Versione
2 maggio 1942
2 maggio 1942
Art. 1.
La vigilanza sulle corse dei cavalli spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equino (U.N.I.R.E.) e degli Enti ippici posti a tal fine alle dipendenze di quest'ultima.
La vigilanza sulle corse dei cavalli spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equino (U.N.I.R.E.) e degli Enti ippici posti a tal fine alle dipendenze di quest'ultima.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1453Provvedimento: […] Si evidenzia che né il d.lgs. n. 529/1992 né la legge n. 349/1993 farebbero riferimento al tipo di competizioni oggetto della presente controversia, che sono disciplinate solo dai regolamenti privatistici dell'ENCI e della FCI prodotti agli atti, laddove sono qualificate quali “prove di lavoro”, mentre viene rimarcato come in ambito ippico, l'art. 1 della legge n. 315/1942 ammette e disciplina le “corse dei cavalli”.Leggi di più...
- art. 9 Cost.·
- VINCA·
- accesso agli atti·
- irricevibilità ricorso·
- art. 41 c.p.a.·
- art. 101 c.p.a.·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 29 c.p.a.·
- art. 5 d.p.r. 357/1997·
- compensazione spese giudiziali·
- valutazione d'incidenza ambientale·
- art. 6 direttiva 92/43·
- art. 13 TFUE·
- appello incidentale·
- art. 12 convenzione