto, di un mero invito al giudice volto ad accelerare lo svolgimento del processo, bensì del concreto suggerimento di modelli sub-procedimentali (rientranti nel quadro dei procedimenti decisori previsti dal regime processuale), teleologicamente funzionali al raggiungimento di tale scopo, con effettiva valenza sollecitatoria”.
Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza pronunzia sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso proposto da . Parte_1
Nulla sulle spese.
Cagliari, 2 aprile 2025
Il Consigliere Delegato
Dott. Enzo Luchi
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