TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – Terza sezione civile – nelle persone dei magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente relatore dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott. Antonio Cirma Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 414 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno
2025, avente ad oggetto il ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, proposto da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. FRANCESCO CACCIOLA (c.f. ) del foro di Sa- C.F._2
lerno, domiciliato in Salerno al Corso Garibaldi 124/2
RICORRENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16/10/2025, ed il gestore Parte_1
nominato dall'OCC indicato in epigrafe, nel rappresentare la situazione di sovrain- debitamento del primo, hanno domandato al Tribunale di Napoli nord di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
2. Il Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I. in quanto il debitore ri- siede in Giugliano in Campania, comune ricompreso nell'ambito del suo circonda- rio.
3. Quanto ai presupposti per l'accesso alla procedura, deve anzitutto osservarsi che il ricorrente possiede lo status di debitore assoggettabile a liquidazione controllata,
e dunque di sovraindebitato.
L'art. 2 co. 1 lett. c) CCII definisce il “sovraindebitamento” come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative… e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministra- tiva o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.
E' stato sì imprenditore, iscritto nel registro delle imprese di Napoli, ma la sua im- presa è cessata da oltre un anno, esattamente nel corso del 2022, e da quel registro egli è stato cancellato.
Opera, pertanto, l'art. 33, comma 1-bis, c.c.i.i., secondo cui «il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1».
Sul piano dei presupposti oggettivi, il debitore versa in stato di sovraindebitamento.
L'OCC ha accertato l'incapacità attuale del debitore di soddisfare le obbligazioni assunte, di natura finanziaria e tributaria, non ripagabili con il reddito da lavoro dipendente di cui è attualmente titolare il . Pt_1
Nella sua relazione il gestore della crisi ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore per la ricostruzione della sua situa- zione economica, patrimoniale e finanziaria.
R.p.u. /
2 Il debitore ha inoltre confermato e ribadito la personale volontà di accedere alla procedura di liquidazione controllata.
Sussistono dunque tutti i presupposti ex artt. 268 e 269 CCII per disporre l'aper- tura della procedura richiesta.
Nell'individuazione del liquidatore occorre tener conto dell'art. 270, comma 2, lett.
b), c.c.i.i., che prevede l'alternatività della nomina dell'OCC ad altro professionista iscritto nell'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento, nonché dell'origi- naria incompletezza della relazione dell'OCC, soprattutto in punto di descrizione ed analisi della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
4. Il Tribunale, pertanto,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(c.f. ), nato il [...] a [...] e residente
[...] C.F._1
in Giugliano in Campania (Na) alla via VIA MADONNA DEL PANTANO 81;
NOMINA giudice delegato il dott. Giovanni Di Giorgio e liquidatore l'avv. Ciro Palladino;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture fiscali e contabili obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certi- ficata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
ORDINA la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
R.p.u. /
3 ORDINA altresì, qualora vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Napoli nord e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione sul registro delle imprese, in entrambi i casi a cura del liquidatore.
Così deciso in Aversa, il 1° dicembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Michelangelo Petruzziello
R.p.u. /
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – Terza sezione civile – nelle persone dei magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente relatore dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott. Antonio Cirma Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 414 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno
2025, avente ad oggetto il ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, proposto da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. FRANCESCO CACCIOLA (c.f. ) del foro di Sa- C.F._2
lerno, domiciliato in Salerno al Corso Garibaldi 124/2
RICORRENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16/10/2025, ed il gestore Parte_1
nominato dall'OCC indicato in epigrafe, nel rappresentare la situazione di sovrain- debitamento del primo, hanno domandato al Tribunale di Napoli nord di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
2. Il Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I. in quanto il debitore ri- siede in Giugliano in Campania, comune ricompreso nell'ambito del suo circonda- rio.
3. Quanto ai presupposti per l'accesso alla procedura, deve anzitutto osservarsi che il ricorrente possiede lo status di debitore assoggettabile a liquidazione controllata,
e dunque di sovraindebitato.
L'art. 2 co. 1 lett. c) CCII definisce il “sovraindebitamento” come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative… e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministra- tiva o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.
E' stato sì imprenditore, iscritto nel registro delle imprese di Napoli, ma la sua im- presa è cessata da oltre un anno, esattamente nel corso del 2022, e da quel registro egli è stato cancellato.
Opera, pertanto, l'art. 33, comma 1-bis, c.c.i.i., secondo cui «il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1».
Sul piano dei presupposti oggettivi, il debitore versa in stato di sovraindebitamento.
L'OCC ha accertato l'incapacità attuale del debitore di soddisfare le obbligazioni assunte, di natura finanziaria e tributaria, non ripagabili con il reddito da lavoro dipendente di cui è attualmente titolare il . Pt_1
Nella sua relazione il gestore della crisi ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore per la ricostruzione della sua situa- zione economica, patrimoniale e finanziaria.
R.p.u. /
2 Il debitore ha inoltre confermato e ribadito la personale volontà di accedere alla procedura di liquidazione controllata.
Sussistono dunque tutti i presupposti ex artt. 268 e 269 CCII per disporre l'aper- tura della procedura richiesta.
Nell'individuazione del liquidatore occorre tener conto dell'art. 270, comma 2, lett.
b), c.c.i.i., che prevede l'alternatività della nomina dell'OCC ad altro professionista iscritto nell'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento, nonché dell'origi- naria incompletezza della relazione dell'OCC, soprattutto in punto di descrizione ed analisi della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
4. Il Tribunale, pertanto,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(c.f. ), nato il [...] a [...] e residente
[...] C.F._1
in Giugliano in Campania (Na) alla via VIA MADONNA DEL PANTANO 81;
NOMINA giudice delegato il dott. Giovanni Di Giorgio e liquidatore l'avv. Ciro Palladino;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture fiscali e contabili obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certi- ficata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
ORDINA la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
R.p.u. /
3 ORDINA altresì, qualora vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Napoli nord e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione sul registro delle imprese, in entrambi i casi a cura del liquidatore.
Così deciso in Aversa, il 1° dicembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Michelangelo Petruzziello
R.p.u. /
4