Ordinanza cautelare 14 ottobre 2021
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 23/06/2025, n. 12385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12385 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12385/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08448/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8448 del 2021, proposto da RD FE, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Ghia e Andrea Pivanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN IA SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Conticiani, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale emessa dal Direttore della Direzione Tecnica del II Municipio di Roma Capitale in data 2/7/2021 n. rep. CB/1119/2021 e n. prot. CB/73854/2021, notificato in data 27/7/2021, avente ad oggetto “Disposizioni relative al precario stato manutentivo dell'immobile sito in via Agri n. 2/B”, notificata in data 27/7/2021 e, comunque, di ogni altro atto connesso o conseguente, anteriore o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di AN IA SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 marzo 2025 il dott. Filippo IA Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso con cui parte esponente ha gravato gli atti indicati in epigrafe;
Letti gli atti di causa e gli scritti difensivi depositati dalle parti;
Rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 28 marzo 2025;
Considerato che la parte istante ha manifestato, depositando all’uopo apposita memoria in data 20 febbraio 2025, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, per le motivazioni meglio espresse in atti;
Considerato dunque di dover provvedere ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Considerato che sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente FF
Emiliano Raganella, Consigliere
Filippo IA Tropiano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo IA Tropiano | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO