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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/12/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3130/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio GI Relatore
IG IZ AR GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3130/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA Parte_1 C.F._1
LANCIANO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARLA MUNDO, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 23.10.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 [...]
chiedendo venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con addebito al resistente, CP_1 chiedendo altresì l'assegnazione della casa familiare sita in Montesilvano alla via Verrotti 190,
l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente dello stesso presso la Per_1 madre, di porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della stessa per un importo CP_1 di € 1200,00 mensili nonché di contribuire al mantenimento del figlio minore per un importo Per_1 di € 1600 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie.
Il resistente si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.1.2025, comprensiva di domanda riconvenzionale di addebito e di contestuale richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo in via principale l'affidamento esclusivo del figlio minore
, con collocamento prevalente dello stesso presso il padre, e conseguente assegnazione della Per_1 casa familiare, proponendo un piano di regolamentazione del diritto di visita, e chiedendo il rigetto della domande di mantenimento. Il resistente ha poi chiesto in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto della domanda di affidamento esclusivo del minore, di disporre l'affidamento condiviso, sempre con collocamento prevalente presso il padre.
All'udienza del 24.3.2025 le parti hanno concordato temporaneamente e sino all'esito della CTU, disposta per verificare la capacità genitoriale delle parti e le migliori condizioni di affidamento, che il resistente avrebbe continuato a pagare le spese condominiali della casa familiare, assegnata alla ricorrente per abitarla con il figlio minore, oltre al 100% delle spese straordinarie e avrebbe versato a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 600,00.
Con ordinanza del 24.3.2025 è stato emesso il seguente provvedimento provvisorio ed urgente
(integrativo di quello di recepimento del predetto accordo tra le parti):
“dispone in via provvisoria ed urgente che il resistente versi in favore della ricorrente anche la somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento, con decorrenza dal novembre 2024, detratto quanto già versato a tale titolo da detto mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat dal novembre 2025”.
All'udienza del 10.6.2025 si è proceduto all'audizione del minore all'esito della quale è Persona_2 stata autorizzata l'iscrizione del medesimo presso la scuola media Rossetti di Pescara.
All'udienza del 9.12.2025 la causa è stata rimessa al Collegio ai fini della pronuncia sullo status.
pagina 2 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale ed essendo intervenuti fatti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi, come affermato concordemente dai medesimi.
La causa deve poi proseguire sulle ulteriori domande, come da separata ordinanza del giudice relatore.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 coniugati in Montesilvano (PE) il 3.8.2014 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 32, parte I, anno 2014);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montesilvano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Pescara 10 dicembre 2025
Il GI relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio GI Relatore
IG IZ AR GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3130/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA Parte_1 C.F._1
LANCIANO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARLA MUNDO, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 23.10.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 [...]
chiedendo venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con addebito al resistente, CP_1 chiedendo altresì l'assegnazione della casa familiare sita in Montesilvano alla via Verrotti 190,
l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente dello stesso presso la Per_1 madre, di porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della stessa per un importo CP_1 di € 1200,00 mensili nonché di contribuire al mantenimento del figlio minore per un importo Per_1 di € 1600 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie.
Il resistente si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.1.2025, comprensiva di domanda riconvenzionale di addebito e di contestuale richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo in via principale l'affidamento esclusivo del figlio minore
, con collocamento prevalente dello stesso presso il padre, e conseguente assegnazione della Per_1 casa familiare, proponendo un piano di regolamentazione del diritto di visita, e chiedendo il rigetto della domande di mantenimento. Il resistente ha poi chiesto in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto della domanda di affidamento esclusivo del minore, di disporre l'affidamento condiviso, sempre con collocamento prevalente presso il padre.
All'udienza del 24.3.2025 le parti hanno concordato temporaneamente e sino all'esito della CTU, disposta per verificare la capacità genitoriale delle parti e le migliori condizioni di affidamento, che il resistente avrebbe continuato a pagare le spese condominiali della casa familiare, assegnata alla ricorrente per abitarla con il figlio minore, oltre al 100% delle spese straordinarie e avrebbe versato a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 600,00.
Con ordinanza del 24.3.2025 è stato emesso il seguente provvedimento provvisorio ed urgente
(integrativo di quello di recepimento del predetto accordo tra le parti):
“dispone in via provvisoria ed urgente che il resistente versi in favore della ricorrente anche la somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento, con decorrenza dal novembre 2024, detratto quanto già versato a tale titolo da detto mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat dal novembre 2025”.
All'udienza del 10.6.2025 si è proceduto all'audizione del minore all'esito della quale è Persona_2 stata autorizzata l'iscrizione del medesimo presso la scuola media Rossetti di Pescara.
All'udienza del 9.12.2025 la causa è stata rimessa al Collegio ai fini della pronuncia sullo status.
pagina 2 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale ed essendo intervenuti fatti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi, come affermato concordemente dai medesimi.
La causa deve poi proseguire sulle ulteriori domande, come da separata ordinanza del giudice relatore.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 coniugati in Montesilvano (PE) il 3.8.2014 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 32, parte I, anno 2014);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montesilvano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Pescara 10 dicembre 2025
Il GI relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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