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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1377/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1377/2025 promossa con ricorso congiunto in data
28.2.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Amina Scaglione che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Danimarca, iscritto all'AIRE, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Amina Scaglione che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I Ricorrenti ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, chiedono congiuntamente che l'Ecc.mo Tribunale adito, assunti i provvedimenti presidenziali di legge, Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti conclusioni congiunte:
1.disporre che i coniugi possano vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
pagina 1 di 4 2.dare atto che il OR si è già trasferito altrove ed asporterà dalla casa Parte_2 familiare gli eventuali ulteriori effetti personali e quanto altro di sua proprietà.
3.dare atto che entro il termine di 12 MESI dalla pubblicazione della sentenza di separazione, il OR
si obbliga ad alienare alla SI che a sua volta si Parte_2 Parte_1 obbliga ad acquistare, la propria quota del 50% dell'appartamento con cantina ed autorimessa, acquistati in comproprietà, in data 11 APRILE 2019, con atto di vendita, avanti al NOTAIO Per_1
n. 97502 di Repertorio e n. 39764 di Raccolta, Registrato all'Agenzia Entrate in data 16
[...] APRILE 2019 al n. 11249 Serie 1T, al prezzo di € 185.000,00.
La SI si adopererà per prendere contatti con la Banca ed ottenere una rinegoziazione Pt_1 in suo favore del mutuo contratto con BNL GRUPPO BNP PARIBAS, denominato SPENSIERATO, Codice Finanziamento CF000000000001668489 ed attualmente cointestato, nel caso, versando in via esclusiva delle somme destinate a ridurre il debito residuo e con liberazione integrale del OR
dal debito nascente dall'attuale mutuo. Parte_2
Le parti concordano quindi che dal prezzo di vendita di € 185.000,00, stabilito per la cessione delle quote di immobili intestate al OR dovranno essere dedotte la quota del 50% delle somme che Pt_2 la SI dovesse versare in via esclusiva prima della stipula dell'atto notarile, al fine di Pt_1 ridurre il debito residuo del mutuo oggi cointestato e la quota del 50% del mutuo residuo da imputarsi al OR e calcolato alla data di stipula dell'atto di trasferimento, sicché la SI Pt_2 Pt_1 alla data dell'atto di trasferimento verserà al OR il residuo del prezzo di € 185.000,00, Pt_2 effettuate le deduzioni come sopra indicate.
4.I beni che saranno oggetto di trasferimento sono ubicati nel fabbricato sito nel Comune di MONZA, in VIA NINO BIXIO n. 10, ed identificati catastalmente come segue: appartamento posto al primo piano (secondo fuori terra) della scala “A” di tre locali oltre servizi, disimpegno e due balconi, con annesso un vano cantina al piano interrato, un vano ad uso autorimessa al piano interrato.
Confini in linea di contorno: dell'appartamento: prospetto su cortile comune, appartamento di terzi, enti comuni, prospetto su cortile comune, appartamento di terzi;
della cantina: terrapieno, cantina di terzi, corridoio comune di accesso alle cantine, cantina di terzi;
dell'autorimessa: corsello comune, autorimessa di terzi, proprietà di terzi, autorimessa di terzi.
DATI CATASTALI
Le unità immobiliari sopra descritte risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Monza, come segue:
- foglio 45, mappale 82, sub. 4, Via Nino Bixio n. 10, piano 1- S1 scala A, Categoria A/2, classe 5, vani
5,5, superficie catastale metri quadrati 119- escluse aree scoperte metri quadrati 114, rendita catastale euro 1.221,42;
- foglio 45, mappale 82, sub. 80, Via Nino Bixio n. 10, piano S1, categoria C/6, classe 6, metri quadrati
13, superficie catastale metri quadrati 13, rendita catastale euro 115,48.
pagina 2 di 4 Alle predette unità immobiliari compete la proporzionale quota di comproprietà degli enti e spazi comuni in regime condominiale in ragione di 27,25/1000 per l'appartamento e cantina di 4,50/1000 per l'autorimessa.
Il prezzo come sopra indicato per l'alienazione della propria quota di comproprietà su appartamento, cantina ed autorimessa è stato determinato dalle parti comprendendo anche i costi di ristrutturazione affrontati da entrambe le parti e sarà accettato dal OR a tacitazione di ogni sua pretesa sulle Pt_2 predette quote.
5.Le Parti concordano che l'alienazione dei beni e la contestuale liberazione del OR
[...]
dal debito del mutuo cointestato nei termini sopra descritti, sono condizionati Parte_2 all'effettivo ottenimento del mutuo da parte della SI . Parte_1
6.Nel caso in cui la SI non ottenesse assenso ad una rinegoziazione del mutuo Pt_1 attualmente in essere, la stessa si adopererà per ottenere nuovo mutuo e liberare dal debito residuo il OR restando fermo l'impegno del OR ad alienare la propria quota di proprietà dei Pt_2 Pt_2 beni alla SI al prezzo di € 185.000,00 e la deduzione dal predetto importo delle Pt_1 somme che la SI dovesse versare a deconto del debito residuo per la quota parte del Pt_1 OR ed a beneficio di quest'ultimo. Pt_2
7.Le Parti concordano che sino alla stipula dell'atto notarile di cessione del bene continueranno a versare sul conto corrente cointestato e su cui vengono addebitate mensilmente le rate del mutuo la somma di € 600,00 ciascuno per il pagamento delle rate del mutuo e delle spese inerenti l'immobile.
8.Le Parti concordano che i rimborsi per le spese di ristrutturazione saranno percepiti interamente dalla SI a far data dalla stipula dell'atto notarile di trasferimento della Parte_1 proprietà, nel rispetto della normativa fiscale e di legge.
9.Successivamente alla stipula dell'atto notarile di alienazione degli immobili oggi in comproprietà, il conto corrente n. 33030000000003047 oggi cointestato sarà chiuso ed eventuali somme giacenti, alla data della chiusura del conto, saranno suddivise al 50% tra le parti.
10.Le Parti concordano che i mobili e gli arredi all'interno dell'abitazione familiare rimangano in uso ed in proprietà alla SI , senza che sia dovuto alcun corrispettivo al OR Parte_1
Pt_2
11.La Parti concordano che la SI continui ad abitare nell'immobile in Parte_1 comproprietà, usufruendo dell'autorimessa e della cantina, senza dover corrispondere alcun corrispettivo al OR . Parte_2
12.I Ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e reciprocamente di non avere oggi nulla a pretendere a titolo di contributo al mantenimento.
13.le spese per l'assistenza e la difesa nel presente procedimento saranno a carico solidale di entrambe le parti.
Per quanto sopra espresso, i ORi e instano affinché Parte_1 Parte_2 l'Ecc.mo Tribunale adito voglia omologare la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni sopra indicate e conseguentemente disporre la trasmissione dell'emanando provvedimento all'ufficio dello stato civile del Comune di MONZA per essere trascritto nel registro degli atti di matrimonio”.
pagina 3 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Monza in data 14.9.2022 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 30.3.2025 per l'udienza del 2.4.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. riserva la decisione in ordine alle spese in sede divorzile,
V. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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