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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4931 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Concettina
Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51306 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 1° luglio 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Monte Parte_1
Bianco n. 14, presso lo studio dell'Avv. Stefano Trippanera, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
ATTORE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Rita Santo ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura
dell'Ente in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27, giusta delega in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: annullamento determinazione regionale e pagamento somma.
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 1° luglio 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato il Parte_1
previa richiesta di annullamento della determinazione della Regione Lazio - Direzione
Regionale Agricoltura n. G07116 del 17.6.2020 e di ogni altro provvedimento presupposto o consequenziale ivi compresa la nota della prot. n. CP_1
01031103 del 18.12.2019, chiedeva la condanna della al pagamento CP_1
della somma di € 19.520,00 a fronte della concessione di un contributo pubblico per l'elaborazione di un Piano di Sviluppo nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 del di cui al Bando Pubblico approvato con Determinazione n. CP_1
G03878 del 27.3.2018 in attuazione del Reg. UE n. 1305/2013.
A sostegno della domanda l'attore deduceva l'illegittimità e la nullità della
Determinazione regionale G07116 del 17.6.2020 con la quale veniva determinata la non eleggibilità della spesa di euro 19.520,00 per irragionevolezza dei costi evidenziando il difetto e la contraddittorietà della motivazione;
la violazione della lex
specialis della procedura costituita dal;
l'eccesso di potere per Controparte_2
travisamento ed erronea valutazione di un fatto essenziale;
l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione;
in ogni caso il riconoscimento del credito in favore del attore giusta determina della n. G00761. Pt_1 CP_1 La , nel costituirsi, impugnava e contestava tutto quanto ex adverso CP_1
dedotto per essere infondato in fatto e diritto.
Nel merito il provvedimento impugnato - relativo alla “non eleggibilità della spesa dell'importo di € 19.520,00 inizialmente ammesso con il provvedimento di concessione n. 2/2019– risulta emesso in fase di rendicontazione e correlato al dedotto inadempimento a quanto espressamente previsto nell'art. 4 del disciplinare di incarico professionale relativamente al computo delle spese sostenute.
Il disciplinare di incarico professionale per la progettazione del Piano di Sviluppo
nell'ambito del Programma Pubblico Integrato per le finalità previste dal Bando
Regionale approvato con Determinazione Regionale n. G03878 del 27.3.2018,
stipulato tra il Comune di e il professionista esterno, all'art. 4 prevede che Parte_1
le spese sostenute da quest'ultimo nello svolgimento della propria prestazione devono essere caratterizzate da ragionevolezza e congruità, tenuto conto delle indicazioni parametriche impartite dalla nel Bando Regionale, facendo CP_1
applicazione di opportune direttive del Ministero del Lavoro per attività affini. Inoltre,
per il calcolo dei costi della redazione del Piano, il disposto di cui punto 3.2 delle Line
Guida, sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, rimanda ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalle Amministrazioni Regionali
e dalle Provincie autonome, dallo Stato o dalla Commissione Europea. Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, viene previsto che il beneficiario presenti una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività
da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.
Nell'ambito della richiamata normativa, relativa al calcolo delle spese sostenibili indicate nel Bando Regionale, a dimostrazione della ragionevolezza della spesa di redazione del Piano di Sviluppo, il Comune attore, con nota integrativa della domanda di sostegno prot. n. 772 del 22.1.2019, ha correttamente esplicitato la durata dell'attività del professionista incaricato in 32 giornate lavorative nel rispetto dei principi dell'affidamento e delle fasce finanziarie, secondo le prescrizioni della
Circolare n° 2/2009 del Min. Lavoro. Tuttavia lo stesso Comune, nella medesima data del 14.3.2019, con le determinazioni nn. 86 e 29, ha sia conferito incarico al professionista esterno per la redazione del Piano di sviluppo (trasmesso da quest'ultimo al Comune di sempre il 14 marzo 2019 con nota n. 2815); che approvato il Parte_1
Piano Pubblico Integrato PSR 2014-2020, ponendosi in palese contrasto rispetto ai criteri posti a base della ragionevolezza dei costi da esso stesso esplicitati.
Le contestazioni di natura formale, opposte dall'attore al provvedimento di chiusura negativa dell'istruttoria della domanda di saldo del contributo per inammissibilità della spesa, devono ritenersi infondate, poiché tale provvedimento risulta emesso nel pieno rispetto della normativa dettata in materia dal Reg. UE n. 1305/2013 e dal Bando
Pubblico approvato con Determinazione G03878 del 23.3.2018.
Da quanto sopra esposto deve essere rigettata la domanda della parte attrice e dichiarata la legittimità della Determinazione regionale n. G07116 del 17.6.2020.
Le questioni affrontate impongono la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 31 marzo 2025
Il Giudice
Concettina Midili