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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 09/12/2024, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Barbara Previati Giudice dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1272/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 5.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Liliana Greco, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Campobasso, via Mazzini n.104;
-RICORRENTE-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Giuseppina Barbiero e Carmelina Genovese, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio, sito in Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II n. 5;
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: scioglimento del matrimonio Conclusioni: per le parti come in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione
I ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con , il 25.8.2015, in Carlantino (FG), precisando che Controparte_1 dall'unione è nata la figlia (l'8.9.2015), deducendo l'impossibilità di Per_1 ricostruire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi e l'intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Campobasso con decreto n. 1984/2019 del 12.4.2019 (alle seguenti condizioni: affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre;
assegnazione della casa coniugale in
Vinchiaturo alla madre;
assegno di mantenimento in favore della figlia, quantificato in euro 160,00 mensili, a carico del ricorrente;
spese straordinarie a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
disciplina specifica del diritto di visita). Nella presente sede, ha chiesto la conferma delle statuizioni della separazione consensuale.
, costituendosi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di Controparte_2 scioglimento del matrimonio, chiedendo, tuttavia, l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia ad euro 200,00 mensili nonchè l'adozione dei provvedimento specifici di cui all'art. 473bis.39 c.p.c., avuto riguardo alla violazione dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento mensile a far data da giugno 2022 e alla sostanziale assenza del padre dalla vita della figlia.
III Istruita in via documentale, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione, previa audizione delle parti, all'udienza del 5.11.2024.
***
1.Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Invero, premesso che con decreto n. 1984/2019 del 12.4.2019 è stata omologata da questo Tribunale la separazione consensuale dei coniugi, giova evidenziare che l'insanabile dissidio fra le parti si è consolidato nel tempo, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla. La conferma di ciò è emersa anche dall'ulteriore circostanza per cui entrambi i coniugi hanno intrapreso nuove relazioni affettive ed hanno avuto altri figli con i rispettivi attuali partner.
Ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge n. 898 del 1° dicembre 1970, così come modificata prima dalla legge n. 74 del 6 marzo 1987 e, da ultimo, dalla legge n. 55 del 6.5.2015.
E' dunque decorso l'arco temporale oggi richiesto dal legislatore, con decorrenza dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale del giudizio di separazione.
2. Sull'assegno di mantenimento
Si osserva, in via preliminare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art.
147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2016, n.25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 1129/2022), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici. Ed ancora, “Neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche
(Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale "il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato", sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità.” (Cass. ord. 12283/2024).
Nel caso di specie, entrambe le parti risultano formalmente disoccupate ed hanno giustificato in tal modo il mancato deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
ha dichiarato di lavorare saltuariamente in maniera non Pt_1 regolare (con lavori sostanzialmente “in nero”); ha dichiarato di CP_1 percepire unicamente i sussidi pubblici;
entrambe le parti hanno rappresentato di avere altri figli con i nuovi compagni (rispettivamente, altri tre bambini Pt_1 piccoli, l'ultimo dai quali affetto da cardiopatie;
altri due bambini di sei CP_1
e tre anni).
Il Collegio, alla luce degli orientamenti della Suprema Corte e della situazione economica e patrimoniale delle parti in causa sopra descritta, ritiene che l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore della figlia debba essere aumentato ad euro 200,00 mensili, da rivalutare secondo gli indici ISTAT, considerati i bisogni crescenti della bambina e l'inflazione degli ultimi anni, quale fatto notorio.
Spese straordinarie a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%.
3. Sulla domanda dei provvedimenti ex art. 473bis.39 c.p.c.
La parte resistente chiede l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 473bis.39
c.p.c. in ragione del mancato versamento dell'assegno di mantenimento a far data dal mese di giugno 2022 e della sostanziale assenza del padre nel rapporto genitoriale con la figlia minore.
In punto di prova, il ricorrente nulla di specifico ha dedotto né provato, posto che la documentazione allegata dimostra il versamento dell'assegno di mantenimento, comunque in maniera saltuaria ed irregolare, fino a maggio 2021 (la parte resistente tuttavia si duole del mancato pagamento dal giugno 2022, come precisato a verbale di udienza del 5.11.2024), di tal che non ha fornito Pt_1 la prova dell'adempimento all'obbligo di pagamento: in definitiva, quest'ultimo non ha provato di avere regolarmente corrisposto il mantenimento previsto in favore della figlia e risulta, pertanto, inadempiente.
Il mancato versamento degli assegni costituisce grave inadempienza nei confronti della figlia minore , ciò che legittima, ed anzi rende necessaria, l'adozione Per_1 del provvedimento di ammonimento nei confronti del ricorrente, al fine di rendere quest'ultimo consapevole dell'illegittimità della propria condotta nonché esortarlo al rispetto degli obblighi imposti dalla legge e dal Tribunale.
L'emissione del provvedimento di ammonimento si rende necessaria, invero, non solo quale sanzione per le gravi inadempienze pregresse, ma anche al fine di produrre un effetto deterrente quanto all'adempimento, in futuro, degli obblighi in questione: le parti non possono arbitrariamente sottrarsi al rispetto delle prescrizioni relative alle condizioni patrimoniali stabilite in sede di separazione prima e nella presente sede di divorzio ora, se non previa modifica ovvero riforma, unicamente dopo aver regolarmente adito le competenti sedi giudiziarie con i mezzi a tale scopo previsti dalla legge.
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla parte resistente per le medesime ragioni – con specifico riferimento all'assenza del padre dalla vita della minore - , questa risulta non provata (ed invero, la parte resistente non ha articolato alcun mezzo di prova a supporto, essendosi limitata a mere allegazioni difensive), di tal che deve essere respinta.
In ogni caso, sebbene la condotta di costituisca inadempimento grave Pt_1 rispetto ai propri obblighi, è pur vero che non si connota, allo stato, di quella offensività tale da legittimare una pretesa di risarcimento del danno ovvero di applicazione delle cd. astreintes, che deve essere in questa sede, pertanto, negata.
Diverso è a dirsi per la domanda di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che, ad una con l'ammonimento, ben si presta a fungere da sanzione per la violazione dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento e da deterrente rispetto ad eventuali violazioni future.
Con il chiaro avvertimento che, a fronte della persistente inadempienza, il
Tribunale potrà riformare il proprio attuale orientamento.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate per metà; per la metà non compensata, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi dei giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, riconoscendo le fasi studio, introduttiva e decisoria (con esclusione della fase istruttoria in quanto non celebrata), con riduzione del 30% in ragione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, avuto riguardo alle difese spiegate dalle parti e alla celebrazione di un'unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il 25.8.2015, in Carlantino (FG); CP_1
- dispone che versi a a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento per la figlia minore, l'importo mensile di euro 200,00, rivalutabile secondo indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese, secondo le modalità che saranno indicate dalla resistente;
spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano;
- conferma le ulteriori statuizioni contenute nel decreto di omologa della separazione consensuale n. 1984/2019 emesso dal Tribunale di Campobasso il
12.4.2019;
- ammonisce e, per l'effetto lo invita al rigoroso rispetto di tutte Parte_1 le prescrizioni, di carattere patrimoniale e non, contenute nella presente sentenza e nel decreto di omologa della separazione consensuale, ove non modificato in questa sede;
- condanna al pagamento della sanzione amministrativa Parte_1 pecuniaria dell'importo di euro 200,00 in favore della Cassa delle Ammende;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti;
- per la metà non compensata, condanna alla rifusione, in Parte_1 favore di , delle spese di lite, che liquida in complessivi euro Controparte_1
1.190,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovute.
Campobasso, così deciso nella camera di consiglio del 6.12.2024.
