Articolo 1 della Legge 24 marzo 1942, n. 315
Articolo 2
Versione
2 maggio 1942
Art. 1.

La vigilanza sulle corse dei cavalli spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equino (U.N.I.R.E.) e degli Enti ippici posti a tal fine alle dipendenze di quest'ultima.


Entrata in vigore il 2 maggio 1942
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