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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/10/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1459/2025 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Parte_1
TU IO HE
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Causa in punto di leasing, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha esposto di aver concesso con contratto n. I2/138756 in data
02.08.2011 alla un locale commerciale ubicato in Napoli, Controparte_1
acquistato su richiesta della stessa utilizzatrice che avrebbe dovuto versare 216 canoni mensili per un corrispettivo totale di Euro 429.165,00, oltre IVA. Si è doluta del suo grave inadempimento, atteso che dal mese di ottobre 2014 è stato interrotto il pagamento dei canoni con conseguente accumulo di un debito di Euro 441.960,70 comprensivo di mora e spese. Ha allegato, così, di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 delle condizioni di contratto, attivandosi anche per la mediazione prevista dal negozio, risoltasi negativamente. Ha chiesto, pertanto, di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing o, in subordine, di pronunciarne la risoluzione con sentenza costitutiva e in ogni caso di condannare l'avversaria al rilascio dell'immobile concesso.
La causa, istruita nella contumacia della convenuta solo con produzioni documentali,
è approdata alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Le domande di cui al ricorso sono fondate e meritano integrale accoglimento.
Considerato che per stratificata giurisprudenza della Suprema Corte il creditore che agisce per la risoluzione del contratto e/o la condanna all'adempimento e/o il risarcimento dei danni da questo derivante è tenuto solo a dimostrare il titolo negoziale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore che è il soggetto tenuto a dimostrare di aver compiutamente e tempestivamente eseguito la sua prestazione, si osserva come con la produzione del contratto la ricorrente abbia adeguatamente provato l'origine del suo diritto di credito al pagamento dei canoni, senza che la controparte (che, rimanendo contumace, ha abdicato completamente ai suoi oneri probatori) abbia offerto la dimostrazione dell'esecuzione degli obblighi cui si è impegnata.
In presenza di un così grave e conclamato inadempimento e in conformità alla previsione di cui all'art. 12 delle condizioni di contratto parte ricorrente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto in data 20.9.2024. Può, dunque, affermarsi che per effetto dell'esercizio di tale facoltà il contratto si è risolto alla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC e da tale risoluzione non può che derivare come effetto restitutorio (richiamato anche dal successivo art. 13 delle condizioni) la condanna della convenuta all'immediato rilascio in favore di dei beni oggetto del contratto. Parte_1 Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara risolto alla data del 20.9.2024 contratto I2/138757 del 2.8.2011;
2. condanna all'immediato rilascio in Controparte_1
favore di dell'immobile oggetto del contratto di cui al capo che Parte_1
precede, costituito da un locale commerciale di complessivi mq. 133 di cui mq. 57 al piano terra e mq. 76 al piano superiore, ubicato nel Comune di Napoli in Via L.
Bianchini n. 27/29, censito al NCEU al Foglio 7 col mappale 448 sub. 5, categoria C/1, libero da persone e sgombero da cose;
3. condanna alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese Parte_1
vive per Euro 545,00, rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1459/2025 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Parte_1
TU IO HE
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Causa in punto di leasing, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha esposto di aver concesso con contratto n. I2/138756 in data
02.08.2011 alla un locale commerciale ubicato in Napoli, Controparte_1
acquistato su richiesta della stessa utilizzatrice che avrebbe dovuto versare 216 canoni mensili per un corrispettivo totale di Euro 429.165,00, oltre IVA. Si è doluta del suo grave inadempimento, atteso che dal mese di ottobre 2014 è stato interrotto il pagamento dei canoni con conseguente accumulo di un debito di Euro 441.960,70 comprensivo di mora e spese. Ha allegato, così, di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 delle condizioni di contratto, attivandosi anche per la mediazione prevista dal negozio, risoltasi negativamente. Ha chiesto, pertanto, di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing o, in subordine, di pronunciarne la risoluzione con sentenza costitutiva e in ogni caso di condannare l'avversaria al rilascio dell'immobile concesso.
La causa, istruita nella contumacia della convenuta solo con produzioni documentali,
è approdata alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Le domande di cui al ricorso sono fondate e meritano integrale accoglimento.
Considerato che per stratificata giurisprudenza della Suprema Corte il creditore che agisce per la risoluzione del contratto e/o la condanna all'adempimento e/o il risarcimento dei danni da questo derivante è tenuto solo a dimostrare il titolo negoziale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore che è il soggetto tenuto a dimostrare di aver compiutamente e tempestivamente eseguito la sua prestazione, si osserva come con la produzione del contratto la ricorrente abbia adeguatamente provato l'origine del suo diritto di credito al pagamento dei canoni, senza che la controparte (che, rimanendo contumace, ha abdicato completamente ai suoi oneri probatori) abbia offerto la dimostrazione dell'esecuzione degli obblighi cui si è impegnata.
In presenza di un così grave e conclamato inadempimento e in conformità alla previsione di cui all'art. 12 delle condizioni di contratto parte ricorrente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto in data 20.9.2024. Può, dunque, affermarsi che per effetto dell'esercizio di tale facoltà il contratto si è risolto alla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC e da tale risoluzione non può che derivare come effetto restitutorio (richiamato anche dal successivo art. 13 delle condizioni) la condanna della convenuta all'immediato rilascio in favore di dei beni oggetto del contratto. Parte_1 Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara risolto alla data del 20.9.2024 contratto I2/138757 del 2.8.2011;
2. condanna all'immediato rilascio in Controparte_1
favore di dell'immobile oggetto del contratto di cui al capo che Parte_1
precede, costituito da un locale commerciale di complessivi mq. 133 di cui mq. 57 al piano terra e mq. 76 al piano superiore, ubicato nel Comune di Napoli in Via L.
Bianchini n. 27/29, censito al NCEU al Foglio 7 col mappale 448 sub. 5, categoria C/1, libero da persone e sgombero da cose;
3. condanna alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese Parte_1
vive per Euro 545,00, rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella