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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/09/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1813/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1813/2024, promossa da:
QUALE LEG. RAPPR. P.T. Pt_1 Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINUCCI MAURIZIO
[...] C.F._1
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTI Controparte_2 P.IVA_1 NICOLA opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24-9-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.09.2024, , quale legale rappresentante della Parte_2 società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
431/2024, RG. N. 1310/2024 emesso in data 01.07.2024 dal Tribunale di Ferrara su istanza di
[...]
notificato il 9.7.2024, con il quale si ingiungeva il pagamento dell'importo di Controparte_2 euro 18.109,29 in linea capitale, oltre interessi moratori e spese.
Si è costituita chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto Controparte_2 dando atto del sopravvenuto pagamento solo parziale del credito ingiunto.
***
pagina 1 di 3 Nel merito, parte opponente non ha contestato in modo specifico il contratto di fornitura ed il credito ingiunto limitandosi ad eccepire, in modo generico, e senza fornire alcun elemento di prova sul punto, che la società che avrebbe commissionato all'opponente la realizzazione di elementi per Parte_3 macchine da cucire industriali, avrebbe lamentato l'inefficienza dei macchinari prodotti a causa di asseriti difetti di deformazione dei materiali forniti dall'opposta.
Le parti hanno infine dato atto, in sede di precisazione delle conclusioni, che ha corrisposto CP_1 in corso di causa € 5.500,00 in data 18.10.2024, ulteriori € 2.500,00 il 19.03.2025, € 3.500,00 in data
11.04.2025 ed infine € 6.900,00 il 09.05.2025, così per complessivi € 18.400,00.
L'opponente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha quindi chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate, mentre, la creditrice opposta ha rilevato che devono essere ancora corrisposti gli interessi moratori riconosciuti nel decreto, ammontanti ad € 1.763,00
(come da prospetto allegato e non contestato di cui al doc. 1, in cui gli interessi sono stati calcolati dalla data di scadenza delle singole fatture sino alla data di notifica del decreto ingiuntivo pag.
1-3 e poi sull'importo capitale ingiunto, detraendo i successivi versamenti pag. 4/7); le spese liquidate nel decreto per complessivi € 891,45 (come da doc. 2) ed il costo di registrazione del decreto ingiuntivo, per € 478,75. Ha insistito poi nella condanna alle spese della presente fase di merito.
A fronte della contestazione generica e dilatoria in punto ad asseriti vizi del materiale fornito e del pacifico credito ingiunto, parte opponente deve essere condannata quindi al pagamento del residuo credito in punto ad interessi e spese della fase monitoria, al netto di quanto corrisposto in corso di causa.
Al pari, le spese di lite della presente fase di merito seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta del residuo credito ingiunto, pari ad euro
3133,20, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
pagina 2 di 3 Ferrara, 25 settembre 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1813/2024, promossa da:
QUALE LEG. RAPPR. P.T. Pt_1 Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINUCCI MAURIZIO
[...] C.F._1
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTI Controparte_2 P.IVA_1 NICOLA opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24-9-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.09.2024, , quale legale rappresentante della Parte_2 società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
431/2024, RG. N. 1310/2024 emesso in data 01.07.2024 dal Tribunale di Ferrara su istanza di
[...]
notificato il 9.7.2024, con il quale si ingiungeva il pagamento dell'importo di Controparte_2 euro 18.109,29 in linea capitale, oltre interessi moratori e spese.
Si è costituita chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto Controparte_2 dando atto del sopravvenuto pagamento solo parziale del credito ingiunto.
***
pagina 1 di 3 Nel merito, parte opponente non ha contestato in modo specifico il contratto di fornitura ed il credito ingiunto limitandosi ad eccepire, in modo generico, e senza fornire alcun elemento di prova sul punto, che la società che avrebbe commissionato all'opponente la realizzazione di elementi per Parte_3 macchine da cucire industriali, avrebbe lamentato l'inefficienza dei macchinari prodotti a causa di asseriti difetti di deformazione dei materiali forniti dall'opposta.
Le parti hanno infine dato atto, in sede di precisazione delle conclusioni, che ha corrisposto CP_1 in corso di causa € 5.500,00 in data 18.10.2024, ulteriori € 2.500,00 il 19.03.2025, € 3.500,00 in data
11.04.2025 ed infine € 6.900,00 il 09.05.2025, così per complessivi € 18.400,00.
L'opponente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha quindi chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate, mentre, la creditrice opposta ha rilevato che devono essere ancora corrisposti gli interessi moratori riconosciuti nel decreto, ammontanti ad € 1.763,00
(come da prospetto allegato e non contestato di cui al doc. 1, in cui gli interessi sono stati calcolati dalla data di scadenza delle singole fatture sino alla data di notifica del decreto ingiuntivo pag.
1-3 e poi sull'importo capitale ingiunto, detraendo i successivi versamenti pag. 4/7); le spese liquidate nel decreto per complessivi € 891,45 (come da doc. 2) ed il costo di registrazione del decreto ingiuntivo, per € 478,75. Ha insistito poi nella condanna alle spese della presente fase di merito.
A fronte della contestazione generica e dilatoria in punto ad asseriti vizi del materiale fornito e del pacifico credito ingiunto, parte opponente deve essere condannata quindi al pagamento del residuo credito in punto ad interessi e spese della fase monitoria, al netto di quanto corrisposto in corso di causa.
Al pari, le spese di lite della presente fase di merito seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta del residuo credito ingiunto, pari ad euro
3133,20, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
pagina 2 di 3 Ferrara, 25 settembre 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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