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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/11/2025, n. 9953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9953 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11237/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10° SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 30/10/2025, nella 10° SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, è chiamata la causa in moda- lità ex art. 127 ter cpc,
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
premesso che per l'attore l'Avv. Fortunato MARCELLO, ha depositato atto a trattazio- ne scritta con cui ha precisato istanze e conclusioni e ha chiesto decidersi la causa
Per la convenuta le procuratrici hanno depositato atto a trattazione Controparte_1 scritta con cui hanno chiesto decidersi la causa.
Ritenuto che lo scambio delle note ai sensi dell' art.127 ter cpc è attività sostitutiva del- la discussione della causa ai sensi dell' art. 281 sexies cpc e che nessuna delle parti ha chiesto trattarsi la causa in presenza, deve ritenersi rispettato il principio della discus- sione antecedente la decisione.
Terminata la fase sostitutiva della discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dei seguenti dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Tanto il verbale che la sentenza sono elaborati in forma telematica e con fir- ma digitale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DECIMA
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria
Corvino, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11237/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. FORTUNATO MARCELLO (c.f.: dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione,
- ATTORE
E
, (C.F.: ), in persona del suo legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1 tante Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Fi- lomena Luongo ( ) e dall'Avv. Almerina Bove (CF: CodiceFiscale_3
), dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale ad lites C.F._4 per notaio Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elettiva- Persona_1 mente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81,
- CONVENUTA.
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza del 30.10.2025, come da presente verbale nella parte che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5 maggio 2022 ha proposto opposi- Parte_1 zione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, prot. n. 46051/18/Reg.
Ing. del 21.03.2021, successivamente notificata, emessa dal
[...]
ai sensi dell'art. 2 del Parte_2
R.D. n. 639/1910, con la quale era stato ingiunto all'opponente “di pagare alla CP_1
entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente ingiunzione, il com-
[...] plessivo importo di euro 19.649,30”, in esecuzione delle decisioni della Corte dei Conti
- Sezione Regionale di Controllo per la - n. 172 del 30 luglio 2019 e n. 217 CP_1 del 27 dicembre 2019.
Secondo quanto si legge nell'ingiunzione gli emolumenti richiesti in restituzione furono pagati all'attore in forza di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 3 settembre
2002, n. 20 e dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 25. Tali
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disposizioni sono state dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte Costituziona- le n. 146/2019, sicché il venir meno del titolo legislativo in base al quale erano stati eseguiti i pagamenti ha determinato un ingiustificato arricchimento del dipendente. A tal fine la aveva agito al fine di recuperare le somme pagate ai sensi Controparte_1 dell'art. 2033 c.c.
In punto di fatto, l'opponente ha premesso di essere stato impiegato da novembre 2016
a novembre 2020 presso il Consiglio Regionale della di essere stato assegna- CP_1 to alle strutture organizzative del Consiglio Regionale di cui all'art. 2 della legge regio- nale della n. 15/1989; di avere svolto attività di assistenza ai vari organi con- CP_1 siliari, anche al di fuori del normale orario di lavoro.
Ciò dedotto, il ha esposto i motivi per cui non era possibile la restituzione degli Pt_1 importi ricevuti operando un excursus della vicenda e della legislazione regionale ri- guardante i lavoratori distaccati per cui ha insistito per l' inammissibilità della procedu- ra dell'ingiunzione difettando la liquidità e certezza dell' importo e nel merito per l'accertamento della non debenza delle somme richieste con conseguente illegittimità dell'ingiunzione di pagamento.
La si è costituita contestando i motivi addotti dalla parte opponente Controparte_1 richiamando il prospetto degli emolumenti corrisposti al lavorarore in distacco a titolo di trattamento accessorio ai sensi delle leggi regionali in precedenza indicate e sanziona- te dalla Consulta e quindi da restituire concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., il Giudice rinviava per preci- sazione conclusioni all'udienza del 6 febbraio 2026 e poi con successivo decreto ai fini dell' accelerazione della definizione di cause pendenti sul ruolo anticipava per la deci- sione contestuale ai sensi dell' art. 281 sexies cpc all' udienza del 30.10.2025, con con- cessione alle parti di un termine per note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente all' esame dei motivi di opposizione avverso l'ordinanza ingiun- zione appare opportuno richiamare le norme in base a cui aveva percepito il trat- Pt_1 tamento accessorio che sono state successivamente dichiarate incostituzionali.
L'art. 2 della legge della n. 20 del 3 settembre 2002 ha modi- Controparte_1 ficato il comma 2 dell'art. 58 della legge della n. 10 dell'11 agosto Controparte_1
2001 sostituendolo con la seguente disposizione: “È istituito un fondo per il personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale n. 15/1989, ivi compreso l'autoparco, così come regolamentato con de-
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libera dell'Ufficio di Presidenza 1 agosto 2000, n. 33, con le seguenti finalità: a) risorse per il trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantità e modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale;
b) risorse per l'incremento dell'attività istituzionale e per l'assistenza agli organi, integrative a quelle previste dalla lettera a)”.
L'art. 1, comma 1, della legge regionale della n. 25 del 12 dicembre CP_1
2003 ha aggiunto un quarto comma all'art. 2 della legge regionale della n. CP_1
20/2002, introducendo la seguente disposizione: “È istituito un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di cui alla legge regionale 25 ago- sto 1989, n. 15, articolo 2, al fine di assegnare risorse per l'assistenza agli organi istitu- zionali per l'incremento dell'attività anche legata ai processi di riforma in atto conse- quenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione – parte II che hanno attribuito alle Regioni nuove potestà amministrative e legislative”.
La questione di legittimità costituzionale delle suddette norme è stata sollevata successivamente dalla Corte dei Conti, organo di controllo, nell'ambito del giudizio di parificazione dei rendiconti generali della per gli esercizi finanziari Controparte_1
2015 e 2016.
Con sentenza n. 146 del 19 giugno 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge della 3 settembre Controparte_1
2002, n. 20, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge della Re- gione Campania 11 agosto 2001, n. 10, e dell'art. 1, comma 1, della legge della CP_1
12 dicembre 2003, n. 25, nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo
[...] art. 58 della legge reg. n. 10 del 2001”. CP_1
Nel motivare in ordine all'illegittimità costituzionale della disposizione, la Con- sulta evidenzia che «le norme regionali richiamate, come è evidente, istituiscono nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti re- gionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso. Nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la fonte collettiva assume caratteristiche peculiari, proprio perché fon- te di rinvio governata da precisi vincoli di spesa. In ogni caso, i criteri che essa esprime per l'attribuzione delle risorse disponibili sono vincolanti. […] Le norme regionali hanno introdotto la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il
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personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, è innanzi tutto in contrasto con la riserva di competenza esclusi- va assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in ma- teria di ordinamento civile. A questa materia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali, “retta dalle disposizioni del codice civile
e dalla contrattazione collettiva” nazionale, cui la legge dello Stato rinvia. […]
L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della compe- tenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, “per la sua importanza strategica,
[costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente”. Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla con- trattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanzia- ria».
A seguito della pronunzia di incostituzionalità, la ha messo in atto le CP_1 azioni di recupero degli emolumenti versati.
L'ingiunzione è stata preceduta da una richiesta di restituzione che, secondo quan- to indicato nell'ingiunzione medesima, risulterebbe essere stata comunicata al debitore in data 5 novembre 2020. In tale richiesta, pacificamente ricevuta dall'attore, la CP_1 ha precisato che “le modalità di recupero terranno conto della necessità di non incidere significativamente sulle esigenze di vita del lavoratore esercitando la facoltà di rateiz- zazione massima consentita”.
Alla richiesta in via stragiudiziale non essendo seguito alcun riscontro la CP_1 aveva emesso l' ordinanza ingiunzione poi impugnata.
A fronte della richiesta ingiuntiva l'opponente ha invece dedotto l'insussistenza dei presupposti di legge previsti dagli artt. 474 e 633 c.p.c., ritenendo inutilizzabile lo strumento di cui all'art. 2 del regio decreto n. 639/1910, in difetto di un titolo defini- tivo.
La presente doglianza è infondata.
Infatti sul punto è opportuno richiamare una copiosa giurisprudenza della Corte di
Cassazione in materia ed in particolare è stato affermato che «l'azione di ripetizione
d'indebito oggettivo, ove esperita dall'amministrazione (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro), può essere
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esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del regio decreto n.
639/1910, applicabile tanto alle entrate strettamente di diritto pubblico quanto a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedi- mento che accerti e quantifichi il debito restitutorio» (ex pluribus, Cass. Civ., Sez. Lav.,
27 dicembre 2019, n. 34552).
Peraltro il provvedimento impugnato si fonda sul potere di auto-accertamento dell'amministrazione, il cui limite risiede nella circostanza per cui la somma richiesta sia certa, liquida ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quanti- tativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di ac- certamento, restando poi affidata in caso di opposizione al giudice del merito la valuta- zione, in concreto, della ricorrenza dei suindicati presupposti per la sua emissione.
(Cass. Civ., Sez. Un., 25 maggio 2009, n. 11992).
La certezza del credito ingiunto potrebbe anche essere anche solo “relativa”: non occorre che esso sia stato accertato in via giudiziale, ma è sufficiente che alla base del suo sorgere e della sua quantificazione vi siano riferimenti a fatti, atti e parametri obiet- tivi non suscettibili di accertamento discrezionale della PA.
Ciò posto ad avviso del Tribunale i presupposti risultano verificati nel caso di specie: perché il credito dichiarato in ordinanza dalla risulta stato parametrato CP_1 alle somme che sarebbero state versate all' attore.
Nè può trovare accoglimento l' ulteriore motivo di doglianza per cui le somme ri- chieste dalla con l'ordinanza sarebbero irripetibili perché afferenti ai cd. “dirit- CP_1 ti quesiti” del comandato che impedirebbero la restituzione alla PA richiedente.
La parte attrice a tal proposito ha invocato il principio secondo cui le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale – avrebbero eliminato la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca an- teriore alla pubblicazione della decisione, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai diritti quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo.
In particolare, ha invocato l'esperienza giurisprudenziale che qualifica come diritti quesiti tutti quelli già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispetti- vo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita per cui l'invocata
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declaratoria di incostituzionalità incontrerebbe anche nel caso di specie il limite dei cd. diritti quesiti, definitivamente entrati a far parte del patrimonio giuridico di un soggetto.
Anche tale doglianza non può trovare accoglimento alla luce dei principi giuri- sprudenziali più volte affermati dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che «le pro- nunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esau- riti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto mede- simo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non di- rettamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionali- tà» (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 6 maggio 2010, n. 10958: «le sentenze di accogli- mento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte Costituzio- nale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ri- tenere “esauriti” i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge»).
Nel caso di specie, non può non rilevarsi che non sia ancora intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto del ricorrente alla corresponsione definitiva degli emolumenti in esame, né che sia maturato il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero per le somme corrisposte a tale titolo all'attore.
Tra l'altro, alcun avallo di legittimità può discendere da atti regolamentari (quali le delibere del Consiglio regionale invocate in rassegna dall' opponente) ovvero da atti negoziali (come gli accordi decentrati) nella misura in cui essi risultano adottati sul pre- supposto della vigenza della normazione primaria regionale, dichiarata poi incostituzio- nale. Tale declaratoria travolge anche le fonti connesse alla disposizione oggetto di cen- sura da parte della Consulta.
Ancora, non è applicabile al caso di specie la giurisprudenza relativa ai contratti collettivi di lavoro e ai diritti quesiti del singolo lavoratore distaccato, perché essa si ba- sa sul principio, non applicabile al caso della declaratoria di incostituzionalità, secondo cui non rientra nelle specifiche funzioni riconosciute dall'ordinamento alle associazioni sindacali, e in particolare nella funzione normativa tipica della autonomia collettiva, il potere di disporre, estinguendoli o modificandoli, di diritti dei quali si sia già perfezio-
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nato l'acquisto, anche in forza di un precedente contratto collettivo. ( cfr Trib. Napoli,
Sez. X, 15 luglio 2024, n. 7059 – est. Forziati).
Parte attrice ha assunto invece anche che l'articolazione regionale della Corte dei
Conti si era limitata a non parificare la sola spesa sostenuta per il personale del Consi- glio Regionale della Campania, limitatamente all'esercizio finanziario 2016, epoca in cui è cominciato il distacco del ricorrente. Ciò determinerebbe l'intangibilità dei rendi- conti relativi ai precedenti esercizi finanziari, ( che non riguardano il caso in esame) nei quali parimenti figurava la voce di spesa per il personale dipendente, relativamente alle indennità disciplinate con i fondi di cui alle leggi regionali n. 20/2002 e n. 25/2003.
L'assunto non è condivisibile per l'evidente ragione che il giudizio di parificazio- ne della Sezione Regionale di controllo non vale ad integrare una delle fattispecie cui la giurisprudenza sopra richiamata correla il consolidamento dei diritti quesiti. Parimenti inconferente appare il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2018. La declaratoria di incostituzionalità di una disposizione di legge fondante un determinato trattamento retributivo trova applicazione per il solo esercizio contabile nel cui ambito sarebbe stata sollevata la relativa questione.
Sempre secondo le difese dell'attore, l'eventuale applicazione retroattiva della de- cisione costituzionale si porrebbe in aperta con la violazione dei principi dell'affidamento e della certezza giuridica.
Riconoscere una sconfinata efficacia retroattiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali scrutinate dalla Consulta nella sentenza n.
146/2019, sino a travolgere tutti gli emolumenti erogati ai comandati a fronte di presta- zioni già rese, significherebbe travolgere non solo l'affidamento nella sicurezza giuridi- ca, ma anche il legittimo affidamento ingenerato dall'esistenza di norme pienamente va- lide ed efficaci. Risulterebbe, altresì, violato il principio di buona fede dei lavoratori che, muovendo dalla consapevolezza della legittimità del quadro normativo di riferi- mento, hanno prestato la propria attività lavorativa anche “al di fuori dell'ordinario ora- rio di lavoro”, come asserisce in citazione l'attore.
A tal fine, occorre tener conto della giurisprudenza delle Corti superiori intervenu- ta nelle more del giudizio e in particolare, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 8 del 27 gennaio 2023 che anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte E.D.U., hanno evidenziato come la presenza di una situazione di affidamento legittimo non im- plichi, di per sé, l'intangibilità della prestazione indebita percepita dal privato.
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La posizione di quest'ultimo deve reputarsi lesa soltanto dinanzi a interventi spro- porzionati, cioè da condotte contraddistinte dall'omessa o dall'inadeguata considerazio- ne della fragilità economico-sociale o di salute dell'obbligato nell'esercizio della pretesa restitutoria e, infine, la mancata previsione di una responsabilità in capo all'ente cui sia addebitabile l'errore.
In definitiva, la giurisprudenza della Corte E.D.U. offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU volta a biasimare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pub- blici di prestazioni di natura retributiva.
Dall'analisi delle pronunce delle Corti superiori, in conclusione, è possibile dedur- re che l'ordinamento interno appronta un quadro di tutele idoneo, fintanto che sufficien- temente valorizzato, a superare qualsivoglia dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033
c.c. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al suddetto parametro convenzionale.
Tale apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a difesa dell'affidamento legittimo (id est buona fede) viene descritto dalla Corte Costituzionale, la quale osserva che «un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibi- lità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercita- re la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circo- stanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ri- petizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spet- tanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico- patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fin- tantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede og- gettiva. Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restituto-
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ria […] [perché essa] non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esi- mente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto».
In conclusione, la Consulta ha enunciato il principio secondo cui «la clausola del- la buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni econo- miche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni per- sonali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibi- lità temporanea o finanche parziale».
Orbene, ad avviso del Tribunale la ha in qualche modo salva- Controparte_1 guardato il legittimo affidamento dell'attore, principalmente mediante la riduzione per- centuale del debito, ma anche mediante la richiesta del solo importo relativo al capitale e con la rateizzazione delle somme. L'operato della convenuta pertanto può ritenersi conforme ai principi elaborati dalla Consulta e non residua in favore del ricorrente alcu- na possibilità di conseguire, per il tramite dell'invocata buona fede e della tutela del le- gittimo affidamento, una declaratoria di irripetibilità di quanto percepito sulla base di norme che sono state sanzionate come incostituzionali, e quindi rimosse dall' ordina- mento.
A ciò si aggiunga che la Corte Costituzionale ha ritenuto che solo a particolari condizioni personali dell'accipiens, tali da far ritenere che la restituzione di quanto rice- vuto possa determinare la lesione di diritto fondamentali costituzionalmente e conven- zionalmente riconosciuti, il credito debba ritenersi, anche solo parzialmente, estinto. Ta- le onere era a carico della parte che invoca la irripetibilità che invece non ha né allegato, né provato l'esistenza di particolari condizioni di fatto tali da giustificare un'inesigibilità temporanea o parziale del suo debito restitutorio, di tal ché deve ritener- si ammissibile la restituzione degli emolumenti ricevuti, sia pure alle condizioni a lui favorevoli, ovvero in misura proporzionalmente ridotta e con la rateizzazione degli im- porti, agevolando il lavoratore distaccato.
Non risulta conferente, invero neanche il richiamo di anche all'art. 2126 Pt_1
c.c., dato che la disposizione costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione. (Cass. Civ., Sez. Lav., 5
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novembre 2021, n. 32263) a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita.
Per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione di un incarico dirigenziale e/o am- ministrativo, dunque, un plus e non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare, dal punto di vista qualita- tivo, quantitativo e temporale, il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa.
Avuto riguardo al caso in esame, la circostanza - dedotta genericamente anche dall' opponente - che si è trattato di attività di mera assistenza agli organi consiliari, svolta dal personale comandato presso il della e di rego- Parte_2 CP_1 la svolta in modalità extraorario, quindi, al di fuori dell'orario normale di ufficio, trat- tandosi di attività extraistituzionali, non solo non risulta adeguatamente dedotta e prova- ta, ma risulta finanche inidonea ad individuare e a caratterizzare i compiti svolti.
Quanto precede consente di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., data l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabi- lità delle attività svolte impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della CP_1
Viceversa la convenuta amministrazione ha operato una sufficiente valorizzazione del legittimo affidamento dei percipienti nel senso voluto dalla Corte Costituzionale (a mezzo della riduzione del debito, dell'omessa richiesta di interessi e della rateizzazione del recupero).
Deve altresì disattendersi anche l' eccezione relativa alla prescrizione delle som- me sia per la la genericità della formulazione dell' eccezione, sia perché la prescrizione decennale dell'azione di indebito oggettivo, applicabile nel caso in esame, decorre dalla dazione effettiva delle spettanze. Risulta non contestato per ammissione di quest'ultimo, che le somme sono state corrisposte da novembre 2016 a novembre 2020, sicché il ter- mine di prescrizione non risulta completamente decorso al giorno della notifica dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla ricevuta da il 28 Controparte_1 Pt_1 marzo 2022.
Né infine può trovare accoglimento anche l'ulteriore doglianza, secondo cui la de- claratoria di illegittimità non avrebbe colpito le indennità di cui all'art. 58 comma 1,
L.R. n. 10/2001 indennità riconosciuta ai Coordinatori delle segreterie politiche, ecce-
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zione questa accolta incidenter tantum, in una altra pronuncia della Sezione ma riguar- dante unicamente il caso di un dirigente.
Nel caso in esame non risulta allegato che il avesse rivestito le funzioni af- Pt_1 ferenti all' art. 1 risultando solo che fosse inserito come distaccato nelle segreterie.
Tali dati sono riscontrabili dalla documentazione versata agli atti e dall'importo, notevolmente più basso, dell'indennità per la quale si procede al recupero.
In ogni caso non sarebbero state applicabili al caso in esame le indennità di cui al comma 1 dell'art. 58 della L.R. 10/2001, se come risulta dal prospetto analitico delle somme che il aveva invece percepito l'indennità ai sensi del comma 2 dell'art. 58, Pt_1 successivamente dichiarata incostituzionale.
Pertanto allo stato la domanda dell' attore non può essere accolta.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente tra le parti, in considerazione della novità delle questioni dedotte in giudizio, del carattere vincolato dell'attività dell'amministrazione a seguito di declaratoria di incostituzionalità descritta in motiva- zione e della sopravvenienza, in corso di causa, della pronuncia della Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Decima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da in opposizione all' ordinanza in- Parte_1 giunzione della come esposto in motivazione. Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Cosi deciso in Napoli, lì 1.11.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maria Corvino
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Tribunale di Napoli
10° SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 30/10/2025, nella 10° SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, è chiamata la causa in moda- lità ex art. 127 ter cpc,
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
premesso che per l'attore l'Avv. Fortunato MARCELLO, ha depositato atto a trattazio- ne scritta con cui ha precisato istanze e conclusioni e ha chiesto decidersi la causa
Per la convenuta le procuratrici hanno depositato atto a trattazione Controparte_1 scritta con cui hanno chiesto decidersi la causa.
Ritenuto che lo scambio delle note ai sensi dell' art.127 ter cpc è attività sostitutiva del- la discussione della causa ai sensi dell' art. 281 sexies cpc e che nessuna delle parti ha chiesto trattarsi la causa in presenza, deve ritenersi rispettato il principio della discus- sione antecedente la decisione.
Terminata la fase sostitutiva della discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dei seguenti dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Tanto il verbale che la sentenza sono elaborati in forma telematica e con fir- ma digitale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DECIMA
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria
Corvino, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11237/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. FORTUNATO MARCELLO (c.f.: dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione,
- ATTORE
E
, (C.F.: ), in persona del suo legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1 tante Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Fi- lomena Luongo ( ) e dall'Avv. Almerina Bove (CF: CodiceFiscale_3
), dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale ad lites C.F._4 per notaio Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elettiva- Persona_1 mente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81,
- CONVENUTA.
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza del 30.10.2025, come da presente verbale nella parte che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5 maggio 2022 ha proposto opposi- Parte_1 zione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, prot. n. 46051/18/Reg.
Ing. del 21.03.2021, successivamente notificata, emessa dal
[...]
ai sensi dell'art. 2 del Parte_2
R.D. n. 639/1910, con la quale era stato ingiunto all'opponente “di pagare alla CP_1
entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente ingiunzione, il com-
[...] plessivo importo di euro 19.649,30”, in esecuzione delle decisioni della Corte dei Conti
- Sezione Regionale di Controllo per la - n. 172 del 30 luglio 2019 e n. 217 CP_1 del 27 dicembre 2019.
Secondo quanto si legge nell'ingiunzione gli emolumenti richiesti in restituzione furono pagati all'attore in forza di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 3 settembre
2002, n. 20 e dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 25. Tali
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disposizioni sono state dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte Costituziona- le n. 146/2019, sicché il venir meno del titolo legislativo in base al quale erano stati eseguiti i pagamenti ha determinato un ingiustificato arricchimento del dipendente. A tal fine la aveva agito al fine di recuperare le somme pagate ai sensi Controparte_1 dell'art. 2033 c.c.
In punto di fatto, l'opponente ha premesso di essere stato impiegato da novembre 2016
a novembre 2020 presso il Consiglio Regionale della di essere stato assegna- CP_1 to alle strutture organizzative del Consiglio Regionale di cui all'art. 2 della legge regio- nale della n. 15/1989; di avere svolto attività di assistenza ai vari organi con- CP_1 siliari, anche al di fuori del normale orario di lavoro.
Ciò dedotto, il ha esposto i motivi per cui non era possibile la restituzione degli Pt_1 importi ricevuti operando un excursus della vicenda e della legislazione regionale ri- guardante i lavoratori distaccati per cui ha insistito per l' inammissibilità della procedu- ra dell'ingiunzione difettando la liquidità e certezza dell' importo e nel merito per l'accertamento della non debenza delle somme richieste con conseguente illegittimità dell'ingiunzione di pagamento.
La si è costituita contestando i motivi addotti dalla parte opponente Controparte_1 richiamando il prospetto degli emolumenti corrisposti al lavorarore in distacco a titolo di trattamento accessorio ai sensi delle leggi regionali in precedenza indicate e sanziona- te dalla Consulta e quindi da restituire concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., il Giudice rinviava per preci- sazione conclusioni all'udienza del 6 febbraio 2026 e poi con successivo decreto ai fini dell' accelerazione della definizione di cause pendenti sul ruolo anticipava per la deci- sione contestuale ai sensi dell' art. 281 sexies cpc all' udienza del 30.10.2025, con con- cessione alle parti di un termine per note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente all' esame dei motivi di opposizione avverso l'ordinanza ingiun- zione appare opportuno richiamare le norme in base a cui aveva percepito il trat- Pt_1 tamento accessorio che sono state successivamente dichiarate incostituzionali.
L'art. 2 della legge della n. 20 del 3 settembre 2002 ha modi- Controparte_1 ficato il comma 2 dell'art. 58 della legge della n. 10 dell'11 agosto Controparte_1
2001 sostituendolo con la seguente disposizione: “È istituito un fondo per il personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale n. 15/1989, ivi compreso l'autoparco, così come regolamentato con de-
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libera dell'Ufficio di Presidenza 1 agosto 2000, n. 33, con le seguenti finalità: a) risorse per il trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantità e modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale;
b) risorse per l'incremento dell'attività istituzionale e per l'assistenza agli organi, integrative a quelle previste dalla lettera a)”.