Il Giudice relatore Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Barbara Previati Giudice dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1272/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 5.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Liliana Greco, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Campobasso, via Mazzini n.104;
-RICORRENTE-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Giuseppina Barbiero e Carmelina Genovese, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio, sito in Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II n. 5;
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: scioglimento del matrimonio Conclusioni: per le parti come in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione
I ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con , il 25.8.2015, in Carlantino (FG), precisando che Controparte_1 dall'unione è nata la figlia (l'8.9.2015), deducendo l'impossibilità di Per_1 ricostruire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi e l'intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Campobasso con decreto n. 1984/2019 del 12.4.2019 (alle seguenti condizioni: affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre;
assegnazione della casa coniugale in
Vinchiaturo alla madre;
assegno di mantenimento in favore della figlia, quantificato in euro 160,00 mensili, a carico del ricorrente;
spese straordinarie a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
disciplina specifica del diritto di visita). Nella presente sede, ha chiesto la conferma delle statuizioni della separazione consensuale.
, costituendosi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di Controparte_2 scioglimento del matrimonio, chiedendo, tuttavia, l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia ad euro 200,00 mensili nonchè l'adozione dei provvedimento specifici di cui all'art. 473bis.39 c.p.c., avuto riguardo alla violazione dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento mensile a far data da giugno 2022 e alla sostanziale assenza del padre dalla vita della figlia.
III Istruita in via documentale, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione, previa audizione delle parti, all'udienza del 5.11.2024.
***
1.Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Invero, premesso che con decreto n. 1984/2019 del 12.4.2019 è stata omologata da questo Tribunale la separazione consensuale dei coniugi, giova evidenziare che l'insanabile dissidio fra le parti si è consolidato nel tempo, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla. La conferma di ciò è emersa anche dall'ulteriore circostanza per cui entrambi i coniugi hanno intrapreso nuove relazioni affettive ed hanno avuto altri figli con i rispettivi attuali partner.
Ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge n. 898 del 1° dicembre 1970, così come modificata prima dalla legge n. 74 del 6 marzo 1987 e, da ultimo, dalla legge n. 55 del 6.5.2015.
E' dunque decorso l'arco temporale oggi richiesto dal legislatore, con decorrenza dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale del giudizio di separazione.
2. Sull'assegno di mantenimento
Si osserva, in via preliminare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art.
147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2016, n.25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 1129/2022), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici. Ed ancora, “Neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche
(Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale "il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato", sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità.” (Cass. ord. 12283/2024).
Nel caso di specie, entrambe le parti risultano formalmente disoccupate ed hanno giustificato in tal modo il mancato deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
ha dichiarato di lavorare saltuariamente in maniera non Pt_1 regolare (con lavori sostanzialmente “in nero”); ha dichiarato di CP_1 percepire unicamente i sussidi pubblici;
entrambe le parti hanno rappresentato di avere altri figli con i nuovi compagni (rispettivamente, altri tre bambini Pt_1 piccoli, l'ultimo dai quali affetto da cardiopatie;
altri due bambini di sei CP_1
e tre anni).
Il Collegio, alla luce degli orientamenti della Suprema Corte e della situazione economica e patrimoniale delle parti in causa sopra descritta, ritiene che l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore della figlia debba essere aumentato ad euro 200,00 mensili, da rivalutare secondo gli indici ISTAT, considerati i bisogni crescenti della bambina e l'inflazione degli ultimi anni, quale fatto notorio.
Spese straordinarie a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%.
3. Sulla domanda dei provvedimenti ex art. 473bis.39 c.p.c.
La parte resistente chiede l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 473bis.39
c.p.c. in ragione del mancato versamento dell'assegno di mantenimento a far data dal mese di giugno 2022 e della sostanziale assenza del padre nel rapporto genitoriale con la figlia minore.
In punto di prova, il ricorrente nulla di specifico ha dedotto né provato, posto che la documentazione allegata dimostra il versamento dell'assegno di mantenimento, comunque in maniera saltuaria ed irregolare, fino a maggio 2021 (la parte resistente tuttavia si duole del mancato pagamento dal giugno 2022, come precisato a verbale di udienza del 5.11.2024), di tal che non ha fornito Pt_1 la prova dell'adempimento all'obbligo di pagamento: in definitiva, quest'ultimo non ha provato di avere regolarmente corrisposto il mantenimento previsto in favore della figlia e risulta, pertanto, inadempiente.
Il mancato versamento degli assegni costituisce grave inadempienza nei confronti della figlia minore , ciò che legittima, ed anzi rende necessaria, l'adozione Per_1 del provvedimento di ammonimento nei confronti del ricorrente, al fine di rendere quest'ultimo consapevole dell'illegittimità della propria condotta nonché esortarlo al rispetto degli obblighi imposti dalla legge e dal Tribunale.
L'emissione del provvedimento di ammonimento si rende necessaria, invero, non solo quale sanzione per le gravi inadempienze pregresse, ma anche al fine di produrre un effetto deterrente quanto all'adempimento, in futuro, degli obblighi in questione: le parti non possono arbitrariamente sottrarsi al rispetto delle prescrizioni relative alle condizioni patrimoniali stabilite in sede di separazione prima e nella presente sede di divorzio ora, se non previa modifica ovvero riforma, unicamente dopo aver regolarmente adito le competenti sedi giudiziarie con i mezzi a tale scopo previsti dalla legge.
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla parte resistente per le medesime ragioni – con specifico riferimento all'assenza del padre dalla vita della minore - , questa risulta non provata (ed invero, la parte resistente non ha articolato alcun mezzo di prova a supporto, essendosi limitata a mere allegazioni difensive), di tal che deve essere respinta.
In ogni caso, sebbene la condotta di costituisca inadempimento grave Pt_1 rispetto ai propri obblighi, è pur vero che non si connota, allo stato, di quella offensività tale da legittimare una pretesa di risarcimento del danno ovvero di applicazione delle cd. astreintes, che deve essere in questa sede, pertanto, negata.
Diverso è a dirsi per la domanda di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che, ad una con l'ammonimento, ben si presta a fungere da sanzione per la violazione dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento e da deterrente rispetto ad eventuali violazioni future.
Con il chiaro avvertimento che, a fronte della persistente inadempienza, il
Tribunale potrà riformare il proprio attuale orientamento.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate per metà; per la metà non compensata, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi dei giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, riconoscendo le fasi studio, introduttiva e decisoria (con esclusione della fase istruttoria in quanto non celebrata), con riduzione del 30% in ragione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, avuto riguardo alle difese spiegate dalle parti e alla celebrazione di un'unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il 25.8.2015, in Carlantino (FG); CP_1
- dispone che versi a a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento per la figlia minore, l'importo mensile di euro 200,00, rivalutabile secondo indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese, secondo le modalità che saranno indicate dalla resistente;
spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano;
- conferma le ulteriori statuizioni contenute nel decreto di omologa della separazione consensuale n. 1984/2019 emesso dal Tribunale di Campobasso il
12.4.2019;
- ammonisce e, per l'effetto lo invita al rigoroso rispetto di tutte Parte_1 le prescrizioni, di carattere patrimoniale e non, contenute nella presente sentenza e nel decreto di omologa della separazione consensuale, ove non modificato in questa sede;
- condanna al pagamento della sanzione amministrativa Parte_1 pecuniaria dell'importo di euro 200,00 in favore della Cassa delle Ammende;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti;
- per la metà non compensata, condanna alla rifusione, in Parte_1 favore di , delle spese di lite, che liquida in complessivi euro Controparte_1
1.190,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovute.
Campobasso, così deciso nella camera di consiglio del 6.12.2024.
Il Giudice relatore Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda