Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 05/05/2026, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02874/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00478/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2024, proposto da
NN RO, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Piscitelli, Michela Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, n. 80/2023 del 30 gennaio 2023 notificata in forma esecutiva il 14 marzo 2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Alfonso GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. Con il ricorso in trattazione, la prof.ssa RO NN, premette che:
- nella sua qualità di docente di religione cattolica con plurimi contratti a tempo determinato, adiva il Tribunale di Benevento, lamentando il mancato riconoscimento, da parte del Ministero convenuto/resistente, agli insegnanti precari, a differenza di quelli di ruolo, del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di importo pari a € 500,00 (cd. Carta Docente); stante l’irragionevolezza e contrarietà del comportamento de quo ai principi di non discriminazione e buon andamento della PA, la ricorrente chiedeva, al Giudicante adito, di accertare e dichiarare l’illegittimità dell’azione posta in essere dalla parte resistente nel mancato riconoscimento, in favore degli insegnanti non di ruolo, del beneficio della carta Docente e, per l’effetto, condannare l’amministrazione al pagamento degli importi relativi alla stessa, per le ultime 5 annualità;
- la carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l’acquisto di libri, riviste, corsi per attività di aggiornamento, ecc.; l’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015, nel disciplinare le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, ha sancito, tra le altre cose che “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all’assegnazione di una Carta… ”.
- la questione giuridica, oggetto del presente ricorso, è stata già risolta, di recente, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 che, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva reputato legittima l’esclusione, da parte del Ministero dell’Istruzione, dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal Ministero determini una sorta di formazione “ a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente, strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e dunque alcun sostegno economico. Tale sistema, inoltre, verrebbe a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della PA;
- il Giudice del Lavoro, Dott.ssa C. Chiariotti, in accoglimento del ricorso proposto, respinta, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvedeva: “1) dichiara il diritto di NN RO ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 L. n. 107/2015; 2) condanna il Ministero convenuto ad accreditare € 2.500,00 sulla carta elettronica del docente in favore di NN RO...”;
- la sentenza n. 80/2023, pubblicata in data 30.01.2023 (all. 5 del ric.), emessa nel giudizio iscritto al n. 2929/2022 RGL, di cui si chiede l’ottemperanza, ritualmente notificata, in data 14.03.2023, ha comprovata valenza di cosa giudicata, poiché non più impugnabile, come si evince dal certificato di passaggio in giudicato, rilasciato dal Tribunale di Benevento in data 6.11.2023 (cfr. allegato 4 del ric.);
- si sono verificati i presupposti necessari e sufficienti per l’esperibilità del giudizio di ottemperanza;
- risulta trascorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva, termine previsto per il completamento delle “procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro” dall’art. 14, comma 1, del D. L. n. 669/1996, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 30 del 28/02/1997 e successive modifiche e integrazioni;
tanto premesso, lamenta che, ad oggi, l’Amministrazione convenuta non ha tuttavia ancora provveduto ad adempiere alla statuizione del Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento ed al giudicato formatosi sulla stessa e che, dunque, si è reso necessario adire questo Tribunale, per l’adozione dei provvedimenti di legge, con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine da concedersi all’Amministrazione intimata e con vittoria di spese e competenze di giudizio e con distrazione in favore del difensore, quale antistatario.
2. Non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del merito sicché alcuna prova è stata offerta dell’adempimento all’azionata sentenza del giudice del lavoro di Benevento.
3. Alla Camera di Consiglio del 9 aprile 2024, nessuno comparendo per le parti, la causa passava in decisione.
4. Nel merito, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e pertanto meritevole di accogliento poiché:
- l’azionata sentenza del Tribunale di Benevento, sez. del giudice del lavoro (allegato 5) è stata notificata all’Amministrazione scolastica ed è passata in giudicato per mancata impugnazione (all.4);
- pertanto, risulta trascorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva, termine previsto per il completamento delle “procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro” dall’art. 14, comma 1, del D. L. n. 669/1996, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 30 del 28/02/1997 e successive modifiche e integrazioni:
- l’Amministrazione intimata, non costituitasi in giudizio come sopra specificato, non ha fornito elementi di prova in ordine all’avvenuta esecuzione dell’azionata ordinanza del Tribunale di Benevento.
5. Deve pertanto ordinarsi al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ottemperare esattamente alla sentenza del Tribunale di Benevento - Sez. Lavoro n. 80/2023, resa nel giudizio n. 2929/2022, provvedendo ad emettere, anche direttamente, l’idoneo provvedimento per il pagamento delle somme spettanti alla ricorrente in virtù del riconoscimento in favore delle stesse, del diritto ad usufruire del benefico economico legato alla carta docente; il tutto entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica ovvero dalla comunicazione, ove anteriore, della presente sentenza.
In caso di ulteriore inottemperanza, ritiene il Collegio di doversi sin da ora nominare quale commissario ad acta incaricato di provvedere in luogo dell’Amministrazione, il Prefetto di Benevento, con facoltà di delega a funzionario competente, il quale si insedierà a richiesta di parte ricorrente, previamente notificata all’Amministrazione ed avrà a disposizione l’ulteriore termine di 45 (quarantacinque) giorni dal suo insediamento, per provvedere all’esecuzione della sentenza de qua agitur.
6. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente sentenza, ovvero dalla comunicazione in via amministrativa se anteriore, alla sentenza del Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, n. 80/23 del 30 gennaio 2023, notificata con formula esecutiva il 14 marzo 2023, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica ovvero dalla comunicazione, ove anteriore, della presente sentenza.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta incaricato di provvedere in luogo dell’amministrazione, il Prefetto di Benevento, con facoltà di delega a funzionario competente, il quale si insedierà a richiesta di parte ricorrente, previamente notificata all’Amministrazione ed avrà a disposizione l’ulteriore termine di 45 (quarantacinque) giorni dal suo insediamento, per provvedere all’esecuzione alla sentenza de qua agitur.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del merito, a pagare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove assolto, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso GR, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Alfonso GR | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO