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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/10/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice rel. dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4680/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. ELISA DONATA SAMBUGARO come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
( ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. CINZIA MENABO' come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 12 Per parte ricorrente “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi sig.ra
[...]
e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Parte_1 Controparte_1 territorialmente competente di procedere alle annotazioni di legge;
2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1 disponendone il collocamento prevalente presso la madre con cui avrà la residenza anagrafica;
3) regolamentare il diritto/dovere del sig. di vedere il figlio secondo il CP_1 Per_1 seguente calendario indicato dal Servizio all'esito dell'incarico conferito dal Tribunale ed attualmente praticato dalle parti:
- dal venerdì ore 20-20.30 alla domenica sera ore 20.00 dopo cena ogni quindici giorni;
- oltre a un giorno aggiuntivo nel corso del mese da svolgersi nel fine settimana, nella giornata del sabato o della domenica, da concordare tra i genitori sulla base dei rispettivi impegni lavorativi e degli impegni del figlio;
nonché:
- quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive;
- sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie;
- e due giorni anche non consecutivi durante quelle pasquali;
con l'alternanza tra i genitori del giorno del Santo Natale e del Capodanno, della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nonché di tutte le altre festività nazionali;
e con previsione di una videochiamata padre/figlio almeno due volte la settimana nella fascia oraria da concordare previamente tra i genitori, sulla base dei rispettivi impegni lavorativi;
4) disporre il mantenimento del monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio
Sociale territorialmente competente;
5) tenuto conto della documentazione reddituale aggiornata depositata dalle parti e degli oneri abitativi che la signora sostiene per l'alloggio di e.r.p. ubicato in Parte_1
Verona, Via Lanificio n. 68 int. 6 condotto in locazione con decorrenza dal 01.9.2025 al canone di locazione mensile di euro 177,38 oltre Iva (cfr. docc. 44-45), si chiede di porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un contributo di mantenimento mensile CP_1 di € 700,00 per il figlio, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, da versare alla sig.ra mediante bonifico bancario continuativo ed in via anticipata entro il Parte_1
pagina 2 di 12 giorno 05 di ogni mese, oltre alla rivalutazione ISTAT, oltre al 50% (cinquanta per cento) delle spese per la prole come specificamente elencate nel vigente Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona, da intendersi per integralmente ritrascritto, da rimborsare entro e non oltre una settimana dall'esibizione della relativa documentazione comprovante l'esborso;
6) confermare a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un contributo di CP_1 mantenimento per la moglie di € 100,00 mensili, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT, da versare a mezzo di bonifico bancario continuativo e in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese;
7) disporre il percepimento del 100% del c.d. assegno unico ovvero di altra provvidenza comunque denominata per il nucleo famigliare in favore della signora;
in Parte_1 subordine, disporre il percepimento del c.d. assegno unico ovvero di altra provvidenza comunque denominata per il nucleo famigliare nella misura del 50% per ciascun genitore.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e con l'ammissione in via definitiva della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per la presente vertenza.
IN VIA ISTRUTTORIA: per mero scrupolo difensivo, si reiterano le istanze istruttorie già formulate ai punti c), d), ed e) del ricorso introduttivo del presente giudizio, che hanno qui da intendersi per integralmente richiamate e ritrascritte, ribadendo, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali ex adverso richieste, la richiesta di abilitazione alla prova contraria formulata nella memoria ex art. 473 bis.17, I e III comma, c.p.c. depositate dalla scrivente difesa, con i testi ivi indicati.”
Per parte resistente “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 con esclusione di ogni addebito, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
[...] territorialmente competente di procedere alle annotazioni di legge.
- Riconoscersi l'indipendenza economica di entrambe le parti, dichiarandosi che nulla è dovuto alla IG a titolo alimentare per le ragioni espresse in Parte_1 narrativa.
- Disporsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre in Verona, Via Lanificio n. 68 INT. 6.
pagina 3 di 12 La potestà genitoriale verrà esercitata separatamente per quanto attiene alle decisioni afferenti questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute della figlia, dovranno essere prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. In caso di disaccordo la decisione verrà rimessa al Tribunale.
-Disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio compatibilmente con i propri impegni lavorativi secondo il calendario indicato dai Servizi Sociali all'esito dell'incarico conferito dal Tribunale ed attualmente praticato dalle parti:
-dal venerdi ore 20-20.30 alla domenica sera ore 20.00 circa dopo cena, ogni 15 giorni;
oltre ad 1 giorno aggiuntivo nel corso del mese da svolgersi nel fine settimana nella giornata di sabato e della domenica da concordare tra i genitori sulla base dei rispettivi impegni lavorativi e degli impegni del figlio 15 giorni anche non consecutivi nel periodo delle vacanze estive, da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il mese di maggio di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza e il luogo del pernottamento;
- sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie;
- due giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali con l'alternanza tra i genitori del giorno di Natale e di Capodanno, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nonché di tutte le altre festività nazionali. Ogni variazione delle modalità di visita e intrattenimento con il figlio minore, oltre che previamente concordato tra i genitori, dovrà necessariamente tenere conto degli impegni del figlio in attività scolastiche ed extrascolastiche.
- Porsi a carico del Sig. , tenuto conto delle spse e degli impegni Controparte_1 economici sullo stesso gravanti a titolo di finanziamenti, bollette e di canone di locazione mensile (euro 650,00), l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio di euro 400,00 mensili, mediante bonifico bancario continuativo ed in via Per_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT;
porsi a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e spese straordinarie secondo il
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona da rimborsarsi entro 7 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante la spesa (attualmente il Sig. paga a titolo di CP_1
pagina 4 di 12 spesa straordinaria direttamente all'asilo San Michele la quota di euro 125,00/150,00 mensili);
- Disporsi il percepimento in favore del Sig. dell'assegno familiare nella Controparte_1 misura del 50% (attualmente la ricorrente si è auto attribuita e percepisce il 100% dell'assegno unico);
- Disporsi l'obbligo per entrambi i coniugi di comunicare all'altro eventuali mutamenti della residenza o dell'effettivo domicilio entro una settimana dall'avvenuto cambiamento.
IN OGNI CASO:
Con vittoria delle spese e compensi di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
-Si chiede l'ammissione delle prove testimoniali sulle circostanze di fatto esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta che si intendono precedute dall'espressione ”vero che” ai nn. 1,2,3,45,6,7,8,9,10,11,12,13,24,15,16,17,27,28 epurate da eventuali giudizi in esse contenuti e positivamente formulate, oltre che alle seguenti ulteriori circostanze (già capitolate nella memoria ex art. 473 bis, 17,II° comma c.p.c. datata 22.08.2023):
29) vero che la IG dal gennaio 2023 all'agosto 2023 era solita Parte_1 portare il figlio con sè al lavoro nei bar e nei ristoranti o, in alternativa, presso Per_1 amici di volta in volta diversi;
30) vero che la IG dal gennaio 2023 all'agosto 2023 lasciava il Parte_1 figlio presso amici quando usciva la sera con le amiche per andare in discoteca;
Per_1
31) vero che nel mese di Novembre 2022 il Sig. si metteva alla ricerca di Controparte_1 una casa in affitto per trasferirvi la propria famiglia;
32) vero che nel Dicembre 2022 e precisamente il giorno 31.12.2022, durante un litigio, la
IG chiedeva al marito di andarsene da casa e il Sig., Parte_1 CP_1
usciva di casa sistemandosi temporaneamente a dormire sul camion di lavoro
[...] parcheggiato vicino a casa;
33) vero che nei primi giorni del mese di Gennaio 2023 i due coniugi si riappacificavano per poi litigare nuovamente due settimane dopo;
34) vero che nel gennaio 2023, durante un litigio, la IG Parte_1 dichiarava al marito di volerlo lasciare e che doveva andarsene subito da casa e il Sig.
pagina 5 di 12 usciva di casa trovando una sistemazione nel B&B dell'Az. CP_1 Parte_2 per i mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2023;
35) vero che dal gennaio 2023 all'agosto 2023 teneva con sé il figlio Controparte_1 il fine settimana dal sabato alla domenica sera. Per_1
Si indicano a testi: 1) residente in [...]
4; 2) , residente in [...]; 3) , residente Testimone_2 Testimone_3 in Verona, Via Colli Berici n. 1; 4) residente a [...]
Mozart n.
7. Solo per il capitolo 35) si indicano a testi: 1) residente in [...]
Gualtieri (RE), Via Don Luigi Sturzo n. 4; 2) residente a [...]
Mantova, Via Mozart n. 7.
- Si chiede altresì che siano acquisiti d'ufficio tutti gli atti e i documenti del procedimento penale pendente nei confronti del Sig. avanti la Procura della Controparte_1
Repubblica presso il Tribunale di Verona n. 4050/2023 R.G.N.R. mod. 21.
- Si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che sia ordinato alla ricorrente l'esibizione in giudizio delle buste paga inerenti al suo rapporto di lavoro.
- Si insiste, infine, per l'accoglimento delle istanze di rimessioni in termini formulate dal resistente contestualmente alle note di deposito depositate telematicamente rispettivamente in data 27.09.2023, 16.10.2023, 14.05.2024 e 21.05.2024.
Il resistente si oppone all'ammissione delle prove orali tutte richieste dalla ricorrente per le motivazioni tutte già espresse nella memoria ex art. 473 bis, 17, II° comma c.p.c. datata
22.08.2023 da intendersi qui richiamate integralmente.
Il convenuto chiede, in ogni caso, si essere abilitato a prova contraria sulla capitolazione di parte ricorrente che fosse eventualmente ammessa con i medesimi testi sopra indicati.
Il convenuto si oppone infine all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato da controparte per le motivazioni tutte già espresse nella memoria ex art. 473 bis, 17, II° comma c.p.c. datata 22.08.2023 da intendersi qui richiamate”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
pagina 6 di 12 Con ricorso depositato il 4.7.2023 la sig.ra , deducendo Parte_1 di aver contratto matrimonio con il 14/03/2017 in Brasile Controparte_1
(matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Isola della
Scala), ha chiesto che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per aver lasciato la moglie e il figlio piccolo privi di sostentamento ed aver profferito parole offensive e minacciose. Ha inolte chiesto l'affido superesclusivo e il collocamento presso di sé del figlio nato il [...] stante il disinteresse del padre e Per_1 la dichiarata volontà di trasferirsi all'estero, oltre ad un assegno di mantenimento per il figlio e per se stessa.
Il sig. si è costituito in giudizio contestando quanto dedotto in Controparte_1 merito alla storia matrimoniale e ai fatti allegati per la dichiarazione di addebito e la domanda di affido superesclusivo e collocamento. Ha quindi chiesto l'affido condiviso del figlio, il collocamento presso di sé e contestato la sussistenza dei presupposti di un assegno di manitemento per la moglie posto che la stessa è giovane, lavora come cameriera e il matrimonio è stato di breve durata.
All'esito della prima udienza, sentite le parti, con provvedimento del 28.9.2023 sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti e disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte sei servizi sociali.
Il 7.11.2024 la causa è stata assunta una prima volta in decisione e con provvedimento del 4.12.2024 è stata rimessa in istruttoria per acquisire un aggiornamento da parte dei servizi sociali stante la persistente conflittualità che emergeva dagli scritti difensivi.
Acquisite le relazioni dei servizi sociali di maggio e agosto 2025 la causa è stata rimessa alla decisione del collegio sulle conclusioni adottate come in premessa.
* * * * *
Questioni pregiudiziali
La presenza di elementi di estraneità (cittadinanza brasiliana delle parti, matrimonio celebrato in Brasile) induce il Collegio a compiere alcune valutazioni preliminari in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile alla fattispecie.
Preliminarmente si osserva che il matrimonio contratto in Brasile, seppur non risulta trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è efficace in Italia, considerato che la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e pagina 7 di 12 dell'art. 19 legge n. 396/2000 attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa.
La Corte di Cassazione da tempo ha affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile: il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95)
(Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985).
Ciò chiarito, sulla pronuncia di separazione tra i coniugi sussiste la giurisdizione del
Tribunale adito in applicazione dell'art. 3 del Regolamento UE n. 2019/1111 che prevede al par. 1, lett. a) una serie di titoli di giurisdizione in materia matrimoniale, fondati sulla residenza abituale dei coniugi ovvero dell'attore o del convenuto. In Italia era infatti la residenza abituale dei coniugi e entrambe le parti, al momento del deposito del ricorso e all'attualità, sono residenti in Italia.
La residenza abituale del figlio in Italia determina la competenza giurisdizionale italiana anche per le questioni relative alla regolamentazione dell'affidamento e degli obblighi contributivi, ai sensi rispettivamente dell'art. 7 del regolamento UE n. 2019/1111 e dell'art. 3 del Regolamento CE n. 4/2009 .
Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012. L'art. 8 del richiamato regolamento stabilisce che, in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso di specie al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti erano residenti in Italia, pertanto deve essere applicata la legge italiana.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), trova applicazione la Convenzione dell'Aja dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
pagina 8 di 12 Ne consegue che, nel caso concreto, essendo il minore residente in modo stabile in
Italia, trova applicazione la legge italiana.
In ordine alla domanda di contributo al mantenimento, l'art. 15 del regolamento (CE)
n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento e l'art. 3 del
Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, che , nella fattispecie in esame, è quella quella del figlio e della moglie. separazione
Nel merito osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale
f.f., tra i coniugi si é verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Regolamentazione responsabilità genitoriale
Il Collegio da atto dell' esito positivo del percorso effettuato con i Servizi Sociali che nell'ultima relazione di agosto, non solo, hanno confermato la disponibilità e al confronto e alla collaborazione in favore del benessere del figlio mostrata da entrambi i genitori - con valutazioni che confermano la precedente relazione di maggio 2025 - ma si sono espressi per la conclusione del percorso.
A conferma di ciò il Collegio rileva che la ricorrente non ha più proposto la domanda di addebito, da intendersi quindi implicitamente rinunciata, e le parti hanno concluso conformemente in punto di affidamento condiviso e collocamento prevalente del figlio e regime di visita. L'unica variante è la richiesta formalizzata nelle conclusioni di mantenere il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali laddove il resistente aveva comunque dichiarato la sua volontà a mantenere il monitoraggio.
Ebbene le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale formulate dalle parti devono essere senz'altro recepite in quanto conformi all'interesse del minore.
Va quindi disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori del minore
[...]
nato Verona l'8.5.2020 con collocamento prevalente presso la madre. Per_2
pagina 9 di 12 Va altresì regolamentato il diritto di visita nei termini indicati dalle parti e già attuato nel corso del giudizio.
Questioni economiche
In sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha ribadito la richiesta di un contributo di € 700 per il figlio e di € 100 per sé oltre al 50% delle spese straordinarie e il
100% dell'assegno unico;
il ricorrente ha invece indicato un assegno di € 350 oltre al 50% delle spese straordinaria e chiesto la suddivisione al 50% ciascun genitore dell'assegno unico.
Dagli atti risulta che il ricorrente, in precedenza autotrasportatore, ora lavora come magazziniere con un reddito mensile medio di € 2000/2100 per quanto emerge dalle buste dell'anno 2025, versa un canone di locazione di € 650 ed è gravato da debiti verso finanziarie per oltre €100.000. Non vi è invece prova né sono quantificati ulteriori debiti contratti in Brasile.
La ricorrente lavora come collaboratrice domestica con un reddito mensile medio di €
750 e dal 1 settembre è risultata aggiudicataria di un alloggio Ater con un canone di locazione di € 177,38 oltre IVA.
Tanto premesso il Collegio ritiene di confermare, a titolo di contributo di mantenimento del figlio, l'importo di € 350, disposto con provvedimento del 28.9.2023 che, rivalutato alla data odierna, è pari a € 375,50, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo l'ultima versione del Protocollo di Verona da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Si tratta di un importo congruo rispetto alle esigenze della minore e ai tempi di permanenza della minore presso il padre e anche rispetto alla capacità reddituale delle parti e alla complessiva situazione economico patrimoniale.
Quanto all'assegno unico il Collegio ritiene che lo stesso debba continuare ad essere integralmente percepito dalla madre visti i tempi di permanenza del minore presso il padre.
Per quanto concerne invece l'assegno di mantenimento a favore della moglie, si osserva che il matrimonio è durato poco meno di sei anni, la resistente che ha 32 anni e che al momento della separazione di fatto ne aveva 30, sta lavorando e la sua complessiva situazione economico patrimoniale non è poi così significativamente inferiore a quella del resistente.
pagina 10 di 12 Quest'ultimo infatti, pur percependo un reddito ben superiore alla resistente – mediamente € 2000/2100 rispetto ai 750 della resistente - deve però pagare un canone molto maggiore ed ha pesante situazione debitoria di oltre 100.000 di cui deve necessariamente tenersi conto nella valutazione della sua disponibilità economica.
La domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé deve essere rigettata con conseguente revoca, a decorrere dalla presente sentenza, dell'assegno disposto in via provvisoria ed urgente.
La neutralità della pronuncia di separazione, la condivisione sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale e l'esito del giudizio in merito alle contrapposte richieste economiche giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
ISOLA DELLA SCALA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) affida il figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1 madre in Verona;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio: - dal venerdì ore 20-20.30 alla domenica sera ore 20.00 circa dopo cena, ogni 15 giorni;
- 1 giorno aggiuntivo nel corso del mese da svolgersi nel fine settimana nella giornata di sabato e della domenica da concordare tra i genitori sulla base dei rispettivi impegni lavorativi e degli impegni del figlio;
- 15 giorni anche non consecutivi nel periodo delle vacanze estive, da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il mese di maggio di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza e il luogo del pernottamento;
- 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie;
- 2 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali con l'alternanza tra i genitori del giorno di Natale e di Capodanno, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo,
pagina 11 di 12 nonché di tutte le altre festività nazionali;
5) pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 375 quale contributo al mantenimento con annuale rivalutazione ISTAT a decorrere dalla presente pronuncia oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Verona nell'ultima versione aggiornata da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
6) dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla ricorrente sig.ra
[...]
Parte_1
7) revoca a decorrere dalla presente sentenza il contributo di mantenimento a favore della ricorrente disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti;
8) dispone la compensazione integrale delle spese di lite
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 7.10.2025
La Giudice est. La Presidente dott. Silvia Rizzuto dott. Antonella Guerra
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice rel. dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4680/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. ELISA DONATA SAMBUGARO come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
( ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. CINZIA MENABO' come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 12 Per parte ricorrente “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi sig.ra
[...]
e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Parte_1 Controparte_1 territorialmente competente di procedere alle annotazioni di legge;
2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1 disponendone il collocamento prevalente presso la madre con cui avrà la residenza anagrafica;
3) regolamentare il diritto/dovere del sig. di vedere il figlio secondo il CP_1 Per_1 seguente calendario indicato dal Servizio all'esito dell'incarico conferito dal Tribunale ed attualmente praticato dalle parti:
- dal venerdì ore 20-20.30 alla domenica sera ore 20.00 dopo cena ogni quindici giorni;
- oltre a un giorno aggiuntivo nel corso del mese da svolgersi nel fine settimana, nella giornata del sabato o della domenica, da concordare tra i genitori sulla base dei rispettivi impegni lavorativi e degli impegni del figlio;
nonché:
- quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive;
- sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie;
- e due giorni anche non consecutivi durante quelle pasquali;
con l'alternanza tra i genitori del giorno del Santo Natale e del Capodanno, della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nonché di tutte le altre festività nazionali;
e con previsione di una videochiamata padre/figlio almeno due volte la settimana nella fascia oraria da concordare previamente tra i genitori, sulla base dei rispettivi impegni lavorativi;
4) disporre il mantenimento del monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio
Sociale territorialmente competente;
5) tenuto conto della documentazione reddituale aggiornata depositata dalle parti e degli oneri abitativi che la signora sostiene per l'alloggio di e.r.p. ubicato in Parte_1
Verona, Via Lanificio n. 68 int. 6 condotto in locazione con decorrenza dal 01.9.2025 al canone di locazione mensile di euro 177,38 oltre Iva (cfr. docc. 44-45), si chiede di porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un contributo di mantenimento mensile CP_1 di € 700,00 per il figlio, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, da versare alla sig.ra mediante bonifico bancario continuativo ed in via anticipata entro il Parte_1
pagina 2 di 12 giorno 05 di ogni mese, oltre alla rivalutazione ISTAT, oltre al 50% (cinquanta per cento) delle spese per la prole come specificamente elencate nel vigente Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona, da intendersi per integralmente ritrascritto, da rimborsare entro e non oltre una settimana dall'esibizione della relativa documentazione comprovante l'esborso;
6) confermare a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un contributo di CP_1 mantenimento per la moglie di € 100,00 mensili, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT, da versare a mezzo di bonifico bancario continuativo e in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese;
7) disporre il percepimento del 100% del c.d. assegno unico ovvero di altra provvidenza comunque denominata per il nucleo famigliare in favore della signora;
in Parte_1 subordine, disporre il percepimento del c.d. assegno unico ovvero di altra provvidenza comunque denominata per il nucleo famigliare nella misura del 50% per ciascun genitore.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e con l'ammissione in via definitiva della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per la presente vertenza.
IN VIA ISTRUTTORIA: per mero scrupolo difensivo, si reiterano le istanze istruttorie già formulate ai punti c), d), ed e) del ricorso introduttivo del presente giudizio, che hanno qui da intendersi per integralmente richiamate e ritrascritte, ribadendo, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali ex adverso richieste, la richiesta di abilitazione alla prova contraria formulata nella memoria ex art. 473 bis.17, I e III comma, c.p.c. depositate dalla scrivente difesa, con i testi ivi indicati.”
Per parte resistente “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 con esclusione di ogni addebito, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
[...] territorialmente competente di procedere alle annotazioni di legge.
- Riconoscersi l'indipendenza economica di entrambe le parti, dichiarandosi che nulla è dovuto alla IG a titolo alimentare per le ragioni espresse in Parte_1 narrativa.
- Disporsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre in Verona, Via Lanificio n. 68 INT. 6.
pagina 3 di 12 La potestà genitoriale verrà esercitata separatamente per quanto attiene alle decisioni afferenti questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute della figlia, dovranno essere prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. In caso di disaccordo la decisione verrà rimessa al Tribunale.
-Disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio compatibilmente con i propri impegni lavorativi secondo il calendario indicato dai Servizi Sociali all'esito dell'incarico conferito dal Tribunale ed attualmente praticato dalle parti:
-dal venerdi ore 20-20.30 alla domenica sera ore 20.00 circa dopo cena, ogni 15 giorni;
oltre ad 1 giorno aggiuntivo nel corso del mese da svolgersi nel fine settimana nella giornata di sabato e della domenica da concordare tra i genitori sulla base dei rispettivi impegni lavorativi e degli impegni del figlio 15 giorni anche non consecutivi nel periodo delle vacanze estive, da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il mese di maggio di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza e il luogo del pernottamento;
- sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie;
- due giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali con l'alternanza tra i genitori del giorno di Natale e di Capodanno, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nonché di tutte le altre festività nazionali. Ogni variazione delle modalità di visita e intrattenimento con il figlio minore, oltre che previamente concordato tra i genitori, dovrà necessariamente tenere conto degli impegni del figlio in attività scolastiche ed extrascolastiche.
- Porsi a carico del Sig. , tenuto conto delle spse e degli impegni Controparte_1 economici sullo stesso gravanti a titolo di finanziamenti, bollette e di canone di locazione mensile (euro 650,00), l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio di euro 400,00 mensili, mediante bonifico bancario continuativo ed in via Per_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT;
porsi a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e spese straordinarie secondo il
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona da rimborsarsi entro 7 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante la spesa (attualmente il Sig. paga a titolo di CP_1
pagina 4 di 12 spesa straordinaria direttamente all'asilo San Michele la quota di euro 125,00/150,00 mensili);
- Disporsi il percepimento in favore del Sig. dell'assegno familiare nella Controparte_1 misura del 50% (attualmente la ricorrente si è auto attribuita e percepisce il 100% dell'assegno unico);
- Disporsi l'obbligo per entrambi i coniugi di comunicare all'altro eventuali mutamenti della residenza o dell'effettivo domicilio entro una settimana dall'avvenuto cambiamento.
IN OGNI CASO:
Con vittoria delle spese e compensi di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
-Si chiede l'ammissione delle prove testimoniali sulle circostanze di fatto esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta che si intendono precedute dall'espressione ”vero che” ai nn. 1,2,3,45,6,7,8,9,10,11,12,13,24,15,16,17,27,28 epurate da eventuali giudizi in esse contenuti e positivamente formulate, oltre che alle seguenti ulteriori circostanze (già capitolate nella memoria ex art. 473 bis, 17,II° comma c.p.c. datata 22.08.2023):
29) vero che la IG dal gennaio 2023 all'agosto 2023 era solita Parte_1 portare il figlio con sè al lavoro nei bar e nei ristoranti o, in alternativa, presso Per_1 amici di volta in volta diversi;
30) vero che la IG dal gennaio 2023 all'agosto 2023 lasciava il Parte_1 figlio presso amici quando usciva la sera con le amiche per andare in discoteca;
Per_1
31) vero che nel mese di Novembre 2022 il Sig. si metteva alla ricerca di Controparte_1 una casa in affitto per trasferirvi la propria famiglia;
32) vero che nel Dicembre 2022 e precisamente il giorno 31.12.2022, durante un litigio, la
IG chiedeva al marito di andarsene da casa e il Sig., Parte_1 CP_1
usciva di casa sistemandosi temporaneamente a dormire sul camion di lavoro
[...] parcheggiato vicino a casa;
33) vero che nei primi giorni del mese di Gennaio 2023 i due coniugi si riappacificavano per poi litigare nuovamente due settimane dopo;
34) vero che nel gennaio 2023, durante un litigio, la IG Parte_1 dichiarava al marito di volerlo lasciare e che doveva andarsene subito da casa e il Sig.
pagina 5 di 12 usciva di casa trovando una sistemazione nel B&B dell'Az. CP_1 Parte_2 per i mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2023;
35) vero che dal gennaio 2023 all'agosto 2023 teneva con sé il figlio Controparte_1 il fine settimana dal sabato alla domenica sera. Per_1
Si indicano a testi: 1) residente in [...]
4; 2) , residente in [...]; 3) , residente Testimone_2 Testimone_3 in Verona, Via Colli Berici n. 1; 4) residente a [...]
Mozart n.
7. Solo per il capitolo 35) si indicano a testi: 1) residente in [...]
Gualtieri (RE), Via Don Luigi Sturzo n. 4; 2) residente a [...]
Mantova, Via Mozart n. 7.
- Si chiede altresì che siano acquisiti d'ufficio tutti gli atti e i documenti del procedimento penale pendente nei confronti del Sig. avanti la Procura della Controparte_1
Repubblica presso il Tribunale di Verona n. 4050/2023 R.G.N.R. mod. 21.
- Si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che sia ordinato alla ricorrente l'esibizione in giudizio delle buste paga inerenti al suo rapporto di lavoro.
- Si insiste, infine, per l'accoglimento delle istanze di rimessioni in termini formulate dal resistente contestualmente alle note di deposito depositate telematicamente rispettivamente in data 27.09.2023, 16.10.2023, 14.05.2024 e 21.05.2024.
Il resistente si oppone all'ammissione delle prove orali tutte richieste dalla ricorrente per le motivazioni tutte già espresse nella memoria ex art. 473 bis, 17, II° comma c.p.c. datata
22.08.2023 da intendersi qui richiamate integralmente.
Il convenuto chiede, in ogni caso, si essere abilitato a prova contraria sulla capitolazione di parte ricorrente che fosse eventualmente ammessa con i medesimi testi sopra indicati.
Il convenuto si oppone infine all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato da controparte per le motivazioni tutte già espresse nella memoria ex art. 473 bis, 17, II° comma c.p.c. datata 22.08.2023 da intendersi qui richiamate”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
pagina 6 di 12 Con ricorso depositato il 4.7.2023 la sig.ra , deducendo Parte_1 di aver contratto matrimonio con il 14/03/2017 in Brasile Controparte_1
(matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Isola della
Scala), ha chiesto che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per aver lasciato la moglie e il figlio piccolo privi di sostentamento ed aver profferito parole offensive e minacciose. Ha inolte chiesto l'affido superesclusivo e il collocamento presso di sé del figlio nato il [...] stante il disinteresse del padre e Per_1 la dichiarata volontà di trasferirsi all'estero, oltre ad un assegno di mantenimento per il figlio e per se stessa.
Il sig. si è costituito in giudizio contestando quanto dedotto in Controparte_1 merito alla storia matrimoniale e ai fatti allegati per la dichiarazione di addebito e la domanda di affido superesclusivo e collocamento. Ha quindi chiesto l'affido condiviso del figlio, il collocamento presso di sé e contestato la sussistenza dei presupposti di un assegno di manitemento per la moglie posto che la stessa è giovane, lavora come cameriera e il matrimonio è stato di breve durata.
All'esito della prima udienza, sentite le parti, con provvedimento del 28.9.2023 sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti e disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte sei servizi sociali.
Il 7.11.2024 la causa è stata assunta una prima volta in decisione e con provvedimento del 4.12.2024 è stata rimessa in istruttoria per acquisire un aggiornamento da parte dei servizi sociali stante la persistente conflittualità che emergeva dagli scritti difensivi.
Acquisite le relazioni dei servizi sociali di maggio e agosto 2025 la causa è stata rimessa alla decisione del collegio sulle conclusioni adottate come in premessa.
* * * * *
Questioni pregiudiziali
La presenza di elementi di estraneità (cittadinanza brasiliana delle parti, matrimonio celebrato in Brasile) induce il Collegio a compiere alcune valutazioni preliminari in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile alla fattispecie.
Preliminarmente si osserva che il matrimonio contratto in Brasile, seppur non risulta trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è efficace in Italia, considerato che la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e pagina 7 di 12 dell'art. 19 legge n. 396/2000 attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa.
La Corte di Cassazione da tempo ha affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile: il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95)
(Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985).
Ciò chiarito, sulla pronuncia di separazione tra i coniugi sussiste la giurisdizione del
Tribunale adito in applicazione dell'art. 3 del Regolamento UE n. 2019/1111 che prevede al par. 1, lett. a) una serie di titoli di giurisdizione in materia matrimoniale, fondati sulla residenza abituale dei coniugi ovvero dell'attore o del convenuto. In Italia era infatti la residenza abituale dei coniugi e entrambe le parti, al momento del deposito del ricorso e all'attualità, sono residenti in Italia.
La residenza abituale del figlio in Italia determina la competenza giurisdizionale italiana anche per le questioni relative alla regolamentazione dell'affidamento e degli obblighi contributivi, ai sensi rispettivamente dell'art. 7 del regolamento UE n. 2019/1111 e dell'art. 3 del Regolamento CE n. 4/2009 .
Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012. L'art. 8 del richiamato regolamento stabilisce che, in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso di specie al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti erano residenti in Italia, pertanto deve essere applicata la legge italiana.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), trova applicazione la Convenzione dell'Aja dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
pagina 8 di 12 Ne consegue che, nel caso concreto, essendo il minore residente in modo stabile in
Italia, trova applicazione la legge italiana.
In ordine alla domanda di contributo al mantenimento, l'art. 15 del regolamento (CE)
n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento e l'art. 3 del
Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, che , nella fattispecie in esame, è quella quella del figlio e della moglie. separazione
Nel merito osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale
f.f., tra i coniugi si é verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Regolamentazione responsabilità genitoriale
Il Collegio da atto dell' esito positivo del percorso effettuato con i Servizi Sociali che nell'ultima relazione di agosto, non solo, hanno confermato la disponibilità e al confronto e alla collaborazione in favore del benessere del figlio mostrata da entrambi i genitori - con valutazioni che confermano la precedente relazione di maggio 2025 - ma si sono espressi per la conclusione del percorso.
