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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/11/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai magistrati
AR EL NO Presidente
AN CO Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 466/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'11 novembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(p.i. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentate pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Nesi
appellante
contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Cancellara
appellato
nonché
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 547/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata l'11 aprile 2024.
All'udienza tenutasi in data 11 novembre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara n. 547 delll'11 aprile 2024 resa nel giudizio di primo grado R.G.
1789/2021:
- preliminarmente, disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione del rinvio pregiudiziale alla CGUE sull'art. 49 cod. nav. Sulla rilevanza della questione sottoposta alla CGUE nel caso di specie si rinvia a quanto già dedotto negli atti di primo grado nonché nel presente atto;
- in ogni caso, se del caso previa disapplicazione della nota dell
[...]
Sede di Pescara, prot. 2348 Controparte_3 del 22 febbraio 2021, nonché dell'atto del versato in atti il 6 Controparte_1 agosto 2021 (doc. n. 1 fasc. e della nota dell - CP_1 Controparte_2
pag. 2/17 del 5 maggio 2021, accertare e Controparte_3 dichiarare che:
i) nella specie ricorrono tutti i presupposti affinché la società appellante benefici dello stralcio previsto dal 7° comma dell'art. 100 D.L. 104/2020
s.m.i., con riferimento a tutte le somme che sono state richieste a titolo di canone demaniale marittimo per le annualità dal 2007 al 2020
(compresi) e il cui ammontare complessivo è pari a € 308.118,33 o alla diversa somma che verrà accertata;
ii) per effetto della rideterminazione dei canoni ex comma 7° dell'art. 100
D.L. n. 104/2020 s.m.i., non è dovuto il pagamento di sanzioni e interessi conseguenti a morosità nel pagamento del canone liquidato in base agli abrogati criteri c.d. O.M.I. (art. 1, comma 251°, legge 27 dicembre
2006, n. 296);
iii) l'importo dovuto ai sensi dell'art. 100, comma 7°, lettera a), D.L. n.
104/2020 è pari a complessivi € 92.435,49, corrispondenti al 30% Pt_2 della somma di € 308.118,33 che è stata complessivamente richiesta con gli ordini di introito relativi alle annualità da 2007 al 2020 (compresi);
iv) per l'effetto condannare le intimate Amministrazioni a rifondere a parte appellante le somme che sono state versate, nel periodo che va dall'anno
2007 all'anno 2020, in eccedenza rispetto alla somma di € 92.435,49 (v. lettera D della TABELLA 3 di cui al § 14 del presente atto, il quale è pedissequo al § 20 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al dì del saldo.
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni del in comparsa di costituzione e non modificate: Controparte_1
“Piaccia alla Giustizia dell'Onorevole, Corte adita, contrariis rejectis:
In via principale: pag. 3/17 - accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto con integrale conferma della sentenza n. 547 emessa dal Tribunale di Pescara in data 11.04.2024 oggi impugnata;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di anche solo parziale accoglimento dell'appello proposto, accertato e dichiarato che l'ente comunale svolge funzioni di mera gestione amministrativa, condannare l'ente demaniale convenuto a eventuali restituzioni.
- In ogni caso: con vittoria delle spese di lite e competenze di giudizio del presente e del primo grado”.
Conclusioni dell' , in comparsa di costituzione e non modificate: Controparte_2
“In via principale, rigettarsi il proposto appello perché infondato.
Nel merito dichiararsi inammissibili o, comunque, respingersi, in ogni caso, le domande tutte ex adverso proposte perché infondate.
Vinte le spese”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 547/2024 pubblicata in data 11 aprile 2024 il
Tribunale di Pescara rigettava le domande proposte dal Parte_1 nei confronti del e dell' , con le
[...] Controparte_1 Controparte_2 quali era stato chiesto l'accertamento dei presupposti per l'ammissione della società al beneficio previsto dall'art. 100, comma 7 d.l. 104/2020 s.m.i. con richiesta, altresì, dell'applicazione del criterio di calcolo dalla stessa individuato in luogo di quello applicato dall' e dal Di conseguenza, chiedeva di Controparte_2 Controparte_1 condannare le Amministrazioni convenute a rifondere la parte attrice delle somme versate in eccedenza, a titolo di canone demaniale marittimo, per il periodo dal 2007 al
2020.
pag. 4/17 Deduceva la società a fondamento della proposta azione, di esser Pt_1 concessionaria, dal 2002, di una zona demaniale marittima nel Comune di e, in CP_1 virtù di tale titolo, tenuta a corrispondere all'Erario un canone demaniale.
