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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice relatore
- dott. Chiara De Franco Giudice riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
18/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2742/2023 R.G.
TRA
, , ,
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4 Parte_5
Severino Nappi
APPELLANTI
E
– rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 Controparte_2
Riccardo Bolognesi e Massimiliano Grant
APPELLATA
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Controparte_3
Tomasino, Giuseppe Tomasino e Carlo Tomasino
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con distinti ricorsi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro - successivamente riuniti per identità delle questioni - i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere stati assunti dalla - secondo le rispettive date indicate in Controparte_4
ricorso - con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato ed
1 inquadrati nel livello D del CCNL applicato (Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e
Servizi Fiduciari – Sezione Servizi Fiduciari), svolgendo mansioni di addetti al controllo dei varchi di accesso nei parcheggi di proprietà della Controparte_2
Più in particolare, deducevano che dal 07 maggio 2009 la aveva assegnato CP_2
all' con successivi contratti di associazione in partecipazione, Controparte_5
tacitamente rinnovati sino al 30.09.2019, la gestione del servizio sosta nelle proprie aree di parcheggio ubicate in diversi comuni della Regione Campania (Aversa, Casoria,
Napoli Campi Flegrei, Napoli Centrale, Napoli Mergellina, Nola, Pozzuoli e Salerno), con contestuale affidamento di tutti i beni e attrezzature strumentali all'esercizio del servizio.
Alla scadenza del rapporto contrattuale in essere tra le due società, esponevano che la
, rientrata in possesso delle proprie aeree di parcheggio e delle proprie CP_2
attrezzature, aveva nuovamente ceduto la gestione delle suddette aree ad un nuovo partner commerciale, ovvero la Quick No Problem Parking S.p.A., senza, tuttavia, far transitare i dipendenti (ivi compresi i ricorrenti) alle proprie dipendenze o a quelle della nuova affidataria, nei confronti dei quali, con telegramma dell'11.09.2019, veniva disposto dall' il loro licenziamento – tempestivamente impugnato – con efficacia dal Controparte_5
30.09.2019.
Precisavano, infine, che, dinanzi al Tribunale di Napoli, avevano introdotto precedenti giudizi volti all'accertamento della illegittima fattispecie dell'interposizione di manodopera tra la e la CP_2 Controparte_5
Sulla base di tali premesse, i lavoratori, dedotta la natura fittizia dei contratti di associazione in partecipazione, ricorrendo, invece, un'ipotesi di trasferimento d'azienda,
o meglio di retrocessione ex art. 2112 c.c., chiedevano al Tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la o con la Quik No Problem Parking S.p.A; in via Controparte_2
subordinata chiedevano, invece, di accertare che tra la e Controparte_2 [...]
era intervenuto un passaggio di cantiere, con conseguente loro diritto CP_3 all'assunzione da parte della società subentrante, ai sensi dell'art. 30 del d.l.vo n. 122 del
2016 e dell'art. 27 del CCNL di categoria.
Si costituivano in giudizio la e la Quik No Problem Parking S.p.A che Controparte_2
chiedevano il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 3182/2023 del 12.05.2023, il Tribunale rigettava il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
2 In particolare, quanto alla domanda proposta in via principale, affermava la non configurabilità di un'ipotesi di trasferimento, o meglio di retrocessione ex art. 2112 c.c., tra la e la in quanto dall'istruttoria era emerso che la Controparte_5 Controparte_2
prima, al momento dell'affidamento della gestione del servizio di parcheggio, era dotata di propria organizzazione imprenditoriale e di un proprio personale.
Quanto alla domanda proposta in via subordinata, osservava la non operatività dell'art,
27 del richiamato CCNL Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, avendo la
[...]
dedotto di non applicare ai propri dipendenti il suddetto CCNL, Controparte_3
deduzione questa rimasta incontestata.
Con atto di appello depositato presso questa Corte il 10.11.2023, i ricorrenti in epigrafe hanno tempestivamente impugnato la sentenza, confutando le argomentazioni esposte dal primo Giudice e dolendosi del mancato riconoscimento del trasferimento di azienda o, in via subordinata, del passaggio di cantiere.
Hanno chiesto, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza, con l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, si sono costituite, con separate memorie, la CP_2
e la che hanno resistito al gravame, eccependo la
[...] Controparte_3
seconda società anche l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse ad agire, non avendo più la gestione di alcuna area di parcheggio della . CP_2
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dalla
Controparte_3
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83/12, conv. con modificazioni in L. n. 134/12
(ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal D.L.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio
3 prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte all'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene alcuni specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che, infatti, ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Parimenti inammissibile è l'appello presentato dal che ha rinunciato alla Parte_2
domanda nel corso del giudizio di primo grado.
