Art. 4.
A decorrere dal 1 settembre 1975 e fino al 30 giugno 1976, la misura mensile lorda della quota di aggiunta di famiglia spettante per ciascun figlio a carico del personale statale in attivita' di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni e integrazioni, e' aumentata di L. 2.000. La nuova misura non puo' in ogni caso superare l'importo di L. 9.880.
L'aumento di cui al precedente comma non spetta per il figlio la cui quota mensile supera il limite suindicato.
A decorrere dal 1 settembre 1975 e fino al 30 giugno 1976, la misura mensile lorda della quota di aggiunta di famiglia spettante per ciascun figlio a carico del personale statale in attivita' di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni e integrazioni, e' aumentata di L. 2.000. La nuova misura non puo' in ogni caso superare l'importo di L. 9.880.
L'aumento di cui al precedente comma non spetta per il figlio la cui quota mensile supera il limite suindicato.