Esponeva che a seguito di un accertamento avvenuto in data 30/09/2015, l' CP_2 aveva rilevato che il non aveva richiesto alla società
[...] Controparte_1 concessionaria una parte del canone demaniale dovuto per le cosiddette pertinenze demaniali e che, sulla base di tali indicazioni, il aveva proceduto alla CP_1 rideterminazione del canone, intimando, quindi, alla società di provvedere al Pt_1 pagamento di quanto ancora dovuto per il periodo dal 2007 al 2015. In particolare,
l' aveva accertato che il manufatto insistente sul demanio Controparte_2 marittimo costituisse pertinenza demaniale in quanto acquisito ex art. 49 Cod. Nav. nel giugno del 1986, dovendo, di conseguenza, essere preso in considerazione ai fini del calcolo del canone demaniale dovuto.
Aggiungeva di aver proposto, avverso la richiesta di conguaglio, ricorso dinanzi al TAR
– L'Aquila per l'annullamento del provvedimento comunale e per CP_3
l'accertamento del giusto canone demaniale dovuto e che, nelle more del giudizio, l'art. 100 del d.l. 104/2020 aveva introdotto nuovi criteri di calcolo dei canoni pertinenziali, prevedendo inoltre al comma 7 del medesimo articolo la possibilità di definire in maniera agevolata i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti aventi ad oggetto le concessioni demaniali marittime;
in data 27/09/2021 la società concessionaria aveva deciso di aderire al beneficio previsto dall'art. 100 comma 7 del d.l. 104/2020 provvedendo al pagamento dell'importo di euro 57.835,63; tuttavia, ritendendo non corretta l'interpretazione della norma offerta dal e dall' Controparte_1 CP_2
il pagamento era stato eseguito con riserva “di ripetere le somme versate in
[...] eccesso rispetto a quanto verrà riconosciuto dall'adita Autorità giudiziaria”.
1.1 Istruita la causa, il primo giudice accertava dapprima l'an e poi il quantum debeatur della pretesa azionata nei confronti della società secondo la ricostruzione offerta Pt_1 dalle Amministrazioni convenute, confermando, quindi, per l'effetto, gli importi dalle stesse calcolati.
pag. 5/17 Precisava, in primo luogo, che le tesi offerte dalla parte attrice non fossero condivisibili dovendo, di conseguenza, rigettare le domande dalla stessa avanzate.
In particolare, con riferimento all'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 100
d.l. 104/2020 s.m.i., veniva evidenziato che l'analisi “letterale, sistematica e teleologica di queste nuove disposizioni normative” consentiva di affermare che il corretto criterio di applicazione del beneficio della definizione agevolata fosse quello individuato dall' , sulla base del quale lo stralcio pari al 30% doveva esser Controparte_2 conteggiato esclusivamente con riguardo alle voci di debito residuo e non anche ai canoni già versati dai concessionari.
In secondo luogo, si dava atto del fatto che, nelle more del giudizio, la parte attrice aveva provveduto al pagamento della somma individuata dal in Controparte_1 applicazione dell'interpretazione dell'art. 100 d.l. 104/2020 dallo stesso fornita, con la conseguenza che l'integrale pagamento di quanto richiesto dall'Amministrazione aveva determinato la definizione del procedimento amministrativo nonché la definizione dei contenziosi pendenti.
In conclusione, il primo giudice accertava l'avvenuto pagamento da parte della società di quanto correttamente richiesto dalle Amministrazioni convenute, Pt_1 concludendo per il rigetto delle domande attrici e disponendo, in virtù della complessità
e della novità delle questioni giuridiche trattate, l'integrale compensazione delle spese di lite.
2. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello il
[...]
per i motivi di seguito indicati: Parte_1
2.1 “VIOLAZIONE ART. 100, COMMI 2°, 7°, 9°, 10° D.L. N. 104/2020 S.M.I.”.
