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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/07/2024, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
N. 641/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. ssa Laura Cantore Giudice
Dott. ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.03.2024 da
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Paparesta, giusta procura in atti
e
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. M. Cristina Capurso, giusta procura in atti ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-interventore ex lege-
con i seguenti figli: nato il [...] e nata il Persona_1 Persona_2
12.10.2020, entrambi minorenni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.03.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, depositando la documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., confermando di volersi separare alle condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il 09.04.2024 è pervenuto il parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio il 14.08.2013 in Barletta (atto n. 57, parte I, anno 2013);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Trani, il 16.07.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. ssa Laura Cantore Giudice
Dott. ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.03.2024 da
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Paparesta, giusta procura in atti
e
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. M. Cristina Capurso, giusta procura in atti ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-interventore ex lege-
con i seguenti figli: nato il [...] e nata il Persona_1 Persona_2
12.10.2020, entrambi minorenni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.03.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, depositando la documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., confermando di volersi separare alle condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il 09.04.2024 è pervenuto il parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio il 14.08.2013 in Barletta (atto n. 57, parte I, anno 2013);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Trani, il 16.07.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana