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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
PARPINEL LORIS, preso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to DE CP_1 C.F._2
ZAN ALBERTO, preso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio in Tirana (Albania) il 14/08/2007, trascritto in Italia nell'anno 2022;
separati con sentenza n. 111/2024, pubblicata il 21/02/2024 e passata in giudicato il 24/09/2024 – R.G. 1128/2023 - Tribunale Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: nata a [...] [...], Persona_1 Persona_2
nato a [...] [...] e , nato a [...] [...]; Per_3
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “a) affidamento condiviso dei figli con prevalente collocazione presso la madre con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé a fine settimana alterni, il sabato o la domenica, cinque giorni nel periodo natalizio, alternando Natale e Capodanno con i rispettivi genitori, due giorni nel periodo pasquale e quindici giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i coniugi. Questi ultimi potranno concordare ulteriori modalità di visita del padre.
b) Assegnazione della casa famigliare alla moglie e ai figli.
c) Contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di € 480,00
mensili (€ 160,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie,
secondo il Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Pordenone.
d) Assegno unico universale a favore della madre con detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
e) I medesimi coniugi intendono definite i loro rapporti economici e patrimoniali con il trasferimento da parte del marito a favore della moglie,
della quota di ½ dell'abitazione familiare, come da accordo allegato al verbale d'udienza di cui al presente procedimento, ritenendo tale trasferimento funzionale ed indispensabile alla definitiva risoluzione della crisi coniugale” e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Con decreto del 03/01/2025, il Giudice relatore ha fissato udienza di
2 comparizione parti per il giorno 07/04/2025, ordinando la comunicazione, a cura della Cancelleria, del presente decreto al Pubblico Ministero, affinché
esprima il proprio parere entro tre giorni prima la data dell'udienza, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma terzo, c.p.c.
Con atto del 05/02/2025, il P.M. dott.ssa Federica Urban, rilevato che il nucleo familiare è noto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Pordenone “stante l'esistenza di un proc. pen. (n. 4403/2023 R.G.N.R.) a carico di per il reato di maltrattamenti in danno della moglie, CP_1
nell'ambito del quale era stata adottata in data 03/01/2024 la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese, poi dichiarata cessata in data 22/01/2025 all'esito della definizione del procedimento con sentenza ex art. 444 c.p.p. dinnanzi al GIP
del Tribunale di Pordenone;
rilevato che il nucleo familiare è seguito dai
Servizi sociali territorialmente competenti che hanno gestito gli incontri dei figli minori con il padre nel periodo in cui era in atto la misura cautelare sopra indicata;
rilevato che appare opportuno acquisire una relazione aggiornata dei
Servizi sociali, al fine di rilevare se le condizioni riportate dalle parti nel ricorso congiunto siano conformi agli interessi dei figli minori”;
per questi motivi
ha invitato il Tribunale ad acquisire la suddetta relazione, riservando il parere all'esito.
Con decreto del 12/02/2025, il Giudice relatore, viste le osservazioni depositate
CP dal P.M. intervenuto, ha disposto che il Servizio sociale dei Comuni e trasmetta una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare in CP_3
questione e sull'andamento delle visite protette tra padre e figli.
In data 28/03/2025 è stata acquisita la relazione dei Servizi sociali dalla quale è
emerso che il nucleo suddetto è in carico presso il Servizio dal 2023, anno in cui si è provveduto ad inserire i minori e la madre in comunità. Gli operatori hanno specificato che il nucleo è rientrato nel proprio domicilio a fine 2023.
ha ripreso subito il lavoro come operaia su 2 o 3 turni, con la Parte_1
3 collaborazione della di lei madre arrivata dall'Albania per la gestione dei minori. Gli operatori hanno dichiarato, poi, che nella primavera del 2024 è
stato avviato un servizio educativo domiciliare a sostegno dei minori, in particolare per in quanto manifestante una maggiore fragilità in ambito Per_2
scolastico. E ancora, nel gennaio 2025 è stato proposto ai genitori il percorso
P.I.P.P.I. che prevede interventi a sostengo dei bambini e della relazione genitori-fìgli e il figlio ha accettato questo progetto. Successivamente, a Per_3
marzo 2025, si è dato avvio al percorso dei gruppi genitori-fìgli previsto tra i dispostivi di P.I.P.P.I. e poiché la mamma non riusciva a partecipare, causa i turni di lavoro, si è proposto al padre di partecipare e lo stesso ha accettato vedendosi, pertanto, con ogni 15 giorni, in orario serale, alla presenza di Per_3
altri operatori e di altre famiglie che hanno aderito alla proposta e Per_1
non hanno invece voluto partecipare al progetto). Gli operatori hanno Per_2
dichiarato, inoltre, che il padre sta effettuando anche il percorso presso l'associazione Istrice di Pordenone (rivolto a uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive). Dalla relazione è emerso, altresì, che il padre, nella primavera 2024, ha avanzato richiesta di rivedere i figli e a maggio 2024 si sono dati avvio agli incontri protetti, tutt'ora attivi una volta alla settimana.
