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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
ARMENANTE AM, OR
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5565/2024 depositato il 14/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2560/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0008026048000 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7117/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 s.p.a ha impugnato la cartella in epigrafe , discendente dal controllo formale ex art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72 del modello VA 2019 , con la quale si chiedeva la somma complessiva di
Euro 542.307,05 composta da minor credito VA per Euro 371.019,00 e omesso versamento di VA per
Euro 81.908,00 oltre sanzioni ed interessi .
La Cgt di primo grado di Salerno , con sentenza in data 13.6.2024 , ha ritenuto infondato il recupero del credito VA – anno 2018 in quanto la cartella non era stata preceduta da accertamento , e ha confermato la debenza dell'VA di Euro 81.908,00 .
Propone appello la parte , deducendo che erroneamente non erano stati riconosciuti i versamenti periodici indicati nel rigo VI.30 della dichiarazione ( Euro 489.294,00 ) , in cui erano compresi Euro
81.908,00 non versati .
Si è costituito l'Ufficio , resistendo e proponendo appello incidentale , in quanto si versava in ipotesi di controllo automatizzato della dichiarazione modello VA 2019 per l'anno d'imposta 2018 previo confronto delle risultanze dichiarate coi versamenti effettuati , e , nel caso in esame , i versamenti VA periodica indicati nel quadro VI.30 ( Euro 489.294,00 ) non erano presenti , per cui il credito di Euro 371.019,00 non si generava , sicchè non era necessario , per disposto normativo , alcun accertamento presupposto .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che Ricorrente_1 si applicava il sistema di split payment ( scissione di pagamenti ) , nel senso che generalmente in tal caso il cessionario-committente non versa l'VA al cedente , ma direttamente ALER , per ragioni antievasive . Il versamento dell'VA scissa può avvenire con versamento diretto ( codice 6041 ) oppure con doppia annotazione delle fatture nei registri acquisti e vendite e partecipazione dell'VA scissa alla liquidazione periodica . Nel caso in esame è stato usato per il versamento il codice 6041 ( versamento diretto ) , sicchè , diversamente da quanto ritenuto dalla parte , tale versamento non doveva indicarsi nel rigo VI-30 campo 3 della dichiarazione , in applicazione della normativa per la scissione dei pagamenti effettuati con versamento diretto , che non partecipano alle liquidazioni periodiche .
La parte definisce erroneo l'uso di tale codice , ma non può invocare l'ordinaria liquidazione con formazione di un credito a suo favore , in quanto non risulta realizzata l'altra modalità di regolazione dell'VA scissa , cioè l'annotazione delle fatture nei registri acquisti e vendite , che dai controlli eseguiti non risulta effettuata . In effetti nel primo caso l'VA è indetraibile e nel secondo caso resta neutra per effetto della doppia annotazione , sicchè in entrambi i casi non può , in realtà , mai sussistere un credito VA . Il controllo automatizzato è scattato in quanto i versamenti VA periodici indicati nel quadro VI.30 non erano presenti ( perché era stato usato , per i pagamenti effettuati , un codice diverso da quello adoperabile per tali versamenti , perciò non rilevato dalla lettura telematica ) , ma il credito , per quanto esposto , non poteva comunque formarsi;
al riguardo deve tenersi conto anche della condotta contraddittoria tenuta dalla parte nella compilazione della dichiarazione ( cfr. fol.
5-6 controdeduzioni dell'Ufficio in primo grado ) . Di conseguenza il credito d'imposta esposto non era sussistente , ma non generava per l'annualità in esame una debenza , e il titolo al recupero , con apposito accertamento , di quanto di esso indebitamente utilizzato, sorge al momento dell'utilizzo .
D'altra parte dalla stessa dichiarazione – quadro VH emerge il debito VA di Euro 81.687,00 , che è riferito ai versamenti periodici ordinari , non effettuati , siccome dettagliatamente esposti dalla stessa parte;
il relativo dettaglio viene esplicato nel prospetto al n.
1.7 dell'atto di appello principale , sicchè il debito emerge dal dato esposto dalla parte .
P.Q.M.