Con il primo motivo di doglianza, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha escluso che il beneficio dello stralcio del 30% previsto dall'art. 100, comma 7 d.l. 104/2020 s.m.i. si estenda anche alle somme già versate dai concessionari a titolo di canone.
pag. 6/17 In particolare, ha rappresentato che il comma 2 dell'art. 100 d.l. 104/2020 non Pt_2 avrebbe nulla a che fare con il beneficio di cui al comma 7 del medesimo articolo. Si obietta, infatti, che quanto previsto dal comma 2, per il quale vengono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, debba essere interpretato nel senso che la riforma dei canoni spiegherà i propri effetti solo per il futuro, non avendo pertanto efficacia retroattiva. Non vi sarebbe, dunque, alcun collegamento con il citato comma 7 e con il campo di applicazione del beneficio dallo stesso previsto.
2.2 “VIOLAZIONE ART. 100, COMMI 2°, 7°, 9°, 10° D.L. N. 104/2020 S.M.I.,
SOTTO ULTERIORE PROFILO;
VIOLAZIONE ART. 1965 C.C.”
Con il secondo motivo di doglianza si contesta, invece, il criterio con il quale il giudice di prime cure ha applicato il beneficio dello stralcio del 30% previsto dall'art. 100, comma 7. Osserva l'appellante, infatti, che il comma 7 dell'art. 100 d.l. 104/2020 Pt_2 quando afferma che l'importo del beneficio è “pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”, andrebbe interpretato nel senso di calcolare dapprima il 30% delle somme richieste, deducendo, solo in seguito, le somme già versate a titolo di canone demaniale. Viene evidenziato, infatti, che la misura agevolativa sopra descritta costituirebbe un'ipotesi di transazione ex lege di cui all'art. 1965 c.c. con la quale lo Stato ed il concessionario porrebbero fine ad una lite pendente. Se questa è la ratio, sostiene l'appellante, non vi sarebbe ragione per la quale non ricomprendere nel perimetro della transazione anche i canoni in contestazione, a prescindere dall'eventuale pagamento degli stessi.
2.3 “VIOLAZIONE ART. 100, COMMI 2°, 7°, 9°, 10° D.L. N. 104/2020 S.M.I.,
SOTTO ULTERIORE PROFILO”.
Con il terzo motivo di doglianza l'appellante, ribadendo le censure ai capi della sentenza con la quale il primo giudice ha escluso che il beneficio dello stralcio del 30% previsto dall'art. 100, comma 7 d.l. 104/2020 s.m.i. si estenda anche alle somme già versate dai concessionari a titolo di canone, contesta le interpretazioni relative ai commi
9 e 10 d.l. 104/2020 s.m.i.
pag. 7/17 In particolare, con riferimento al comma 9, il quale stabilisce che il pagamento degli importi individuati dal comma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate, si afferma che la ratio della disposizione in esame non è quella di “estinguere ogni pretesa o dubbio residuo circa la misura del canone ridefinito a seguito della procedura di condono, in modo da escludere la nascita di ulteriori controversie”, ma di innovare il criterio legale di determinazione dei canoni.
Con riferimento, invece, al comma 10, si contesta la ricostruzione operata dal primo giudice per il quale la disposizione in esame costituirebbe una conferma ulteriore del fatto che la procedura di cui al comma 7 riguardi importi che il concessionario deve ancora pagare. Per l'appellante, invece, il comma 10 dell'art. 100 d.l. 104/2020 s.m.i. non osterebbe all'accoglimento delle domande dallo stesso proposte in quanto la norma avrebbe ad oggetto una fase successiva alla liquidazione del beneficio previsto dal comma 7, ossia quella relativa al versamento dell'importo dovuto.
2.4 Violazione dell'art. 100, commi 5, 7, 9 e 10 d.l. 104/2020 s.m.i.; nullità della sentenza per violazione degli artt. 100, 101 c.p.c.
Con il quarto motivo di appello la società contesta la decisione del Parte_1
Tribunale di Pescara laddove ha ritenuto inammissibile la domanda volta ad accertare che “per effetto della rideterminazione dei canoni ex comma 7° dell'art. 100 D.L. n.
104/2020 s.m.i., non è dovuto il pagamento di sanzioni e interessi conseguenti a morosità nel pagamento del canone liquidato in base agli abrogati criteri c.d. O.M.I.
(art. 1, comma 251°, legge 27 dicembre 2006, n. 296)”. In particolare, premesso che il giudice di prime cure ha ritenuto la suddetta istanza priva di allegazioni volte a rendere concreto e attuale l'interesse alla pronuncia invocata, aggiungendo che sul punto non vi fosse alcuna controversia tra le parti, l'appellante evidenzia, in primo luogo, che la carenza di interesse sarebbe stata rilevata d'ufficio senza il rispetto del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c.; in secondo luogo evidenzia come il beneficio di cui al comma 7 dell'art. 100 d.l. 104/2020 s.m.i. produca i suoi effetti anche con riferimento alle somme dovute a titolo diverso dal canone demaniale marittimo, deponendo i commi 5, 9 e 10 dell'articolo in esame a favore di una tale ricostruzione.
pag. 8/17 2.5 Violazione dell'art. 295 c.p.c.; violazione dell'art. 100 d.l. 104/2020 s.m.i.
Con il quinto motivo di doglianza l'appellante lamenta la mancata sospensione del giudizio da parte del giudice di prime cure in attesa della definizione del rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato alla CGUE relativo all'art. 49 cod. nav., avendo lo stesso erroneamente ritenuto che un'eventuale sospensione del giudizio avrebbe vanificato la finalità deflattiva del contenzioso prevista dall'art. 100 d.l.
In particolare, nella sentenza impugnata si afferma che “l'avvenuto Controparte_4 integrale pagamento da parte dell'attrice di quanto richiesto dalla P.A. ha determinato la definizione del procedimento amministrativo, come confermato dalla nota del 20 gennaio 2022 (doc. 27-2 allegato alle note d'udienza del 4 marzo 2022 di parte attrice), con cui l' dava atto del suddetto versamento, invitando Controparte_2
l'Avvocatura Distrettuale a “porre in essere le operazioni necessarie alla chiusura dei contenziosi in oggetto”, pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020.
Ogni questione di pregiudizialità e sospensione deve, pertanto, ritenersi assorbita”.
L'appellante ritiene, invece, che la questione pregiudiziale avente ad oggetto l'art. 49 cod. nav. sia rilevante in quanto un'eventuale incompatibilità della norma con il diritto unionale inciderebbe sul calcolo dell'ammontare dei canoni demaniali marittimi.
2.6 Violazione dell'art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia sulla questione di costituzionalità illustrata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
violazione dell'art. 3 Cost.; violazione dell'art. 12 preleggi;
violazione dell'art. 100 d.l. 104/2020 s.m.i.
2.4.1 Con il sesto ed ultimo motivo di appello la sostiene che la Parte_3 lettura che il giudice di prime cure ha dato dell'art. 100, comma 7 d.l. 104/2020 s.m.i, per la quale l'importo dovuto deve essere calcolato in base alla differenza tra quanto richiesto e quanto versato, contrasti con il dettato costituzionale.
In particolare, l'appellante afferma che, avallando la ricostruzione offerta dal primo giudice, vi sarebbe una disparità di trattamento posto che, con il beneficio previsto dal comma 7 del suddetto art. 100, il concessionario totalmente moroso conseguirebbe un vantaggio superiore rispetto a quello solo parzialmente inadempiente.
pag. 9/17 Si ribadisce, in conclusione, che, laddove venisse disattesa l'interpretazione dell'art. 100
d.l. 104/2020 s.m.i. offerta dall'appellante, “sarebbe allora non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 per disparità di trattamento, irragionevolezza e illogicità sia in relazione agli artt. 2, 3, 24, 97 e 111
Cost., sia in relazione all'art. 51 Cost.”.
3. Si sono costituiti in grado di appello il e l' Controparte_1 [...] contestando nel merito la fondatezza del Controparte_5 proposto gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 547/2024 emessa dal Tribunale di Pescara, e, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
4. Motivi della decisione. L'appello è fondato per i motivi di seguito indicati.
In considerazione di quanto sopra esposto, può affermarsi, preliminarmente, che la questione oggetto del presente giudizio verte sulla corretta interpretazione di quanto previsto dall'art. 100 comma 7 del d.l. 104/2020. Tale assunto può pacificamente ricavarsi dalle conclusioni formulate dalle parti in quanto appare evidente che l'accoglimento o il rigetto delle domande dalle stesse formulate passa inevitabilmente attraverso l'interpretazione che l'una o l'altra fornisce della norma.
Le Amministrazioni appellate, infatti, chiedono che venga confermata la ricostruzione adottata dal giudice di prime cure relativa alla norma in esame.
Inoltre, con specifico riferimento ai motivi di doglianza fatti valere dalla società Pt_1
[...
, occorre rilevare, in primo luogo, che il quinto motivo di appello, con il quale si lamenta la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato alla CGUE relativo all'art. 49 cod. nav., sia stato oggetto di rinuncia da parte dell'appellante (comparsa conclusionale, pag. 6); in secondo luogo, relativamente al quarto ed al sesto motivo di appello, non può non evidenziarsi come gli stessi siano logicamente connessi all'interpretazione che deve darsi della disposizione oggetto del presente giudizio.
pag. 10/17 4.1 Nel merito fondati risultano essere i primi tre motivi di appello, inerenti alla corretta interpretazione dell'art. 100, commi 2, 7, 9 e 10 d.l. 104/2020 s.m.i.
4.1.2. In via di inquadramento generale occorre individuare i presupposti ricorrendo i quali il concessionario di un bene appartenente al demanio marittimo può essere ammesso al beneficio previsto dall'art. 100 comma 7 del d.l. 104/2020 s.m.i.
Dispone tale norma che "Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del D.L.
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all da parte del concessionario, Controparte_2 mediante versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.
La disposizione in esame richiede, dunque: che il beneficiario sia titolare di una concessione demaniale marittima;
che vi sia un contenzioso avente ad oggetto i canoni relativi alla concessione medesima;
che non vi siano procedimenti penali inerenti alla concessione e che il detentore del bene demaniale non sia sottoposto a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure previste dal d.lgs.
159/2011; infine, che la domanda di accesso alla procedura di definizione agevolata ed il pagamento di quanto dovuto avvengano entro i termini individuati dalla normativa in esame.
pag. 11/17 Tema del contendere è la corretta interpretazione del comma 7, lettera a) dell'art. 100
d.l. 104/2020 con il quale è possibile porre fine ai giudizi pendenti attraverso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari al 30% di quanto richiesto dedotto quanto eventualmente già versato.
Ciò posto, il giudice di prime cure, interpretando le disposizioni di tale norma, ha individuato il criterio di determinazione dei canoni demaniali sui quali è possibile accedere al beneficio della definizione agevolata stabilendo che il calcolo del 30% debba essere applicato alla differenza tra le somme complessivamente richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo. Tale interpretazione risulta fondata principalmente sulla ratio dei commi 2, 7, 9 e 10 i quali farebbero emergere chiaramente la finalità deflattiva del beneficio previsto dall'art. 100 d.l. 104/2020 determinando, dunque, un'incompatibilità con il criterio di calcolo elaborato dall'appellante.
Tanto premesso, la ricostruzione poc'anzi esaminata non può essere condivisa e va, dunque, riformata.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte, di recente, affermato che debba “tenersi conto delle somme già versate dal contribuente all'Amministrazione, anche se il pagamento è avvenuto in epoca precedente all'emanazione della disciplina condonistica, in quanto è evidente che le somme già versate dalla società non possono non essere valutate ai fini del condono, atteso che la somma da pagare va determinata nel 30 % delle somme "dovute", ossia di quelle richieste dall'Amministrazione (in tal senso sia pure con una pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall per sopravvenuta carenza di interesse, cfr. Cass., n. Controparte_2
30235 del 2023). E ciò a prescindere dal fatto che il pagamento sia avvenuto prima della domanda di condono. Il dato letterale, infatti, appare insuperabile, come pure la ragionevolezza della disposizione perché, secondo la diversa interpretazione proposta dalla Amministrazione, la società dovrebbe pagare anche "il 30 % della somma ancora dovuta e in contestazione, oltre a quanto già versato. Ma è di tutta evidenza che, in tal modo opinandosi, verrebbero ad essere favoriti coloro che non avevano versato
pag. 12/17 alcunché, o solo la minima parte di quanto dovuto, rispetto a coloro che avevano versato somme maggiori” (Cass., n.34254/2024; n.22206/2024; 21992/2024, n.
117/2022).