Inizialmente presente solo , successivamente anche gli altri due figli. È Per_3
stato precisato dagli operatori che tali incontri si sono svolti sia presso il servizio sociale, sia all'esterno e sia presso l'abitazione paterna sita in
Pordenone. Da tali incontri si è rilevato (dimostrato anche dalla relazione della
Cooperativa Itaca – educatrice allegata a quella dei Servizi Persona_4
Sociali) che il padre è riuscito a ricostruire il legame con i figli, particolarmente con (figlio che più ha palesato il maggior bisogno di vicinanza paterna, a Per_3
differenza di he mantengono un atteggiamento più prudente e Per_2 Per_1
distaccato). Infine, gli operatori hanno dichiarato di ritenere opportuno che gli incontri padre-figli siano liberalizzati al fine di permettere una ripresa naturale delle relazioni, precisando che tale passaggio permetterebbe una
4 maggiore co-genitorialità richiesta anche dalla madre che ha riferito agli operatori la necessità di avere l'aiuto del padre per la gestione dei di loro figli.
Con decreto del 31/03/2025, il Giudice relatore ha differito l'udienza al
12/05/2025 per permettere la trasmissione della relazione dei Servizi Sociali al
P.M. affinché esprima il parere riservato con atto del 05/02/2025.
In data 02/04/2025, il P.M. ha espresso parere favorevole e all'udienza di comparizione del 12/05/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), l/ett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Tirana (Albania), in data 14/08/2007, trascritto in Italia CP_1
5 nell'anno 2022.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRATA DI
PORDENONE (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, atto n. 52, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 27/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
PARPINEL LORIS, preso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to DE CP_1 C.F._2
ZAN ALBERTO, preso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio in Tirana (Albania) il 14/08/2007, trascritto in Italia nell'anno 2022;
separati con sentenza n. 111/2024, pubblicata il 21/02/2024 e passata in giudicato il 24/09/2024 – R.G. 1128/2023 - Tribunale Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: nata a [...] [...], Persona_1 Persona_2
nato a [...] [...] e , nato a [...] [...]; Per_3
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “a) affidamento condiviso dei figli con prevalente collocazione presso la madre con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé a fine settimana alterni, il sabato o la domenica, cinque giorni nel periodo natalizio, alternando Natale e Capodanno con i rispettivi genitori, due giorni nel periodo pasquale e quindici giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i coniugi. Questi ultimi potranno concordare ulteriori modalità di visita del padre.
b) Assegnazione della casa famigliare alla moglie e ai figli.
c) Contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di € 480,00
mensili (€ 160,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie,
secondo il Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Pordenone.
d) Assegno unico universale a favore della madre con detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
e) I medesimi coniugi intendono definite i loro rapporti economici e patrimoniali con il trasferimento da parte del marito a favore della moglie,
della quota di ½ dell'abitazione familiare, come da accordo allegato al verbale d'udienza di cui al presente procedimento, ritenendo tale trasferimento funzionale ed indispensabile alla definitiva risoluzione della crisi coniugale” e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Con decreto del 03/01/2025, il Giudice relatore ha fissato udienza di
2 comparizione parti per il giorno 07/04/2025, ordinando la comunicazione, a cura della Cancelleria, del presente decreto al Pubblico Ministero, affinché
esprima il proprio parere entro tre giorni prima la data dell'udienza, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma terzo, c.p.c.
