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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/06/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3231/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3231/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 9:41 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per il l'avv. DE FLAVIIS MARCO il quale si riporta all'impugnazione Parte_1
chiedendone l'accoglimento.
Per l'avv. VASTANO MAURO, il quale si riporta alla comparsa di Controparte_1
costituzione chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
È altresì presente la Dott.SA , tirocinante ex art 73 DL 69/2013. Persona_1
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3231/2024 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FLAVIIS MARCO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA ITALIA 1 presso il difensore avv. DE FLAVIIS Pt_1
MARCO APPELLANTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VASTANO Controparte_1 C.F._1
MAURO elettivamente domiciliato in Viale Marconi 11 LANCIANO, presso il difensore avv.
VASTANO MAURO APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 31.10.2024 il ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 3076/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di e depositata il 2.5.2024, che aveva Pt_1 accolto l'opposizione proposta da proprietario del veicolo targato FF606GS, Controparte_1
avverso il verbale di contestazione n. V/37464U/2023 del 3.6.2023.
Con tale verbale la Polizia Municipale del aveva contestato al la Parte_1 CP_1 violazione dell'art. 126 bis comma 2 del CdS, per aver omesso di fornire i dati della patente di guida del soggetto che conduceva il veicolo sopra indicato, in occasione di precedenti accertamenti, aventi ad oggetto la violazione dell'art. 40 C.d.S. (rif. art. 146 c. 2 C.d.S.) per omeSA osservanza degli obblighi imposti dalla segnaletica orizzontale ivi presente (rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso).
A sostegno dell'impugnazione assumeva che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto assolto l'obbligo, gravante sul proprietario del veicolo, ritenendo che il medesimo fosse tenuto non solo pagina 2 di 4 ad indicare i dati personali del conducente del veicolo contravvenzionato, ma anche ad allegare una fotocopia della patente di guida di tale persona, così come previsto, dal punto di vista operativo, dalla
Circolare del Ministero dell'Interno datata 14 settembre 2004, n. 300/A/1/33792/109/16/1, il cui modello costituente allegato n. 1 della circolare, era stato allegato al verbale notificato al proprietario del veicolo.
2. L'appellato si è costituito in data 15.5.2025 chiedendo il rigetto dell'appello.
3. All'udienza del 4.6.2025 all'esito della discussione, la causa è stata riservata per la decisione.
******
A. Sulla fondatezza dell'appello.
L'art. 126 bis del C.d.S. impone al proprietario del veicolo di fornire, entro seSAnta giorni dalla notifica della contravvenzione, i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento della commeSA violazione.
Non è quindi richiesta l'allegazione di fotocopia della patente di guida del conducente del veicolo contravvenzionato.
Premesso che non è consentito all'amministrazione appellante la possibilità di innovare l'ordinamento giuridico, chiedendo ulteriori adempimenti al destinatario della contravvenzione, era quindi onere della medesima procedere ad acquisire, sulla base dei dati forniti dal proprietario del veicolo contravvenzionato, tutti i dati neceSAri per procedere ai prescritti adempimenti.
Va inoltre evidenziato che, nel caso in esame, considerato che il proprietario del veicolo aveva indicato sé stesso come conducente del veicolo, al momento della contestata infrazione, era sicuramente certa l'identificazione del trasgressore.
L'appello va quindi rigettato.
B. Sulla disciplina delle spese
b.1 Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di fase istruttoria, seguono la soccombenza dell'appellante.
Spese parametrate al minimo, considerata la linearità della controversia.
b.2 L'integrale rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al versamento ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 3231/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
pagina 3 di 4 CONDANNA
l'appellante alle spese del grado sostenute dall'appellato, che liquida in € 332,00 per onorari, oltre
I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%.
DICHIARA
l'appellante tenuto a versare ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta in calce al verbale e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 4 giugno 2025
Il Giudice
Patrizia Medica
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3231/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 9:41 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per il l'avv. DE FLAVIIS MARCO il quale si riporta all'impugnazione Parte_1
chiedendone l'accoglimento.
Per l'avv. VASTANO MAURO, il quale si riporta alla comparsa di Controparte_1
costituzione chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
È altresì presente la Dott.SA , tirocinante ex art 73 DL 69/2013. Persona_1
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3231/2024 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FLAVIIS MARCO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA ITALIA 1 presso il difensore avv. DE FLAVIIS Pt_1
MARCO APPELLANTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VASTANO Controparte_1 C.F._1
MAURO elettivamente domiciliato in Viale Marconi 11 LANCIANO, presso il difensore avv.
VASTANO MAURO APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 31.10.2024 il ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 3076/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di e depositata il 2.5.2024, che aveva Pt_1 accolto l'opposizione proposta da proprietario del veicolo targato FF606GS, Controparte_1
avverso il verbale di contestazione n. V/37464U/2023 del 3.6.2023.
Con tale verbale la Polizia Municipale del aveva contestato al la Parte_1 CP_1 violazione dell'art. 126 bis comma 2 del CdS, per aver omesso di fornire i dati della patente di guida del soggetto che conduceva il veicolo sopra indicato, in occasione di precedenti accertamenti, aventi ad oggetto la violazione dell'art. 40 C.d.S. (rif. art. 146 c. 2 C.d.S.) per omeSA osservanza degli obblighi imposti dalla segnaletica orizzontale ivi presente (rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso).
A sostegno dell'impugnazione assumeva che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto assolto l'obbligo, gravante sul proprietario del veicolo, ritenendo che il medesimo fosse tenuto non solo pagina 2 di 4 ad indicare i dati personali del conducente del veicolo contravvenzionato, ma anche ad allegare una fotocopia della patente di guida di tale persona, così come previsto, dal punto di vista operativo, dalla
Circolare del Ministero dell'Interno datata 14 settembre 2004, n. 300/A/1/33792/109/16/1, il cui modello costituente allegato n. 1 della circolare, era stato allegato al verbale notificato al proprietario del veicolo.
2. L'appellato si è costituito in data 15.5.2025 chiedendo il rigetto dell'appello.
3. All'udienza del 4.6.2025 all'esito della discussione, la causa è stata riservata per la decisione.
******
A. Sulla fondatezza dell'appello.
L'art. 126 bis del C.d.S. impone al proprietario del veicolo di fornire, entro seSAnta giorni dalla notifica della contravvenzione, i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento della commeSA violazione.
Non è quindi richiesta l'allegazione di fotocopia della patente di guida del conducente del veicolo contravvenzionato.
Premesso che non è consentito all'amministrazione appellante la possibilità di innovare l'ordinamento giuridico, chiedendo ulteriori adempimenti al destinatario della contravvenzione, era quindi onere della medesima procedere ad acquisire, sulla base dei dati forniti dal proprietario del veicolo contravvenzionato, tutti i dati neceSAri per procedere ai prescritti adempimenti.
Va inoltre evidenziato che, nel caso in esame, considerato che il proprietario del veicolo aveva indicato sé stesso come conducente del veicolo, al momento della contestata infrazione, era sicuramente certa l'identificazione del trasgressore.
L'appello va quindi rigettato.
B. Sulla disciplina delle spese
b.1 Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di fase istruttoria, seguono la soccombenza dell'appellante.
Spese parametrate al minimo, considerata la linearità della controversia.
b.2 L'integrale rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al versamento ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 3231/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
pagina 3 di 4 CONDANNA
l'appellante alle spese del grado sostenute dall'appellato, che liquida in € 332,00 per onorari, oltre
I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%.
DICHIARA
l'appellante tenuto a versare ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta in calce al verbale e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 4 giugno 2025
Il Giudice
Patrizia Medica
pagina 4 di 4