Articolo 12 della Legge 10 febbraio 1961, n. 66
Articolo 11Articolo 13
Versione
24 marzo 1961
Art. 12.
Agli scopi indicati dall'articolo 2 l'Istituto provvede:
con contributo degli Enti previdenziali rappresentati nel Consiglio di amministrazione;
con le rendite del suo patrimonio;
con i contributi volontari di enti e di privati;
con i proventi delle attivita' da esso esplicate.
Il contributo degli Enti previdenziali e' determinato nella misura di lire centoventicinque milioni per ciascuno degli esercizi 1961 e 1962. Per gli esercizi successivi il contributo predetto e' determinato annualmente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, a seguito di presentazione del bilancio di previsione, entro il 31 ottobre, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Entrata in vigore il 24 marzo 1961
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