TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD RI Presidente relatrice
NC IN UD
ND MA UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14083/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. CHIAPPINI LUCIA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) con l'Avv. CHIAPPINI LUCIA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 28.10.2025)
“confermano la propria volontà di separarsi consensualmente e di chiedere altrettanto consensualmente lo scioglimento del matrimonio alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio che di seguito comunque si riportano integralmente:
1- vita separata dei coniugi e con obbligo del mutuo rispetto, con Parte_1 Controparte_1
ordine all'Ufficiale di Stato Civile dell'annotazione relativa nel Registro di Stato presso il Comune
di Ghedi- Bs-;
1 2- assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che vi risiederà con i figli Parte_1
maggiorenni;
3- il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia la Controparte_1 Per_1
somma di € 500,00 (cinquecento//00) al mese aggiornato Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche non sostenute dal servizio sanitario nazionale e comunque secondo il
Protocollo in materia del Tribunale di Brescia, da versarsi entro il giorno 15 del mese;
4- a definizione dei rapporti economico patrimoniali di dare e avere fra i coniugi, il sig. CP_1
cede alla sig.ra la quota di proprietà del 50% della casa coniugale di cui
[...] Parte_1
all'atto di compravendita del 6.7.2005 notaio Rep. 82727 Racc. 26845 e, la sig.ra Persona_2
si accolla il debito del mutuo residuo di cui all'atto del notaio dott. del 6.7.2005 Pt_1 Per_2
Rep. 82729 Racc. 26847 e relativo obbligo di pagamento del debito residuo, relativo all'unità
immobiliare in condominio sito in via Arnaldo da Brescia n. 7 ed identificato alla sezione NCT del
Comune di Ghedi:
-Foglio 33 mapp.370 sub 13 via Arnaldo Da Brescia n 7, P.s/1- T cat. A/2 cl.3, vani 5,5 sup.cat.mq
99 Rc € 244,28;
-Foglio 33 mapp. 370 sub 6 via Arnaldo da Brescia n 9- P. S/1 cat. C/6 cl.3, mq 19 Rc € 30,42;
-quota di ½ delle aree urbane pertinenziali facenti parte del fabbricato sopra citato da NCEU di Ghedi
Sez. NCT Foglio 33 mapp.370 sub 16;
-la quota in proporzione alla proprietà esclusiva dei mappali 370 sub 9 , e 370 sub 10.
5- I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico patrimoniale e che, con il trasferimento di quota immobiliare di cui sopra, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ivi compreso a titolo di mantenimento a favore della sig.ra , Parte_1
corrispondente alla quota di immobile trasferito;
-di rinunciare al tentativo di conciliazione, stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
2 -di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
-di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al UD all'udienza già fissata per il 14.02.2025 e contestualmente,
CHIEDONO
-l'emissione della sentenza di separazione consensuale dei coniugi sigg.ri e Parte_1 CP_1
nonché la sentenza di scioglimento del matrimonio;
[...]
-la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ghedi per la relativa annotazione. ”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Ghedi (BS) in data 6.5.2006, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di GHEDI al n. 8, parte I, anno 2006.
Dall'unione sono nati i figli il 16.8.2001, maggiorenne ed economicamente Persona_3
autosufficiente, e il 28.10.2005, maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 237/2025, pubblicata in data 10.3.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia della sentenza definitiva di divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 30.10.2025.
La Presidente estensora
UD RI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD RI Presidente relatrice
NC IN UD
ND MA UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14083/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. CHIAPPINI LUCIA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) con l'Avv. CHIAPPINI LUCIA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 28.10.2025)
“confermano la propria volontà di separarsi consensualmente e di chiedere altrettanto consensualmente lo scioglimento del matrimonio alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio che di seguito comunque si riportano integralmente:
1- vita separata dei coniugi e con obbligo del mutuo rispetto, con Parte_1 Controparte_1
ordine all'Ufficiale di Stato Civile dell'annotazione relativa nel Registro di Stato presso il Comune
di Ghedi- Bs-;
1 2- assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che vi risiederà con i figli Parte_1
maggiorenni;
3- il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia la Controparte_1 Per_1
somma di € 500,00 (cinquecento//00) al mese aggiornato Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche non sostenute dal servizio sanitario nazionale e comunque secondo il
Protocollo in materia del Tribunale di Brescia, da versarsi entro il giorno 15 del mese;
4- a definizione dei rapporti economico patrimoniali di dare e avere fra i coniugi, il sig. CP_1
cede alla sig.ra la quota di proprietà del 50% della casa coniugale di cui
[...] Parte_1
all'atto di compravendita del 6.7.2005 notaio Rep. 82727 Racc. 26845 e, la sig.ra Persona_2
si accolla il debito del mutuo residuo di cui all'atto del notaio dott. del 6.7.2005 Pt_1 Per_2
Rep. 82729 Racc. 26847 e relativo obbligo di pagamento del debito residuo, relativo all'unità
immobiliare in condominio sito in via Arnaldo da Brescia n. 7 ed identificato alla sezione NCT del
Comune di Ghedi:
-Foglio 33 mapp.370 sub 13 via Arnaldo Da Brescia n 7, P.s/1- T cat. A/2 cl.3, vani 5,5 sup.cat.mq
99 Rc € 244,28;
-Foglio 33 mapp. 370 sub 6 via Arnaldo da Brescia n 9- P. S/1 cat. C/6 cl.3, mq 19 Rc € 30,42;
-quota di ½ delle aree urbane pertinenziali facenti parte del fabbricato sopra citato da NCEU di Ghedi
Sez. NCT Foglio 33 mapp.370 sub 16;
-la quota in proporzione alla proprietà esclusiva dei mappali 370 sub 9 , e 370 sub 10.
5- I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico patrimoniale e che, con il trasferimento di quota immobiliare di cui sopra, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ivi compreso a titolo di mantenimento a favore della sig.ra , Parte_1
corrispondente alla quota di immobile trasferito;
-di rinunciare al tentativo di conciliazione, stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
2 -di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
-di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al UD all'udienza già fissata per il 14.02.2025 e contestualmente,
CHIEDONO
-l'emissione della sentenza di separazione consensuale dei coniugi sigg.ri e Parte_1 CP_1
nonché la sentenza di scioglimento del matrimonio;
[...]
-la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ghedi per la relativa annotazione. ”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Ghedi (BS) in data 6.5.2006, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di GHEDI al n. 8, parte I, anno 2006.
Dall'unione sono nati i figli il 16.8.2001, maggiorenne ed economicamente Persona_3
autosufficiente, e il 28.10.2005, maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 237/2025, pubblicata in data 10.3.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia della sentenza definitiva di divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 30.10.2025.
La Presidente estensora
UD RI
4