Nel merito l'appello è infondato, nei termini che si vanno ad esporre.
Gli odierni appellanti hanno dedotto che sin dal 7 maggio 2009, ininterrottamente e senza soluzione di continuità, con successivi contratti stipulati e tacitamente rinnovati fino al
30 settembre 2019, la assegnava alla sua formale Controparte_2 Controparte_5
datrice di lavoro, sin dal 21 gennaio 2010, la gestione del servizio di sosta all'interno delle proprie aree di parcheggio site in diversi comuni della Regione Campania, adottando formalmente, quale vincolo contrattuale, quello dell'associazione in partecipazione, rinnovato nel 2014 e prorogato sino al settembre 2019.
L'attività, nella quale anche loro erano coinvolti consisteva nella gestione e nel controllo dei parcheggi a pagamento siti in Aversa, Casoria, Napoli Campi Flegrei, Napoli
Centrale, Napoli Mergellina, Nola, Pozzuoli e Salerno.
In tale contesto, affidava alla l'insieme dei beni e delle CP_2 CP_5 attrezzature strumentali all'espletamento del servizio presenti su ciascuna area diparcheggio e, di fatto, cedeva ad per tutta la vigenza del CP_2 Controparte_5
contratto associativo, le aree di sosta e tutte le attrezzature ivi presenti (segnaletica, cartellonistica, arredi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, barriere a comando, cassa automatica, registratori di cassa, personal computer di gestione, telefono cellulare, etc.), nonché i materiali di consumo (moduli per i parcheggi, regolamenti sulla sosta, etc.).
Alla scadenza del rapporto contrattuale in essere con la Controparte_5 CP_2 selezionava l'altra società appellata - quale nuovo partner commerciale - per la
[...]
gestione del medesimo servizio di gestione delle aree di parcheggio, con la conseguenza che provvedeva a rilasciare e riconsegnare a le aree di CP_5 CP_2
4 parcheggio, unitamente a tutti i beni e le attrezzature ivi presenti, ad eccezione, però, del personale ivi assegnato. Per questa risoluzione, venivano licenziati, con decorrenza dal
30 novembre 2019, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, ex artt. 4 e
24 della l. n. 223 del 1991. Tale recesso veniva impugnato, con richiesta di costituzione del rapporto di lavoro con la sia per la violazione delle norme sul divieto di CP_2
interposizione di manodopera sia per l'intervenuta retrocessione del ramo di azienda ovvero del fitto di ramo di azienda.
Avevano, infatti, introdotto altro giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, volto all'accertamento dell'integrazione dell'illegittima fattispecie dell'interposizione di manodopera, in assenza della quale non poteva - a loro dire - mettersi in dubbio la sussistenza della situazione regolata dall'art. 2112 c.c., ossia di un'ipotesi di cessione ovvero di retrocessione di ramo di azienda, in quanto il medesimo complesso di beni organizzati, dotato di autonoma ed unitaria organizzazione, era stato dapprima ceduto dalla alla e, poi, da quest'ultima restituito alla prima e, CP_2 CP_5
successivamente, riceduto alla . Ove, poi, non si volesse riconoscer Controparte_3
nemmeno la fattispecie ex art. 2112 c.c pretendeva, comunque, di veder costituito il suo rapporto di lavoro alle dipendenze della società Quick No Problem Parking, ai sensi degli artt. 30 del d. lgs. 122/2016 e art. 27 del CCNL di categoria, essendosi realizzata nel caso concreto una fattispecie cd. di “passaggio di cantiere”, per “l'assoluta omogeneità dell'attività svolta dal nuovo appaltatore rispetto a quella svolta dalla precedente società
– senza soluzione di continuità”.
In sostanza, le parti appellanti asseriscono una funzione simulatoria del contratto di associazione in partecipazione, teso a mascherare o una fattispecie interpositoria, (oggetto di altro giudizio, ove la costruzione attorea è stata disattesa), oppure, alternativamente, un trasferimento di ramo di azienda o di passaggio di cantiere.
Come insegna la S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 31.7.2023 n. 23242), in materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario.