Con atto del 05/02/2025, il P.M. dott.ssa Federica Urban, rilevato che il nucleo familiare è noto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Pordenone “stante l'esistenza di un proc. pen. (n. 4403/2023 R.G.N.R.) a carico di per il reato di maltrattamenti in danno della moglie, CP_1
nell'ambito del quale era stata adottata in data 03/01/2024 la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese, poi dichiarata cessata in data 22/01/2025 all'esito della definizione del procedimento con sentenza ex art. 444 c.p.p. dinnanzi al GIP
del Tribunale di Pordenone;
rilevato che il nucleo familiare è seguito dai
Servizi sociali territorialmente competenti che hanno gestito gli incontri dei figli minori con il padre nel periodo in cui era in atto la misura cautelare sopra indicata;
rilevato che appare opportuno acquisire una relazione aggiornata dei
Servizi sociali, al fine di rilevare se le condizioni riportate dalle parti nel ricorso congiunto siano conformi agli interessi dei figli minori”;
per questi motivi
ha invitato il Tribunale ad acquisire la suddetta relazione, riservando il parere all'esito.
Con decreto del 12/02/2025, il Giudice relatore, viste le osservazioni depositate
CP dal P.M. intervenuto, ha disposto che il Servizio sociale dei Comuni e trasmetta una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare in CP_3
questione e sull'andamento delle visite protette tra padre e figli.
In data 28/03/2025 è stata acquisita la relazione dei Servizi sociali dalla quale è
emerso che il nucleo suddetto è in carico presso il Servizio dal 2023, anno in cui si è provveduto ad inserire i minori e la madre in comunità. Gli operatori hanno specificato che il nucleo è rientrato nel proprio domicilio a fine 2023.
ha ripreso subito il lavoro come operaia su 2 o 3 turni, con la Parte_1
3 collaborazione della di lei madre arrivata dall'Albania per la gestione dei minori. Gli operatori hanno dichiarato, poi, che nella primavera del 2024 è
stato avviato un servizio educativo domiciliare a sostegno dei minori, in particolare per in quanto manifestante una maggiore fragilità in ambito Per_2
scolastico. E ancora, nel gennaio 2025 è stato proposto ai genitori il percorso
P.I.P.P.I. che prevede interventi a sostengo dei bambini e della relazione genitori-fìgli e il figlio ha accettato questo progetto. Successivamente, a Per_3
marzo 2025, si è dato avvio al percorso dei gruppi genitori-fìgli previsto tra i dispostivi di P.I.P.P.I. e poiché la mamma non riusciva a partecipare, causa i turni di lavoro, si è proposto al padre di partecipare e lo stesso ha accettato vedendosi, pertanto, con ogni 15 giorni, in orario serale, alla presenza di Per_3
altri operatori e di altre famiglie che hanno aderito alla proposta e Per_1
non hanno invece voluto partecipare al progetto). Gli operatori hanno Per_2
dichiarato, inoltre, che il padre sta effettuando anche il percorso presso l'associazione Istrice di Pordenone (rivolto a uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive). Dalla relazione è emerso, altresì, che il padre, nella primavera 2024, ha avanzato richiesta di rivedere i figli e a maggio 2024 si sono dati avvio agli incontri protetti, tutt'ora attivi una volta alla settimana.
Inizialmente presente solo , successivamente anche gli altri due figli. È Per_3
stato precisato dagli operatori che tali incontri si sono svolti sia presso il servizio sociale, sia all'esterno e sia presso l'abitazione paterna sita in
Pordenone. Da tali incontri si è rilevato (dimostrato anche dalla relazione della
Cooperativa Itaca – educatrice allegata a quella dei Servizi Persona_4
Sociali) che il padre è riuscito a ricostruire il legame con i figli, particolarmente con (figlio che più ha palesato il maggior bisogno di vicinanza paterna, a Per_3
differenza di he mantengono un atteggiamento più prudente e Per_2 Per_1
distaccato). Infine, gli operatori hanno dichiarato di ritenere opportuno che gli incontri padre-figli siano liberalizzati al fine di permettere una ripresa naturale delle relazioni, precisando che tale passaggio permetterebbe una
4 maggiore co-genitorialità richiesta anche dalla madre che ha riferito agli operatori la necessità di avere l'aiuto del padre per la gestione dei di loro figli.
Con decreto del 31/03/2025, il Giudice relatore ha differito l'udienza al
12/05/2025 per permettere la trasmissione della relazione dei Servizi Sociali al
P.M. affinché esprima il parere riservato con atto del 05/02/2025.
In data 02/04/2025, il P.M. ha espresso parere favorevole e all'udienza di comparizione del 12/05/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), l/ett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Tirana (Albania), in data 14/08/2007, trascritto in Italia CP_1
5 nell'anno 2022.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRATA DI
PORDENONE (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, atto n. 52, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 27/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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