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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/07/2025, n. 3673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3673 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2186 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente rel.-est. dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2186/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CITA STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_1 procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. MOMICCHIOLI FABIO che la rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 30.01.2025
“CONCLUSIONI:
In via principale:
-Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
-All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, e fermo restando il rispetto dei termini di cui all'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
-Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolari di redditi propri e adeguati.
Con vittoria di spese, competenze e onorari della presente causa, oltre agli oneri di legge”. per parte resistente: come da comparsa di costituzione del 13.05.2025
“Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, in via istruttoria: insta ai sensi dell'art 210 cpc che il tribunale Ill.mo ordini al sig. l'esibizione: 1) degli Parte_1 estratti conto bancari degli ultimi tre anni, 2) la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
3) il dare atto che la sig.ra non si oppone alla domanda di separazione personale proposta Controparte_1
dal marito sig. ; Parte_1
in via riconvenzionale, 1) dichiarare la separazione addebitabile al marito, per i suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali;
2) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. per le Parte_1 causali sopra esposte a corrispondere mensilmente alla sig.ra assegno di mantenimento Controparte_1 non inferiore ad Euro 300,00 mensili, da aggiornarsi annualmente come per legge.
contratto di lavoro in essere”.
Nel merito: dare atto che la sig.ra non si oppone alla domanda di separazione personale proposta Controparte_1 dal marito sig. ; Parte_1 in via riconvenzionale, 1) dichiarare la separazione addebitabile al marito, per i suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali;
2) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. per le Parte_1 causali sopra esposte a corrispondere mensilmente alla sig.ra assegno di mantenimento Controparte_1 non inferiore ad Euro 300,00 mensili, da aggiornarsi annualmente come per legge”.
Per il P.M.:
“visto nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TORINO Parte_1 Controparte_1 il 12.04.2021. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 50 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 30.01.2025, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 11.02.2025, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 04.06.2025
Si costituiva in giudizio , nulla opponendo in punto domanda di separazione, ma Controparte_1 chiedeva addebitarsi la separazione al signor e disporsi a carico dello stesso l'onere di Parte_1 corrispondere mensilmente alla sig.ra un assegno di mantenimento non inferiore Controparte_1 ad euro 300,00 mensili.
All'udienza del 04.06.2025, parte resistente – pur essendosi costituita – non compariva;
all'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni,
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha, altresì, chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss. c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24 luglio 2025
Il Presidente rel-est
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente rel.-est. dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2186/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CITA STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_1 procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. MOMICCHIOLI FABIO che la rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 30.01.2025
“CONCLUSIONI:
In via principale:
-Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
-All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, e fermo restando il rispetto dei termini di cui all'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
-Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolari di redditi propri e adeguati.
Con vittoria di spese, competenze e onorari della presente causa, oltre agli oneri di legge”. per parte resistente: come da comparsa di costituzione del 13.05.2025
“Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, in via istruttoria: insta ai sensi dell'art 210 cpc che il tribunale Ill.mo ordini al sig. l'esibizione: 1) degli Parte_1 estratti conto bancari degli ultimi tre anni, 2) la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
3) il dare atto che la sig.ra non si oppone alla domanda di separazione personale proposta Controparte_1
dal marito sig. ; Parte_1
in via riconvenzionale, 1) dichiarare la separazione addebitabile al marito, per i suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali;
2) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. per le Parte_1 causali sopra esposte a corrispondere mensilmente alla sig.ra assegno di mantenimento Controparte_1 non inferiore ad Euro 300,00 mensili, da aggiornarsi annualmente come per legge.
contratto di lavoro in essere”.
Nel merito: dare atto che la sig.ra non si oppone alla domanda di separazione personale proposta Controparte_1 dal marito sig. ; Parte_1 in via riconvenzionale, 1) dichiarare la separazione addebitabile al marito, per i suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali;
2) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. per le Parte_1 causali sopra esposte a corrispondere mensilmente alla sig.ra assegno di mantenimento Controparte_1 non inferiore ad Euro 300,00 mensili, da aggiornarsi annualmente come per legge”.
Per il P.M.:
“visto nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TORINO Parte_1 Controparte_1 il 12.04.2021. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 50 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 30.01.2025, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 11.02.2025, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 04.06.2025
Si costituiva in giudizio , nulla opponendo in punto domanda di separazione, ma Controparte_1 chiedeva addebitarsi la separazione al signor e disporsi a carico dello stesso l'onere di Parte_1 corrispondere mensilmente alla sig.ra un assegno di mantenimento non inferiore Controparte_1 ad euro 300,00 mensili.
All'udienza del 04.06.2025, parte resistente – pur essendosi costituita – non compariva;
all'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni,
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha, altresì, chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss. c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24 luglio 2025
Il Presidente rel-est
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.