Versione
24 marzo 1961
24 marzo 1961
Art. 12.
Agli scopi indicati dall'articolo 2 l'Istituto provvede:
con contributo degli Enti previdenziali rappresentati nel Consiglio di amministrazione;
con le rendite del suo patrimonio;
con i contributi volontari di enti e di privati;
con i proventi delle attivita' da esso esplicate.
Il contributo degli Enti previdenziali e' determinato nella misura di lire centoventicinque milioni per ciascuno degli esercizi 1961 e 1962. Per gli esercizi successivi il contributo predetto e' determinato annualmente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, a seguito di presentazione del bilancio di previsione, entro il 31 ottobre, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Agli scopi indicati dall'articolo 2 l'Istituto provvede:
con contributo degli Enti previdenziali rappresentati nel Consiglio di amministrazione;
con le rendite del suo patrimonio;
con i contributi volontari di enti e di privati;
con i proventi delle attivita' da esso esplicate.
Il contributo degli Enti previdenziali e' determinato nella misura di lire centoventicinque milioni per ciascuno degli esercizi 1961 e 1962. Per gli esercizi successivi il contributo predetto e' determinato annualmente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, a seguito di presentazione del bilancio di previsione, entro il 31 ottobre, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 14/07/2012, n. 3234Provvedimento: […] In relazione a quanto più sopra riferito, si chiede al Consiglio di Stato di esprimere il proprio parere in merito alla vigenza o meno dell'art. 12 della legge 10 febbraio 1961, n. 66, e comunque di esprimersi in merito alla possibilità di prevedere, nell'ambito del nuovo Statuto dell'ISFOL, il contributo dell'INAIL e dell'INPS finalizzato allo svolgimento delle attività di ricerca in materia di politiche sociali.Leggi di più...