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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 27/01/2026, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1144/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 196/2025 depositato il 06/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MA - Via Ostiense 131 L 00154 MA RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401562645 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 645/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.
Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente - anni 2020 - 2022
n.112401562645, notificato tramite PEC in data 20/12/2024, per un importo complessivo di €.3.019,00, comprensivo del tributo e delle sanzioni.
L'avviso di accertamento in questione è relativo a un locale abitativo ubicato in Indirizzo_1 MA, identificato catastalmente dal Foglio Catasto_1 avente una superficie assoggettabile alla tariffa di mq. 186, con un numero di occupanti pari a 3 dal 01/10/2020 al 18/10/2020 e a 2 dal 19/10/2020 al 31/12/2022;
2. Parte ricorrente contesta la legittimità dell'atto gravato deducendo di aver avuto la disponibilità di un diverso immobile nello stesso stabile, avendo stipulato, come conduttore, un contratto di contratto di locazione agevolata a uso abitativo, con decorrenza dal 01/10/2020, registrato in data 15/09/2020, per l'immobile ubicato in MA, Indirizzo_1 Edificio Num_, int. Num_ piano quarto, composto da un unico vano catastale oltre servizio, terrazzo, con annessa cantina n.33 e box auto n.160, identificato catastalmente dal Foglio Catasto_2 - vani 2, rendita catastale €. 382,18 e di aver provveduto tempestivamente a dichiarare ad AMA l'iscrizione dell'utenza domestica.
Si tratterebbe, quindi, di un immobile diverso (contraddistinto dal sub Catasto_2, anzichè Catasto_1) di superficie nettamente minore (mq. 45 e non mq. 186).
3. MA PI non si è costituita in giudizio.
4. All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha depositato in giudizio il contratto di locazione in base al quale è divenuto conduttore dell'immobile ubicato a quel numero civico dal quale risulta come gli estremi catastali dell'immobile locato siano differenti da quelli indicati nell'atto impositivo (Catasto_2 anzichè Catasto_1) e le risultanze catastali che evidenziano l'esistenza dei due diversi immobili indicando quello Sub 210 ha una consistenza di due vani, mentre quello sub 45 di dieci vani, nonché le visure catastali dell'appartamento di cui al Sub. 210 con l'intestazione alla società Società_1. che ha locato l'immobile al ricorrente.
Da quanto prodotto risulta, pertanto, l'erroneità dell'atto tributario notificato, avente come riferimento un diverso immobile rispetto a quello in disponibilità del ricorrente;
né MA capitale si è costituita per addurre elementi in senso contrario.
6. Per quanto suindicato il ricorso deve essere accolto.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di MA, Sezione XIV, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Condanna MA PI al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 500,00. Così deciso in MA il 23 gennaio 2026. Il giudice Fabrizio D'Alessandri
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 196/2025 depositato il 06/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MA - Via Ostiense 131 L 00154 MA RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401562645 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 645/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.
Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente - anni 2020 - 2022
n.112401562645, notificato tramite PEC in data 20/12/2024, per un importo complessivo di €.3.019,00, comprensivo del tributo e delle sanzioni.
L'avviso di accertamento in questione è relativo a un locale abitativo ubicato in Indirizzo_1 MA, identificato catastalmente dal Foglio Catasto_1 avente una superficie assoggettabile alla tariffa di mq. 186, con un numero di occupanti pari a 3 dal 01/10/2020 al 18/10/2020 e a 2 dal 19/10/2020 al 31/12/2022;
2. Parte ricorrente contesta la legittimità dell'atto gravato deducendo di aver avuto la disponibilità di un diverso immobile nello stesso stabile, avendo stipulato, come conduttore, un contratto di contratto di locazione agevolata a uso abitativo, con decorrenza dal 01/10/2020, registrato in data 15/09/2020, per l'immobile ubicato in MA, Indirizzo_1 Edificio Num_, int. Num_ piano quarto, composto da un unico vano catastale oltre servizio, terrazzo, con annessa cantina n.33 e box auto n.160, identificato catastalmente dal Foglio Catasto_2 - vani 2, rendita catastale €. 382,18 e di aver provveduto tempestivamente a dichiarare ad AMA l'iscrizione dell'utenza domestica.
Si tratterebbe, quindi, di un immobile diverso (contraddistinto dal sub Catasto_2, anzichè Catasto_1) di superficie nettamente minore (mq. 45 e non mq. 186).
3. MA PI non si è costituita in giudizio.
4. All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha depositato in giudizio il contratto di locazione in base al quale è divenuto conduttore dell'immobile ubicato a quel numero civico dal quale risulta come gli estremi catastali dell'immobile locato siano differenti da quelli indicati nell'atto impositivo (Catasto_2 anzichè Catasto_1) e le risultanze catastali che evidenziano l'esistenza dei due diversi immobili indicando quello Sub 210 ha una consistenza di due vani, mentre quello sub 45 di dieci vani, nonché le visure catastali dell'appartamento di cui al Sub. 210 con l'intestazione alla società Società_1. che ha locato l'immobile al ricorrente.
Da quanto prodotto risulta, pertanto, l'erroneità dell'atto tributario notificato, avente come riferimento un diverso immobile rispetto a quello in disponibilità del ricorrente;
né MA capitale si è costituita per addurre elementi in senso contrario.
6. Per quanto suindicato il ricorso deve essere accolto.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di MA, Sezione XIV, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Condanna MA PI al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 500,00. Così deciso in MA il 23 gennaio 2026. Il giudice Fabrizio D'Alessandri