L'art. 1, comma 1, della legge regionale della n. 25 del 12 dicembre CP_1
2003 ha aggiunto un quarto comma all'art. 2 della legge regionale della n. CP_1
20/2002, introducendo la seguente disposizione: “È istituito un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di cui alla legge regionale 25 ago- sto 1989, n. 15, articolo 2, al fine di assegnare risorse per l'assistenza agli organi istitu- zionali per l'incremento dell'attività anche legata ai processi di riforma in atto conse- quenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione – parte II che hanno attribuito alle Regioni nuove potestà amministrative e legislative”.
La questione di legittimità costituzionale delle suddette norme è stata sollevata successivamente dalla Corte dei Conti, organo di controllo, nell'ambito del giudizio di parificazione dei rendiconti generali della per gli esercizi finanziari Controparte_1
2015 e 2016.
Con sentenza n. 146 del 19 giugno 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge della 3 settembre Controparte_1
2002, n. 20, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge della Re- gione Campania 11 agosto 2001, n. 10, e dell'art. 1, comma 1, della legge della CP_1
12 dicembre 2003, n. 25, nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo
[...] art. 58 della legge reg. n. 10 del 2001”. CP_1
Nel motivare in ordine all'illegittimità costituzionale della disposizione, la Con- sulta evidenzia che «le norme regionali richiamate, come è evidente, istituiscono nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti re- gionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso. Nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la fonte collettiva assume caratteristiche peculiari, proprio perché fon- te di rinvio governata da precisi vincoli di spesa. In ogni caso, i criteri che essa esprime per l'attribuzione delle risorse disponibili sono vincolanti. […] Le norme regionali hanno introdotto la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il
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personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, è innanzi tutto in contrasto con la riserva di competenza esclusi- va assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in ma- teria di ordinamento civile. A questa materia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali, “retta dalle disposizioni del codice civile
e dalla contrattazione collettiva” nazionale, cui la legge dello Stato rinvia. […]
L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della compe- tenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, “per la sua importanza strategica,
[costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente”. Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla con- trattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanzia- ria».
A seguito della pronunzia di incostituzionalità, la ha messo in atto le CP_1 azioni di recupero degli emolumenti versati.
L'ingiunzione è stata preceduta da una richiesta di restituzione che, secondo quan- to indicato nell'ingiunzione medesima, risulterebbe essere stata comunicata al debitore in data 5 novembre 2020. In tale richiesta, pacificamente ricevuta dall'attore, la CP_1 ha precisato che “le modalità di recupero terranno conto della necessità di non incidere significativamente sulle esigenze di vita del lavoratore esercitando la facoltà di rateiz- zazione massima consentita”.
Alla richiesta in via stragiudiziale non essendo seguito alcun riscontro la CP_1 aveva emesso l' ordinanza ingiunzione poi impugnata.
A fronte della richiesta ingiuntiva l'opponente ha invece dedotto l'insussistenza dei presupposti di legge previsti dagli artt. 474 e 633 c.p.c., ritenendo inutilizzabile lo strumento di cui all'art. 2 del regio decreto n. 639/1910, in difetto di un titolo defini- tivo.
La presente doglianza è infondata.
Infatti sul punto è opportuno richiamare una copiosa giurisprudenza della Corte di
Cassazione in materia ed in particolare è stato affermato che «l'azione di ripetizione
d'indebito oggettivo, ove esperita dall'amministrazione (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro), può essere
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esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del regio decreto n.
639/1910, applicabile tanto alle entrate strettamente di diritto pubblico quanto a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedi- mento che accerti e quantifichi il debito restitutorio» (ex pluribus, Cass. Civ., Sez. Lav.,
27 dicembre 2019, n. 34552).
Peraltro il provvedimento impugnato si fonda sul potere di auto-accertamento dell'amministrazione, il cui limite risiede nella circostanza per cui la somma richiesta sia certa, liquida ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quanti- tativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di ac- certamento, restando poi affidata in caso di opposizione al giudice del merito la valuta- zione, in concreto, della ricorrenza dei suindicati presupposti per la sua emissione.
(Cass. Civ., Sez. Un., 25 maggio 2009, n. 11992).
La certezza del credito ingiunto potrebbe anche essere anche solo “relativa”: non occorre che esso sia stato accertato in via giudiziale, ma è sufficiente che alla base del suo sorgere e della sua quantificazione vi siano riferimenti a fatti, atti e parametri obiet- tivi non suscettibili di accertamento discrezionale della PA.
Ciò posto ad avviso del Tribunale i presupposti risultano verificati nel caso di specie: perché il credito dichiarato in ordinanza dalla risulta stato parametrato CP_1 alle somme che sarebbero state versate all' attore.
Nè può trovare accoglimento l' ulteriore motivo di doglianza per cui le somme ri- chieste dalla con l'ordinanza sarebbero irripetibili perché afferenti ai cd. “dirit- CP_1 ti quesiti” del comandato che impedirebbero la restituzione alla PA richiedente.
La parte attrice a tal proposito ha invocato il principio secondo cui le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale – avrebbero eliminato la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca an- teriore alla pubblicazione della decisione, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai diritti quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo.
In particolare, ha invocato l'esperienza giurisprudenziale che qualifica come diritti quesiti tutti quelli già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispetti- vo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita per cui l'invocata
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declaratoria di incostituzionalità incontrerebbe anche nel caso di specie il limite dei cd. diritti quesiti, definitivamente entrati a far parte del patrimonio giuridico di un soggetto.
Anche tale doglianza non può trovare accoglimento alla luce dei principi giuri- sprudenziali più volte affermati dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che «le pro- nunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esau- riti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto mede- simo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non di- rettamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionali- tà» (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 6 maggio 2010, n. 10958: «le sentenze di accogli- mento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte Costituzio- nale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ri- tenere “esauriti” i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge»).
Nel caso di specie, non può non rilevarsi che non sia ancora intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto del ricorrente alla corresponsione definitiva degli emolumenti in esame, né che sia maturato il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero per le somme corrisposte a tale titolo all'attore.
Tra l'altro, alcun avallo di legittimità può discendere da atti regolamentari (quali le delibere del Consiglio regionale invocate in rassegna dall' opponente) ovvero da atti negoziali (come gli accordi decentrati) nella misura in cui essi risultano adottati sul pre- supposto della vigenza della normazione primaria regionale, dichiarata poi incostituzio- nale. Tale declaratoria travolge anche le fonti connesse alla disposizione oggetto di cen- sura da parte della Consulta.
Ancora, non è applicabile al caso di specie la giurisprudenza relativa ai contratti collettivi di lavoro e ai diritti quesiti del singolo lavoratore distaccato, perché essa si ba- sa sul principio, non applicabile al caso della declaratoria di incostituzionalità, secondo cui non rientra nelle specifiche funzioni riconosciute dall'ordinamento alle associazioni sindacali, e in particolare nella funzione normativa tipica della autonomia collettiva, il potere di disporre, estinguendoli o modificandoli, di diritti dei quali si sia già perfezio-
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nato l'acquisto, anche in forza di un precedente contratto collettivo. ( cfr Trib. Napoli,
Sez. X, 15 luglio 2024, n. 7059 – est. Forziati).
Parte attrice ha assunto invece anche che l'articolazione regionale della Corte dei
Conti si era limitata a non parificare la sola spesa sostenuta per il personale del Consi- glio Regionale della Campania, limitatamente all'esercizio finanziario 2016, epoca in cui è cominciato il distacco del ricorrente. Ciò determinerebbe l'intangibilità dei rendi- conti relativi ai precedenti esercizi finanziari, ( che non riguardano il caso in esame) nei quali parimenti figurava la voce di spesa per il personale dipendente, relativamente alle indennità disciplinate con i fondi di cui alle leggi regionali n. 20/2002 e n. 25/2003.
L'assunto non è condivisibile per l'evidente ragione che il giudizio di parificazio- ne della Sezione Regionale di controllo non vale ad integrare una delle fattispecie cui la giurisprudenza sopra richiamata correla il consolidamento dei diritti quesiti. Parimenti inconferente appare il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2018. La declaratoria di incostituzionalità di una disposizione di legge fondante un determinato trattamento retributivo trova applicazione per il solo esercizio contabile nel cui ambito sarebbe stata sollevata la relativa questione.
Sempre secondo le difese dell'attore, l'eventuale applicazione retroattiva della de- cisione costituzionale si porrebbe in aperta con la violazione dei principi dell'affidamento e della certezza giuridica.
Riconoscere una sconfinata efficacia retroattiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali scrutinate dalla Consulta nella sentenza n.
146/2019, sino a travolgere tutti gli emolumenti erogati ai comandati a fronte di presta- zioni già rese, significherebbe travolgere non solo l'affidamento nella sicurezza giuridi- ca, ma anche il legittimo affidamento ingenerato dall'esistenza di norme pienamente va- lide ed efficaci. Risulterebbe, altresì, violato il principio di buona fede dei lavoratori che, muovendo dalla consapevolezza della legittimità del quadro normativo di riferi- mento, hanno prestato la propria attività lavorativa anche “al di fuori dell'ordinario ora- rio di lavoro”, come asserisce in citazione l'attore.
A tal fine, occorre tener conto della giurisprudenza delle Corti superiori intervenu- ta nelle more del giudizio e in particolare, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 8 del 27 gennaio 2023 che anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte E.D.U., hanno evidenziato come la presenza di una situazione di affidamento legittimo non im- plichi, di per sé, l'intangibilità della prestazione indebita percepita dal privato.
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La posizione di quest'ultimo deve reputarsi lesa soltanto dinanzi a interventi spro- porzionati, cioè da condotte contraddistinte dall'omessa o dall'inadeguata considerazio- ne della fragilità economico-sociale o di salute dell'obbligato nell'esercizio della pretesa restitutoria e, infine, la mancata previsione di una responsabilità in capo all'ente cui sia addebitabile l'errore.
In definitiva, la giurisprudenza della Corte E.D.U. offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU volta a biasimare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pub- blici di prestazioni di natura retributiva.
Dall'analisi delle pronunce delle Corti superiori, in conclusione, è possibile dedur- re che l'ordinamento interno appronta un quadro di tutele idoneo, fintanto che sufficien- temente valorizzato, a superare qualsivoglia dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033
c.c. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al suddetto parametro convenzionale.
Tale apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a difesa dell'affidamento legittimo (id est buona fede) viene descritto dalla Corte Costituzionale, la quale osserva che «un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibi- lità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercita- re la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circo- stanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ri- petizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spet- tanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico- patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fin- tantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede og- gettiva. Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restituto-
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ria […] [perché essa] non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esi- mente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto».
In conclusione, la Consulta ha enunciato il principio secondo cui «la clausola del- la buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni econo- miche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni per- sonali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibi- lità temporanea o finanche parziale».
Orbene, ad avviso del Tribunale la ha in qualche modo salva- Controparte_1 guardato il legittimo affidamento dell'attore, principalmente mediante la riduzione per- centuale del debito, ma anche mediante la richiesta del solo importo relativo al capitale e con la rateizzazione delle somme. L'operato della convenuta pertanto può ritenersi conforme ai principi elaborati dalla Consulta e non residua in favore del ricorrente alcu- na possibilità di conseguire, per il tramite dell'invocata buona fede e della tutela del le- gittimo affidamento, una declaratoria di irripetibilità di quanto percepito sulla base di norme che sono state sanzionate come incostituzionali, e quindi rimosse dall' ordina- mento.
A ciò si aggiunga che la Corte Costituzionale ha ritenuto che solo a particolari condizioni personali dell'accipiens, tali da far ritenere che la restituzione di quanto rice- vuto possa determinare la lesione di diritto fondamentali costituzionalmente e conven- zionalmente riconosciuti, il credito debba ritenersi, anche solo parzialmente, estinto. Ta- le onere era a carico della parte che invoca la irripetibilità che invece non ha né allegato, né provato l'esistenza di particolari condizioni di fatto tali da giustificare un'inesigibilità temporanea o parziale del suo debito restitutorio, di tal ché deve ritener- si ammissibile la restituzione degli emolumenti ricevuti, sia pure alle condizioni a lui favorevoli, ovvero in misura proporzionalmente ridotta e con la rateizzazione degli im- porti, agevolando il lavoratore distaccato.
Non risulta conferente, invero neanche il richiamo di anche all'art. 2126 Pt_1
c.c., dato che la disposizione costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione. (Cass. Civ., Sez. Lav., 5
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novembre 2021, n. 32263) a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita.
Per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione di un incarico dirigenziale e/o am- ministrativo, dunque, un plus e non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare, dal punto di vista qualita- tivo, quantitativo e temporale, il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa.
Avuto riguardo al caso in esame, la circostanza - dedotta genericamente anche dall' opponente - che si è trattato di attività di mera assistenza agli organi consiliari, svolta dal personale comandato presso il della e di rego- Parte_2 CP_1 la svolta in modalità extraorario, quindi, al di fuori dell'orario normale di ufficio, trat- tandosi di attività extraistituzionali, non solo non risulta adeguatamente dedotta e prova- ta, ma risulta finanche inidonea ad individuare e a caratterizzare i compiti svolti.
Quanto precede consente di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., data l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabi- lità delle attività svolte impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della CP_1
Viceversa la convenuta amministrazione ha operato una sufficiente valorizzazione del legittimo affidamento dei percipienti nel senso voluto dalla Corte Costituzionale (a mezzo della riduzione del debito, dell'omessa richiesta di interessi e della rateizzazione del recupero).
Deve altresì disattendersi anche l' eccezione relativa alla prescrizione delle som- me sia per la la genericità della formulazione dell' eccezione, sia perché la prescrizione decennale dell'azione di indebito oggettivo, applicabile nel caso in esame, decorre dalla dazione effettiva delle spettanze. Risulta non contestato per ammissione di quest'ultimo, che le somme sono state corrisposte da novembre 2016 a novembre 2020, sicché il ter- mine di prescrizione non risulta completamente decorso al giorno della notifica dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla ricevuta da il 28 Controparte_1 Pt_1 marzo 2022.
Né infine può trovare accoglimento anche l'ulteriore doglianza, secondo cui la de- claratoria di illegittimità non avrebbe colpito le indennità di cui all'art. 58 comma 1,
L.R. n. 10/2001 indennità riconosciuta ai Coordinatori delle segreterie politiche, ecce-
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zione questa accolta incidenter tantum, in una altra pronuncia della Sezione ma riguar- dante unicamente il caso di un dirigente.
Nel caso in esame non risulta allegato che il avesse rivestito le funzioni af- Pt_1 ferenti all' art. 1 risultando solo che fosse inserito come distaccato nelle segreterie.
Tali dati sono riscontrabili dalla documentazione versata agli atti e dall'importo, notevolmente più basso, dell'indennità per la quale si procede al recupero.
In ogni caso non sarebbero state applicabili al caso in esame le indennità di cui al comma 1 dell'art. 58 della L.R. 10/2001, se come risulta dal prospetto analitico delle somme che il aveva invece percepito l'indennità ai sensi del comma 2 dell'art. 58, Pt_1 successivamente dichiarata incostituzionale.
Pertanto allo stato la domanda dell' attore non può essere accolta.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente tra le parti, in considerazione della novità delle questioni dedotte in giudizio, del carattere vincolato dell'attività dell'amministrazione a seguito di declaratoria di incostituzionalità descritta in motiva- zione e della sopravvenienza, in corso di causa, della pronuncia della Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Decima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da in opposizione all' ordinanza in- Parte_1 giunzione della come esposto in motivazione. Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Cosi deciso in Napoli, lì 1.11.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maria Corvino
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