Articolo 2 della Legge 29 giugno 1961, n. 576
Articolo 1
Versione
4 agosto 1961
Art. 2.
Alla copertura dell'onere di lire 2 miliardi e 575 milioni, previsto nella lettera b) del precedente articolo, si provvedera' a carico del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 agosto 1961