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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/08/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 21 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Elena Scotti PRESIDENTE Dott. Maria Amoruso GIUDICE Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 21 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , e residente Parte_1 C.F._1 in Novara (NO), Corso Cavallotti 21, elettivamente domiciliato in Novara (NO) Via Dante Alighieri n. 19 presso lo studio dell'avv. SPANTACONI DAVIDE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata a [...] in data [...], c.f. , e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara (NO) Via Dante Alighieri n. 19 presso lo studio dell'avv. SPANTACONI DAVIDE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“A – Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato in [...]_1 il 19/10/1963 e nata a [...] il [...], contratto in data 20/06/1998 presso Controparte_1 il Comune di Galliate;
B – Nulla è da disporre circa i figli ormai maggiorenni e autosufficienti, e nulla le parti hanno a pretendere l'una dall'altra. C – Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Galliate, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000. D – Ordinare lo scambio del reciproco consenso delle parti all'espatrio”.
Per il P.M.: “visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Galliate in data Parte_1 Controparte_1
20/06/1998 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 7, Parte I, anno 1998. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (17/12/2002) e Persona_1 Persona_2
(18/03/1998), entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 07/05/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Galliate in data 20/06/1998 da Pt_1
e con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune
[...] Controparte_1 al n. 7, Parte I, anno 1998. 2. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Galliate di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/8/2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Elena Scotti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Elena Scotti PRESIDENTE Dott. Maria Amoruso GIUDICE Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 21 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , e residente Parte_1 C.F._1 in Novara (NO), Corso Cavallotti 21, elettivamente domiciliato in Novara (NO) Via Dante Alighieri n. 19 presso lo studio dell'avv. SPANTACONI DAVIDE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata a [...] in data [...], c.f. , e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara (NO) Via Dante Alighieri n. 19 presso lo studio dell'avv. SPANTACONI DAVIDE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“A – Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato in [...]_1 il 19/10/1963 e nata a [...] il [...], contratto in data 20/06/1998 presso Controparte_1 il Comune di Galliate;
B – Nulla è da disporre circa i figli ormai maggiorenni e autosufficienti, e nulla le parti hanno a pretendere l'una dall'altra. C – Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Galliate, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000. D – Ordinare lo scambio del reciproco consenso delle parti all'espatrio”.
Per il P.M.: “visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Galliate in data Parte_1 Controparte_1
20/06/1998 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 7, Parte I, anno 1998. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (17/12/2002) e Persona_1 Persona_2
(18/03/1998), entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 07/05/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Galliate in data 20/06/1998 da Pt_1
e con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune
[...] Controparte_1 al n. 7, Parte I, anno 1998. 2. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Galliate di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/8/2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Elena Scotti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin
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