È stato anche precisato, (cfr. Cass., Sez. Lav., 12.9.2024 n.24475) che - ai fini del trasferimento di ramo d'azienda – l'autonomia funzionale del ramo ceduto costituisce un elemento essenziale della cessione. Questo significa che il ramo d'azienda deve essere in
5 grado, già al momento dello scorporo, di svolgere autonomamente la sua attività produttiva con i propri mezzi organizzativi e funzionali, senza necessità di integrazioni significative da parte del cessionario.
Inoltre, l'autonomia funzionale deve preesistere al trasferimento, come richiesto anche dalla direttiva 2001/23/CE.
Il primo Giudice ha valorizzato l'elemento formale della conclusione di un contratto di associazione in partecipazione tra le società, ex art. 2549 c.c., e la sua esecuzione sempre formalmente impeccabile, per escludere in sé la realizzazione di ipotesi diverse.
La ricostruzione del giudice di prime cure non è oggetto di specifico gravame ed è perfettamente condivisibile non essendo state allegate circostanze tali da escludere la bontà della esistenza tra la e la del contratto di CP_2 Controparte_3
associazione in partecipazione.
Risulta invero incontestata l'esistenza di due distinte società, con rispettive separate organizzazioni e distinte funzioni all'interno della dinamica contrattuale, con l'associata impegnata nella gestione ordinaria dei parcheggi e l'associante impegnata nella vigilanza, con l'interfaccia tra i rispettivi responsabili, delle questioni generali e di particolare importanza per la corretta esecuzione del servizio.
In tale contesto, può non solo escludersi l'interposizione fittizia, profilo non di pertinenza del presente giudizio, ma la stessa configurabilità dell'impresa associata quale ramo di azienda dell'associante e, più in generale, di un fenomeno successorio, mai realizzatosi anche perché il servizio è sorto con la cooperazione funzionale tra due aziende distinte, la seconda selezionata all'esito di un apposito bando, con i rispettivi compiti, senza subentri dell'una all'altra.
Il fatto che le aree e le attrezzature fossero di pertinenza della , così come la CP_2 riconoscibilità esterna attraverso il cartellino dei lavoratori dell' , sottolinea il CP_5
ruolo comunque primario, anche in termini di visibilità, dell'associante, a fronte del ruolo dell'associato, che contrattualmente ha conferito un apporto, dato dalla gestione ordinaria, minuta, dei parcheggi.
Ciò anche tenendo conto dell'atteggiarsi dell'onere probatorio nella fattispecie, posto, secondo i canoni generali, a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento,
(arg. ex Cass., Sez. Lav., 27.4.2022 n. 13186).
I dati documentali offerti da parte resistente, non accompagnati da una specifica contestazione, corroborano una tale conclusione.
6 Va, a tal riguardo, in primo luogo, considerato che in data 7 febbraio 2020,
l'Amministratore Unico di , in Amministrazione Giudiziaria seguita al CP_5
sequestro giudiziale penale disposto con provvedimento del 22 ottobre 2014, con una nota dichiarava, per il periodo a sua conoscenza: “di non aver rinvenuto elementi tali da far dedurre l'esistenza di una interposizione di manodopera, o altro, così come prospettata, tant'è che ho sempre personalmente fornito direttive ai dipendenti ed organizzato l'attività di impresa, avvalendomi del personale assunto”. È un elemento che, in qualche modo, riscontra l'effettività dell'operazione economica espressa dal negozio di associazione in partecipazione.
Il contratto precisava, già in premessa, che aveva “indetto una procedura CP_2
competitiva per selezionare un partner commerciale che, in qualità di associato in partecipazione, apporti attività lavorative per lo svolgimento dei servizi connessi alla gestione della sosta” nelle aree del Network Campania 1 con la precisazione che
, in qualità di Associante, e la società in qualità di CP_2 Controparte_5
Associato, convengono di associarsi in partecipazione, ai sensi degli art. 2549 e seguenti del codice civile, per l'erogazione dei servizi connessi alla gestione della sosta nelle aree”
Network Campania 1 .
Inoltre, il Contratto prevedeva che “l'Associato apporta esclusivamente l'attività lavorativa dei propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti e si impegna a garantire lo svolgimento dell'attività di gestione dei parcheggi, in modo assiduo e continuativo, secondo le direttive impartite dall'Associante” (doc. 6, art. 5 “Apporto dell'Associato”,
p. 4), attività meglio precisate nell'art. 6 del Contratto e nel Capitolato Tecnico
Prestazionale. A fronte di tale apporto, e avevano concordato CP_2 CP_5 che “il corrispettivo spettante all'Associato è costituito dalla partecipazione ai ricavi derivanti dalla vendita dei servizi di sosta nelle aree in oggetto, senza riconoscimento di alcun'altra forma di remunerazione in valore fisso o predeterminato, per una quota pari alla percentuale base offerta, del 14.70 % (quattordici/settanta %)”, adeguabile a seconda di predeterminati scaglioni di ricavato raggiunti (v. doc. 6, art. 11 “Partecipazione ai ricavi”, p. 9 ss).
Espressamente disciplinato dal Contratto anche il diritto di rendiconto dell'Associato, ai sensi dell'art. 2552, comma 3°, c.c., ove si prevedeva che “la rendicontazione relativa ai ricavi dei parcheggi sarà effettuata dall'Associante anche sulla base di dati presentati con cadenza mensile dall'Associato”; “le modalità di quantificazione, rendicontazione, controllo e versamento dei ricavi sono contenute nel C.T.P.” e non vi è deduzione che la
7 rendicontazione non venisse effettivamente effettuata mensilmente, come d'altronde ricavabile per tabulas, ad esempio, dalla rendicontazione mensile dell'Associante
all'Associato relativa al 2018, comprensiva degli incassi, delle CP_2 CP_5
Convenzioni commerciali attive e delle prestazioni extra a misura, con l'attribuzione in percentuale dei relativi corrispettivi.
Il rapporto commerciale tra e , tra il 2009 e il 2019, ha generato CP_2 CP_5
un andamento dei ricavi e dei conseguenti corrispettivi di che l'appellata CP_5
ha sintetizzato nel prospetto in atti rende del tutto plausibile la partecipazione CP_2 dell'impresa associata al rischio di impresa.
Va, sul punto, anche sottolineato che il contratto di associazione in partecipazione è stato ritenuto legittimo anche in ipotesi di esclusione alla partecipazione dell'associato alle perdite (cfr. Cass., Sez. Lav., 19.5.2023 n.13842), in quanto l'associato in partecipazione che presta la propria attività in un'impresa che consegue risultati negativi è comunque soggetto in senso lato ad un rischio economico, pure laddove le parti abbiano escluso la partecipazione alle perdite, poiché in tal caso l'assenza di utili comporta l'assenza di compensi, essendo gli ultimi inevitabilmente correlati all'andamento economico dell'impresa.
In conclusione, e riassumendo, questa Corte reputa che le risultanze istruttorie non provano affatto né la sottoposizione dei dipendenti della al potere gerarchico CP_5
e disciplinare della (oggetto, tra l'altro, di altro giudizio); né un trasferimento CP_2
di azienda tra le due società non avendo la esercitato nessuna attività di CP_2
impresa essendosi limitata a concedere, con la conclusione del contratto di associazione in partecipazione, la gestione del servizio da espletare con maestranze assunte direttamente dalla associata.
Ne discende la regolarità del contratto di associazione in partecipazione, profilo che assorbe anche la subordinata prospettazione attorea circa l'ipotizzato passaggio di cantiere, incompatibile con il diverso schema dell'appalto, che presenta una struttura e una funzionalità diversa, con diversi diritti e obblighi delle parti.
Ad abundantiam, può - in ogni caso – rilevarsi innanzitutto che dal tenore dell'invocato art. 30 del d.l.vo n. 122 del 2016 non si evince un generale diritto al passaggio di cantiere, ma il ben diverso principio che il cambio di appalto di per sé non esprime necessariamente un trasferimento d'azienda. Parte ricorrente invoca, poi, una clausola sociale rinveniente da un CCNL che non è quello applicato dalla , che è la società Controparte_3
8 subentrata all' quale associata della e contro la quale la pretesa CP_5 CP_2
formulata, in via subordinata, è stata rivolta.
E ciò anche in considerazione del rifiuto degli odierni appellanti (tranne il ad Parte_2
accettare la proposta di assunzione della ad essi rivolta in sede Controparte_3
stragiudiziale.
Va, su tale ultimo punto, richiamata la costante giurisprudenza della S.C. (arg., ex plurimis, da Cass., Sez. Lav., 13.7.2009 n. 16340; così già Cass., Sez. Un.,26.3.1997 n.
2665), per la quale l'art. 2070, comma 1, c.c. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione, pur costituendo il contratto medesimo un termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 della Cost.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione dell'obiettiva peculiarità della vicenda azionata si reputa equo, pur nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte
Cost. n. 77 del 2018, compensare integralmente, tra le parti, le spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte così decide: dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_5 rigetta l'appello per gli altri appellanti. Compensa le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni La processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis
D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice relatore
- dott. Chiara De Franco Giudice riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
18/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2742/2023 R.G.
TRA
, , ,
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4 Parte_5
Severino Nappi
APPELLANTI
E
– rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 Controparte_2
Riccardo Bolognesi e Massimiliano Grant
APPELLATA
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Controparte_3
Tomasino, Giuseppe Tomasino e Carlo Tomasino
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con distinti ricorsi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro - successivamente riuniti per identità delle questioni - i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere stati assunti dalla - secondo le rispettive date indicate in Controparte_4
ricorso - con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato ed
1 inquadrati nel livello D del CCNL applicato (Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e
Servizi Fiduciari – Sezione Servizi Fiduciari), svolgendo mansioni di addetti al controllo dei varchi di accesso nei parcheggi di proprietà della Controparte_2
Più in particolare, deducevano che dal 07 maggio 2009 la aveva assegnato CP_2
all' con successivi contratti di associazione in partecipazione, Controparte_5
tacitamente rinnovati sino al 30.09.2019, la gestione del servizio sosta nelle proprie aree di parcheggio ubicate in diversi comuni della Regione Campania (Aversa, Casoria,
Napoli Campi Flegrei, Napoli Centrale, Napoli Mergellina, Nola, Pozzuoli e Salerno), con contestuale affidamento di tutti i beni e attrezzature strumentali all'esercizio del servizio.
Alla scadenza del rapporto contrattuale in essere tra le due società, esponevano che la
, rientrata in possesso delle proprie aeree di parcheggio e delle proprie CP_2
attrezzature, aveva nuovamente ceduto la gestione delle suddette aree ad un nuovo partner commerciale, ovvero la Quick No Problem Parking S.p.A., senza, tuttavia, far transitare i dipendenti (ivi compresi i ricorrenti) alle proprie dipendenze o a quelle della nuova affidataria, nei confronti dei quali, con telegramma dell'11.09.2019, veniva disposto dall' il loro licenziamento – tempestivamente impugnato – con efficacia dal Controparte_5
30.09.2019.
Precisavano, infine, che, dinanzi al Tribunale di Napoli, avevano introdotto precedenti giudizi volti all'accertamento della illegittima fattispecie dell'interposizione di manodopera tra la e la CP_2 Controparte_5
Sulla base di tali premesse, i lavoratori, dedotta la natura fittizia dei contratti di associazione in partecipazione, ricorrendo, invece, un'ipotesi di trasferimento d'azienda,
o meglio di retrocessione ex art. 2112 c.c., chiedevano al Tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la o con la Quik No Problem Parking S.p.A; in via Controparte_2
subordinata chiedevano, invece, di accertare che tra la e Controparte_2 [...]
era intervenuto un passaggio di cantiere, con conseguente loro diritto CP_3 all'assunzione da parte della società subentrante, ai sensi dell'art. 30 del d.l.vo n. 122 del
2016 e dell'art. 27 del CCNL di categoria.
Si costituivano in giudizio la e la Quik No Problem Parking S.p.A che Controparte_2
chiedevano il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 3182/2023 del 12.05.2023, il Tribunale rigettava il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
2 In particolare, quanto alla domanda proposta in via principale, affermava la non configurabilità di un'ipotesi di trasferimento, o meglio di retrocessione ex art. 2112 c.c., tra la e la in quanto dall'istruttoria era emerso che la Controparte_5 Controparte_2
prima, al momento dell'affidamento della gestione del servizio di parcheggio, era dotata di propria organizzazione imprenditoriale e di un proprio personale.
Quanto alla domanda proposta in via subordinata, osservava la non operatività dell'art,
27 del richiamato CCNL Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, avendo la
[...]
dedotto di non applicare ai propri dipendenti il suddetto CCNL, Controparte_3
deduzione questa rimasta incontestata.
Con atto di appello depositato presso questa Corte il 10.11.2023, i ricorrenti in epigrafe hanno tempestivamente impugnato la sentenza, confutando le argomentazioni esposte dal primo Giudice e dolendosi del mancato riconoscimento del trasferimento di azienda o, in via subordinata, del passaggio di cantiere.
Hanno chiesto, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza, con l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, si sono costituite, con separate memorie, la CP_2
e la che hanno resistito al gravame, eccependo la
[...] Controparte_3
seconda società anche l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse ad agire, non avendo più la gestione di alcuna area di parcheggio della . CP_2
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dalla
Controparte_3
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83/12, conv. con modificazioni in L. n. 134/12
(ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal D.L.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio
3 prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte all'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene alcuni specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che, infatti, ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Parimenti inammissibile è l'appello presentato dal che ha rinunciato alla Parte_2
domanda nel corso del giudizio di primo grado.
Nel merito l'appello è infondato, nei termini che si vanno ad esporre.
Gli odierni appellanti hanno dedotto che sin dal 7 maggio 2009, ininterrottamente e senza soluzione di continuità, con successivi contratti stipulati e tacitamente rinnovati fino al
30 settembre 2019, la assegnava alla sua formale Controparte_2 Controparte_5
datrice di lavoro, sin dal 21 gennaio 2010, la gestione del servizio di sosta all'interno delle proprie aree di parcheggio site in diversi comuni della Regione Campania, adottando formalmente, quale vincolo contrattuale, quello dell'associazione in partecipazione, rinnovato nel 2014 e prorogato sino al settembre 2019.
L'attività, nella quale anche loro erano coinvolti consisteva nella gestione e nel controllo dei parcheggi a pagamento siti in Aversa, Casoria, Napoli Campi Flegrei, Napoli
Centrale, Napoli Mergellina, Nola, Pozzuoli e Salerno.
In tale contesto, affidava alla l'insieme dei beni e delle CP_2 CP_5 attrezzature strumentali all'espletamento del servizio presenti su ciascuna area diparcheggio e, di fatto, cedeva ad per tutta la vigenza del CP_2 Controparte_5
contratto associativo, le aree di sosta e tutte le attrezzature ivi presenti (segnaletica, cartellonistica, arredi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, barriere a comando, cassa automatica, registratori di cassa, personal computer di gestione, telefono cellulare, etc.), nonché i materiali di consumo (moduli per i parcheggi, regolamenti sulla sosta, etc.).
Alla scadenza del rapporto contrattuale in essere con la Controparte_5 CP_2 selezionava l'altra società appellata - quale nuovo partner commerciale - per la
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gestione del medesimo servizio di gestione delle aree di parcheggio, con la conseguenza che provvedeva a rilasciare e riconsegnare a le aree di CP_5 CP_2
4 parcheggio, unitamente a tutti i beni e le attrezzature ivi presenti, ad eccezione, però, del personale ivi assegnato. Per questa risoluzione, venivano licenziati, con decorrenza dal
30 novembre 2019, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, ex artt. 4 e
24 della l. n. 223 del 1991. Tale recesso veniva impugnato, con richiesta di costituzione del rapporto di lavoro con la sia per la violazione delle norme sul divieto di CP_2
interposizione di manodopera sia per l'intervenuta retrocessione del ramo di azienda ovvero del fitto di ramo di azienda.
Avevano, infatti, introdotto altro giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, volto all'accertamento dell'integrazione dell'illegittima fattispecie dell'interposizione di manodopera, in assenza della quale non poteva - a loro dire - mettersi in dubbio la sussistenza della situazione regolata dall'art. 2112 c.c., ossia di un'ipotesi di cessione ovvero di retrocessione di ramo di azienda, in quanto il medesimo complesso di beni organizzati, dotato di autonoma ed unitaria organizzazione, era stato dapprima ceduto dalla alla e, poi, da quest'ultima restituito alla prima e, CP_2 CP_5
successivamente, riceduto alla . Ove, poi, non si volesse riconoscer Controparte_3
nemmeno la fattispecie ex art. 2112 c.c pretendeva, comunque, di veder costituito il suo rapporto di lavoro alle dipendenze della società Quick No Problem Parking, ai sensi degli artt. 30 del d. lgs. 122/2016 e art. 27 del CCNL di categoria, essendosi realizzata nel caso concreto una fattispecie cd. di “passaggio di cantiere”, per “l'assoluta omogeneità dell'attività svolta dal nuovo appaltatore rispetto a quella svolta dalla precedente società
– senza soluzione di continuità”.
In sostanza, le parti appellanti asseriscono una funzione simulatoria del contratto di associazione in partecipazione, teso a mascherare o una fattispecie interpositoria, (oggetto di altro giudizio, ove la costruzione attorea è stata disattesa), oppure, alternativamente, un trasferimento di ramo di azienda o di passaggio di cantiere.
Come insegna la S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 31.7.2023 n. 23242), in materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario.