Alle medesime conclusioni giunge anche la giurisprudenza amministrativa, la quale, sull'argomento, ha affermato che "non pare inutile specificare che il 30 % dell'importo dovuto va commisurato all'ammontare della somma complessivamente richiesta in origine dal , e precisando che la tesi per cui "le somme dovute di cui al comma CP_1
732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono le somme ulteriori rispetto a quelle già versate dalla società, pari alla differenza tra il preteso e il versato, non ha alcun fondamento normativo e va disattesa. L'accoglimento della tesi della parte pubblica comporterebbe (...) l'indebita locupletazione, da parte di questa, del 30 % della differenza tra il preteso e il versato, oltre al 30 % del preteso, con la conseguenza che per ottenere l'estinzione dei procedimenti in corso gli interessati dovrebbero versare un importo pari alla somma del 30 % del preteso e del 30 % della differenza fra preteso e versato, il che appare all'evidenza contrario al dettato normativo" (Cons. Stato, sez. VI,
13 dicembre 2016, n. 5244).
Seguendo il criterio individuato dal giudice di prime cure e condiviso dalle parti appellate, secondo il quale il 30% andrebbe applicato alla differenza tra il preteso e il versato, vi sarebbe una disparità di trattamento tra i concessionari che hanno versato, seppur in parte, le somme a titolo di canone demaniale e coloro che, invece, nulla hanno versato. Si verrebbe a creare, in sintesi, un'indebita locupletazione da parte dell'Erario.
Appare opportuno, dunque, evidenziare che la corretta, nonché costituzionalmente orientata, interpretazione della disposizione in esame non può che essere quella per la quale il beneficio del 30% previsto dall'art. 100, comma 7, lettera a) d.l. 104/2020 debba essere applicato alle somme complessivamente richieste dall'Amministrazione, deducendo successivamente quanto già versato dal concessionario.
In particolare, occorre, come prima cosa prendere in esame la totalità dei canoni oggetto di contestazione e utilizzare gli stessi come base di calcolo del beneficio. La norma, infatti, mira, tra l'altro, a ridurre il contenzioso ed è per questo che possono essere presi pag. 13/17 in considerazione solo i canoni sub iudice e non anche quelli per i quali non vi è stata alcuna contestazione.
Sulla totalità dei canoni richiesti e oggetto di contestazione, dunque, dovrà essere calcolato il 30% previsto dal comma 7 dell'art. 100 d.l. 104/2020 e, solo in seguito, andranno dedotte le somme per le quali il concessionario ha già provveduto al pagamento.
Tutto ciò premesso, nel caso in esame, non può essere condivisa la ricostruzione offerta dalle Amministrazioni appellate per la quale il pagamento della somma di euro
57.835,63 impedisca alla società concessionaria di chiederne la ripetizione per la parte eccedente sulla base del fatto che “il pagamento in misura agevolata comporta in sè la definizione dei giudizi pendenti e fa venire meno l'interesse ad agire, l'interesse ad evitare il danno ingiusto che l'attore subirebbe senza l'intervento degli organi giurisdizionali" (comparsa di costituzione del pag. 19). Non può non Controparte_1 considerarsi, infatti, che la società abbia provveduto al pagamento intimatole Pt_1 dal di con provvedimento del 23/09/2021 non con l'intenzione di prestare CP_1 CP_1 acquiescenza, ma al solo fine di impedire la decadenza dal beneficio previsto dal comma 7 dell'art. 100 d.l. 104/2020.
Tale circostanza appare evidente se si considera che il pagamento dei canoni in misura agevolata di cui all'art. 100 d.l. 104/2020 è stato eseguito dalla società con riserva “di ripetere le somme versate in eccesso rispetto a quanto verrà riconosciuto dall'adita
Autorità giudiziaria” (doc. n. 24 fasc. primo grado).
Individuato, dunque, il corretto criterio applicativo del beneficio previsto dall'art. 100
d.l. 104/2020 s.m.i. e chiarita la finalità per la quale la società appellante ha provveduto al versamento in favore del in data 27/09/2021, occorre stabilire, nel Controparte_1 caso sottoposto all'attenzione di questa Corte, per quali annualità sia possibile applicare la definizione agevolata prevista dall'art. 100, comma 7, lettera a) d.l. 104/2020 s.m.i.
Come sopra evidenziato, uno dei requisiti per l'ammissione al beneficio della definizione agevolata è la pendenza di un contenzioso avente ad oggetto i canoni relativi alle concessioni demaniali marittime. Ebbene, deve rilevarsi come l'appellante, con pag. 14/17 ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila iscritto al ruolo generale n. 311/2016 e successivi motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., abbia contestato l'ammontare dei canoni dovuti per la concessione demaniale marittima per le annualità dal 2007 al 2016 (compresi) e, per tale ragione, il beneficio previsto dal comma 7 dell'art. 100 d.l. 104/2020 può operare solo per il periodo in questione. Devono, dunque, escludersi le annualità 2017, 2018, 2019 e
2020 per le quali non è sorta alcuna contestazione da parte dell'appellante, avendo la stessa provveduto al regolare pagamento dei canoni.