A conferma di ciò il Collegio rileva che la ricorrente non ha più proposto la domanda di addebito, da intendersi quindi implicitamente rinunciata, e le parti hanno concluso conformemente in punto di affidamento condiviso e collocamento prevalente del figlio e regime di visita. L'unica variante è la richiesta formalizzata nelle conclusioni di mantenere il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali laddove il resistente aveva comunque dichiarato la sua volontà a mantenere il monitoraggio.
Ebbene le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale formulate dalle parti devono essere senz'altro recepite in quanto conformi all'interesse del minore.
Va quindi disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori del minore
[...]
nato Verona l'8.5.2020 con collocamento prevalente presso la madre. Per_2
pagina 9 di 12 Va altresì regolamentato il diritto di visita nei termini indicati dalle parti e già attuato nel corso del giudizio.
Questioni economiche
In sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha ribadito la richiesta di un contributo di € 700 per il figlio e di € 100 per sé oltre al 50% delle spese straordinarie e il
100% dell'assegno unico;
il ricorrente ha invece indicato un assegno di € 350 oltre al 50% delle spese straordinaria e chiesto la suddivisione al 50% ciascun genitore dell'assegno unico.
Dagli atti risulta che il ricorrente, in precedenza autotrasportatore, ora lavora come magazziniere con un reddito mensile medio di € 2000/2100 per quanto emerge dalle buste dell'anno 2025, versa un canone di locazione di € 650 ed è gravato da debiti verso finanziarie per oltre €100.000. Non vi è invece prova né sono quantificati ulteriori debiti contratti in Brasile.
La ricorrente lavora come collaboratrice domestica con un reddito mensile medio di €
750 e dal 1 settembre è risultata aggiudicataria di un alloggio Ater con un canone di locazione di € 177,38 oltre IVA.
Tanto premesso il Collegio ritiene di confermare, a titolo di contributo di mantenimento del figlio, l'importo di € 350, disposto con provvedimento del 28.9.2023 che, rivalutato alla data odierna, è pari a € 375,50, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo l'ultima versione del Protocollo di Verona da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Si tratta di un importo congruo rispetto alle esigenze della minore e ai tempi di permanenza della minore presso il padre e anche rispetto alla capacità reddituale delle parti e alla complessiva situazione economico patrimoniale.
Quanto all'assegno unico il Collegio ritiene che lo stesso debba continuare ad essere integralmente percepito dalla madre visti i tempi di permanenza del minore presso il padre.
Per quanto concerne invece l'assegno di mantenimento a favore della moglie, si osserva che il matrimonio è durato poco meno di sei anni, la resistente che ha 32 anni e che al momento della separazione di fatto ne aveva 30, sta lavorando e la sua complessiva situazione economico patrimoniale non è poi così significativamente inferiore a quella del resistente.
pagina 10 di 12 Quest'ultimo infatti, pur percependo un reddito ben superiore alla resistente – mediamente € 2000/2100 rispetto ai 750 della resistente - deve però pagare un canone molto maggiore ed ha pesante situazione debitoria di oltre 100.000 di cui deve necessariamente tenersi conto nella valutazione della sua disponibilità economica.
La domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé deve essere rigettata con conseguente revoca, a decorrere dalla presente sentenza, dell'assegno disposto in via provvisoria ed urgente.
La neutralità della pronuncia di separazione, la condivisione sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale e l'esito del giudizio in merito alle contrapposte richieste economiche giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
ISOLA DELLA SCALA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) affida il figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1 madre in Verona;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio: - dal venerdì ore 20-20.30 alla domenica sera ore 20.00 circa dopo cena, ogni 15 giorni;
- 1 giorno aggiuntivo nel corso del mese da svolgersi nel fine settimana nella giornata di sabato e della domenica da concordare tra i genitori sulla base dei rispettivi impegni lavorativi e degli impegni del figlio;
- 15 giorni anche non consecutivi nel periodo delle vacanze estive, da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il mese di maggio di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza e il luogo del pernottamento;
- 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie;
- 2 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali con l'alternanza tra i genitori del giorno di Natale e di Capodanno, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo,
pagina 11 di 12 nonché di tutte le altre festività nazionali;
5) pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 375 quale contributo al mantenimento con annuale rivalutazione ISTAT a decorrere dalla presente pronuncia oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Verona nell'ultima versione aggiornata da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
6) dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla ricorrente sig.ra
[...]
Parte_1
7) revoca a decorrere dalla presente sentenza il contributo di mantenimento a favore della ricorrente disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti;
8) dispone la compensazione integrale delle spese di lite
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 7.10.2025
La Giudice est. La Presidente dott. Silvia Rizzuto dott. Antonella Guerra
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