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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 905/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, OR
GA DANIELA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3626/2022 depositato il 15/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220027451773 TASSE AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 29320220027451773000, portante il ruolo n. 2022/001374 avente ad oggetto il recupero delle tasse automobilistiche, anno di riferimento 2019, relativa al veicolo targato Targa_1 per un importo complessivo pari ad € 235,09 comprensivo di sanzioni ed interessi adducendo che il tributo in oggetto era stato già pagato.
L'ufficio non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente contesta la debenza del tributo rilevando che il tributo era già stato assolto versando in atti documentazione relativa al pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 per il veicolo targato Targa_1
Ebbene dette circostanze non sono state contestate dall'Ufficio resistente che non si è neppure costituito in giudizio e conclusivamente deve ritenersi venuto meno il presupposto della imposizione a carico del ricorrente con conseguente illegittimità dell'atto ed accoglimento del ricorso.
Stante l'evidente illegittimità del comportamento dell'agente della riscossione che ha inviato la cartella di pagamento a fronte di un tributo regolarmente pagato e la conseguente soccombenza in giudizio si ritiene equo la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del giudizio, quantificate in euro 233.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Palermo – sezione II - accoglie il ricorso e condanna ADER al pagamento delle spese del giudizio pari ad euro 233, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in data 13 gennaio 2026.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, OR
GA DANIELA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3626/2022 depositato il 15/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220027451773 TASSE AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 29320220027451773000, portante il ruolo n. 2022/001374 avente ad oggetto il recupero delle tasse automobilistiche, anno di riferimento 2019, relativa al veicolo targato Targa_1 per un importo complessivo pari ad € 235,09 comprensivo di sanzioni ed interessi adducendo che il tributo in oggetto era stato già pagato.
L'ufficio non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente contesta la debenza del tributo rilevando che il tributo era già stato assolto versando in atti documentazione relativa al pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 per il veicolo targato Targa_1
Ebbene dette circostanze non sono state contestate dall'Ufficio resistente che non si è neppure costituito in giudizio e conclusivamente deve ritenersi venuto meno il presupposto della imposizione a carico del ricorrente con conseguente illegittimità dell'atto ed accoglimento del ricorso.
Stante l'evidente illegittimità del comportamento dell'agente della riscossione che ha inviato la cartella di pagamento a fronte di un tributo regolarmente pagato e la conseguente soccombenza in giudizio si ritiene equo la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del giudizio, quantificate in euro 233.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Palermo – sezione II - accoglie il ricorso e condanna ADER al pagamento delle spese del giudizio pari ad euro 233, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in data 13 gennaio 2026.