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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 316/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GI MA RI, Presidente
IA EL, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1892/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00333980 07 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4171/2025 depositato il
07/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.03.2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava cartella di pagamento n. 295 2023 00333980 07 000, notificata in data 04.02.2025, con la quale, veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 8.983,88, a titolo di tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2006-2007.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica ed allegazione degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione del credito.
L'Società_1 s.p.a. è rimasta contumace, mentre l'AdER si è costituita, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a questioni riguardanti l'attività dell'ente impositore.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente fondato.
A fronte della mancata prova di qualsivoglia atto interruttivo sottostante la cartella impugnata, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione, pacificamente quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c. (cfr., ex multis, Sez. 5,
Sentenza n. 24679 del 23/11/2011), integrando il pagamento una prestazione periodica dovuta in ragione delle singole annualità. Parimenti decorso è il termine decadenziale ex art. 1 co. 161 L. 296/06, essendo il pagamento della tariffa dovuto entro l'anno cui afferisce il tributo ed iniziando a decorrere da tale anno il termine quinquennale.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore dei difensori antistatari della ricorrente, liquidate in complessive € 500,00 oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Camera di Consiglio il 04/07/2025
Il Presidente
RI AB CO
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GI MA RI, Presidente
IA EL, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1892/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00333980 07 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4171/2025 depositato il
07/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.03.2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava cartella di pagamento n. 295 2023 00333980 07 000, notificata in data 04.02.2025, con la quale, veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 8.983,88, a titolo di tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2006-2007.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica ed allegazione degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione del credito.
L'Società_1 s.p.a. è rimasta contumace, mentre l'AdER si è costituita, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a questioni riguardanti l'attività dell'ente impositore.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente fondato.
A fronte della mancata prova di qualsivoglia atto interruttivo sottostante la cartella impugnata, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione, pacificamente quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c. (cfr., ex multis, Sez. 5,
Sentenza n. 24679 del 23/11/2011), integrando il pagamento una prestazione periodica dovuta in ragione delle singole annualità. Parimenti decorso è il termine decadenziale ex art. 1 co. 161 L. 296/06, essendo il pagamento della tariffa dovuto entro l'anno cui afferisce il tributo ed iniziando a decorrere da tale anno il termine quinquennale.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore dei difensori antistatari della ricorrente, liquidate in complessive € 500,00 oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Camera di Consiglio il 04/07/2025
Il Presidente
RI AB CO