Alla luce di quanto sopra esposto, è necessario procedere alla rideterminazione degli importi relativi alla procedura di definizione agevolata secondo il criterio adottato da questa Corte.
In particolare:
somme versate dalla
€ 43.333,89 Parte_1
per il periodo 2007/2016
somme richieste dal
€ 235.665,49 Controparte_1
per il periodo 2007/2016
importo dovuto ex art. 100 d.l. 104/2020
€ 70.699,65
pari al 30% delle somme richieste differenza tra il 30% delle somme richieste
€ 27.365,76
e le somme versate per il periodo 2007/2016
In base a quanto evidenziato, è possibile affermare che:
1. il per il periodo dal 2007 al 2016 ha richiesto la somma pari ad Controparte_1
€ 235.665,49 a titolo di canoni demaniali marittimi;
pag. 15/17 2. il beneficio del 30%, calcolato sulle somme integralmente richieste dal
[...]
a titolo di canone demaniale per il periodo dal 2007 al 2016, è pari ad € CP_1
70.699,65;
3. la società ha versato a titolo di canone demaniale, per il periodo dal Pt_1
2007 al 2016, la somma pari ad € 43.333,89;
4. deducendo dall'importo di cui al punto 2 le somme già versate dalla società Pt_1
[...
di cui al punto 3 si ottiene una differenza pari ad € 27.365,76.
La società avrebbe dovuto versare, dunque, per la definizione agevolata di cui Pt_1 all'art. 100, comma 7 d.l. 104/2020, la somma pari ad € 27.365,76; tuttavia, avendo l'appellante, a seguito del provvedimento di ammissione al beneficio adottato dal
Comune di con prot. n. 29827 del 23/09/2021, provveduto al pagamento di € CP_1
57.835,63, la stessa risulta creditrice della somma pari ad € 30.469,87.
In considerazione del fatto che il petitum è stato quantificato dall'attrice in primo grado nell'importo pari ad € 28.050,00 (atto di citazione pagg. 5 e 6 e citazione in appello
[...]
pag. 3), la pretesa restitutoria della società medesima deve essere limitata al Pt_3 suddetto importo, oltre interessi e rivalutazione che, vertendosi in tema di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in presenza della buona fede dell'accipiens vanno conteggiati dalla costituzione in mora, ossia dalla notifica dell'atto di citazione, in mancanza di prova di precedenti atti stragiudiziali, fino al soddisfo.
Con riferimento alla titolarità dell'obbligazione restitutoria dal lato passivo, deve osservarsi come la stessa faccia integralmente capo all' . Le Controparte_2 funzioni che, in forza del d.lgs. 112/1998, sono state attribuite alle Regioni e agli Enti
Locali attengono, infatti, al rilascio delle concessioni demaniali marittime, non comprendendo anche l'introito dei corrispettivi, i quali vengono versati nelle casse dell'Erario, essendo la proprietà di tali beni rimasta in capo al demanio pubblico dello
Stato. L risulta essere, dunque, il creditore sostanziale del Controparte_2 rapporto concessorio e, di conseguenza, il soggetto obbligato alla restituzione dell'indebito.
pag. 16/17 4.2 Per tutte le esposte ragioni, i motivi in esame devono essere accolti, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di appello, poiché, adottando il suddetto criterio di determinazione del beneficio, non sussiste alcuna sanzione o interesse a carico dell'appellante e non può ritenersi rilevante la questione di legittimità costituzionale dallo stesso proposta.
5. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, alla luce dell'accoglimento dell'appello proposto, la sentenza di primo grado deve essere riformata nei termini individuati.
6. Le spese di lite dei due gradi di giudizio vengono integralmente compensate, tenuto conto della complessità e della novità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 547/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata
[...]
l'11 aprile 2024, nei confronti del e dell' , ogni Controparte_1 Controparte_2 altra istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, della somma pari ad Controparte_2 euro 28.050,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Consigliere est.
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Presidente
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Minuta redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Antonio
EX IC.
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