Rigetta entrambi gli appelli. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
ARMENANTE AM, OR
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5565/2024 depositato il 14/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2560/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0008026048000 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7117/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 s.p.a ha impugnato la cartella in epigrafe , discendente dal controllo formale ex art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72 del modello VA 2019 , con la quale si chiedeva la somma complessiva di
Euro 542.307,05 composta da minor credito VA per Euro 371.019,00 e omesso versamento di VA per
Euro 81.908,00 oltre sanzioni ed interessi .
La Cgt di primo grado di Salerno , con sentenza in data 13.6.2024 , ha ritenuto infondato il recupero del credito VA – anno 2018 in quanto la cartella non era stata preceduta da accertamento , e ha confermato la debenza dell'VA di Euro 81.908,00 .
Propone appello la parte , deducendo che erroneamente non erano stati riconosciuti i versamenti periodici indicati nel rigo VI.30 della dichiarazione ( Euro 489.294,00 ) , in cui erano compresi Euro
81.908,00 non versati .
Si è costituito l'Ufficio , resistendo e proponendo appello incidentale , in quanto si versava in ipotesi di controllo automatizzato della dichiarazione modello VA 2019 per l'anno d'imposta 2018 previo confronto delle risultanze dichiarate coi versamenti effettuati , e , nel caso in esame , i versamenti VA periodica indicati nel quadro VI.30 ( Euro 489.294,00 ) non erano presenti , per cui il credito di Euro 371.019,00 non si generava , sicchè non era necessario , per disposto normativo , alcun accertamento presupposto .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che Ricorrente_1 si applicava il sistema di split payment ( scissione di pagamenti ) , nel senso che generalmente in tal caso il cessionario-committente non versa l'VA al cedente , ma direttamente ALER , per ragioni antievasive . Il versamento dell'VA scissa può avvenire con versamento diretto ( codice 6041 ) oppure con doppia annotazione delle fatture nei registri acquisti e vendite e partecipazione dell'VA scissa alla liquidazione periodica . Nel caso in esame è stato usato per il versamento il codice 6041 ( versamento diretto ) , sicchè , diversamente da quanto ritenuto dalla parte , tale versamento non doveva indicarsi nel rigo VI-30 campo 3 della dichiarazione , in applicazione della normativa per la scissione dei pagamenti effettuati con versamento diretto , che non partecipano alle liquidazioni periodiche .
La parte definisce erroneo l'uso di tale codice , ma non può invocare l'ordinaria liquidazione con formazione di un credito a suo favore , in quanto non risulta realizzata l'altra modalità di regolazione dell'VA scissa , cioè l'annotazione delle fatture nei registri acquisti e vendite , che dai controlli eseguiti non risulta effettuata . In effetti nel primo caso l'VA è indetraibile e nel secondo caso resta neutra per effetto della doppia annotazione , sicchè in entrambi i casi non può , in realtà , mai sussistere un credito VA . Il controllo automatizzato è scattato in quanto i versamenti VA periodici indicati nel quadro VI.30 non erano presenti ( perché era stato usato , per i pagamenti effettuati , un codice diverso da quello adoperabile per tali versamenti , perciò non rilevato dalla lettura telematica ) , ma il credito , per quanto esposto , non poteva comunque formarsi;
al riguardo deve tenersi conto anche della condotta contraddittoria tenuta dalla parte nella compilazione della dichiarazione ( cfr. fol.
5-6 controdeduzioni dell'Ufficio in primo grado ) . Di conseguenza il credito d'imposta esposto non era sussistente , ma non generava per l'annualità in esame una debenza , e il titolo al recupero , con apposito accertamento , di quanto di esso indebitamente utilizzato, sorge al momento dell'utilizzo .
D'altra parte dalla stessa dichiarazione – quadro VH emerge il debito VA di Euro 81.687,00 , che è riferito ai versamenti periodici ordinari , non effettuati , siccome dettagliatamente esposti dalla stessa parte;
il relativo dettaglio viene esplicato nel prospetto al n.
1.7 dell'atto di appello principale , sicchè il debito emerge dal dato esposto dalla parte .
P.Q.M.
Rigetta entrambi gli appelli. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.