È stato anche precisato, (cfr. Cass., Sez. Lav., 12.9.2024 n.24475) che - ai fini del trasferimento di ramo d'azienda – l'autonomia funzionale del ramo ceduto costituisce un elemento essenziale della cessione. Questo significa che il ramo d'azienda deve essere in
5 grado, già al momento dello scorporo, di svolgere autonomamente la sua attività produttiva con i propri mezzi organizzativi e funzionali, senza necessità di integrazioni significative da parte del cessionario.
Inoltre, l'autonomia funzionale deve preesistere al trasferimento, come richiesto anche dalla direttiva 2001/23/CE.
Il primo Giudice ha valorizzato l'elemento formale della conclusione di un contratto di associazione in partecipazione tra le società, ex art. 2549 c.c., e la sua esecuzione sempre formalmente impeccabile, per escludere in sé la realizzazione di ipotesi diverse.
La ricostruzione del giudice di prime cure non è oggetto di specifico gravame ed è perfettamente condivisibile non essendo state allegate circostanze tali da escludere la bontà della esistenza tra la e la del contratto di CP_2 Controparte_3
associazione in partecipazione.
Risulta invero incontestata l'esistenza di due distinte società, con rispettive separate organizzazioni e distinte funzioni all'interno della dinamica contrattuale, con l'associata impegnata nella gestione ordinaria dei parcheggi e l'associante impegnata nella vigilanza, con l'interfaccia tra i rispettivi responsabili, delle questioni generali e di particolare importanza per la corretta esecuzione del servizio.
In tale contesto, può non solo escludersi l'interposizione fittizia, profilo non di pertinenza del presente giudizio, ma la stessa configurabilità dell'impresa associata quale ramo di azienda dell'associante e, più in generale, di un fenomeno successorio, mai realizzatosi anche perché il servizio è sorto con la cooperazione funzionale tra due aziende distinte, la seconda selezionata all'esito di un apposito bando, con i rispettivi compiti, senza subentri dell'una all'altra.
Il fatto che le aree e le attrezzature fossero di pertinenza della , così come la CP_2 riconoscibilità esterna attraverso il cartellino dei lavoratori dell' , sottolinea il CP_5
ruolo comunque primario, anche in termini di visibilità, dell'associante, a fronte del ruolo dell'associato, che contrattualmente ha conferito un apporto, dato dalla gestione ordinaria, minuta, dei parcheggi.
Ciò anche tenendo conto dell'atteggiarsi dell'onere probatorio nella fattispecie, posto, secondo i canoni generali, a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento,
(arg. ex Cass., Sez. Lav., 27.4.2022 n. 13186).
I dati documentali offerti da parte resistente, non accompagnati da una specifica contestazione, corroborano una tale conclusione.
6 Va, a tal riguardo, in primo luogo, considerato che in data 7 febbraio 2020,
l'Amministratore Unico di , in Amministrazione Giudiziaria seguita al CP_5
sequestro giudiziale penale disposto con provvedimento del 22 ottobre 2014, con una nota dichiarava, per il periodo a sua conoscenza: “di non aver rinvenuto elementi tali da far dedurre l'esistenza di una interposizione di manodopera, o altro, così come prospettata, tant'è che ho sempre personalmente fornito direttive ai dipendenti ed organizzato l'attività di impresa, avvalendomi del personale assunto”. È un elemento che, in qualche modo, riscontra l'effettività dell'operazione economica espressa dal negozio di associazione in partecipazione.
Il contratto precisava, già in premessa, che aveva “indetto una procedura CP_2
competitiva per selezionare un partner commerciale che, in qualità di associato in partecipazione, apporti attività lavorative per lo svolgimento dei servizi connessi alla gestione della sosta” nelle aree del Network Campania 1 con la precisazione che
, in qualità di Associante, e la società in qualità di CP_2 Controparte_5
Associato, convengono di associarsi in partecipazione, ai sensi degli art. 2549 e seguenti del codice civile, per l'erogazione dei servizi connessi alla gestione della sosta nelle aree”
Network Campania 1 .
Inoltre, il Contratto prevedeva che “l'Associato apporta esclusivamente l'attività lavorativa dei propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti e si impegna a garantire lo svolgimento dell'attività di gestione dei parcheggi, in modo assiduo e continuativo, secondo le direttive impartite dall'Associante” (doc. 6, art. 5 “Apporto dell'Associato”,
p. 4), attività meglio precisate nell'art. 6 del Contratto e nel Capitolato Tecnico
Prestazionale. A fronte di tale apporto, e avevano concordato CP_2 CP_5 che “il corrispettivo spettante all'Associato è costituito dalla partecipazione ai ricavi derivanti dalla vendita dei servizi di sosta nelle aree in oggetto, senza riconoscimento di alcun'altra forma di remunerazione in valore fisso o predeterminato, per una quota pari alla percentuale base offerta, del 14.70 % (quattordici/settanta %)”, adeguabile a seconda di predeterminati scaglioni di ricavato raggiunti (v. doc. 6, art. 11 “Partecipazione ai ricavi”, p. 9 ss).
