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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/05/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2111 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...], l'[...], elettivamente domiciliato pres- Parte_1
so lo studio degli avv.ti Sicorello Vincenzo e XhaXho Danjela, che lo rappre- sentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attore
CONTRO
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Vetro Calogero, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 13 maggio 2025;
DEL P.M.: cfr. visto del 21 ottobre 2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato l'8 ottobre 2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1
che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Fa- vara - il 15 settembre 2011 – con dalla cui unione non era- Controparte_1
no nati figli.
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto del 10-17 novembre 2022, dive- nuto esecutivo il 2 dicembre 2022, non era più ripresa la convivenza.
Con comparsa, depositata il 28 aprile 2025, si è costituita la Controparte_1
quale ha aderito alla domanda principale.
Pertanto, nelle more del giudizio, le parti, assistite dai rispettivi procuratori, hanno rappresentando di voler divorziare, senza alcuna condizione, dichia- rando di voler rinunciare alla comparizione personale in udienza e di non vo- lersi riconciliare.
All'udienza del 13 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., preso atto delle dichiarazioni delle parti ed esperi- to infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata posta in deci- sione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendete, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve,
- 2 - pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto del 10-
17 novembre 2022, divenuto esecutivo il 2 dicembre 2022, e che la compari- zione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Nessuna altra statuizione, stante l'assenza di figli e di domande accessorie.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza, eccezione e difese, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto a Fava- ra, il 15 settembre 2011, da e trascritto nel re- Parte_1 Controparte_1
gistro degli atti del matrimonio del Comune di Favara al n. 89, parte II, serie
A, dell'anno 2011;
- 3 - compensa le spese di lite.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2111 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...], l'[...], elettivamente domiciliato pres- Parte_1
so lo studio degli avv.ti Sicorello Vincenzo e XhaXho Danjela, che lo rappre- sentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attore
CONTRO
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Vetro Calogero, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 13 maggio 2025;
DEL P.M.: cfr. visto del 21 ottobre 2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato l'8 ottobre 2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1
che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Fa- vara - il 15 settembre 2011 – con dalla cui unione non era- Controparte_1
no nati figli.
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto del 10-17 novembre 2022, dive- nuto esecutivo il 2 dicembre 2022, non era più ripresa la convivenza.
Con comparsa, depositata il 28 aprile 2025, si è costituita la Controparte_1
quale ha aderito alla domanda principale.
Pertanto, nelle more del giudizio, le parti, assistite dai rispettivi procuratori, hanno rappresentando di voler divorziare, senza alcuna condizione, dichia- rando di voler rinunciare alla comparizione personale in udienza e di non vo- lersi riconciliare.
All'udienza del 13 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., preso atto delle dichiarazioni delle parti ed esperi- to infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata posta in deci- sione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendete, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve,
- 2 - pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto del 10-
17 novembre 2022, divenuto esecutivo il 2 dicembre 2022, e che la compari- zione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Nessuna altra statuizione, stante l'assenza di figli e di domande accessorie.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza, eccezione e difese, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto a Fava- ra, il 15 settembre 2011, da e trascritto nel re- Parte_1 Controparte_1
gistro degli atti del matrimonio del Comune di Favara al n. 89, parte II, serie
A, dell'anno 2011;
- 3 - compensa le spese di lite.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 4 -