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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 921/2024 R.G. cui è riunito il procedimento N.
932/2024 R.G. promosso da
, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/04/1979 , elettivamente domiciliato in Via Medici N.189 98076 Sant'Agata
Militello ITALIA presso lo studio dell'avv. PAPPALARDO ALFIO, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a Controparte_1 C.F._2
SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) il 02/01/1976 elettivamente domiciliato in
Acquedolci (ME), via Ricca Salerno 10, presso lo studio dell'avv. GALLO CIRINO, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale
In fatto e in diritto
1
Con ricorso depositato il 30 agosto 2024, premetteva di aver Parte_1 contratto, a san Fratello (ME), in data 4 giugno 2003, matrimonio con CP_1
, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1,
[...] parte I, Anno 2003; che dal matrimonio erano nati i figli: (3.10.2003) e Per_1
(11.5.2009), entrambi studenti;
che il rapporto coniugale nel tempo si era Per_2 incrinato a cause delle condotte del coniuge, contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, fino a degenerare in una crisi irreversibile;
ciò premesso chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito,
l'affido condiviso del figlio minore , con le proposte modalità di Per_2 frequentazione padre-figlio; chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa familiare e un assegno, a carico del marito, per il mantenimento della prole non inferiore ad €
600,00 mensili, oltre Istat e metà ratei di mutuo nonché delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva rilevando di aver Controparte_1 depositato anch'egli ricorso per separazione giudiziale con richiesta di addebito alla moglie e istanza di collocazione del figlio minore presso di sé con conseguente assegnazione della casa familiare nonché con domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento per la prole a carico della moglie;
chiedeva, quindi, la riunione dei procedimenti con il rigetto delle avverse domande e la vittoria di spese e compensi di causa.
Le parti, poi, a seguito della comparizione personale e della proposta formulata dal
Giudice all'udienza del 15.1.2025, depositavano, al fine di definire la controversia, un accordo che di seguito si trascrive:
“Art.1) Da oggi i signori e vivranno Parte_1 Controparte_1 separatamente. La sig.ra resta collocataria di entrambi i figli e Parte_1 continuerà a vivere nell'abitazione in comproprietà alla figlia e al marito sita in San
Fratello, Via Monte Nuovo 12, mentre il sig. andrà a Controparte_1 vivere presso altro immobile, che sarà successivamente comunicato alla moglie. I coniugi si danno, in ogni caso, reciproco atto ed autorizzazione a trasferire altrove la propria residenza, per esigenze personali e lavorative, previa formale preventiva reciproca comunicazione.
2
Art.2) Il figlio minore viene affidato, in maniera condivisa, ad entrambi i Per_2 coniugi, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici, durante i fine settimana, alternati con la madre, la domenica a pranzo e/o a cena, due settimane non consecutive nel mese di agosto, da concordare con la madre, in essi compresi eventuali viaggi e le principali festività natalizie e pasquali, per come comunque previsto nel piano genitoriale.
Art. 3) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli l'importo di euro 500,00 (diconsi: euro.cinquecento/00) mensili, a decorrere dal 01.01.2025, detratto quanto già autonomamente e direttamente corrisposto ai figli, mediante bonifico alle coordinate bancarie della moglie e/o altra forma di pagamento tracciabile. Le spese straordinarie dei figli, così come regolamentate dal protocollo CNF, restano a carico di entrambi i coniugi al
50%. L'assegno unico universale e ogni altra forma di sostegno economico per le famiglie con figli a carico resta in favore della sig.ra Parte_1
Art. 4) I coniugi si autorizzano fin d'ora e reciprocamente a recarsi all'estero, purché per brevi periodi e dichiarano di concedere il consenso al rilascio del passaporto per motivi di vacanze.
Art. 5) Per quant'altro non previsto nel presente atto si formula espresso rinvio alle norme che regolano la materia e alla proposta del giudice formulata in udienza del
15.01.2025.”
Tanto premesso, preso atto della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e della volontà degli stessi, come consacrata nel predetto accordo depositato il 13.2.2025, deve essere pronunciata la separazione personale tra gli stessi.
Va rilevato, poi, che l'accordo -come raggiunto - non è contrario a norme imperative né all'ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del figlio minore, sicché può essere recepito dal Tribunale ai fini della decisione.
Spese compensate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara la separazione tra i coniugi alle condizioni pattuite dai medesimi e depositate il 13.2.2025;
2. Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni di legge;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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