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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3145/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa EL TO -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Maria Lucrezia Paturzi;
Parte_1
E
, con l'assistenza e Controparte_1 difesa degli avv.ti Carmela Filice, Umberto Ferrato e Roberto Annovazzi;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 21.6.2022, parte ricorrente - nella qualità di legale rappresentante della - ha proposto opposizione avverso l'ordinanza CP_2 ingiunzione n. OI-000060286 notificata in data 24.5.2022, con cui ingiunto il pagamento della somma di € 17.500,00 per l'asserito omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, relativamente all'anno 2013.
Ha contestato la commissione della violazione attribuita (per cui proposto, vanamente, ricorso amministrativo all'Istituto) avendo aderito alla rottamazione-ter per definizione agevolata dei carichi affidati all' (dichiarazione di Controparte_3 adesione del 24.4.2019 prot. W-2019042401006540), che includeva la cartella n.
33420140004247183 con cui erano stati iscritte a ruolo le somme di € 225,00, € 240,00 ed € 235,00, richieste a titolo di omissioni contributive e previdenziali, rispettivamente per i periodi di marzo, aprile e novembre 2013.
Ha, comunque, ulteriormente eccepito la mancanza di motivazione dell'ordinanza, di cui contestata anche l'indeterminatezza del credito, la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti, la prescrizione del crediti richiesti (poiché sarebbero decorsi più di cinque anni tra la data di commissione della contestata violazione e la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta) nonché il difetto di motivazione dell'ordinanza, chiedendo l'accoglimento del ricorso o, in caso di rigetto, la riduzione della sanzione alla luce dell'intervenuta depenalizzazione dell'ipotesi contestata.
Si è costituita in giudizio l' , rappresentando di aver provveduto all'annullamento CP_4 per stralcio dell'ordinanza ingiunzione contestata, ai sensi della legge n. 197 del
29.12.2022, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa stante la natura documentale della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, parte resistente nella costituzione in giudizio del 7.11.2023 ha dato atto dell'intervenuto annullamento della pretesa azionata.
Deve ritenersi pacifico, dunque, che l'annullamento delle pretese dei crediti previdenziali per cui è causa sia avvenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio avvenuta
21.6.2022.
Pertanto, tenuto conto della sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a resistere ed a proseguire delle parti processuali, la presente controversia deve essere definita con la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
L'intervenuto annullamento della richiesta di versamento previdenziale dedotta in questo giudizio da parte dell'istituto resistente, sebbene successivo rispetto all'introduzione del giudizio, corrobora, confortandola, la fondatezza della domanda formulata dalla parte ricorrente.
Tanto vale ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio da liquidare in ragione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa EL TO, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- condanna la parte resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 850,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. N.
55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
EL TO
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa EL TO -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Maria Lucrezia Paturzi;
Parte_1
E
, con l'assistenza e Controparte_1 difesa degli avv.ti Carmela Filice, Umberto Ferrato e Roberto Annovazzi;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 21.6.2022, parte ricorrente - nella qualità di legale rappresentante della - ha proposto opposizione avverso l'ordinanza CP_2 ingiunzione n. OI-000060286 notificata in data 24.5.2022, con cui ingiunto il pagamento della somma di € 17.500,00 per l'asserito omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, relativamente all'anno 2013.
Ha contestato la commissione della violazione attribuita (per cui proposto, vanamente, ricorso amministrativo all'Istituto) avendo aderito alla rottamazione-ter per definizione agevolata dei carichi affidati all' (dichiarazione di Controparte_3 adesione del 24.4.2019 prot. W-2019042401006540), che includeva la cartella n.
33420140004247183 con cui erano stati iscritte a ruolo le somme di € 225,00, € 240,00 ed € 235,00, richieste a titolo di omissioni contributive e previdenziali, rispettivamente per i periodi di marzo, aprile e novembre 2013.
Ha, comunque, ulteriormente eccepito la mancanza di motivazione dell'ordinanza, di cui contestata anche l'indeterminatezza del credito, la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti, la prescrizione del crediti richiesti (poiché sarebbero decorsi più di cinque anni tra la data di commissione della contestata violazione e la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta) nonché il difetto di motivazione dell'ordinanza, chiedendo l'accoglimento del ricorso o, in caso di rigetto, la riduzione della sanzione alla luce dell'intervenuta depenalizzazione dell'ipotesi contestata.
Si è costituita in giudizio l' , rappresentando di aver provveduto all'annullamento CP_4 per stralcio dell'ordinanza ingiunzione contestata, ai sensi della legge n. 197 del
29.12.2022, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa stante la natura documentale della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, parte resistente nella costituzione in giudizio del 7.11.2023 ha dato atto dell'intervenuto annullamento della pretesa azionata.
Deve ritenersi pacifico, dunque, che l'annullamento delle pretese dei crediti previdenziali per cui è causa sia avvenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio avvenuta
21.6.2022.
Pertanto, tenuto conto della sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a resistere ed a proseguire delle parti processuali, la presente controversia deve essere definita con la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
L'intervenuto annullamento della richiesta di versamento previdenziale dedotta in questo giudizio da parte dell'istituto resistente, sebbene successivo rispetto all'introduzione del giudizio, corrobora, confortandola, la fondatezza della domanda formulata dalla parte ricorrente.
Tanto vale ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio da liquidare in ragione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa EL TO, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- condanna la parte resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 850,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. N.
55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
EL TO
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.