Versione
22 maggio 2022
22 maggio 2022
Art. 1. 1. La Repubblica riconosce il giorno 26 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, al fine di conservare la memoria dell'eroismo dimostrato dal Corpo d'armata alpino nella battaglia di Nikolajewka durante la seconda guerra mondiale, nonche' di promuovere i valori della difesa della sovranita' e dell'interesse nazionale nonche' dell'etica della partecipazione civile, della solidarieta' e del volontariato, che gli alpini incarnano.
2. Le iniziative di cui all'articolo 2 per la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini si svolgono, di norma, l'ultima domenica del mese di gennaio.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
2. Le iniziative di cui all'articolo 2 per la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini si svolgono, di norma, l'ultima domenica del mese di gennaio.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Crotone, ordinanza 07/04/2025Provvedimento: R.G. n. 1641/2024 TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE Il Giudice, Dr.ssa Ilaria De Pasquale, sciogliendo la riserva che precede; letti gli atti del proc. civ. R.G. n. 1641/2024, pendente tra: Parte_1 (C.F. C.F._1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Vallone; RICORRENTE E Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Scarpino; RESISTENTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA Con ricorso ex art. 669-bis e 700 c.p.c., Parte_1 ha evocato in giudizio l' [...] Controparte_1 , chiedendo: “1) IN VIA PRINCIPALE, con decreto inaudita altera parte, assunte, ove occorra, sommarie …Leggi di più...
- art. 669-bis c.p.c.·
- permanenza temporanea·
- diritto soggettivo·
- compensazione spese processuali·
- edilizia residenziale pubblica·
- art. 700 c.p.c.·
- interesse legittimo·
- disapplicazione provvedimento amministrativo·
- giurisdizione giudice ordinario·
- occupazione senza titolo