TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1184/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1184/2025 promosso da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MANCINI ARIANNA;
e nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
PIERLUCA GIORGIO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. Il figlio minore, , continuerà ad essere affidato in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori i quali su di lui eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le sole questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore (fra cui, a mero titolo esemplificativo, quelle attinenti l'istruzione,
l'educazione e la salute) saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. Il figlio minore, , continuerà ad avere collocazione prevalente presso la madre Persona_1 la cui abitazione è attualmente sita in Montemarciano (AN) alla Via Po n. 15.
1 3. Il padre avrà la facoltà di vedere il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi del minore, nonché di quelli della madre, previa intesa con quest'ultima, e comunque almeno:
a) tre settimane al mese, dalle 14:30 del lunedì sino all'ingresso a scuola del mercoledì mattina
(ovvero, nel periodo non scolastico, sino alle 9:30 del mattino allorquando il padre dovrà accompagnare il minore a casa della madre o nell'altro luogo che questa gli indicherà);
b) una settimane al mese, dalle 13:00 del martedì sino all'ingresso a scuola del mercoledì mattina
(ovvero, nel periodo non scolastico, sino alle 9:30 del mattino allorquando il padre dovrà accompagnare il minore a casa della madre o nell'altro luogo che questa gli indicherà);
e inoltre, sulla base dei turni di lavoro che verranno mensilmente assegnati al IG. e che Per_1 questi dovrà tempestivamente condividere con la IG.ra : CP_1
c) una volta al mese, dalle 14:30 del venerdì sino alle 10:30 di domenica mattina d) una volta al mese, dalle 14:30 del sabato sino all'ingresso a scuola del lunedì mattina (ovvero, nel periodo non scolastico, sino alle 9:30 del mattino allorquando il padre dovrà accompagnarlo a casa della madre o nell'altro luogo che questa gli indicherà).
La settimana di cui alla lettera b) sarà immediatamente successiva a quella di cui alla lettera d).
Il minore trascorrerà coi genitori, ad anni alterni, la Vigilia di Natale e il giorno di Natale;
Pasqua
e Pasquetta;
il 31/12 e il 1/1; il pranzo e la cena di compleanno (ove non sia possibile festeggiarlo con entrambi i genitori).
In caso di temporaneo impedimento ad assistere direttamente il figlio, ciascun genitore farà riferimento all'altro, che se ne occuperà compatibilmente con gli impegni già assunti.
4. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento ordinario del figlio minore, , fino al raggiungimento Persona_1 dell'indipendenza economica di questi, la somma mensile di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00), entro il giorno 15 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. L'Assegno Unico e Universale per il figlio verrà percepito e trattenuto per intero Persona_1 dalla IG.ra . Controparte_1
6. Il minore è affetto da celiachia e diabete. In considerazione di tali patologie sono Persona_1 dovuti al minore (i) un contributo mensile di € 100,00 destinato all'acquisto di alimenti per celiaci e
(ii) una indennità c.d. diabetica pari a circa € 180,00 mensili.
I genitori concordano che il contributo mensile di € 100,00 per l'acquisto di alimenti per celiaci venga percepito e utilizzato per intero dalla IG.ra . Controparte_1
2 I genitori concordano invece che l'indennità diabetica spettante al minore continui ad essere accantonata nel libretto postale intestato al minore e che alla data di redazione del presente ricorso presenta un saldo di € 6.000,00 circa.
Le somme accantonate su questo libretto sono di che ne disporrà in piena autonomia al Per_1 compimento del diciottesimo anno di età. Prima di quel momento potranno essere utilizzate solo previo accordo tra i due genitori.
7. Ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio. Segnatamente, il genitore che non le avrà sostenute dovrà rimborsare all'altro, previa esibizione del relativo documento giustificativo ed entro il giorno 15 del mese successivo, il 50% della spesa straordinaria sostenuta per il figlio. Per la disciplina delle spese straordinarie le parti rinviano a quanto stabilito dal Protocollo vigente presso il suintestato
Tribunale di Ancona.
8. I coniugi confermano il reciproco assenso al rilascio od al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio.
9. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito di comune accordo ogni altro rapporto patrimoniale e dichiarano, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente atto, di non aver nulla altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
10. In particolare, la IG.ra dichiara di avere ricevuto dal IG. Controparte_1 Parte_1 tutto quanto da questi dovuto in conseguenza della pronunciata separazione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 20.03.2025, e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a EN (AN) il
29.09.2012.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 289 dell'1.02.2017 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale l'1.12.2016.