Espressamente disciplinato dal Contratto anche il diritto di rendiconto dell'Associato, ai sensi dell'art. 2552, comma 3°, c.c., ove si prevedeva che “la rendicontazione relativa ai ricavi dei parcheggi sarà effettuata dall'Associante anche sulla base di dati presentati con cadenza mensile dall'Associato”; “le modalità di quantificazione, rendicontazione, controllo e versamento dei ricavi sono contenute nel C.T.P.” e non vi è deduzione che la
7 rendicontazione non venisse effettivamente effettuata mensilmente, come d'altronde ricavabile per tabulas, ad esempio, dalla rendicontazione mensile dell'Associante
all'Associato relativa al 2018, comprensiva degli incassi, delle CP_2 CP_5
Convenzioni commerciali attive e delle prestazioni extra a misura, con l'attribuzione in percentuale dei relativi corrispettivi.
Il rapporto commerciale tra e , tra il 2009 e il 2019, ha generato CP_2 CP_5
un andamento dei ricavi e dei conseguenti corrispettivi di che l'appellata CP_5
ha sintetizzato nel prospetto in atti rende del tutto plausibile la partecipazione CP_2 dell'impresa associata al rischio di impresa.
Va, sul punto, anche sottolineato che il contratto di associazione in partecipazione è stato ritenuto legittimo anche in ipotesi di esclusione alla partecipazione dell'associato alle perdite (cfr. Cass., Sez. Lav., 19.5.2023 n.13842), in quanto l'associato in partecipazione che presta la propria attività in un'impresa che consegue risultati negativi è comunque soggetto in senso lato ad un rischio economico, pure laddove le parti abbiano escluso la partecipazione alle perdite, poiché in tal caso l'assenza di utili comporta l'assenza di compensi, essendo gli ultimi inevitabilmente correlati all'andamento economico dell'impresa.
In conclusione, e riassumendo, questa Corte reputa che le risultanze istruttorie non provano affatto né la sottoposizione dei dipendenti della al potere gerarchico CP_5
e disciplinare della (oggetto, tra l'altro, di altro giudizio); né un trasferimento CP_2
di azienda tra le due società non avendo la esercitato nessuna attività di CP_2
impresa essendosi limitata a concedere, con la conclusione del contratto di associazione in partecipazione, la gestione del servizio da espletare con maestranze assunte direttamente dalla associata.
Ne discende la regolarità del contratto di associazione in partecipazione, profilo che assorbe anche la subordinata prospettazione attorea circa l'ipotizzato passaggio di cantiere, incompatibile con il diverso schema dell'appalto, che presenta una struttura e una funzionalità diversa, con diversi diritti e obblighi delle parti.
Ad abundantiam, può - in ogni caso – rilevarsi innanzitutto che dal tenore dell'invocato art. 30 del d.l.vo n. 122 del 2016 non si evince un generale diritto al passaggio di cantiere, ma il ben diverso principio che il cambio di appalto di per sé non esprime necessariamente un trasferimento d'azienda. Parte ricorrente invoca, poi, una clausola sociale rinveniente da un CCNL che non è quello applicato dalla , che è la società Controparte_3
8 subentrata all' quale associata della e contro la quale la pretesa CP_5 CP_2
formulata, in via subordinata, è stata rivolta.
E ciò anche in considerazione del rifiuto degli odierni appellanti (tranne il ad Parte_2
accettare la proposta di assunzione della ad essi rivolta in sede Controparte_3
stragiudiziale.
Va, su tale ultimo punto, richiamata la costante giurisprudenza della S.C. (arg., ex plurimis, da Cass., Sez. Lav., 13.7.2009 n. 16340; così già Cass., Sez. Un.,26.3.1997 n.
2665), per la quale l'art. 2070, comma 1, c.c. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione, pur costituendo il contratto medesimo un termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 della Cost.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione dell'obiettiva peculiarità della vicenda azionata si reputa equo, pur nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte
Cost. n. 77 del 2018, compensare integralmente, tra le parti, le spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte così decide: dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_5 rigetta l'appello per gli altri appellanti. Compensa le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni La processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis
D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
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