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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 15/07/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2211 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Anna Ghedini Presidente est. dott. Costanza Perri Giudice dott. Marianna Cocca Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. GUALANDI SARA Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni di parte ricorrente: disporre l'affidamento super-esclusivo di entrambe le figlie minori e alla madre Persona_1 Persona_2 Parte_1
unitamente alla quale risiederanno presso l'abitazione familiare in
[...] Argenta, via Delta n. 7 di proprietà esclusiva della SI.ra in subordine, Parte_1 disporre l'affidamento esclusivo con potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, con residenza presso la madre in Argenta, via Delta n. 7;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le bambine nel fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera con possibilità di pernottamento presso il padre;
nelle vacanze estive (da concordare entro il 30 maggio) quindici giorni anche non consecutivi;
nel periodo natalizio sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
nel periodo pasquale tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- dichiarare tenuto e quindi porre a carico del SI. l'obbligo Controparte_1 di versare (a far data dalla data del 4 giugno 2024 e/o in subordine a far data dalla domanda giudiziale) a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori la somma mensile non inferiore ad euro 500,00 (rectius € 250,00 cadauna figlia) e/o quella diversa somma ritenuta di giustizia e/o congrua, anche in relazione agli arretrati ad oggi non corrisposti), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
il tutto oltre alla partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie di seguito meglio indicate nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Ferrara;
Spese che non necessitano di accordo preventivo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
- spese scolastiche: tasse, libri di testo, materiale di corredo inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola;
- spese parascolastiche: pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario delle figlie con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e se non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby- sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per eSIenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
- spese mediche sanitarie: tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dalle figlie siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico. Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori:
- spese scolastiche: rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni;
- spese parascolastiche: doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione delle figlie, indipendentemente dalla disponibilità di uno o entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzioni in genere anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica;
- spese medico-sanitarie: tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio alle figlie in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- spese ludiche, sportive, artistiche: vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura e altro. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
- disporre che l'eventuale percezione di assegni unici, ove ne ricorrano i presupposti, spetti per intero alla SI.ra . Parte_1 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite di cui al presente procedimento come da parametri forensi.
Conclusioni del P.M.: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la SI.ra premesso Parte_1 che: dal rapporto sentimentale con il SI. erano nate Controparte_1 le figlie ed nel 2016 e nel 202, che successivamente ad episodi di Per_2 Per_3 violevza e maltrattamenti per cui risulta pendente procedimento penale, il resistente, ammonito dal Questore, si allontanava dalla abitazione familiare e da allora vedeva saltuariamente le figlie disinteressandosene e mancando di provvedere al loro sostentamento. Nessuno si costituiva per il resistente di cui veniva dichiarata la contumacia.
Sull'affidamento.
Il padre delle minori non ha presenziato alla udienza ne' si e' interessato del procedimento: un simile comportamento, unitamente al pervicace rifiuto di contribuire al mantenimento, rende inopportuna l'applicazione della generale regola dell'affidamento condiviso, che risulterebbe di evidente pregiudizio per l'interesse dei minori. Si dispone quindi l'affidamento esclusivo delle minori alla madre
** Sul contributo al mantenimento
Il resistente, dalle informazioni assunte a cura della ricorrente, lavora e percepisce un reddito di euro 1400 mensili al mese, mentre la ricorrente lavora e percepisce 2200 euro al mese su 13 mensilita', ed abita in una casa di sua proprieta' per la quale paga un mutuo con una rata di euro240 mensili: a carico del resistente va dunque posto un contributo al mantenimento in favore dei figli minori che si reputa equo commisurare in € 200 mensili in favore di ciascuno di essi. Oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Sulle modalità di frequentazione. Alla luce di tali circostanze ritiene il Tribunale di regolamentare la frequentazione come segue:il padre potrà tenere con sé le figlie nel fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera;
nelle vacanze estive (da concordare entro il 30 maggio, in difetto di accordo i mesi pari sceglie la madre ed i mesi dispari sceglie il padre) quindici giorni anche non consecutivi;
nel periodo natalizio sette giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
nel periodo pasquale: tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, dispone l'affidamento esclusivo delle minori alla madre.
Dispone come da parte motiva in merito alle modalità di frequentazione .
Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento delle figlie minori di € 200 mensili ciascuno, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria .
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica. 6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi b) Baby- sitter Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
€ 1.113,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali. Ferrara, deciso il 15.7.25
Il Presidente est.
Dott. Anna Ghedini
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Anna Ghedini Presidente est. dott. Costanza Perri Giudice dott. Marianna Cocca Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. GUALANDI SARA Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni di parte ricorrente: disporre l'affidamento super-esclusivo di entrambe le figlie minori e alla madre Persona_1 Persona_2 Parte_1
unitamente alla quale risiederanno presso l'abitazione familiare in
[...] Argenta, via Delta n. 7 di proprietà esclusiva della SI.ra in subordine, Parte_1 disporre l'affidamento esclusivo con potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, con residenza presso la madre in Argenta, via Delta n. 7;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le bambine nel fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera con possibilità di pernottamento presso il padre;
nelle vacanze estive (da concordare entro il 30 maggio) quindici giorni anche non consecutivi;
nel periodo natalizio sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
nel periodo pasquale tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- dichiarare tenuto e quindi porre a carico del SI. l'obbligo Controparte_1 di versare (a far data dalla data del 4 giugno 2024 e/o in subordine a far data dalla domanda giudiziale) a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori la somma mensile non inferiore ad euro 500,00 (rectius € 250,00 cadauna figlia) e/o quella diversa somma ritenuta di giustizia e/o congrua, anche in relazione agli arretrati ad oggi non corrisposti), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
il tutto oltre alla partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie di seguito meglio indicate nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Ferrara;
Spese che non necessitano di accordo preventivo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
- spese scolastiche: tasse, libri di testo, materiale di corredo inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola;
- spese parascolastiche: pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario delle figlie con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e se non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby- sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per eSIenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
- spese mediche sanitarie: tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dalle figlie siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico. Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori:
- spese scolastiche: rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni;
- spese parascolastiche: doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione delle figlie, indipendentemente dalla disponibilità di uno o entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzioni in genere anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica;
- spese medico-sanitarie: tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio alle figlie in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- spese ludiche, sportive, artistiche: vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura e altro. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
- disporre che l'eventuale percezione di assegni unici, ove ne ricorrano i presupposti, spetti per intero alla SI.ra . Parte_1 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite di cui al presente procedimento come da parametri forensi.
Conclusioni del P.M.: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la SI.ra premesso Parte_1 che: dal rapporto sentimentale con il SI. erano nate Controparte_1 le figlie ed nel 2016 e nel 202, che successivamente ad episodi di Per_2 Per_3 violevza e maltrattamenti per cui risulta pendente procedimento penale, il resistente, ammonito dal Questore, si allontanava dalla abitazione familiare e da allora vedeva saltuariamente le figlie disinteressandosene e mancando di provvedere al loro sostentamento. Nessuno si costituiva per il resistente di cui veniva dichiarata la contumacia.
Sull'affidamento.
Il padre delle minori non ha presenziato alla udienza ne' si e' interessato del procedimento: un simile comportamento, unitamente al pervicace rifiuto di contribuire al mantenimento, rende inopportuna l'applicazione della generale regola dell'affidamento condiviso, che risulterebbe di evidente pregiudizio per l'interesse dei minori. Si dispone quindi l'affidamento esclusivo delle minori alla madre
** Sul contributo al mantenimento
Il resistente, dalle informazioni assunte a cura della ricorrente, lavora e percepisce un reddito di euro 1400 mensili al mese, mentre la ricorrente lavora e percepisce 2200 euro al mese su 13 mensilita', ed abita in una casa di sua proprieta' per la quale paga un mutuo con una rata di euro240 mensili: a carico del resistente va dunque posto un contributo al mantenimento in favore dei figli minori che si reputa equo commisurare in € 200 mensili in favore di ciascuno di essi. Oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Sulle modalità di frequentazione. Alla luce di tali circostanze ritiene il Tribunale di regolamentare la frequentazione come segue:il padre potrà tenere con sé le figlie nel fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera;
nelle vacanze estive (da concordare entro il 30 maggio, in difetto di accordo i mesi pari sceglie la madre ed i mesi dispari sceglie il padre) quindici giorni anche non consecutivi;
nel periodo natalizio sette giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
nel periodo pasquale: tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, dispone l'affidamento esclusivo delle minori alla madre.
Dispone come da parte motiva in merito alle modalità di frequentazione .
Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento delle figlie minori di € 200 mensili ciascuno, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria .
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica. 6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi b) Baby- sitter Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
€ 1.113,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali. Ferrara, deciso il 15.7.25
Il Presidente est.
Dott. Anna Ghedini