3 Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EN (AN) il
29.09.2012 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di EN (AN) al n. 57, parte
2, serie A dell'anno 2012.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua eIGenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a EN (AN) il 29/09/2012 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune
[...] di EN (AN) al n. 57, parte 2, serie A dell'anno 2012; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN (AN) di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1184/2025 promosso da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MANCINI ARIANNA;
e nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
PIERLUCA GIORGIO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. Il figlio minore, , continuerà ad essere affidato in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori i quali su di lui eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le sole questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore (fra cui, a mero titolo esemplificativo, quelle attinenti l'istruzione,
l'educazione e la salute) saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. Il figlio minore, , continuerà ad avere collocazione prevalente presso la madre Persona_1 la cui abitazione è attualmente sita in Montemarciano (AN) alla Via Po n. 15.
1 3. Il padre avrà la facoltà di vedere il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi del minore, nonché di quelli della madre, previa intesa con quest'ultima, e comunque almeno:
a) tre settimane al mese, dalle 14:30 del lunedì sino all'ingresso a scuola del mercoledì mattina
(ovvero, nel periodo non scolastico, sino alle 9:30 del mattino allorquando il padre dovrà accompagnare il minore a casa della madre o nell'altro luogo che questa gli indicherà);
b) una settimane al mese, dalle 13:00 del martedì sino all'ingresso a scuola del mercoledì mattina
(ovvero, nel periodo non scolastico, sino alle 9:30 del mattino allorquando il padre dovrà accompagnare il minore a casa della madre o nell'altro luogo che questa gli indicherà);
e inoltre, sulla base dei turni di lavoro che verranno mensilmente assegnati al IG. e che Per_1 questi dovrà tempestivamente condividere con la IG.ra : CP_1
c) una volta al mese, dalle 14:30 del venerdì sino alle 10:30 di domenica mattina d) una volta al mese, dalle 14:30 del sabato sino all'ingresso a scuola del lunedì mattina (ovvero, nel periodo non scolastico, sino alle 9:30 del mattino allorquando il padre dovrà accompagnarlo a casa della madre o nell'altro luogo che questa gli indicherà).
La settimana di cui alla lettera b) sarà immediatamente successiva a quella di cui alla lettera d).
Il minore trascorrerà coi genitori, ad anni alterni, la Vigilia di Natale e il giorno di Natale;
Pasqua
e Pasquetta;
il 31/12 e il 1/1; il pranzo e la cena di compleanno (ove non sia possibile festeggiarlo con entrambi i genitori).
In caso di temporaneo impedimento ad assistere direttamente il figlio, ciascun genitore farà riferimento all'altro, che se ne occuperà compatibilmente con gli impegni già assunti.
4. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento ordinario del figlio minore, , fino al raggiungimento Persona_1 dell'indipendenza economica di questi, la somma mensile di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00), entro il giorno 15 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. L'Assegno Unico e Universale per il figlio verrà percepito e trattenuto per intero Persona_1 dalla IG.ra . Controparte_1
6. Il minore è affetto da celiachia e diabete. In considerazione di tali patologie sono Persona_1 dovuti al minore (i) un contributo mensile di € 100,00 destinato all'acquisto di alimenti per celiaci e
(ii) una indennità c.d. diabetica pari a circa € 180,00 mensili.
I genitori concordano che il contributo mensile di € 100,00 per l'acquisto di alimenti per celiaci venga percepito e utilizzato per intero dalla IG.ra . Controparte_1
2 I genitori concordano invece che l'indennità diabetica spettante al minore continui ad essere accantonata nel libretto postale intestato al minore e che alla data di redazione del presente ricorso presenta un saldo di € 6.000,00 circa.
Le somme accantonate su questo libretto sono di che ne disporrà in piena autonomia al Per_1 compimento del diciottesimo anno di età. Prima di quel momento potranno essere utilizzate solo previo accordo tra i due genitori.
7. Ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio. Segnatamente, il genitore che non le avrà sostenute dovrà rimborsare all'altro, previa esibizione del relativo documento giustificativo ed entro il giorno 15 del mese successivo, il 50% della spesa straordinaria sostenuta per il figlio. Per la disciplina delle spese straordinarie le parti rinviano a quanto stabilito dal Protocollo vigente presso il suintestato
Tribunale di Ancona.
8. I coniugi confermano il reciproco assenso al rilascio od al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio.
9. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito di comune accordo ogni altro rapporto patrimoniale e dichiarano, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente atto, di non aver nulla altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
10. In particolare, la IG.ra dichiara di avere ricevuto dal IG. Controparte_1 Parte_1 tutto quanto da questi dovuto in conseguenza della pronunciata separazione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 20.03.2025, e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a EN (AN) il
29.09.2012.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 289 dell'1.02.2017 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale l'1.12.2016.
3 Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EN (AN) il
29.09.2012 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di EN (AN) al n. 57, parte
2, serie A dell'anno 2012.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua eIGenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a EN (AN) il 29/09/2012 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune
[...] di EN (AN) al n. 57, parte 2, serie A dell'anno 2012; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN (AN) di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
4