Art. 6.
L'ufficiale in ausiliaria non puo' assumere impieghi ne' rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed e'.
collocato nella riserva con perdita anche dell'indennita' di cui al precedente art. 4, eventualmente spettantegli.
L'ufficiale in ausiliaria non puo' assumere impieghi ne' rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed e'.
collocato nella riserva con perdita anche dell'indennita' di cui al precedente art. 4, eventualmente spettantegli.