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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3692 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. RT CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2470/2022 vertente
TRA
Parte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(avv.to Naso)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6819 del 30/8/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti del CP_1
- d'ora in poi, breviter, “ ” - si Parte_1 Parte_1 disapplicava il provvedimento con cui era stata disposta la mancata ammissione del ricorrente alla procedura di selezione, da destinare all'estero, indetta con D.D.G. M.A.E.C.I. n. 2959/2021, e, per l'effetto, si condannava il resistente ad ammettere il docente alla procedura selettiva de qua, in applicazione del
C.C.N.L. di appartenenza.
Il interponeva appello, cui resisteva il suddetto dipendente. Parte_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante contesta il diritto, riconosciuto dal Tribunale capitolino in capo al Titolo, ad essere inserito nelle graduatorie di appartenenza per la destinazione all'estero, per un verso, sostenendo l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 37 del d.lgs. n. 64/2017, che precludeva tale inserimento stante la permanenza all'estero per nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera, e, per altro verso, rilevando l'erroneità dell'assunto della piena applicabilità della normativa contrattuale, da considerarsi prevalente rispetto a quella prevista dal citato d.lgs. n. 64/2017.
Tali doglianze si rivelano fondate, nel senso che si ritiene corretto l'operato del Parte_1 nell'escludere il Titolo dalla graduatoria de qua, in quanto lo stesso, al momento di presentare la domanda, aveva già interamente “consumato” il periodo massimo di nove anni di servizio all'estero - in particolare, a
Madrid - previsto dalla legge (segnatamente, due periodi, il primo mandato di cinque anni dall'a.s. 2010/2011 al 31/8/2015 ed il secondo di quattro anni dall'a.s. 2015/2016 al 31/8/2019).
Trova, infatti, applicazione la disposizione contenuta all'art. 37, comma 8, del d.lgs. n. 46/2017 che, riferendosi al personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore di questa normativa (31/5/2017), ha stabilito la permanenza massima per un periodo di nove anni nell'arco dell'interna carriera, precisando sùbito dopo che, trascorso l'intero periodo massimo, si verifica la cessazione di diritto dal servizio all'estero.
Nello specifico, l'art. 643 del d.lgs. n. 297/1994 aveva fissato in sette anni scolastici per singolo mandato la durata massima della permanenza all'estero del docente, con possibilità di reiterazione dell'incarico; questa disciplina è stata, poi, modificata dall'art. 9, comma 3, della legge n. 147/2000, che aveva previsto la possibilità di svolgimento del detto servizio per due mandati quinquennali, con un intervallo di almeno tre anni nel territorio metropolitano.
La contrattazione collettiva del 2001 (art. 8), del 2003 (art. 112) e del 2007 (art. 116) aveva stabilito, inoltre, che “Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici”.
L'art. 2, comma 4-novies, della legge n. 10/2011 ha, di nuovo, modificato la durata del servizio all'estero, portandola ad una durata massima di nove anni scolastici e prevedendo esplicitamente che: “Il servizio all'estero del personale docente amministrativo della scuola è prorogato nella stessa sede fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici”. Il CCNL del Comparto Scuola 2016-2018 del 19/4/2018 non ha modificato espressamente le precedenti disposizioni contrattuali, ma si è limitato a prevedere, in via generale, all'art. 1, comma 10, che,
“per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001”.
Infine, il d.lgs. n. 64/2017 ha di nuovo modificato la durata del servizio all'estero, stabilendo, all'art. 21, che “La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale”.
Quest'ultimo decreto legislativo, applicabile ratione temporis al caso di specie - in quanto vigente alla data di scadenza del mandato all'estero dell'odierno appellato - reca, all'art. 37, un'espressa disciplina transitoria, disponendo, al comma 7, che “L'articolo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorché incluso in graduatorie pubblicate precedentemente”, e, al comma 8, che “Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 26 a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo”.
Orbene, dal tenore inequivoco dei citati commi 7 e 8 dell'art. 37, si ritiene che la volontà del legislatore sia stata palesemente quella di applicare la nuova disciplina della durata massima del servizio all'estero al solo personale ivi destinato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 64/2017, avvenuta il 31/5/2017, e, specularmente, di escludere da tale àmbito applicativo il personale già destinato all'estero a tale data, prescrivendo che la suddetta categoria di personale possa rimanere nelle sedi estere soltanto fino a nove anni scolastici nell'intera carriera, e così confermando al riguardo la durata massima del servizio all'estero di cui alla previgente normativa ex legge n. 10/2011.
È, dunque, priva di aggancio normativo la pretesa del Titolo di prolungare il proprio servizio all'estero, atteso che il mandato era in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 64/2017 e aveva la durata massima di nove anni, come previsto dalla normativa da applicare ratione temporis alla fattispecie.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente smentito la tesi - avanzata dal ricorrente e sposata dal primo giudice - volta a sostenere la preminenza della disciplina del CCNL, basata sul fondante assunto che la fattispecie del servizio all'estero costituirebbe un'ipotesi di “mobilità lavorativa” (v., tra le altre, sent. n.
3000 del 9/10/2024, n. 2929 del 12/72023, n. 804 del 23/2/2022, n. 4441 del 2/12/2021; cui adde, da ultimo, sent. nn. 331 e 332 del 28/1/2025, estensore lo scrivente).
Deve, infatti, escludersi la possibilità, alla luce dello stesso tenore dell'art. 40, comma 1, d.lgs.
165/2001, di dare a tali disposizioni collettive valenza derogatoria rispetto a quanto specificamente disposto in materia di permanenza massima da una norma di legge.
A tale proposito, è sufficiente osservare che l'art. 40, comma 1, d.lgs. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis, nel demandare alla contrattazione collettiva la regolamentazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (salve le eccezioni ivi previste) dispone, in particolare, che, “nelle materie…della mobilità… la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”. Trattasi di normativa che non consente, pertanto, di attribuire alla contrattazione collettiva di derogare ai limiti espressamente disposti dal legislatore, come quelli previsti dal d.lgs. 64/2017 in ordine alla durata massima del servizio all'estero ed alla sua articolazione temporale.
Per quanto fin qui esposto, in accoglimento dell'appello - sussistendo l'interesse del alla Parte_1 totale riforma dell'impugnata sentenza al fine di ribadire la correttezza del suo operato - va rigettata la domanda proposta dall'originario ricorrente.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda proposta CP_1 nei confronti del;
[...] Parte_1
b - condanna l'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, a titolo di compensi, quanto al primo grado, nella misura determinata dal Tribunale e, quanto al presente grado, in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.
Roma, 11/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(RT LE)