Art. 14.
La commissione consultiva e' composta:
a) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che la presiede;
b) da un rappresentante del compartimento marittimo;
c) da un rappresentante dei mediatori marittimi;
d) da un rappresentante dell'armamento, designate dal Ministero della marina mercantile;
e) da un rappresentante dell'ente o consorzio portuale, ove esiste.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario della carriera direttiva della camera stessa.
La commissione consultiva e' composta:
a) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che la presiede;
b) da un rappresentante del compartimento marittimo;
c) da un rappresentante dei mediatori marittimi;
d) da un rappresentante dell'armamento, designate dal Ministero della marina mercantile;
e) da un rappresentante dell'ente o consorzio portuale, ove esiste.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario della carriera direttiva della camera stessa.